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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 813/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 10/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2021 R.G., promossa da
(C.F. c.f. , nata il [...] a San Pietro a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via A. Volta, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Battaglia (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende come da mandato in atti.
- Ricorrente - e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, Pt_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria ER PUGLIANO dell'Ufficio Legale del Ente,
- Resistente –
OGGETTO 1)Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro.
2) Opposizione ad avviso di addebito n. 330 2021 00000259 51 000 del 24/6/2021 notificato in data 27/7/2021, pari ad Euro 3.806,74 relativo al periodo dal 1/2012 al 12/2012 per revoca della prestazione Aspi a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 2201.28/09/2020.011902; Pt_2
3) Opposizione ad avviso di addebito n. 330 2021 00000258 50 000 del 24/6/2021, notificato in data 27/7/2021, pari ad Euro 13.571,33 relativo al periodo dal 11/2013 al 11/2014 per revoca della prestazione a seguito di accertamenti ispettivi. Revoca della prestazione a seguito di Pt_3 accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 2201.28/09/2020.011902 Pt_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.8.2021, proponeva opposizione al verbale di Parte_1 accertamento ispettivo e agli avvisi di addebito in oggetto indicati emessi dall' in relazione al Pt_2 rapporto di lavoro svolto a favore della ditta Cabley Company Srl per insussistenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c..
In particolare, la ricorrente deduceva di aver lavorato come assistente amministrativa alle dipendenze dell'impresa Cabley Company Srl dal 18/4/2012 al 18/11/2013 per come risultava dalle buste paga in atti (doc. n. 3 produzione parte ricorrente); che la sua attività consisteva nella tenuta della contabilità dell'azienda e di aver prestato servizio dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18; che apprendeva, con provvedimento del 28/9/2020 (v. doc. n. 4), che il suo rapporto di lavoro era Pt_2 stato disconosciuto per effetto di un verbale ispettivo di cui ignorava le motivazioni;
che avverso detto provvedimento presentava ricorso al Comitato Provinciale del 5/11/2020, con esito negativo;
che, in data 27/7/2021, riceveva n. 2 avvisi di addebiti in con i quali l'Istituto richiedeva la restituzione della somma di Euro 3.806,74 relativa al periodo dal 1/2012 al 12/2012 ed Euro 13.571,33 relativa al periodo dal 11/2013 al 11/2014, per revoca della prestazione Pt_3 Affermava pertanto che, contrariamente a quanto ritenuto dall' , aveva effettivamente prestato Pt_2 attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa Cabley Company Srl dal 18/4/2012 al 18/11/2013 ricevendo una retribuzione mensile pari ad Euro 1.902,10;
Chiedeva, pertanto, che venissero annullati i suddetti provvedimenti ivi compresi gli avvisi di addebito notificati, con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
2. Instauratosi il contraddittorio, l' confermava il corretto esito degli accertamenti ispettivi, Pt_2 specificando che le verifiche avevano avuto origine da una segnalazione della Sede di Pt_2
Catanzaro che evidenziava incongruenze relativamente alla gestione della soc. Cablely Company Srl dichiarata fallita il 26.11.2015.
In particolare, l'ente precisava che dalle dichiarazioni acquisite dal titolare e da altri soggetti interessati alle verifiche, ivi compresa la ricorrente, era emersa la fittizietà dei rapporti di lavoro subordinato, nonché, irregolarità documentali, in quanto, dalla consultazione degli archivi non risultavano dichiarazioni reddituali (UNICO e IVA) e modelli 770 della Cablely CP_2 Company Srl per gli anni d'imposta 2013 e 2014, mentre risultavano denunciati all' , per i Pt_2 medesimi anni, diversi dipendenti con attribuzione di notevoli importi a titolo di retribuzione.
In particolare, quanto alla specifica posizione della ricorrente era emerso che la Parte_1 stessa aveva dichiarato di aver lavorato nel 2014 e 2015 (e non nel 2012 e 2013) e, tenuto conto che l'accertamento oggetto di causa riguardava il periodo dal 18/4/2012 al 18/11/2013, non vi era prova che la stessa avesse effettivamente prestato attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato in tale periodo.
