CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino- - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno – - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Torre Annunziata il 5 maggio 2021 e contraddistinta dal n. di repertorio 1348/2022, iscritto al n. 2672/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 29 aprile 2025 e pendente
TRA
l' (c.f.: ), con sede legale in Torre del Parte_1 P.IVA_1
CO (NA) alla Via Marconi nr. 66, costituitasi in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Martucci (c.f.:
in virtù di procura generale alle liti del 29 luglio 2020 per Notar C.F._1
(rep. 6393, racc. 4123) e dall'avv. Adele De Paula (c.f.: Persona_1
, in virtù di procura generale alle liti del 8 luglio 2021 per Notar C.F._2
(rep. 7167, racc. 4610) -APPELLANTE- Persona_1
E Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
il (c.f.: ,) con sede legale Parte_2 P.IVA_2
in Nola (NA) alla Via Ciccone, n.1, costituitasi in persona dell'Amministratore unico, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. Giustizia 44/2011 dagli avv.ti Vincenzo
Chianese (c.f.: ) e Vincenzo Simonelli (c.f.: C.F._3 C.F._4
-APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il 17.11.2021 il
[...]
(per il prosieguo anche solo il ), in qualità di struttura Parte_2 Pt_2
accreditata presso il a svolgere prestazioni afferenti alla branca di Patologia CP_1
Clinica per gli assistiti dell' chiedeva di condannare quest'ultima al Parte_3
pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs 231/02 pari ad € 6.297,99, ovvero, in subordine, al pagamento degli interessi nella misura legale stante l'intervenuto ritardo nel pagamento per le prestazioni di rese negli anni 2013, 2014 e Parte_4
2015, in virtù dei contratti sottoscritti rispettivamente l'8.08.2013 per l'anno 2013, il
18.11.2014 per l'anno 2014 ed infine il 12.08 2016 per l'anno 2015 e delle fatture dettagliatamente indicate in atti.
1.2. Si costituiva l' con comparsa depositata il 26.04.2022 Parte_3
eccependo che non erano dovuti gli interessi convenzionali su somme relative a prestazioni erogate prima della sottoscrizione dei contratti nonché che tale credito per interessi era prescritto per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
1.3. All'esito del processo di primo grado, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
5.05.2022 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva integralmente la domanda del Part Centro, rigettava le eccezioni svolte dall' e la condannava al pagamento dell'importo di 6297,99 € oltre che delle spese di lite, così disponendo: “ 1) condanna
al pagamento in favore dell'istante della somma di € 6.297,99; 2) CP_2
condanna alla rifusione a favore dell'istante delle spese processuali CP_2
sostenute, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 1.018,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se
N. 2672/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 8 Parte_3 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari”.
In particolare, il Tribunale sosteneva che:
- che il Centro era regolarmente accreditato;
- che le parti avevano sottoscritto tre contratti per gli anni 2013, 2014, 2015
(rispettivamente l'8.08.2013 per l'anno 2013, il 18.11.2014 per l'anno 2014 ed infine il
12.08 2016 per l'anno 2015) aventi ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di , tutti regolarmente depositati;
Parte_4
- che i contratti all'articolo 7, comma 6, espressamente prevedevano che: “Senza Part che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del
d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto le-gislativo9 novembre
2012, n. 192, maggiorato come segue:a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali”;
- che al momento del pagamento delle fatture emesse dal per le Pt_2
Part annualità in questione l non aveva corrisposto gli interessi convenzionali;
- che infondata era l'eccezione di prescrizione del credito;
Part
- che l' non aveva contestato i conteggi effettuati dal Centro tenendo conto delle scadenze contrattualmente previste per i pagamenti e delle date in cui i corrispettivi erano stati effettivamente versati.
Part 2.1. Avverso tale ordinanza, con atto notificato il 6.06.2022 al Centro, l ha proposto appello formulando due motivi appello così rubricati “ Violazione di legge laddove il Giudice di primo grado non ha rilevato la mancanza di idoneo atto di costituzione in mora” e “Violazione dell'articolo 1284 comma 3 c.c. laddove il Giudice di
N. 2672/2022 R.G.A.C.C. Pag. 3 di 8 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
primo grado ha ritenuto che con riferimento agli interessi convenzionali anche una pattuizione successiva al verificarsi dell'inadempimento fosse idonea a porre a carico del debito l'obbligo di corrispondere gli interessi pattuiti”, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'appello, non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 348 bis I comma c.p.c. in quanto
l'impugnativa risulta sostenuta da giurisprudenza prevalente conforme, tale da rendere assai probabile l'accoglimento; nel merito accogliere la presente impugnazione e per
l'effetto rigettare la domanda proposta dal dinanzi al Parte_2
Tribunale di Torre Annunziata con ricorso ex art. 702 bis cpc rg. n. 6129/2021; nel merito in via subordinata in accoglimento della presente opposizione, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che sui pagamenti anteriori alla sottoscrizione dei contratti rispettivamente in data 8/8/2013 per il 2013, il
18/11/2014 per il 2014 ed il 12/5/2016 per il 2015 gli interessi moratori non potevano essere riconosciuti né nella misura convenzionale né in quella legale in favore del
; in riforma del dispositivo dell'ordinanza impugnata con Parte_2
riferimento alla ripartizione delle spese di lite, condannare l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ovvero ridurre per quanto di ragione l'importo delle spese processuali di primo grado poste a carico dell' ”. Parte_3
2.2. Con una comparsa depositata in data 12.10.2022 si è costituita in giudizio il Part
che ha resistito all'appello esperito dall' sostenendo la correttezza del Pt_2
ragionamento del Giudice di prime cure, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare integralmente l'appello in quanto destituito di fondamento;
2) confermare
l'ordinanza impugnata;
3) Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite ed attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
2.3. All'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, per la prima volta, l'appellante ha dedotto che gli interessi di mora non sarebbero maturati in quanto, in considerazione della natura
N. 2672/2022 R.G.A.C.C. Pag. 4 di 8 Controparte_3 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
pubblica del debitore e delle modalità di pagamento dei debiti pubblicistici, sarebbe necessaria la costituzione in mora.
Al riguardo, a parte l'inammissibilità della doglianza tardivamente formulata, è sufficiente osservare che nell'art. 7 comma 4° dei contratti stipulati è espressamente previsto che non è necessaria la costituzione in mora per l'applicazione degli interessi.
Inoltre, anche l'art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede che gli interessi decorrono senza necessità di costituzione in mora e tale norma si applica senza dubbio anche alle pubbliche amministrazioni, come si evince dal citato comma 4° che contiene una disposizione speciale che riguarda proprio i rapporti tra privati e PP.AA..
2. Con il secondo motivo di appello, l'Amministrazione sanitaria sostiene che il
Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che i contratti che disciplinavano anche la misura degli interessi convenzionali erano stati stipulati successivamente all'inadempimento, violando così l'articolo 1284 c.c.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato in diverse occasioni che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (cfr. App. Napoli, 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 2972/2024).
La retroattività degli effetti del contratto, infatti, deve affermarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992, che possono definirsi “contratti imposti” (richiamando una definizione Part adottata da autorevole dottrina), che l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, anche il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, specie con riguardo al volume massimo delle prestazioni erogate, ai requisiti del servizio e all'ammontare dei corrispettivi.
Recentissima è poi la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.16221 del 17 giugno 2025 che ha confermato tale orientamento pronunciando il seguente principio
N. 2672/2022 R.G.A.C.C. Pag. 5 di 8 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
di diritto: «In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8- quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti
“imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre
l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli».
Insomma, i contratti - per concorde volontà delle parti e, comunque, per la loro obiettiva funzione (in quanto atti conclusivi del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) – non possono che avere valenza retroattiva rispetto alla stipula, che, dovendo contenere anche il tetto di spesa determinato solo successivamente in sede amministrativa, non possono che seguire tale ultima determinazione.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere atto del fatto che anche la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva, giacché è
l'atto terminale di una procedura che richiede, in via preliminare, l'intervento di una delibera CIPE che ripartisce tra le Regioni il fondo sanitario nazionale, individuando così, solo nel corso d'anno di esecuzione delle prestazioni sanitarie o addirittura alla fine dell'anno, il dato finanziario di riferimento da riportare nel contratto (Cons. St, Ad.
Plen., 4/2012, 3/2012 e 8/2006; Cons. St. 2444/16, 724/15).
In conclusione, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti dei contratti in esame, aventi ad oggetto non solo le prestazioni sanitarie da erogare nel rispetto dei suindicati tetti di spesa, ma anche i termini di adempimento del pagamento dei corrispettivi.
3. Alla stregua delle riflessioni svolte, l'appello in esame va rigettato, l'ordinanza impugnata confermata e la parte appellante va condannata a rifondere le spese del processo d'appello, che in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio
N. 2672/2022 R.G.A.C.C. Pag. 6 di 8 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
come specificato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 così come modificati con il decreto del Ministro della Giustizia il 13 agosto 2022, n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.200,01 e 26.000,00 €, nel complessivo importo di 4.522,50 € , di cui
3.600,00 € per compenso (800,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 600,00
€ per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase istruttoria, 1.200,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria), 540,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti, per poi essere distratte in favore dei difensori dell'appellata, per ciascuno nella misura del
50%, avv. Vincenzo Chianese e Vincenzo Simonelli, che ne hanno fatto richiesta.
4. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
con citazione notificata al in data Parte_1 Parte_2
6 giugno 2022 avverso l'ordinanza resa nell'ambito del giudizio RG n.6129/2021 del
5.05.2022, recante n. di repertorio 1348/2022:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 702 ter appellata;
B) condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_3
giudizio, che liquida nel complessivo importo di 4.522,50 €, di cui 3.600,00 € per compenso e 540,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti, il tutto da distrarre in favore dei difensori del Parte_2
avv.ti Vincenzo Chianese e Vincenzo Simonelli (per la quota del 50%
[...]
ciascuno);
N. 2672/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 di 8 Parte_3 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
C) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell' , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 2672/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 di 8 Parte_3 Parte_2