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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 857/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11 marzo 2025 avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Olbia nella via delle Parte_1 C.F._1
Terme n. 43 presso lo studio dell'Avv. Marta Flavi (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura rilasciata su foglio separato
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato ad OS (SS) nella Parte_2 C.F._3 via Europa n. 10 A presso lo studio dell'Avv. Francesca Severoni (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 11 marzo 2025, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “A. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda e ordinandone all'ufficiale dello Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
B. Disporre che la figlia minore nata il [...] ad [...]) venga affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella sua residenza. I genitori in maniera congiunta assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni, inclinazioni naturali e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
C. La casa familiare sita in OS in Piazzale Generale Pinna N. 12 - Interno 02 di esclusiva proprietà della Sig.ra è assegnata a quest'ultima unitamente a tutti gli arredi che la Pt_1
compongono.
D. Per quanto riguarda il diritto di visita, vista l'età della figlia minore , ormai diciassettenne, Per_1
sarà lasciata libera di concordare di volta in volta giorni ed orari con il padre. E così anche per le festività e le vacanze estive.
E. Disporre che il Sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_2 Per_1
, quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'importo mensile pari ad Per_2
euro 200,00 ciascuno. La complessiva somma di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese.
F. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1
G. Disporre che i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e qualora siano previamente comunicate e concordate e Per_1 Per_2
secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29.11.2017.
H. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
I. I coniugi dichiarano che il predetto accordo ha validità fin dalla sottoscrizione del presente ricorso e si impegnano al rispetto delle condiziono come sopra riportate.
J. Con tale accordo le parti danno atto di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra a nessun titolo.
K. I coniugi chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non volersi riconciliare”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
OS (SS) in data 28 agosto del 1999, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, Parte II, Seria A, Ufficio, anno 1999 con il regime della comunione dei beni, dalla cui unione sono nati tre figli: e nato ad [...] in data [...], maggiore CP_1
di età economicamente indipendente, nato ad [...] in data [...], maggiore Persona_3
di età, studente universitario non economicamente indipendente e il 25.06.2007 Persona_1
ad Ozieri (SS) minore di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi, tra (C.F. Parte_1
nata il [...] a [...]) e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato il [...] ad [...], entrambi residenti ad OS (SS) C.F._3
in Piazzale Generale Pinna N. 12 - Interno 02, matrimonio celebrato in OS (SS) in data 28 agosto 1999 e regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato civile del Comune di OS (SS) al n. 14, parte II, Serie A anno 1999, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria pagina 3 di 4 per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11 marzo 2025 avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Olbia nella via delle Parte_1 C.F._1
Terme n. 43 presso lo studio dell'Avv. Marta Flavi (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura rilasciata su foglio separato
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato ad OS (SS) nella Parte_2 C.F._3 via Europa n. 10 A presso lo studio dell'Avv. Francesca Severoni (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 11 marzo 2025, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “A. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda e ordinandone all'ufficiale dello Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
B. Disporre che la figlia minore nata il [...] ad [...]) venga affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella sua residenza. I genitori in maniera congiunta assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni, inclinazioni naturali e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
C. La casa familiare sita in OS in Piazzale Generale Pinna N. 12 - Interno 02 di esclusiva proprietà della Sig.ra è assegnata a quest'ultima unitamente a tutti gli arredi che la Pt_1
compongono.
D. Per quanto riguarda il diritto di visita, vista l'età della figlia minore , ormai diciassettenne, Per_1
sarà lasciata libera di concordare di volta in volta giorni ed orari con il padre. E così anche per le festività e le vacanze estive.
E. Disporre che il Sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_2 Per_1
, quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'importo mensile pari ad Per_2
euro 200,00 ciascuno. La complessiva somma di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese.
F. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1
G. Disporre che i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e qualora siano previamente comunicate e concordate e Per_1 Per_2
secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29.11.2017.
H. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
I. I coniugi dichiarano che il predetto accordo ha validità fin dalla sottoscrizione del presente ricorso e si impegnano al rispetto delle condiziono come sopra riportate.
J. Con tale accordo le parti danno atto di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra a nessun titolo.
K. I coniugi chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non volersi riconciliare”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
OS (SS) in data 28 agosto del 1999, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, Parte II, Seria A, Ufficio, anno 1999 con il regime della comunione dei beni, dalla cui unione sono nati tre figli: e nato ad [...] in data [...], maggiore CP_1
di età economicamente indipendente, nato ad [...] in data [...], maggiore Persona_3
di età, studente universitario non economicamente indipendente e il 25.06.2007 Persona_1
ad Ozieri (SS) minore di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi, tra (C.F. Parte_1
nata il [...] a [...]) e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato il [...] ad [...], entrambi residenti ad OS (SS) C.F._3
in Piazzale Generale Pinna N. 12 - Interno 02, matrimonio celebrato in OS (SS) in data 28 agosto 1999 e regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato civile del Comune di OS (SS) al n. 14, parte II, Serie A anno 1999, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria pagina 3 di 4 per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4