Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05484/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5484 del 2022, proposto da
CO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione del Comune di LI n.259/A del 19 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LI;
Visto l’atto del 27 ottobre 2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune di LI n.259/A del 19 luglio 2022.
In data 24 novembre 2022 si è costituito in giudizio l’ente intimato con atto di stile.
Con memoria depositata il 27 ottobre 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 dicembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Tenuto conto della definizione in rito del presente giudizio, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GL SA Di LI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
AN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | GL SA Di LI |
IL SEGRETARIO