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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2164 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano Smedile, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Fabrizio Lattanzi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 03.09.2000, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 27.06.2001) e Per_1
(Roma, 15.12.2005), e che nel tempo la relazione era andata Per_2
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
1- Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “Ognuno dei coniugi
provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2-
L'abitazione coniugale, sita in Viale Alessandrino n. 510 scala B di proprietà del padre della sig.ra rimarrà nel pieno possesso e disponibilità alla moglie;
il CP_1 marito, che ha già lasciato l'abitazione familiare, da atto di aver portato con sé i propri effetti personali;
3- I coniugi provvederanno autonomamente ognuno al proprio mantenimento, mentre il marito si impegna a corrispondere mensilmente alla moglie la somma di € 500,00 per il mantenimento dei due figli (€ 250,00 per ciascun figlio) finché questi non saranno economicamente autosufficienti, oltre al
50% delle spese mediche sostenute per i figli non coperte dal S.S.N., delle spese straordinarie e di quelle ricreative, che andranno preventivamente concordate tra
i coniugi;
4- Il marito verserà la somma mensile stabilita per mezzo bonifico bancario a favore della moglie entro il giorno 20 di ogni mese, sul seguente codice iban [...];
5- Per quanto riguarda i residui rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano che non sussiste tra loro alcuna ragione di credito e/ o di debito;
6- i coniugi prestano il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
2164/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Roma il 03.09.2000;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 01012, parte 2, serie A04); - omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 11.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2164 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano Smedile, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Fabrizio Lattanzi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 03.09.2000, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 27.06.2001) e Per_1
(Roma, 15.12.2005), e che nel tempo la relazione era andata Per_2
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
1- Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “Ognuno dei coniugi
provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2-
L'abitazione coniugale, sita in Viale Alessandrino n. 510 scala B di proprietà del padre della sig.ra rimarrà nel pieno possesso e disponibilità alla moglie;
il CP_1 marito, che ha già lasciato l'abitazione familiare, da atto di aver portato con sé i propri effetti personali;
3- I coniugi provvederanno autonomamente ognuno al proprio mantenimento, mentre il marito si impegna a corrispondere mensilmente alla moglie la somma di € 500,00 per il mantenimento dei due figli (€ 250,00 per ciascun figlio) finché questi non saranno economicamente autosufficienti, oltre al
50% delle spese mediche sostenute per i figli non coperte dal S.S.N., delle spese straordinarie e di quelle ricreative, che andranno preventivamente concordate tra
i coniugi;
4- Il marito verserà la somma mensile stabilita per mezzo bonifico bancario a favore della moglie entro il giorno 20 di ogni mese, sul seguente codice iban [...];
5- Per quanto riguarda i residui rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano che non sussiste tra loro alcuna ragione di credito e/ o di debito;
6- i coniugi prestano il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
2164/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Roma il 03.09.2000;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 01012, parte 2, serie A04); - omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 11.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi