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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/07/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
69/25 p.u.
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Emanuele Croci Giudice
nel giudizio n. 69/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
) con l'assistenza del Parte_1 (C.F.: C.F._1
gestore della crisi dott. Persona_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- letto il ricorso n. 69/25 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante
Parte_1 ai sensi degli artt. 268 e segg. liquidazione controllata proposto da
CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata e quella depositata con atto integrativo del 1-
7-2025 nei termini assegnati;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. (cfr. Trib.
Modena 12-8-2024; Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass. 18-8-2017 n. 20187);
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo da anni lavoratore dipendente e avendo cessato da oltre un anno l'attività imprenditoriale;
- osservato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge,
dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 5 e segg. del ricorso nonché dalla relazione redatta dal gestore della crisi dott. Persona_1 senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui l'istante è titolare sia necessaria al mantenimento suo e del nucleo familiare (costituito dalla moglie che non lavora- e da tre figli minorenni) e, quindi, esclusa dalla liquidazione;
- osservato che l'automezzo di proprietà del ricorrente è compreso nel patrimonio da liquidare non rientrando tra i beni esclusi ai sensi dell'art. 268 CCI, salva eventuale autorizzazione all'uso temporaneo da richiedersi al G.D.;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [...]
(nato a [...] -Pakistan- in data 8-7-1979 e residente a [...]Parte_1
in Piazza Arnoldo Mondadori, 10; C.F.: C.F. 1 );
- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
Persona_1 (C.F.: C.F._2 con studio
- nomina liquidatore la dott.
in Mantova;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
1) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove il debitore sia proprietario di beni immobili o mobili registrati.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Mantova, 1° luglio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Emanuele Croci Giudice
nel giudizio n. 69/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
) con l'assistenza del Parte_1 (C.F.: C.F._1
gestore della crisi dott. Persona_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- letto il ricorso n. 69/25 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante
Parte_1 ai sensi degli artt. 268 e segg. liquidazione controllata proposto da
CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata e quella depositata con atto integrativo del 1-
7-2025 nei termini assegnati;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. (cfr. Trib.
Modena 12-8-2024; Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass. 18-8-2017 n. 20187);
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo da anni lavoratore dipendente e avendo cessato da oltre un anno l'attività imprenditoriale;
- osservato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge,
dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 5 e segg. del ricorso nonché dalla relazione redatta dal gestore della crisi dott. Persona_1 senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui l'istante è titolare sia necessaria al mantenimento suo e del nucleo familiare (costituito dalla moglie che non lavora- e da tre figli minorenni) e, quindi, esclusa dalla liquidazione;
- osservato che l'automezzo di proprietà del ricorrente è compreso nel patrimonio da liquidare non rientrando tra i beni esclusi ai sensi dell'art. 268 CCI, salva eventuale autorizzazione all'uso temporaneo da richiedersi al G.D.;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [...]
(nato a [...] -Pakistan- in data 8-7-1979 e residente a [...]Parte_1
in Piazza Arnoldo Mondadori, 10; C.F.: C.F. 1 );
- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
Persona_1 (C.F.: C.F._2 con studio
- nomina liquidatore la dott.
in Mantova;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
1) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove il debitore sia proprietario di beni immobili o mobili registrati.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Mantova, 1° luglio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi