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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Giudice Dott. Francesca Lucchesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1770 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
Parte 1 C.F. 1 (), nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Luisa Pigliaru, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ricorrente contro
,nato a [...] il [...], residente in [...]
C.F. 2n. 1, (C.F.
, elettivamente domiciliato in Cagliari (CA), nella via Sonnino
n. 37, presso lo studio legale dell'Avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza,
così giudicare: A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt 1
[...] e CP 1 in Selargius il 3 giugno 2000, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Selargius, anno 2000, atto nr. 26, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B) porre a carico del signor CP 1 un assegno periodico, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo complessivo di euro 650,00, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comprensivo delle quota di spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita;
C) in subordine, porre a carico del signor CP 1 un assegno periodico, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo complessivo di euro 400,00, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con la madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita oltre il 70% delle spese straordinarie quali individuate e secondo il regime del Protocollo CNF;
D) determinare in una somma non inferiore ad euro 350,00 mensili, salvo quella veriore che risulterà dovuta, l'assegno divorzile, che dovrà versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Pt 1 CP_1
[...] , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita;
E) ordinare alla CP 2 in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Selargius, nella James Watt n. 6,
nella sua qualità di datore di lavoro di di corrispondere direttamente alla signoraCP_1
Parte 1 , gli assegni divorzile e di mantenimento."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale: A) Pronunciare la cessazione edegli effetti civili del matrimonio contratto tra CP 1 Parte 1 in Selargius il 3
giugno 2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Selargius, anno 2000, atto nr.
26, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B) Confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore Persona 1 nell'importo di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
C) In subordine prevedere un assegno di mantenimento di € 500 mensili,
comprensivo anche di tutte le spese straordinarie da affrontare per la minore Per 1, senza null'altro da pretendere dal Sig. CP_1 D) Rigettare la richiesta di controparte in merito al riconoscimento di un assegno divorzile per la Sig.ra Pt 1 a carico del Sig. CP_1
E) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, la sig.ra Parte 1 ha adito questo Tribunale
chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. CP 1 e, per l'effetto, che le venga riconosciuto l'affidamento esclusivo della figlia Per_1,
con contestuale regolamentazione del diritto di visita paterno. Ha inoltre domandato che il convenuto sia onerato di un contributo al mantenimento della minore pari a € 650,00 mensili,
nonché della corresponsione, in suo favore, di un assegno divorzile di € 350,00. Ha infine richiesto che venga emesso ordine alla società CP_2 con sede in Selargius, via James Watt n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella sua qualità di datore di lavoro del sig. CP 1
di versare direttamente a lei le predette somme. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il resistente in data 3 giugno in Selargius e che i coniugi risultano separati in forza di decreto di omologa della separazione consensuale n. 6170/2021 del 13 aprile 2021, con il quale veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore Per 1, con collocamento presso il domicilio materno, nonché posto a carico del sig. CP_1 un assegno di mantenimento per la figlia di € 400,00
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha esposto che, a fronte dell'inadempimento del convenuto, è stata costretta a chiedere la corresponsione diretta dell'assegno da parte del datore di lavoro e ad agire in via monitoria per ottenere il rimborso delle spese straordinarie.
Ha rappresentato di essersi interamente dedicata alla famiglia e alla figlia, affetta da sindrome di
Tourette, e solo successivamente di aver intrapreso un'attività lavorativa saltuaria di badante, con reddito annuo pari ad € 1.726,00. Il resistente, invece, risulta stabilmente assunto dalla CP_2
con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito netto mensile di € 1.600,00, senza essere gravato da oneri abitativi, abitando in un immobile di proprietà della famiglia d'origine.
Ha evidenziato, inoltre, che il padre ha progressivamente abdicato al proprio ruolo genitoriale, fino ad interrompere del tutto, dal luglio 2021, ogni rapporto con la figlia, circostanza che ha reso necessario adire il Tribunale con ricorso ex art. 709-ter c.p.c.( tuttora pendente) e che trova conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali. La minore, iscritta al liceo linguistico, soffre particolarmente dell'assenza paterna, con ripercussioni anche sul rendimento scolastico, e la gestione della sua quotidianità ricade interamente sulla madre.
*****
CP 1 si è costituito in giudizio,Con memoria difensiva depositata in atti, il sig.
dichiarando di non opporsi alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo il rigetto della domanda di affidamento esclusivo della minore formulata dalla ricorrente e la conferma dell'affidamento condiviso, con collocamento della figlia presso la madre. Ha domandato, inoltre, che il diritto di visita paterno venga regolato in ragione dell'età di Per_1, consentendo al padre di incontrarla ogniqualvolta la stessa lo desideri e compatibilmente con le sue esigenze.
Quanto al mantenimento, il resistente ha domandato che la conferma dell'assegno in favore della figlia nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata,
ha proposto che detto contributo sia determinato in € 500,00 mensili, comprensivi anche delle spese straordinarie, senza ulteriori pretese a suo carico. Ha infine chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra Pt_1
Il resistente ha contestato integralmente le allegazioni della ricorrente, negando di essersi disinteressato della figlia Per 1 e sostenendo, al contrario, di essere sempre stato un padre presente e partecipe. Egli ha infatti riferito di essersi occupato della minore compatibilmente con gli impegni lavorativi e che l'allontanamento della figlia sarebbe stato repentino e privo di motivazioni oggettive, non correlato a specifici comportamenti paterni, ma verosimilmente connesso alle attuali ridotte disponibilità economiche del resistente.
Il resistente ha altresì affermato di aver sempre adempiuto all'obbligo di mantenimento ( con l'unica eccezione di un lieve ritardo in un'occasione) provvedendo anche a contribuire alle spese straordinarie sostenute per la figlia. Ha pertanto contestato la domanda di affidamento esclusivo in favore della madre, osservando che i presupposti legali di tale misura non sono riscontrabili nella fattispecie.
Ha inoltre rappresentato di essere gravato dal rimborso di un finanziamento contratto durante il matrimonio, con rata mensile di euro 147,00 e ha contestato la richiesta di assegno divorzile in favore della ricorrente. In proposito, ha sottolineato come quest'ultima avesse rinunciato, in sede di separazione, al mantenimento personale, ricevendo in compenso la cessione gratuita della quota del
50% dell'immobile coniugale di proprietà del resistente. Ha comunque evidenziato che la ricorrente, già durante il matrimonio, svolgeva attività lavorativa come badante, trattandosi di una professione ampiamente richiesta e suscettibile di incrementi orari, tenuto conto anche dell'età e delle capacità lavorative della medesima.
*****
All'udienza presidenziale del 28/4/2023 sono comparse personalmente le parti e il giudice ha proceduto all'audizione dei coniugi separatamente. La ricorrente ha dichiarato: “Confermo il ricorso e la volontà di divorziare. Chiedo l'affidamento esclusivo perché lui è totalmente assente;
nei primi sei mesi dopo la separazione, il padre ha alternato periodi di presenza e di assenza, lui ha visto la figlia a dicembre 2021 per l'ultima volta, quando non è neanche sceso dalla macchina ma le ha portato un regalo. Prima da luglio 2021 a dicembre non c'era stata neanche una vera frequentazione,
ma solo qualche messaggio. Da dicembre 2021, nessun incontro, forse solo qualche messaggio fino a marzo, che sono stati prodotti. Da allora il vuoto totale, neanche una telefonata per il compleanno.
Io lavoro 15 ore settimanali come badante e prendo sui 550 euro, durante il matrimonio non ho mai lavorato neanche in nero. Con il lavoro di mio marito (autista) e la patologia di Per 1, non mi era possibile allontanarmi per lavoro. Per 1, per via della sua sindrome, ha paure e necessità, ad esempio di fare teatro a scopo terapeutico. In ogni spostamento ha bisogno di una persona presente”. Il procuratore di parte ricorrente evidenzia le difficoltà comunicative tra le parti che non consentono una adeguata gestione delle necessità della ragazza e rendono invece necessario il costante intervento dei legali anche per comunicare le spese straordinarie.