Chiedeva, quindi, la conferma dell'accertamento ispettivo e dei conseguenziali avvisi di addebito, con rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.
3. Venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti ed espletata la istruttoria testimoniale alle udienze del 13.1.2023 e del 19.5.2023.
A seguito dell'udienza del giorno 11.9.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
Dalla lettura del provvedimento adottato dagli Ispettori ovvero dal Verbale Unico di Pt_2 Accertamento e Notificazione n. 2018015731/DDL del 30.1.2020, emerge che il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente, in relazione al periodo dal 18.4.2012 al 18.11.2013, è stato effettuato sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, sentita dagli ispettori in data Pt_2 16.10.2019, la quale riferiva “dopo la morte di mio papà credo fosse il 2014 o il 2015 ho lavorato per un annetto come ragioniera con la Cablely Company a Sant'Eufemia sullo stradone, non ricordo la via. C'è un panificio adesso lì vicino. Il titolare era La ditta faceva lavori Persona_1 stradali e ristrutturazioni dì chiese. L'ufficio era in un'abitazione al pianterreno. Nell'ufficio eravamo io e mio marito. Mio marito mi aveva trovato ti lavora lì. Io sistemavo le bolle e le fatture in ufficio, rispondevo pure al telefono. Ero come una segreteria. Nel periodo in cui ho lavorato io in ufficio lavoravamo lo e mio marito che era il ragioniere e la moglie di di nome ER che faceva Per_1 il mio stesso lavoro. Lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30/19,00. A volte andavo a lavorare con mio marito. Durante quest'annetto di lavoro è capitato che sono stata assente per malattia alcuni giorni. Gli ordini me li dava Mi pagava mio
Per_1 marito quando c'erano i soldi. Mi ha licenziata per mancanza di lavoro. Prendevo 1.200,00 euro circa nette al mese. Dopo questo anno di lavoro sono rimasta ferma per circa un anno e poi mi ha richiamato per un mesetto in dicembre dell'anno successivo. Mi ha assunto con un'altra ditta
Per_1 per fare lo stesso tipo di lavoro. Eravamo sempre e solo noi tre al lavoro. Mio marito c'era sempre mentre la signora ER l'ho vista poco. Mi ha pagato sempre Eravamo, ribadisco, solo noi
Per_1 tre in ufficio in entrambi i periodi. Capitava che in ufficio passava un geometra nel primo periodo di lavoro con durato un anno, era giovane e si chiamava Antonio, veniva spesso in ufficio”.
Per_1
Tali dichiarazioni, rese dalla lavoratrice hanno determinato l' ad escludere che dal 18.04.2012 Pt_2 al 18.11.2013, la ricorrente avesse effettivamente lavorato con per la ditta Cablely Company.
5. Si rileva, in ogni caso, che anche a voler ammettere lo svolgimento di una attività lavorativa in tale periodo, la espletata istruttoria non ha consentito, di raggiungere la prova in ordine alla natura subordinata del servizio svolto dalla ricorrente nel periodo in contestazione.
Ed infatti all'udienza del 13.1.2023 veniva escusso il teste che dichiarava di aver Testimone_1 lavorato per la Cablely Company dal 2008 al gennaio 2013 e che successivamente a tale data, pur non prestando attività lavorativa, si recava presso la società al fine di sollecitare i pagamenti delle retribuzioni non saldate e, in tali occasioni, “vedeva la ricorrente rispondere al telefono” aggiungendo che, per quanto a sua conoscenza, la stessa riceveva direttive dal titolare della società
All'udienza del 19.5.2023 veniva poi escusso il coniuge della ricorrente che affermava di aver lavorato presso la società con mansioni di contabile fino al 2012 e che anche la moglie si occupava della contabilità. Aggiungeva poi di non ricordare a quanto ammontava la retribuzione.
Orbene, appare evidente come le risultanze istruttorie siano del tutto insufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro della ricorrente.
Al riguardo, si rileva come entrambi i testi non prestavano attività lavorativa nel periodo in contestazione (dal 18.04.2012 al 18.11.2013) e che le loro dichiarazioni sono risultate generiche e non circostanziate e, comunque, da vagliare in modo rigoroso, in quanto, provenienti da un soggetto legato da vincolo di coniugi con la ricorrente medesima (teste e da un soggetto (teste Tes_2
) che si recava solo sporadicamente presso la società e che si è limitato a riferire che la vedeva Tes_1
“rispondere al telefono”.
6. In ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione ha precisato che deve essere verificata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
L'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che la ricorrente fosse una vera e propria lavoratrice subordinata effettivamente inserita nella organizzazione aziendale e che la stessa svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposta al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro. A fronte delle generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, deve ritenersi invece che gli ispettori dell' abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di Pt_2 istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato non sussisteva e ciò tenuto conto delle inequivocabili dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima, per come riportate in atti.
7. In ogni caso, ai fini del rigetto del ricorso appare assorbente la mancanza di prova in ordine al fatto che la ricorrente fosse sottoposta ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, stante peraltro l'assenza di un contratto di assunzione, di buste paga (vengono prodotte solo le buste paga relative ai mese di novembre 2013 e di aprile 2012), nonché del pagamento, con mezzi tracciabili, della retribuzione medesima.
8. Sul punto, si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già
propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo dell'imprenditore, né hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dalla ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera fissa e continuativa e con mezzi tracciabili.
9. Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione non è stato supportato da idonea prova e la domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto, integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato e dei successivi avvisi di addebito. 10. Solo per completezza si evidenzia, che ai fini della presente decisione non assume rilevanza la sentenza di accoglimento (prodotta dalla parte ricorrente) n. 210/2023 emessa in analogo causa instaurata tra le medesime parti e pubblicata il 02/05/2023 nell'ambito del procedimento n. 1005/2020 RG. Ed infatti, la predetta causa si riferisce al diverso Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20180011664/DDL del 20.12.2019 con il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente dal 20.11.2014 al 31.12.2014 con la ditta Capone Costruzioni Generali s.r.l., mentre la presente causa si riferisce al rapporto di lavoro con la soc. Cablely Company per periodo dal 18.04.2012 al 18.11.2013.
11. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica della parti le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, il 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 10/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2021 R.G., promossa da
(C.F. c.f. , nata il [...] a San Pietro a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via A. Volta, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Battaglia (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende come da mandato in atti.
- Ricorrente - e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, Pt_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria ER PUGLIANO dell'Ufficio Legale del Ente,
- Resistente –
OGGETTO 1)Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro.
2) Opposizione ad avviso di addebito n. 330 2021 00000259 51 000 del 24/6/2021 notificato in data 27/7/2021, pari ad Euro 3.806,74 relativo al periodo dal 1/2012 al 12/2012 per revoca della prestazione Aspi a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 2201.28/09/2020.011902; Pt_2
3) Opposizione ad avviso di addebito n. 330 2021 00000258 50 000 del 24/6/2021, notificato in data 27/7/2021, pari ad Euro 13.571,33 relativo al periodo dal 11/2013 al 11/2014 per revoca della prestazione a seguito di accertamenti ispettivi. Revoca della prestazione a seguito di Pt_3 accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 2201.28/09/2020.011902 Pt_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.8.2021, proponeva opposizione al verbale di Parte_1 accertamento ispettivo e agli avvisi di addebito in oggetto indicati emessi dall' in relazione al Pt_2 rapporto di lavoro svolto a favore della ditta Cabley Company Srl per insussistenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c..
In particolare, la ricorrente deduceva di aver lavorato come assistente amministrativa alle dipendenze dell'impresa Cabley Company Srl dal 18/4/2012 al 18/11/2013 per come risultava dalle buste paga in atti (doc. n. 3 produzione parte ricorrente); che la sua attività consisteva nella tenuta della contabilità dell'azienda e di aver prestato servizio dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18; che apprendeva, con provvedimento del 28/9/2020 (v. doc. n. 4), che il suo rapporto di lavoro era Pt_2 stato disconosciuto per effetto di un verbale ispettivo di cui ignorava le motivazioni;
che avverso detto provvedimento presentava ricorso al Comitato Provinciale del 5/11/2020, con esito negativo;
che, in data 27/7/2021, riceveva n. 2 avvisi di addebiti in con i quali l'Istituto richiedeva la restituzione della somma di Euro 3.806,74 relativa al periodo dal 1/2012 al 12/2012 ed Euro 13.571,33 relativa al periodo dal 11/2013 al 11/2014, per revoca della prestazione Pt_3 Affermava pertanto che, contrariamente a quanto ritenuto dall' , aveva effettivamente prestato Pt_2 attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa Cabley Company Srl dal 18/4/2012 al 18/11/2013 ricevendo una retribuzione mensile pari ad Euro 1.902,10;
Chiedeva, pertanto, che venissero annullati i suddetti provvedimenti ivi compresi gli avvisi di addebito notificati, con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
2. Instauratosi il contraddittorio, l' confermava il corretto esito degli accertamenti ispettivi, Pt_2 specificando che le verifiche avevano avuto origine da una segnalazione della Sede di Pt_2
Catanzaro che evidenziava incongruenze relativamente alla gestione della soc. Cablely Company Srl dichiarata fallita il 26.11.2015.
In particolare, l'ente precisava che dalle dichiarazioni acquisite dal titolare e da altri soggetti interessati alle verifiche, ivi compresa la ricorrente, era emersa la fittizietà dei rapporti di lavoro subordinato, nonché, irregolarità documentali, in quanto, dalla consultazione degli archivi non risultavano dichiarazioni reddituali (UNICO e IVA) e modelli 770 della Cablely CP_2 Company Srl per gli anni d'imposta 2013 e 2014, mentre risultavano denunciati all' , per i Pt_2 medesimi anni, diversi dipendenti con attribuzione di notevoli importi a titolo di retribuzione.
In particolare, quanto alla specifica posizione della ricorrente era emerso che la Parte_1 stessa aveva dichiarato di aver lavorato nel 2014 e 2015 (e non nel 2012 e 2013) e, tenuto conto che l'accertamento oggetto di causa riguardava il periodo dal 18/4/2012 al 18/11/2013, non vi era prova che la stessa avesse effettivamente prestato attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato in tale periodo.
Chiedeva, quindi, la conferma dell'accertamento ispettivo e dei conseguenziali avvisi di addebito, con rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.
3. Venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti ed espletata la istruttoria testimoniale alle udienze del 13.1.2023 e del 19.5.2023.
A seguito dell'udienza del giorno 11.9.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
Dalla lettura del provvedimento adottato dagli Ispettori ovvero dal Verbale Unico di Pt_2 Accertamento e Notificazione n. 2018015731/DDL del 30.1.2020, emerge che il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente, in relazione al periodo dal 18.4.2012 al 18.11.2013, è stato effettuato sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, sentita dagli ispettori in data Pt_2 16.10.2019, la quale riferiva “dopo la morte di mio papà credo fosse il 2014 o il 2015 ho lavorato per un annetto come ragioniera con la Cablely Company a Sant'Eufemia sullo stradone, non ricordo la via. C'è un panificio adesso lì vicino. Il titolare era La ditta faceva lavori Persona_1 stradali e ristrutturazioni dì chiese. L'ufficio era in un'abitazione al pianterreno. Nell'ufficio eravamo io e mio marito. Mio marito mi aveva trovato ti lavora lì. Io sistemavo le bolle e le fatture in ufficio, rispondevo pure al telefono. Ero come una segreteria. Nel periodo in cui ho lavorato io in ufficio lavoravamo lo e mio marito che era il ragioniere e la moglie di di nome ER che faceva Per_1 il mio stesso lavoro. Lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30/19,00. A volte andavo a lavorare con mio marito. Durante quest'annetto di lavoro è capitato che sono stata assente per malattia alcuni giorni. Gli ordini me li dava Mi pagava mio
Per_1 marito quando c'erano i soldi. Mi ha licenziata per mancanza di lavoro. Prendevo 1.200,00 euro circa nette al mese. Dopo questo anno di lavoro sono rimasta ferma per circa un anno e poi mi ha richiamato per un mesetto in dicembre dell'anno successivo. Mi ha assunto con un'altra ditta
Per_1 per fare lo stesso tipo di lavoro. Eravamo sempre e solo noi tre al lavoro. Mio marito c'era sempre mentre la signora ER l'ho vista poco. Mi ha pagato sempre Eravamo, ribadisco, solo noi
Per_1 tre in ufficio in entrambi i periodi. Capitava che in ufficio passava un geometra nel primo periodo di lavoro con durato un anno, era giovane e si chiamava Antonio, veniva spesso in ufficio”.
Per_1
Tali dichiarazioni, rese dalla lavoratrice hanno determinato l' ad escludere che dal 18.04.2012 Pt_2 al 18.11.2013, la ricorrente avesse effettivamente lavorato con per la ditta Cablely Company.
5. Si rileva, in ogni caso, che anche a voler ammettere lo svolgimento di una attività lavorativa in tale periodo, la espletata istruttoria non ha consentito, di raggiungere la prova in ordine alla natura subordinata del servizio svolto dalla ricorrente nel periodo in contestazione.
Ed infatti all'udienza del 13.1.2023 veniva escusso il teste che dichiarava di aver Testimone_1 lavorato per la Cablely Company dal 2008 al gennaio 2013 e che successivamente a tale data, pur non prestando attività lavorativa, si recava presso la società al fine di sollecitare i pagamenti delle retribuzioni non saldate e, in tali occasioni, “vedeva la ricorrente rispondere al telefono” aggiungendo che, per quanto a sua conoscenza, la stessa riceveva direttive dal titolare della società
All'udienza del 19.5.2023 veniva poi escusso il coniuge della ricorrente che affermava di aver lavorato presso la società con mansioni di contabile fino al 2012 e che anche la moglie si occupava della contabilità. Aggiungeva poi di non ricordare a quanto ammontava la retribuzione.
Orbene, appare evidente come le risultanze istruttorie siano del tutto insufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro della ricorrente.
Al riguardo, si rileva come entrambi i testi non prestavano attività lavorativa nel periodo in contestazione (dal 18.04.2012 al 18.11.2013) e che le loro dichiarazioni sono risultate generiche e non circostanziate e, comunque, da vagliare in modo rigoroso, in quanto, provenienti da un soggetto legato da vincolo di coniugi con la ricorrente medesima (teste e da un soggetto (teste Tes_2
) che si recava solo sporadicamente presso la società e che si è limitato a riferire che la vedeva Tes_1
“rispondere al telefono”.
6. In ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione ha precisato che deve essere verificata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
L'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che la ricorrente fosse una vera e propria lavoratrice subordinata effettivamente inserita nella organizzazione aziendale e che la stessa svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposta al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro. A fronte delle generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, deve ritenersi invece che gli ispettori dell' abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di Pt_2 istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato non sussisteva e ciò tenuto conto delle inequivocabili dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima, per come riportate in atti.
7. In ogni caso, ai fini del rigetto del ricorso appare assorbente la mancanza di prova in ordine al fatto che la ricorrente fosse sottoposta ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, stante peraltro l'assenza di un contratto di assunzione, di buste paga (vengono prodotte solo le buste paga relative ai mese di novembre 2013 e di aprile 2012), nonché del pagamento, con mezzi tracciabili, della retribuzione medesima.
8. Sul punto, si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già
propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo dell'imprenditore, né hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dalla ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera fissa e continuativa e con mezzi tracciabili.
9. Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione non è stato supportato da idonea prova e la domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto, integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato e dei successivi avvisi di addebito. 10. Solo per completezza si evidenzia, che ai fini della presente decisione non assume rilevanza la sentenza di accoglimento (prodotta dalla parte ricorrente) n. 210/2023 emessa in analogo causa instaurata tra le medesime parti e pubblicata il 02/05/2023 nell'ambito del procedimento n. 1005/2020 RG. Ed infatti, la predetta causa si riferisce al diverso Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20180011664/DDL del 20.12.2019 con il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente dal 20.11.2014 al 31.12.2014 con la ditta Capone Costruzioni Generali s.r.l., mentre la presente causa si riferisce al rapporto di lavoro con la soc. Cablely Company per periodo dal 18.04.2012 al 18.11.2013.
11. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica della parti le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, il 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara