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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/07/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3290/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DALLE CARBONARE ANDREA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio (VI), via Tessitori nr. 20
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
COLLI GIUSEPPE del Foro di Vigevano e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vigevano (PV), via Cesarea nr. 12
RESISTENTE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Vicenza, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione: pagina 1 di 8 Þ accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita concluso a
Villongo (BG) il 06.03.2024, con il quale il sig. ha acquistato Parte_1
dal sig. il veicolo Audi A4 Avant, targa EX693HM, al prezzo Controparte_1
di € 9.300,00;
Þ per l'effetto, condannare il sig. a restituire la somma di € Controparte_1
9.300,00 al sig. , pagata per l'acquisto del suddetto veicolo, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo;
Þ condannare il sig. a rimborsare al sig. la Controparte_1 Parte_1
somma di € 880,00, pagata per il passaggio di proprietà del suddetto veicolo,
nonché la somma di € € 358,04, pagata per il tagliando del veicolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo;
Þ condannare il sig. a risarcire al sig. tutti i Controparte_1 Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla suddetta compravendita, quantificati in almeno € 2.000,00, ovvero nella diversa misura determinata in via equitativa dal Giudicante;
Þ condannare il sig. a versare in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
una somma quantificata in almeno € 1.000,00, ovvero nella diversa
[...]
misura determinata in via equitativa dal Giudicante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
come richiamato dall'art. 4, co. 1 del D.L. n. 132/14.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché della fase di attivazione della negoziazione assistita da avvocati.
pagina 2 di 8 PER LA PARTE RESISTENTE:
Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1)-in via preliminare dichiarare incompetente il presente Tribunale di Vicenza
per essere competente il Tribunale di Bergamo ex artt. 18 e 38 c.p.c. e disporre di conseguenza;
2)-nel merito rigettare la domanda ex adverso sollevata in quanto infondata;
3)-con vittoria di spese ed onorari;
4)-in via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. nr. 1.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies e ss. c.p.c. ricorreva Parte_1
all'intestato Tribunale nei confronti di al fine di sentire Controparte_1
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura
Audi A4 Avant targata EX693HM, concluso tra le parti a Villongo (BG) il
06.03.2024 per il prezzo di € 9.300 e per l'effetto condannare il resistente a restituire tale somma, oltre a rimborsare al ricorrente l'importo di € 880 pagato per il passaggio di proprietà del veicolo ed € 2.000 di danni patrimoniali e non patrimoniali, con vittoria di spese di lite e condanna del resistente ex art. 96
c.p.c..
A fondamento delle proprie domande il ricorrente esponeva quanto segue:
pagina 3 di 8 - di aver acquistato in Villongo, in data 06.03.24, dal sig. CP_1
in qualità di imprenditore individuale, l'autovettura Audi A4 Avant
[...]
tg. EX693HM, al prezzo di € 9.300, oltre ad € 880 per il passaggio di proprietà;
- di aver verificato tramite il sito gestito dal Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti che la vettura non aveva percorso km. 117.000, come indicati dal tachimetro ma km 317.549, come risultava dall'ultima revisione effettuata il
18.04.23;
- di aver cercato senza successo di organizzare il ritrasferimento del veicolo al venditore;
- di aver notificato, in data 26.03.24, invito a concludere negoziazione assistita al resistente a cui quest'ultimo non aveva aderito;
- di aver presentato, in data 23.05.24, denuncia-querela ai Carabinieri di
Schio.
Ciò premesso in fatto chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'art. 135bis, comma 4, lett. c) del Codice del Consumo e il risarcimento dei danni subiti.
II. Si costituiva in giudizio il quale, deducendo che la Controparte_1
vendita fosse avvenuta tra privati e quindi fuori dal campo di applicazione del
Codice del Consumo, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale
per essere competente il Tribunale di Bergamo ex artt. 18 e 38 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
III. Alla prima udienza erano concessi i termini ex art. 281duodecies,
comma 4, c.p.c. e quindi la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
pagina 4 di 8 con termine per nota conclusiva. All'udienza del 10.07.25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da verbale e il giudice tratteneva la stessa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies c.p.c.
IV. La domanda è fondata e deve, quindi, essere accolta nei termini che seguono.
IV.
1. Preliminarmente deve ribadirsi che la prova orale richiesta dal resistente non era da ammettere in quanto generica e valutativa.
IV.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal CP_1
non merita accoglimento. Lo stesso è, infatti, titolare di una impresa individuale con sede in Gombolò (PV), via Mulino della Roggia nr. 14 e con oggetto sociale “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” (doc. 2 ricorrente). Dalla documentazione relativa al passaggio di proprietà (doc. 4 ricorrente) si evince che il resistente ha utilizzato come indirizzo di residenza non quello familiare (Castelli Calepio, via Luigi
Ruggeri nr. 18) ma quello di Gombolò sede della impresa individuale di cui è
titolare firmatario. Dalla visura camerale della medesima risulta non la partita iva ma il codice fiscale del titolare il che appare normale trattandosi, appunto,
di impresa individuale la quale si identifica con il titolare. L'unico elemento che potrebbe far propendere per una vendita tra privati è l'indicazione di vendita non soggetta a IVA, che, tuttavia contrasta con gli altri dati incontrovertibili sopra riportati e peraltro è valevole ai soli fini fiscali.
Pertanto si applica il foro del consumatore e quindi correttamente il ricorrente, residente a [...] ha adito l'intestato Tribunale.
pagina 5 di 8 IV.
3. Il resistente intendeva dimostrare mediante prova orale (teste il figlio ) di aver informato l'acquirente del fatto che i chilometri indicati Tes_1
nel tachimetro erano errati;
al netto della inammissibilità già esposta dei capitoli per come formulati, la circostanza che si voleva provare è
assolutamente inverosimile, in quanto non avrebbe alcun senso logico ricostruire un kilometraggio con una cifra a caso non corrispondente a quella veritiera, infatti delle due l'una o lo si fa ripartire da zero o lo si fa ripartire dalla cifra corretta, ogni diverso agire appare privo di giustificazione alcuna.
Ai sensi dell'art. 135bis, comma 4, lett. c) sussistono i presupposti per la invocata risoluzione contrattuale, infatti il ripristino della conformità del bene non appare possibile (in quanto il kilometraggio vero e la conseguente usura dello stesso sono ormai dati ineliminabili) e, inoltre, il difetto di conformità
appare talmente grave da giustificare la risoluzione contrattuale, avendo il venduto un autoveicolo con quasi il triplo dei chilometri percorsi CP_1
rispetto a quelli dichiarati. Alla risoluzione del contratto segue che il ricorrente dovrà restituire la vettura e il venditore dovrà restituire il prezzo pagato, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 26.03.24 (data della diffida contenuta nell'invito alla negoziazione assistita) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Quanto al chiesto risarcimento del danno lo stesso spetta limitatamente alle spese connesse al passaggio di proprietà della vettura (€
880), mentre non per le spese di bollo e manutenzione in quanto il ricorrente ha comunque utilizzato il veicolo e pertanto avrebbe dovuto in ogni caso pagina 6 di 8 sostenerle, mentre gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti sono rimasti meramente asseriti ed in alcun modo provati.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza del resistente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 5.201-26.000) per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro minimo stante la semplicità delle questioni oggetto di causa.
V.
1. Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna del resistente ex art. 96 c.p.c. non configurandosi una resistenza in giudizio connotata da dolo o colpa grave.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Audi A4 Avant, targata EX693HM, concluso tra le parti in data
06.03.24 e per l'effetto, a fronte della restituzione del bene da parte dell'acquirente, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 9.300, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
26.03.24 (data della diffida contenuta nell'invito alla negoziazione assistita) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni, l'importo di € 880, oltre interessi al tasso ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 3) respinge ogni altra domanda;
4) condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite del presente giudizio che liquida, comprensive della fase di attivazione della negoziazione assistita, in € 264 per esborsi, € 2.761 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
5) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente.
Così deciso in Vicenza il 29/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3290/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DALLE CARBONARE ANDREA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio (VI), via Tessitori nr. 20
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
COLLI GIUSEPPE del Foro di Vigevano e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vigevano (PV), via Cesarea nr. 12
RESISTENTE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Vicenza, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione: pagina 1 di 8 Þ accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita concluso a
Villongo (BG) il 06.03.2024, con il quale il sig. ha acquistato Parte_1
dal sig. il veicolo Audi A4 Avant, targa EX693HM, al prezzo Controparte_1
di € 9.300,00;
Þ per l'effetto, condannare il sig. a restituire la somma di € Controparte_1
9.300,00 al sig. , pagata per l'acquisto del suddetto veicolo, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo;
Þ condannare il sig. a rimborsare al sig. la Controparte_1 Parte_1
somma di € 880,00, pagata per il passaggio di proprietà del suddetto veicolo,
nonché la somma di € € 358,04, pagata per il tagliando del veicolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo;
Þ condannare il sig. a risarcire al sig. tutti i Controparte_1 Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla suddetta compravendita, quantificati in almeno € 2.000,00, ovvero nella diversa misura determinata in via equitativa dal Giudicante;
Þ condannare il sig. a versare in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
una somma quantificata in almeno € 1.000,00, ovvero nella diversa
[...]
misura determinata in via equitativa dal Giudicante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
come richiamato dall'art. 4, co. 1 del D.L. n. 132/14.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché della fase di attivazione della negoziazione assistita da avvocati.
pagina 2 di 8 PER LA PARTE RESISTENTE:
Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1)-in via preliminare dichiarare incompetente il presente Tribunale di Vicenza
per essere competente il Tribunale di Bergamo ex artt. 18 e 38 c.p.c. e disporre di conseguenza;
2)-nel merito rigettare la domanda ex adverso sollevata in quanto infondata;
3)-con vittoria di spese ed onorari;
4)-in via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi di cui alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. nr. 1.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies e ss. c.p.c. ricorreva Parte_1
all'intestato Tribunale nei confronti di al fine di sentire Controparte_1
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura
Audi A4 Avant targata EX693HM, concluso tra le parti a Villongo (BG) il
06.03.2024 per il prezzo di € 9.300 e per l'effetto condannare il resistente a restituire tale somma, oltre a rimborsare al ricorrente l'importo di € 880 pagato per il passaggio di proprietà del veicolo ed € 2.000 di danni patrimoniali e non patrimoniali, con vittoria di spese di lite e condanna del resistente ex art. 96
c.p.c..
A fondamento delle proprie domande il ricorrente esponeva quanto segue:
pagina 3 di 8 - di aver acquistato in Villongo, in data 06.03.24, dal sig. CP_1
in qualità di imprenditore individuale, l'autovettura Audi A4 Avant
[...]
tg. EX693HM, al prezzo di € 9.300, oltre ad € 880 per il passaggio di proprietà;
- di aver verificato tramite il sito gestito dal Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti che la vettura non aveva percorso km. 117.000, come indicati dal tachimetro ma km 317.549, come risultava dall'ultima revisione effettuata il
18.04.23;
- di aver cercato senza successo di organizzare il ritrasferimento del veicolo al venditore;
- di aver notificato, in data 26.03.24, invito a concludere negoziazione assistita al resistente a cui quest'ultimo non aveva aderito;
- di aver presentato, in data 23.05.24, denuncia-querela ai Carabinieri di
Schio.
Ciò premesso in fatto chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'art. 135bis, comma 4, lett. c) del Codice del Consumo e il risarcimento dei danni subiti.
II. Si costituiva in giudizio il quale, deducendo che la Controparte_1
vendita fosse avvenuta tra privati e quindi fuori dal campo di applicazione del
Codice del Consumo, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale
per essere competente il Tribunale di Bergamo ex artt. 18 e 38 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
III. Alla prima udienza erano concessi i termini ex art. 281duodecies,
comma 4, c.p.c. e quindi la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
pagina 4 di 8 con termine per nota conclusiva. All'udienza del 10.07.25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da verbale e il giudice tratteneva la stessa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies c.p.c.
IV. La domanda è fondata e deve, quindi, essere accolta nei termini che seguono.
IV.
1. Preliminarmente deve ribadirsi che la prova orale richiesta dal resistente non era da ammettere in quanto generica e valutativa.
IV.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal CP_1
non merita accoglimento. Lo stesso è, infatti, titolare di una impresa individuale con sede in Gombolò (PV), via Mulino della Roggia nr. 14 e con oggetto sociale “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” (doc. 2 ricorrente). Dalla documentazione relativa al passaggio di proprietà (doc. 4 ricorrente) si evince che il resistente ha utilizzato come indirizzo di residenza non quello familiare (Castelli Calepio, via Luigi
Ruggeri nr. 18) ma quello di Gombolò sede della impresa individuale di cui è
titolare firmatario. Dalla visura camerale della medesima risulta non la partita iva ma il codice fiscale del titolare il che appare normale trattandosi, appunto,
di impresa individuale la quale si identifica con il titolare. L'unico elemento che potrebbe far propendere per una vendita tra privati è l'indicazione di vendita non soggetta a IVA, che, tuttavia contrasta con gli altri dati incontrovertibili sopra riportati e peraltro è valevole ai soli fini fiscali.
Pertanto si applica il foro del consumatore e quindi correttamente il ricorrente, residente a [...] ha adito l'intestato Tribunale.
pagina 5 di 8 IV.
3. Il resistente intendeva dimostrare mediante prova orale (teste il figlio ) di aver informato l'acquirente del fatto che i chilometri indicati Tes_1
nel tachimetro erano errati;
al netto della inammissibilità già esposta dei capitoli per come formulati, la circostanza che si voleva provare è
assolutamente inverosimile, in quanto non avrebbe alcun senso logico ricostruire un kilometraggio con una cifra a caso non corrispondente a quella veritiera, infatti delle due l'una o lo si fa ripartire da zero o lo si fa ripartire dalla cifra corretta, ogni diverso agire appare privo di giustificazione alcuna.
Ai sensi dell'art. 135bis, comma 4, lett. c) sussistono i presupposti per la invocata risoluzione contrattuale, infatti il ripristino della conformità del bene non appare possibile (in quanto il kilometraggio vero e la conseguente usura dello stesso sono ormai dati ineliminabili) e, inoltre, il difetto di conformità
appare talmente grave da giustificare la risoluzione contrattuale, avendo il venduto un autoveicolo con quasi il triplo dei chilometri percorsi CP_1
rispetto a quelli dichiarati. Alla risoluzione del contratto segue che il ricorrente dovrà restituire la vettura e il venditore dovrà restituire il prezzo pagato, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 26.03.24 (data della diffida contenuta nell'invito alla negoziazione assistita) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Quanto al chiesto risarcimento del danno lo stesso spetta limitatamente alle spese connesse al passaggio di proprietà della vettura (€
880), mentre non per le spese di bollo e manutenzione in quanto il ricorrente ha comunque utilizzato il veicolo e pertanto avrebbe dovuto in ogni caso pagina 6 di 8 sostenerle, mentre gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti sono rimasti meramente asseriti ed in alcun modo provati.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza del resistente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 5.201-26.000) per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro minimo stante la semplicità delle questioni oggetto di causa.
V.
1. Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna del resistente ex art. 96 c.p.c. non configurandosi una resistenza in giudizio connotata da dolo o colpa grave.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Audi A4 Avant, targata EX693HM, concluso tra le parti in data
06.03.24 e per l'effetto, a fronte della restituzione del bene da parte dell'acquirente, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 9.300, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
26.03.24 (data della diffida contenuta nell'invito alla negoziazione assistita) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni, l'importo di € 880, oltre interessi al tasso ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 3) respinge ogni altra domanda;
4) condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite del presente giudizio che liquida, comprensive della fase di attivazione della negoziazione assistita, in € 264 per esborsi, € 2.761 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
5) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente.
Così deciso in Vicenza il 29/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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