Il resistente ha dichiarato: "Confermo la comparsa e la volontà di divorziare. Ho visto mia figlia sino all'estate 2022, capitava nel fine settimana, ma non tutti;
io poi la cercavo per uscire, ma lei mi diceva che non voleva, che doveva studiare e con il tempo anche io ho smesso di cercarla. Nell'altra causa, mia figlia ha detto che aveva paura di me, che le uscite con me erano pessime, allora io ho fatto un passo indietro, resto disponibile ma deve avere piacere ad uscire con me. Non ci sentiamo neanche telefonicamente. Io e mia moglie non comunichiamo, prima lo facevamo ma lei mi chiamava in orario di lavoro e mi offendeva e urlava. Poi allora mi sono basato su una comunicazione diretta con Per_1, finché lei non mi ha detto che non voleva essere messa in mezzo.
Le spese extra potrebbe anche comunicarle tramite telefono, non c'è alcun bisogno dei legali sotto questo aspetto. Durante il matrimonio, 2019-2020, mia moglie ha certamente lavorato come badante. La finanziaria da 147 euro al mese riguarda un prestito del 2019, l'ho contratto per acquistare una macchina e per avere liquidità in casa. Mia moglie ha preso 1.500 euro di questi soldi che erano rimasti in casa".
Il procuratore di parte resistente ha evidenziato l'allontanamento ingiustificato della figlia e l'esigenza di avviare un percorso di riavvicinamento con la figlia.
****
Con ordinanza del 25.05.2025, il Presidente f.f., sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha provveduto, in via provvisoria ed urgente, a confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione, disponendo altresì incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti al fine di procedere ad un primo accertamento in ordine alle condizioni di vita e di salute della figlia delle parti nonché ai rapporti della stessa con entrambi i genitori.
*****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, le parti hanno confermato le rispettive domande.
Successivamente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; con provvedimento del 3 luglio 2024 il Giudice ha ammesso le istanze istruttorie: per la parte ricorrente, la prova per interpello e per testi sui capitoli da A) a D); per la parte resistente, la prova per interpello e per testi limitatamente ai capitoli 1 e 2.
**** Espletata la prova, all'udienza del 14.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 06.04.2023), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte 1 CP_1
Ciò premesso, quanto ai provvedimenti relativi alla prole, deve rilevarsi che, nelle more del presente giudizio, la figlia delle parti ha raggiunto la maggiore età; pertanto, non occorre adottare alcuna determinazione in ordine all'affidamento e alla collocazione della stessa, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere sul punto.
Con riferimento agli aspetti economici, è pacifico che la figlia Per_1, pur avendo compiuto diciannove anni, non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
In ordine alla misura del contributo per il suo mantenimento, la madre ha domandato che esso venga fissato nella misura mensile di € 650,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie,
ovvero, in subordine, in € 400,00 mensili con il 70% delle spese straordinarie a carico del padre. Il
resistente, per contro, ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, ovvero, in subordine, che l'importo venga determinato in misura onnicomprensiva pari ad € 500,00
mensili.
Il Collegio ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di
€ 400,00 mensili, a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale soluzione risulta conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall'art. 337-ter c.c., tenuto conto dell'età della figlia, nonché delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori.
L'importo di € 400,00 mensili appare adeguato a contribuire alle esigenze ordinarie della figlia,
mentre la ripartizione paritaria delle spese straordinarie assicura un equo bilanciamento degli oneri genitoriali, evitando che uno dei due sia gravato in misura eccessiva. La scelta di non ricomprendere tali spese nell'assegno ordinario consente, inoltre, una più corretta e trasparente gestione degli esborsi futuri, trattandosi di costi eventuali e non quantificabili a priori, connessi a esigenze specifiche di istruzione, salute e attività extracurricolari della figlia.
Pertanto, il padre dovrà corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo confronto tra i genitori in ordine alla loro necessità ed entità.
****
Deve essere, inoltre, esaminata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, la quale ha richiesto la corresponsione di un assegno mensile da quantificarsi in € 350,00. Il resistente, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi" e del
"reddito di entrambi"), compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della separazione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: "All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi,
oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.".
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice
"a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi ala comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o,
comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970,
"in particolare, se quella sperequazione sia, o meno la conseguenza del contributo fornito dal e,
richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato."
Occorre pertanto, preliminarmente, determinare la situazione economico reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale, per poi verificare se l'origine di tale sperequazione sia da ricercare nelle scelte operate durante la vita matrimoniale. All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che la ricorrente ha percepito redditi annui estremamente modesti: € 1.726 nel 2021, € 4.246 nel 2022 e € 5.653 nel 2023, derivanti da attività saltuarie di assistenza come badante. La stessa, pur non sostenendo oneri abitativi in quanto assegnataria e proprietaria della casa coniugale, non gode di alcuna stabilità lavorativa né di prospettive pensionistiche, dovendo peraltro occuparsi da sola della figlia, convivente, seppur maggiorenne, ma affetta da gravi problematiche di salute.
Al contrario, il resistente dispone di redditi ben più consistenti e stabili, pari a € 23.899 nel 2021, €
24.687 nel 2022 e € 25.588 nel 2023, collocandosi dunque in una posizione economica significativamente più favorevole rispetto all'ex coniuge. Inoltre, egli non sostiene spese per oneri abitativi ed è gravato esclusivamente dal pagamento di una rata mensile di € 147,00.
L'istruttoria ha inoltre confermato che la ricorrente, durante la lunga convivenza matrimoniale (21
anni), non ha svolto attività lavorative continuative e stabili, limitandosi a lavori saltuari e precari
(colf, collaborazioni occasionali e, nell'ultimo periodo, badante), con redditi marginali. Tale scelta è
stata determinata dal ruolo assunto all'interno della famiglia: dedicarsi in via prioritaria alla cura della casa e della figlia, con sacrificio delle proprie possibilità di crescita professionale e di autonomia economica. Ciò ha favorito, per converso, la stabilità lavorativa e la progressione reddituale del resistente.
Deve quindi rilevarsi che la ricorrente si trova oggi in una condizione di inadeguatezza dei propri mezzi e con presumibile impossibilità oggettiva di procurarsene di adeguati, in ragione dell'età (45
anni), della mancanza di una qualificazione professionale e delle esigenze di cura familiare che ancora gravano su di lei. La circostanza che al momento della separazione consensuale non abbia goduto di assegno di mantenimento non osta oggi al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, dovendo il giudice della fase divorzile valutare la situazione patrimoniale ed economica attuale alla luce dei criteri dettati dall'art. 5 1. n. 898/1970. In base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (S.U. n. 18287/2018; Cass. n.
28995/2020), l'assegno divorzile assolve a una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, dovendosi valorizzare il contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro, nonché
riequilibrare le condizioni economiche delle parti laddove la disparità sia frutto delle scelte condivise durante il matrimonio.
Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente la marcata disparità reddituale tra le parti;
il contributo non economico ma essenziale della ricorrente alla famiglia, con rinuncia a un percorso lavorativo autonomo;
la durata significativa del matrimonio (21 anni); la difficoltà per la ricorrente,
in ragione dell'età e del contesto socio-lavorativo, di inserirsi oggi in un'attività stabile e remunerativa.
Tali elementi conducono a ritenere che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un assegno divorzile, sia in funzione assistenziale (non essendo economicamente autosufficiente), sia in funzione compensativa e perequativa (avendo contribuito con il proprio impegno domestico ed educativo alla stabilità e al benessere familiare, sacrificando ogni possibilità di affermazione professionale) nella misura di euro 200,00 mensili.
Il versamento diretto da parte del datore di lavoro potrà essere ottenuto con le procedure di legge, in applicazione dell'art. 8, comma 3, legge n. 898/1970, o dell'art. 473 bis 37 c.p.c..
*****
Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà; la restante parte deve essere posta a carico del resistente, in ragione della sua soccombenza sull'assegno divorzile, e dovrà essere rimborsata all'Erario, atteso che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Selargiu, in data 3.06.2000
,nata a [...] il [...] e CP 1 nato a [...] tra Parte 1
(CA) il 07/10/1978 MANCA ORFEO, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Selargius, anno 2000, parte II, atto n. 26, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune. Pone a carico del ricorrente CP_1 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore di Parte 1 somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Pone a carico a carico del ricorrente CP 1 l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Per 1 in favore di Pt 1
[...] somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Condanna il resistente al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida in euro
2630,00, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario, atteso che la ricorrente è
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compensando la restante metà.
Così deciso in Cagliari in data 23.9.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Giudice Dott. Francesca Lucchesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1770 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
Parte 1 C.F. 1 (), nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Luisa Pigliaru, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ricorrente contro
,nato a [...] il [...], residente in [...]
C.F. 2n. 1, (C.F.
, elettivamente domiciliato in Cagliari (CA), nella via Sonnino
n. 37, presso lo studio legale dell'Avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza,
così giudicare: A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt 1
[...] e CP 1 in Selargius il 3 giugno 2000, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Selargius, anno 2000, atto nr. 26, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B) porre a carico del signor CP 1 un assegno periodico, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo complessivo di euro 650,00, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comprensivo delle quota di spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita;
C) in subordine, porre a carico del signor CP 1 un assegno periodico, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo complessivo di euro 400,00, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con la madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita oltre il 70% delle spese straordinarie quali individuate e secondo il regime del Protocollo CNF;
D) determinare in una somma non inferiore ad euro 350,00 mensili, salvo quella veriore che risulterà dovuta, l'assegno divorzile, che dovrà versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Pt 1 CP_1
[...] , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita;
E) ordinare alla CP 2 in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Selargius, nella James Watt n. 6,
nella sua qualità di datore di lavoro di di corrispondere direttamente alla signoraCP_1
Parte 1 , gli assegni divorzile e di mantenimento."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale: A) Pronunciare la cessazione edegli effetti civili del matrimonio contratto tra CP 1 Parte 1 in Selargius il 3
giugno 2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Selargius, anno 2000, atto nr.
26, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B) Confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore Persona 1 nell'importo di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
C) In subordine prevedere un assegno di mantenimento di € 500 mensili,
comprensivo anche di tutte le spese straordinarie da affrontare per la minore Per 1, senza null'altro da pretendere dal Sig. CP_1 D) Rigettare la richiesta di controparte in merito al riconoscimento di un assegno divorzile per la Sig.ra Pt 1 a carico del Sig. CP_1
E) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, la sig.ra Parte 1 ha adito questo Tribunale
chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. CP 1 e, per l'effetto, che le venga riconosciuto l'affidamento esclusivo della figlia Per_1,
con contestuale regolamentazione del diritto di visita paterno. Ha inoltre domandato che il convenuto sia onerato di un contributo al mantenimento della minore pari a € 650,00 mensili,
nonché della corresponsione, in suo favore, di un assegno divorzile di € 350,00. Ha infine richiesto che venga emesso ordine alla società CP_2 con sede in Selargius, via James Watt n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella sua qualità di datore di lavoro del sig. CP 1
di versare direttamente a lei le predette somme. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il resistente in data 3 giugno in Selargius e che i coniugi risultano separati in forza di decreto di omologa della separazione consensuale n. 6170/2021 del 13 aprile 2021, con il quale veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore Per 1, con collocamento presso il domicilio materno, nonché posto a carico del sig. CP_1 un assegno di mantenimento per la figlia di € 400,00
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha esposto che, a fronte dell'inadempimento del convenuto, è stata costretta a chiedere la corresponsione diretta dell'assegno da parte del datore di lavoro e ad agire in via monitoria per ottenere il rimborso delle spese straordinarie.
Ha rappresentato di essersi interamente dedicata alla famiglia e alla figlia, affetta da sindrome di
Tourette, e solo successivamente di aver intrapreso un'attività lavorativa saltuaria di badante, con reddito annuo pari ad € 1.726,00. Il resistente, invece, risulta stabilmente assunto dalla CP_2
con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito netto mensile di € 1.600,00, senza essere gravato da oneri abitativi, abitando in un immobile di proprietà della famiglia d'origine.
Ha evidenziato, inoltre, che il padre ha progressivamente abdicato al proprio ruolo genitoriale, fino ad interrompere del tutto, dal luglio 2021, ogni rapporto con la figlia, circostanza che ha reso necessario adire il Tribunale con ricorso ex art. 709-ter c.p.c.( tuttora pendente) e che trova conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali. La minore, iscritta al liceo linguistico, soffre particolarmente dell'assenza paterna, con ripercussioni anche sul rendimento scolastico, e la gestione della sua quotidianità ricade interamente sulla madre.
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CP 1 si è costituito in giudizio,Con memoria difensiva depositata in atti, il sig.
dichiarando di non opporsi alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo il rigetto della domanda di affidamento esclusivo della minore formulata dalla ricorrente e la conferma dell'affidamento condiviso, con collocamento della figlia presso la madre. Ha domandato, inoltre, che il diritto di visita paterno venga regolato in ragione dell'età di Per_1, consentendo al padre di incontrarla ogniqualvolta la stessa lo desideri e compatibilmente con le sue esigenze.
Quanto al mantenimento, il resistente ha domandato che la conferma dell'assegno in favore della figlia nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata,
ha proposto che detto contributo sia determinato in € 500,00 mensili, comprensivi anche delle spese straordinarie, senza ulteriori pretese a suo carico. Ha infine chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra Pt_1
Il resistente ha contestato integralmente le allegazioni della ricorrente, negando di essersi disinteressato della figlia Per 1 e sostenendo, al contrario, di essere sempre stato un padre presente e partecipe. Egli ha infatti riferito di essersi occupato della minore compatibilmente con gli impegni lavorativi e che l'allontanamento della figlia sarebbe stato repentino e privo di motivazioni oggettive, non correlato a specifici comportamenti paterni, ma verosimilmente connesso alle attuali ridotte disponibilità economiche del resistente.
Il resistente ha altresì affermato di aver sempre adempiuto all'obbligo di mantenimento ( con l'unica eccezione di un lieve ritardo in un'occasione) provvedendo anche a contribuire alle spese straordinarie sostenute per la figlia. Ha pertanto contestato la domanda di affidamento esclusivo in favore della madre, osservando che i presupposti legali di tale misura non sono riscontrabili nella fattispecie.
Ha inoltre rappresentato di essere gravato dal rimborso di un finanziamento contratto durante il matrimonio, con rata mensile di euro 147,00 e ha contestato la richiesta di assegno divorzile in favore della ricorrente. In proposito, ha sottolineato come quest'ultima avesse rinunciato, in sede di separazione, al mantenimento personale, ricevendo in compenso la cessione gratuita della quota del
50% dell'immobile coniugale di proprietà del resistente. Ha comunque evidenziato che la ricorrente, già durante il matrimonio, svolgeva attività lavorativa come badante, trattandosi di una professione ampiamente richiesta e suscettibile di incrementi orari, tenuto conto anche dell'età e delle capacità lavorative della medesima.
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All'udienza presidenziale del 28/4/2023 sono comparse personalmente le parti e il giudice ha proceduto all'audizione dei coniugi separatamente. La ricorrente ha dichiarato: “Confermo il ricorso e la volontà di divorziare. Chiedo l'affidamento esclusivo perché lui è totalmente assente;
nei primi sei mesi dopo la separazione, il padre ha alternato periodi di presenza e di assenza, lui ha visto la figlia a dicembre 2021 per l'ultima volta, quando non è neanche sceso dalla macchina ma le ha portato un regalo. Prima da luglio 2021 a dicembre non c'era stata neanche una vera frequentazione,
ma solo qualche messaggio. Da dicembre 2021, nessun incontro, forse solo qualche messaggio fino a marzo, che sono stati prodotti. Da allora il vuoto totale, neanche una telefonata per il compleanno.
Io lavoro 15 ore settimanali come badante e prendo sui 550 euro, durante il matrimonio non ho mai lavorato neanche in nero. Con il lavoro di mio marito (autista) e la patologia di Per 1, non mi era possibile allontanarmi per lavoro. Per 1, per via della sua sindrome, ha paure e necessità, ad esempio di fare teatro a scopo terapeutico. In ogni spostamento ha bisogno di una persona presente”. Il procuratore di parte ricorrente evidenzia le difficoltà comunicative tra le parti che non consentono una adeguata gestione delle necessità della ragazza e rendono invece necessario il costante intervento dei legali anche per comunicare le spese straordinarie.
Il resistente ha dichiarato: "Confermo la comparsa e la volontà di divorziare. Ho visto mia figlia sino all'estate 2022, capitava nel fine settimana, ma non tutti;
io poi la cercavo per uscire, ma lei mi diceva che non voleva, che doveva studiare e con il tempo anche io ho smesso di cercarla. Nell'altra causa, mia figlia ha detto che aveva paura di me, che le uscite con me erano pessime, allora io ho fatto un passo indietro, resto disponibile ma deve avere piacere ad uscire con me. Non ci sentiamo neanche telefonicamente. Io e mia moglie non comunichiamo, prima lo facevamo ma lei mi chiamava in orario di lavoro e mi offendeva e urlava. Poi allora mi sono basato su una comunicazione diretta con Per_1, finché lei non mi ha detto che non voleva essere messa in mezzo.
Le spese extra potrebbe anche comunicarle tramite telefono, non c'è alcun bisogno dei legali sotto questo aspetto. Durante il matrimonio, 2019-2020, mia moglie ha certamente lavorato come badante. La finanziaria da 147 euro al mese riguarda un prestito del 2019, l'ho contratto per acquistare una macchina e per avere liquidità in casa. Mia moglie ha preso 1.500 euro di questi soldi che erano rimasti in casa".
Il procuratore di parte resistente ha evidenziato l'allontanamento ingiustificato della figlia e l'esigenza di avviare un percorso di riavvicinamento con la figlia.
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Con ordinanza del 25.05.2025, il Presidente f.f., sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha provveduto, in via provvisoria ed urgente, a confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione, disponendo altresì incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti al fine di procedere ad un primo accertamento in ordine alle condizioni di vita e di salute della figlia delle parti nonché ai rapporti della stessa con entrambi i genitori.
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, le parti hanno confermato le rispettive domande.
Successivamente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; con provvedimento del 3 luglio 2024 il Giudice ha ammesso le istanze istruttorie: per la parte ricorrente, la prova per interpello e per testi sui capitoli da A) a D); per la parte resistente, la prova per interpello e per testi limitatamente ai capitoli 1 e 2.
**** Espletata la prova, all'udienza del 14.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
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La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 06.04.2023), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte 1 CP_1
Ciò premesso, quanto ai provvedimenti relativi alla prole, deve rilevarsi che, nelle more del presente giudizio, la figlia delle parti ha raggiunto la maggiore età; pertanto, non occorre adottare alcuna determinazione in ordine all'affidamento e alla collocazione della stessa, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere sul punto.
Con riferimento agli aspetti economici, è pacifico che la figlia Per_1, pur avendo compiuto diciannove anni, non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
In ordine alla misura del contributo per il suo mantenimento, la madre ha domandato che esso venga fissato nella misura mensile di € 650,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie,
ovvero, in subordine, in € 400,00 mensili con il 70% delle spese straordinarie a carico del padre. Il
resistente, per contro, ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, ovvero, in subordine, che l'importo venga determinato in misura onnicomprensiva pari ad € 500,00
mensili.
Il Collegio ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di
€ 400,00 mensili, a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale soluzione risulta conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall'art. 337-ter c.c., tenuto conto dell'età della figlia, nonché delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori.
L'importo di € 400,00 mensili appare adeguato a contribuire alle esigenze ordinarie della figlia,
mentre la ripartizione paritaria delle spese straordinarie assicura un equo bilanciamento degli oneri genitoriali, evitando che uno dei due sia gravato in misura eccessiva. La scelta di non ricomprendere tali spese nell'assegno ordinario consente, inoltre, una più corretta e trasparente gestione degli esborsi futuri, trattandosi di costi eventuali e non quantificabili a priori, connessi a esigenze specifiche di istruzione, salute e attività extracurricolari della figlia.
Pertanto, il padre dovrà corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo confronto tra i genitori in ordine alla loro necessità ed entità.
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Deve essere, inoltre, esaminata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, la quale ha richiesto la corresponsione di un assegno mensile da quantificarsi in € 350,00. Il resistente, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi" e del
"reddito di entrambi"), compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della separazione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: "All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi,
oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.".
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice
"a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi ala comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o,
comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970,
"in particolare, se quella sperequazione sia, o meno la conseguenza del contributo fornito dal e,
richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato."
Occorre pertanto, preliminarmente, determinare la situazione economico reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale, per poi verificare se l'origine di tale sperequazione sia da ricercare nelle scelte operate durante la vita matrimoniale. All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che la ricorrente ha percepito redditi annui estremamente modesti: € 1.726 nel 2021, € 4.246 nel 2022 e € 5.653 nel 2023, derivanti da attività saltuarie di assistenza come badante. La stessa, pur non sostenendo oneri abitativi in quanto assegnataria e proprietaria della casa coniugale, non gode di alcuna stabilità lavorativa né di prospettive pensionistiche, dovendo peraltro occuparsi da sola della figlia, convivente, seppur maggiorenne, ma affetta da gravi problematiche di salute.
Al contrario, il resistente dispone di redditi ben più consistenti e stabili, pari a € 23.899 nel 2021, €
24.687 nel 2022 e € 25.588 nel 2023, collocandosi dunque in una posizione economica significativamente più favorevole rispetto all'ex coniuge. Inoltre, egli non sostiene spese per oneri abitativi ed è gravato esclusivamente dal pagamento di una rata mensile di € 147,00.
L'istruttoria ha inoltre confermato che la ricorrente, durante la lunga convivenza matrimoniale (21
anni), non ha svolto attività lavorative continuative e stabili, limitandosi a lavori saltuari e precari
(colf, collaborazioni occasionali e, nell'ultimo periodo, badante), con redditi marginali. Tale scelta è
stata determinata dal ruolo assunto all'interno della famiglia: dedicarsi in via prioritaria alla cura della casa e della figlia, con sacrificio delle proprie possibilità di crescita professionale e di autonomia economica. Ciò ha favorito, per converso, la stabilità lavorativa e la progressione reddituale del resistente.
Deve quindi rilevarsi che la ricorrente si trova oggi in una condizione di inadeguatezza dei propri mezzi e con presumibile impossibilità oggettiva di procurarsene di adeguati, in ragione dell'età (45
anni), della mancanza di una qualificazione professionale e delle esigenze di cura familiare che ancora gravano su di lei. La circostanza che al momento della separazione consensuale non abbia goduto di assegno di mantenimento non osta oggi al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, dovendo il giudice della fase divorzile valutare la situazione patrimoniale ed economica attuale alla luce dei criteri dettati dall'art. 5 1. n. 898/1970. In base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (S.U. n. 18287/2018; Cass. n.
28995/2020), l'assegno divorzile assolve a una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, dovendosi valorizzare il contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro, nonché
riequilibrare le condizioni economiche delle parti laddove la disparità sia frutto delle scelte condivise durante il matrimonio.
Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente la marcata disparità reddituale tra le parti;
il contributo non economico ma essenziale della ricorrente alla famiglia, con rinuncia a un percorso lavorativo autonomo;
la durata significativa del matrimonio (21 anni); la difficoltà per la ricorrente,
in ragione dell'età e del contesto socio-lavorativo, di inserirsi oggi in un'attività stabile e remunerativa.
Tali elementi conducono a ritenere che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un assegno divorzile, sia in funzione assistenziale (non essendo economicamente autosufficiente), sia in funzione compensativa e perequativa (avendo contribuito con il proprio impegno domestico ed educativo alla stabilità e al benessere familiare, sacrificando ogni possibilità di affermazione professionale) nella misura di euro 200,00 mensili.
Il versamento diretto da parte del datore di lavoro potrà essere ottenuto con le procedure di legge, in applicazione dell'art. 8, comma 3, legge n. 898/1970, o dell'art. 473 bis 37 c.p.c..
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Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà; la restante parte deve essere posta a carico del resistente, in ragione della sua soccombenza sull'assegno divorzile, e dovrà essere rimborsata all'Erario, atteso che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Selargiu, in data 3.06.2000
,nata a [...] il [...] e CP 1 nato a [...] tra Parte 1
(CA) il 07/10/1978 MANCA ORFEO, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Selargius, anno 2000, parte II, atto n. 26, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune. Pone a carico del ricorrente CP_1 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore di Parte 1 somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Pone a carico a carico del ricorrente CP 1 l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Per 1 in favore di Pt 1
[...] somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Condanna il resistente al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida in euro
2630,00, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario, atteso che la ricorrente è
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compensando la restante metà.
Così deciso in Cagliari in data 23.9.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti