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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/09/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 11 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Giulio Gonfiantini per parte attrice, l'avv. Roberta Sacco per parte convenuta e l'avv. Roberta Donti in sostituzione dell'avv. Domenico Vizzone per la terza chiamata.
L'Avv. Gonfiantini, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Ribadisce l'eccezione di incapacità dei testi come sollevata nei precedenti atti difensivi. L'Avv. Sacco, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Donti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 4362 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali spon oriale C.F._2
(C.F. ), Persona_1 C.F._3 elettivamente domicil dell'avv n Empoli via J. Carrucci n. 109, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
C.V. (P.IVA. ), elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1 pres v. Robert ivitavecchia via Mattei n. 19, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. e P.IVA. ), Controparte_2 P.IVA_2 dio dell'avv. Domenic n Roma via Cratilo di Atene n. 31 che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Pt_2 convenivano in giudizio C.V. deducendo: - Persona_1 CP_1 uglio 2021 il minore sserato della Persona_1
Federazione Italiana Sport Rotellistici (F e alla società sportiva Flying Donkeys di Empoli, aveva partecipato allo “Zurek Stage 2021” di hockey in line organizzato dalla società sportiva C.V. KA s.s.d.r.l. con sede in Civitavecchia, Largo Plebiscito, 23 e tenutosi presso il “PalaMercuri” di Civitavecchia;
-che allo stage avevano partecipato più di una cinquantina di ragazzi di età compresa fra gli 11 ed i 14 anni, provenienti da diverse società italiane, che in base all'età erano stati suddivisi in tre gruppi (di cui ER faceva parte del secondo); -che in data 17.07.2021, poco dopo il pranzo, spensierato momento di pausa dagli allenamenti i coach e Persona_2 Per_3
avevano gettato nell'acqua di una piccola piscina fuori terra allestita
[...] zzetto le altre coach e -che subito Persona_4 Persona_5 dopo aver assistito a questa s d li allenatori, diversi ragazzi avevano cominciato a schizzarsi fra di loro, alcuni con l'acqua della piscina, altri con bottigliette e borracce, in chiara emulazione degli allenatori;
-che qualcuno di loro aveva schizzato anche che, infastidito, ER dapprima si era allontanato dalla piscina spostand so il corridoio laterale che portava alla pista;
-che, tuttavia, raggiunto da altri schizzi, egli aveva deciso di rientrare verso la propria tenda a riposarsi ma, proprio mentre stava transitando davanti alla vasca della piscina, una parte dei ragazzini del gruppo dei più piccoli, vedendolo, avevano subito a gridato: “Buttiamo ER in acqua, buttiamo in acqua!”; -che a quel punto più di dieci ragaz ER avevano afferrato palle e poi gli avevano bloccato le mani e i piedi;
-che quindi nel tentativo di liberarsi dalla presa e comunque in conseguenza dell'aggressione subita aveva perso l'equilibrio ed era caduto a terra sul ER pavimento reso scivol ll'acqua, dove aveva sbattuto forte il mento e i denti cominciando a perdere sangue;
-che il minore aveva riportato lesioni consistite in “un trauma al massiccio frontale con frattura coronale degli elementi dentari 1.1, 2.1, 2.2. e cicatrice al mento”; -che la società era dunque responsabile dei danni patiti dal minore ex art. 2048 e 2049 c.c.; Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludevano nel seguente modo:
“1) In via principale accertare e dichiarare che la società C.V. KA s.s.d.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Civitavecchia (RM), Largo Plebiscito, 23, è responsabile ex art.2049 c.c. per i tutti i danni subiti e subendi dal minore in data 17/07/2021 nel corso dello “Zurek Persona_1 stage 2021” di hockey in line quali conseguenza della mancata sorveglianza dei minori da parte degli allenatori dalla stessa preposti e conseguentemente condannarla a risarcirgli la complessiva somma di €.25.870,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art.1284 c.c. dal giorno dell'accaduto fino al giorno dell'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 2) In via subordinata accertare e dichiarare che la società C.V. KA s.s.d.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Civitavecchia (RM), Largo Plebiscito, 23, è responsabile ex art. 2048/2 c.c. per tutti i danni subiti e subendi dal minore in data Persona_1
17/07/2021 nel corso dello “Zurek stage 2021” di ho culpa in educando ed in vigilando degli allenatori dalla stessa incaricati e conseguentemente condannarla a risarcirgli la complessiva somma di
€.25.870,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art.1284 c.c. dal giorno dell'accaduto fino al giorno dell'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 3) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la società C.V. KA s.s.d.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Civitavecchia (RM), Largo Plebiscito, 23, è responsabile ex art. 2043 c.c. per i tutti i danni subiti e subendi dal minore in data 17/07/2021 nel corso dello “Zurek stage 2021” di hockey Persona_1 in line e conseguentemente condannarla a risarcirgli la complessiva somma di
€.25.870,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art.1284 c.c. dal giorno dell'accaduto fino al giorno dell'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 4) In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi ex D.M.10/03/2014 n.55 e successive modifiche”.
2.Si costituiva in giudizio C.V. chiedendo il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata in e chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di er la manleva in ipotesi Controparte_2 di condanna.
3.Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attore in quanto infondata ed eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa.
4.La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.La domanda di risarcimento del danno va qualificata ai sensi dell'art. 2048 c.c.. Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “ai sensi del citato art. 2048 c.c.: (1) v'e una presunzione di responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito di un alunno ai danni di altro alunno, per non aver predisposto misure idonee ad evitare il fatto (comma 1) (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 9 maggio 2016, n. 9337; Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542); (ii) tale presunzione può essere superata con la prova, a carico del maestro, di "non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno", a causa di un elemento esterno con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità (comma 2) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 gennaio 2024, n. 2394; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2018, n. 2334; Cass. n. 9337/2016 cit.” (cfr anche Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/05/2024) 09/10/2024, n. 26360). Più nel dettaglio, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea a impedire il fatto. Per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (cfr. Cass. Civ. n. 9542/09; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 25/10/2017) 21/11/2017, n. 27571; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/11/2019) 12/05/2020, n. 8811). Il teste escusso presso il Tribunale di Firenze, presente ai fatti, Testimone_1 indiffe ai fatti di causa, hanno pienamente confermato la dinamica esposta nella citazione, ossia che le lesioni riportate dal minore sono state cagionate colpevolmente da un gruppo di altri ragazzini ER minorenni dell'età circa di 10 anni che, afferrandolo con l'intenzione di gettarlo in piscina, lo avevano invece fatto cadere a terra. Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte della prova da parte del danneggiato che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale della società sportiva C.V. KA, tanto da far insorgere la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, la convenuta e l'assicurazione non hanno provato adeguate modalità della sorveglianza esercitata sugli allievi, nonché in particolare di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Anzi, dalla prova testimoniale è emerso che poco prima gli stessi istruttori si erano resi autori di analoghe condotte, alcuni di questi gettando una propria collega in piscina. Nel far ciò non assicurandosi che gli allievi non emulassero tra loro, con minore perizia, più pericolose e rischiose condotte di gioco. Tali emergenze rendono non assolto l'onere probatorio della convenuta e della terza chiamata funzionale a superare la presunzione di colpa dell'insegnante posta ex art. 2048 c.c., con conseguente responsabilità della società convenuta ex art. 2049 c.c.. 6.Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto dei postumi permanenti patiti da all'epoca dei fatti di 13 anni, ed Persona_1 aderendo alle risultanze della CTU, immune da vizi logici alla quale si ritiene di aderire, possono riconoscersi (esiti permanenti derivanti da “frattura degli incisivi centrali superiori e incisivo laterale sinistro e la ferita lacero contusa sotto mentoniera”), quantificabili nella misura di 2,5 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente spetta la somma di euro 4.502,00 (ossia euro 3.479,00 + euro 5.525,00 diviso 2). Nel caso di specie, va riconosciuto - nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, devono quantificarsi a titolo di ITP al 50% 15 giorni pari ad euro 862,50 e a titolo di ITP al 25% 10 giorni pari ad euro 287,50 per un totale di euro 1.150,00. Spettano, infine, le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro di euro 1.670,00 e quelle future ancora da sostenere da quantificare in euro 8.550,00 come emerso dalla ctu che le ha quantificate per “le faccette dei due incisivi 1.1-2.1 (euro 650/00 a faccetta) per 5 volte e la ricostruzione dell'angolo mesiale del dente 2.2 (150 euro) per sette volte nell'arco della sua vita per un totale di euro 6500/00 per le faccette ed euro 1050/00 per le ricostruzioni sul dente 2.2” per un totale di euro 7.550,00, condividendo però poi il ctu in sede di replica alle osservazioni di parte la necessità di aggiungere altri euro 1.000,00 in ragione della “necessità di inserire le faccette provvisorie con un costo unitario di euro 100 a faccetta provvisoria e quindi essendo due faccette andranno calcolate come spese future 200/00 euro per 5 volte per un totale di 1000/00 euro”.
8.In conclusione, va condannata C.V. KA SD a risarcire in favore di
[...]
ER
non patrimoniale pari ad euro 5.652,00. Su tali importi spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 1.670,00 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche future pari ad euro 8.550,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.La domanda di manleva svolta nei confronti dell'assicurazione va accolta. Infatti, proprio in ragione del tenore dell'art. 51 delle condizioni generali assicurative ove si evince che l'assicurazione -di cui non è contestata l'effettiva vigenza in atto al momento del sinistro- è prestata a favore della Contraente, dei propri Organi centrali e periferici e delle Società/Associazioni sportive affiliate per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Sono comprese tutte le attività di allenamento, “di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali”, di gare, organizzate dalla FIHP per proprio conto, dai Comitati regionali e/o Delegazioni Territoriali e “dalle Società/Associazioni sportive affiliate”.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, tenuto conto del DM vigente, della complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta. Va a questo punto osservato che, come evidenziato dalle pronunce della Suprema Corte, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale. Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 c.c., comma 3. Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono nè conseguenze del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr Cass. 04/05/2018, n. 10595; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 31/08/2020, n. 18076). Ciò premesso, nella specie, la parte convenuta ha chiesto sin da subito tempestivamente le spese di resistenza ex art. 1917 comma 3 c.c. che vanno, sulla scorta delle precedenti considerazioni, riconosciute in favore della assicurata. Le spese di ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico di parte di
Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità di C.V. SKATING SSDRL, per le causali di cui in motivazione, nella causazione del sinistro oggetto di causa e CONDANNA C.V. al risarcimento in favore CP_1 di rappresentat e Persona_1 Parte_1 [...] non patrimoniale pari ad eu e Pt_2 azione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 1.670,00, oltre interessi e rivalutazione;
3) del danno patrimoniale per spese mediche future pari ad euro 8.550,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-CONDANNA C.V. al pagamento in favore di CP_1 Persona_1 rappresentato da Parte_1 Parte_2 da liquidarsi nella somma . i euro 286,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA a manlevare e tenere indenne il Controparte_2
C.V. di tutto quanto sarà tenuto a corrispondere a CP_1 [...] tato dai genitori e ER Parte_1 Parte_2
i due capi che precedono;
-CONDANNA al pagamento in favore di C.V. Controparte_2
SKATING SS da liquidarsi nella somma complessiva di euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu medico legale definitivamente a carico di CP_2
Controparte_2
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 11 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Giulio Gonfiantini per parte attrice, l'avv. Roberta Sacco per parte convenuta e l'avv. Roberta Donti in sostituzione dell'avv. Domenico Vizzone per la terza chiamata.
L'Avv. Gonfiantini, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Ribadisce l'eccezione di incapacità dei testi come sollevata nei precedenti atti difensivi. L'Avv. Sacco, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Donti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 4362 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali spon oriale C.F._2
(C.F. ), Persona_1 C.F._3 elettivamente domicil dell'avv n Empoli via J. Carrucci n. 109, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
C.V. (P.IVA. ), elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1 pres v. Robert ivitavecchia via Mattei n. 19, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. e P.IVA. ), Controparte_2 P.IVA_2 dio dell'avv. Domenic n Roma via Cratilo di Atene n. 31 che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Pt_2 convenivano in giudizio C.V. deducendo: - Persona_1 CP_1 uglio 2021 il minore sserato della Persona_1
Federazione Italiana Sport Rotellistici (F e alla società sportiva Flying Donkeys di Empoli, aveva partecipato allo “Zurek Stage 2021” di hockey in line organizzato dalla società sportiva C.V. KA s.s.d.r.l. con sede in Civitavecchia, Largo Plebiscito, 23 e tenutosi presso il “PalaMercuri” di Civitavecchia;
-che allo stage avevano partecipato più di una cinquantina di ragazzi di età compresa fra gli 11 ed i 14 anni, provenienti da diverse società italiane, che in base all'età erano stati suddivisi in tre gruppi (di cui ER faceva parte del secondo); -che in data 17.07.2021, poco dopo il pranzo, spensierato momento di pausa dagli allenamenti i coach e Persona_2 Per_3
avevano gettato nell'acqua di una piccola piscina fuori terra allestita
[...] zzetto le altre coach e -che subito Persona_4 Persona_5 dopo aver assistito a questa s d li allenatori, diversi ragazzi avevano cominciato a schizzarsi fra di loro, alcuni con l'acqua della piscina, altri con bottigliette e borracce, in chiara emulazione degli allenatori;
-che qualcuno di loro aveva schizzato anche che, infastidito, ER dapprima si era allontanato dalla piscina spostand so il corridoio laterale che portava alla pista;
-che, tuttavia, raggiunto da altri schizzi, egli aveva deciso di rientrare verso la propria tenda a riposarsi ma, proprio mentre stava transitando davanti alla vasca della piscina, una parte dei ragazzini del gruppo dei più piccoli, vedendolo, avevano subito a gridato: “Buttiamo ER in acqua, buttiamo in acqua!”; -che a quel punto più di dieci ragaz ER avevano afferrato palle e poi gli avevano bloccato le mani e i piedi;
-che quindi nel tentativo di liberarsi dalla presa e comunque in conseguenza dell'aggressione subita aveva perso l'equilibrio ed era caduto a terra sul ER pavimento reso scivol ll'acqua, dove aveva sbattuto forte il mento e i denti cominciando a perdere sangue;
-che il minore aveva riportato lesioni consistite in “un trauma al massiccio frontale con frattura coronale degli elementi dentari 1.1, 2.1, 2.2. e cicatrice al mento”; -che la società era dunque responsabile dei danni patiti dal minore ex art. 2048 e 2049 c.c.; Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludevano nel seguente modo:
“1) In via principale accertare e dichiarare che la società C.V. KA s.s.d.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Civitavecchia (RM), Largo Plebiscito, 23, è responsabile ex art.2049 c.c. per i tutti i danni subiti e subendi dal minore in data 17/07/2021 nel corso dello “Zurek Persona_1 stage 2021” di hockey in line quali conseguenza della mancata sorveglianza dei minori da parte degli allenatori dalla stessa preposti e conseguentemente condannarla a risarcirgli la complessiva somma di €.25.870,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art.1284 c.c. dal giorno dell'accaduto fino al giorno dell'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 2) In via subordinata accertare e dichiarare che la società C.V. KA s.s.d.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Civitavecchia (RM), Largo Plebiscito, 23, è responsabile ex art. 2048/2 c.c. per tutti i danni subiti e subendi dal minore in data Persona_1
17/07/2021 nel corso dello “Zurek stage 2021” di ho culpa in educando ed in vigilando degli allenatori dalla stessa incaricati e conseguentemente condannarla a risarcirgli la complessiva somma di
€.25.870,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art.1284 c.c. dal giorno dell'accaduto fino al giorno dell'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 3) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la società C.V. KA s.s.d.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Civitavecchia (RM), Largo Plebiscito, 23, è responsabile ex art. 2043 c.c. per i tutti i danni subiti e subendi dal minore in data 17/07/2021 nel corso dello “Zurek stage 2021” di hockey Persona_1 in line e conseguentemente condannarla a risarcirgli la complessiva somma di
€.25.870,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art.1284 c.c. dal giorno dell'accaduto fino al giorno dell'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 4) In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi ex D.M.10/03/2014 n.55 e successive modifiche”.
2.Si costituiva in giudizio C.V. chiedendo il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata in e chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di er la manleva in ipotesi Controparte_2 di condanna.
3.Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attore in quanto infondata ed eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa.
4.La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.La domanda di risarcimento del danno va qualificata ai sensi dell'art. 2048 c.c.. Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “ai sensi del citato art. 2048 c.c.: (1) v'e una presunzione di responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito di un alunno ai danni di altro alunno, per non aver predisposto misure idonee ad evitare il fatto (comma 1) (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 9 maggio 2016, n. 9337; Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542); (ii) tale presunzione può essere superata con la prova, a carico del maestro, di "non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno", a causa di un elemento esterno con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità (comma 2) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 gennaio 2024, n. 2394; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2018, n. 2334; Cass. n. 9337/2016 cit.” (cfr anche Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/05/2024) 09/10/2024, n. 26360). Più nel dettaglio, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea a impedire il fatto. Per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (cfr. Cass. Civ. n. 9542/09; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 25/10/2017) 21/11/2017, n. 27571; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/11/2019) 12/05/2020, n. 8811). Il teste escusso presso il Tribunale di Firenze, presente ai fatti, Testimone_1 indiffe ai fatti di causa, hanno pienamente confermato la dinamica esposta nella citazione, ossia che le lesioni riportate dal minore sono state cagionate colpevolmente da un gruppo di altri ragazzini ER minorenni dell'età circa di 10 anni che, afferrandolo con l'intenzione di gettarlo in piscina, lo avevano invece fatto cadere a terra. Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte della prova da parte del danneggiato che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale della società sportiva C.V. KA, tanto da far insorgere la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, la convenuta e l'assicurazione non hanno provato adeguate modalità della sorveglianza esercitata sugli allievi, nonché in particolare di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Anzi, dalla prova testimoniale è emerso che poco prima gli stessi istruttori si erano resi autori di analoghe condotte, alcuni di questi gettando una propria collega in piscina. Nel far ciò non assicurandosi che gli allievi non emulassero tra loro, con minore perizia, più pericolose e rischiose condotte di gioco. Tali emergenze rendono non assolto l'onere probatorio della convenuta e della terza chiamata funzionale a superare la presunzione di colpa dell'insegnante posta ex art. 2048 c.c., con conseguente responsabilità della società convenuta ex art. 2049 c.c.. 6.Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto dei postumi permanenti patiti da all'epoca dei fatti di 13 anni, ed Persona_1 aderendo alle risultanze della CTU, immune da vizi logici alla quale si ritiene di aderire, possono riconoscersi (esiti permanenti derivanti da “frattura degli incisivi centrali superiori e incisivo laterale sinistro e la ferita lacero contusa sotto mentoniera”), quantificabili nella misura di 2,5 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente spetta la somma di euro 4.502,00 (ossia euro 3.479,00 + euro 5.525,00 diviso 2). Nel caso di specie, va riconosciuto - nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, devono quantificarsi a titolo di ITP al 50% 15 giorni pari ad euro 862,50 e a titolo di ITP al 25% 10 giorni pari ad euro 287,50 per un totale di euro 1.150,00. Spettano, infine, le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro di euro 1.670,00 e quelle future ancora da sostenere da quantificare in euro 8.550,00 come emerso dalla ctu che le ha quantificate per “le faccette dei due incisivi 1.1-2.1 (euro 650/00 a faccetta) per 5 volte e la ricostruzione dell'angolo mesiale del dente 2.2 (150 euro) per sette volte nell'arco della sua vita per un totale di euro 6500/00 per le faccette ed euro 1050/00 per le ricostruzioni sul dente 2.2” per un totale di euro 7.550,00, condividendo però poi il ctu in sede di replica alle osservazioni di parte la necessità di aggiungere altri euro 1.000,00 in ragione della “necessità di inserire le faccette provvisorie con un costo unitario di euro 100 a faccetta provvisoria e quindi essendo due faccette andranno calcolate come spese future 200/00 euro per 5 volte per un totale di 1000/00 euro”.
8.In conclusione, va condannata C.V. KA SD a risarcire in favore di
[...]
ER
non patrimoniale pari ad euro 5.652,00. Su tali importi spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 1.670,00 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche future pari ad euro 8.550,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.La domanda di manleva svolta nei confronti dell'assicurazione va accolta. Infatti, proprio in ragione del tenore dell'art. 51 delle condizioni generali assicurative ove si evince che l'assicurazione -di cui non è contestata l'effettiva vigenza in atto al momento del sinistro- è prestata a favore della Contraente, dei propri Organi centrali e periferici e delle Società/Associazioni sportive affiliate per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. Sono comprese tutte le attività di allenamento, “di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali”, di gare, organizzate dalla FIHP per proprio conto, dai Comitati regionali e/o Delegazioni Territoriali e “dalle Società/Associazioni sportive affiliate”.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, tenuto conto del DM vigente, della complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta. Va a questo punto osservato che, come evidenziato dalle pronunce della Suprema Corte, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale. Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 c.c., comma 3. Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono nè conseguenze del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr Cass. 04/05/2018, n. 10595; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 31/08/2020, n. 18076). Ciò premesso, nella specie, la parte convenuta ha chiesto sin da subito tempestivamente le spese di resistenza ex art. 1917 comma 3 c.c. che vanno, sulla scorta delle precedenti considerazioni, riconosciute in favore della assicurata. Le spese di ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico di parte di
Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità di C.V. SKATING SSDRL, per le causali di cui in motivazione, nella causazione del sinistro oggetto di causa e CONDANNA C.V. al risarcimento in favore CP_1 di rappresentat e Persona_1 Parte_1 [...] non patrimoniale pari ad eu e Pt_2 azione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 1.670,00, oltre interessi e rivalutazione;
3) del danno patrimoniale per spese mediche future pari ad euro 8.550,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-CONDANNA C.V. al pagamento in favore di CP_1 Persona_1 rappresentato da Parte_1 Parte_2 da liquidarsi nella somma . i euro 286,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA a manlevare e tenere indenne il Controparte_2
C.V. di tutto quanto sarà tenuto a corrispondere a CP_1 [...] tato dai genitori e ER Parte_1 Parte_2
i due capi che precedono;
-CONDANNA al pagamento in favore di C.V. Controparte_2
SKATING SS da liquidarsi nella somma complessiva di euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu medico legale definitivamente a carico di CP_2
Controparte_2
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani