Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e' estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.
La tabella predetta puo' essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro, per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.
L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e' estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.
La tabella predetta puo' essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro, per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.