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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rgvg 19218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19218 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIOVANI BASSO e DE
ROSA VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. C.F. Controparte_2 2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AIMONE LUCIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/11/2024 Controparte_1 e Controparte_2
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/07/2014; ER_
- che dalla loro unione sono nate le figlie (04.08.2016) e ER_2 (29.12.2018)
-che il CP_2 lavora in Svizzera rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, con ordinanza del 06.05.2025 reso all'esito della udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. le piccole _3 e ER 2, tuttora minorenni, verranno affidate ad entrambi i genitori, in considerazione del loro preminente diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, con domicilio prevalente presso la madre in Arzano (NA) alla via don Cesare
Errichiello n. 5;
3. entrambi i genitori rimarranno contitolari della gestione della potestà genitoriale: le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla religione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, in conformità alla normativa costituzionale e a quella ordinaria;
4. i coniugi convengono, per loro concorde ed espressa volontà, il seguente calendario di visita:
a) in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, il padre, a weekend alterni, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà tenere con sé le figlie dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 18.00. _3 e ER_2 potranno, inoltre, trascorrere alcuni giorni con il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e dando precedenza agli stessi. Tali incontri verranno stabiliti di volta in volta e concordati tra i genitori. Sempre previo accordo tra i genitori, il padre potrà accompagnare o andare a prendere le figlie a scuola;
resteranno con la madre dal 23 al 30b) durante le festività natalizie le piccole _3 e ER_2 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ciò ad anni alterni tra i genitori. I giorni del compleanno delle piccole, le stesse resteranno con la madre mentre per gli onomastici con il padre;
ciò ad anni alterni tra i genitori. Alla festa del papà le figlie resteranno con il padre mentre a quella della mamma con costei. ER le festività pasquali le minori resteranno il giorno di Pasqua con la madre il lunedì in Albis con il padre;
ciò sempre ad anni alterni tra i genitori. Le piccole trascorreranno con il padre trenta giorni durante l'estate, quindici giorni nel corso del mese di luglio e quindici giorni nel corso del mese di agosto da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
c) i genitori fin d'ora prestano il consenso all'iscrizione delle figlie al corso di preparazione per la
Prima Comunione. Alla cerimonia religiosa potranno partecipare entrambi i genitori. Ciascun genitore potrà, poi, festeggiare tale cerimonia organizzando una festa a proprie spese. Ciò dovrà essere comunicato all'altro coniuge, a mezzo e-mail, pec o lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della funzione religiosa.
d) per le vacanze all'estero con le figlie minori ciascuno dei genitori dovrà preliminarmente comunicare all'altro, a mezzo e-mail, pec o lettera raccomandata, il luogo di destinazione, la durata del viaggio e la sistemazione e richiedere il consenso all'espatrio all'altro genitore. Ciascuno di loro può richiedere la revoca del passaporto delle minori in caso di dissenso all'espatrio, purché fondato su valide ragioni, non pretestuose e al solo scopo di tutelare le minori;
5. il sig. Controparte_2 contribuirà al mantenimento delle minori versando alla sig.ra [...]
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €CP_1 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. il sig. Controparte_2 si impegna altresì a versare, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, la somma di € 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento per la sig.ra Controparte_1 ;
7. i genitori dovranno contribuire in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche (quando si presenteranno). Dette spese dovranno essere previamente concordate tra gli stessi e verranno di volta in volta documentate dal padre e/o dalla madre. Il genitore interessato comunicherà all'altro coniuge, a mezzo e-mail o SMS, la spesa straordinaria da sostenere, la cui risposta dovrà pervenire entro 7 giorni;
in mancanza di dissenso la spesa sarà approvata;
8. i coniugi si comunicheranno reciprocamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente ogni eventuale futura variazione delle rispettive residenze e/o domicilio qui indicato;
9. i genitori si impegnano a rilasciare il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di viaggio, carta d'identità valida per l'espatrio e passaporto italiano delle figlie;
10. i coniugi concordano che l'importo dell'eventuale assegno familiare (e/o assegno unico) per le figlie minori sarà percepito direttamente dalla sig.ra Controparte_1 ER il futuro, il sig. Controparte_2 si impegna a prestare il consenso agli enti competenti affinché l'erogazione dell'eventuale prestazione a sostegno del reddito sia percepita dalla sig.ra Controparte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Controparte_1 e
(atto n.34, parte I, S. sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2014); Controparte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott. Immacolata Cozzolino
n. rgvg 19218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19218 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIOVANI BASSO e DE
ROSA VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. C.F. Controparte_2 2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AIMONE LUCIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/11/2024 Controparte_1 e Controparte_2
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/07/2014; ER_
- che dalla loro unione sono nate le figlie (04.08.2016) e ER_2 (29.12.2018)
-che il CP_2 lavora in Svizzera rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, con ordinanza del 06.05.2025 reso all'esito della udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. le piccole _3 e ER 2, tuttora minorenni, verranno affidate ad entrambi i genitori, in considerazione del loro preminente diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, con domicilio prevalente presso la madre in Arzano (NA) alla via don Cesare
Errichiello n. 5;
3. entrambi i genitori rimarranno contitolari della gestione della potestà genitoriale: le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla religione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, in conformità alla normativa costituzionale e a quella ordinaria;
4. i coniugi convengono, per loro concorde ed espressa volontà, il seguente calendario di visita:
a) in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, il padre, a weekend alterni, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà tenere con sé le figlie dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 18.00. _3 e ER_2 potranno, inoltre, trascorrere alcuni giorni con il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e dando precedenza agli stessi. Tali incontri verranno stabiliti di volta in volta e concordati tra i genitori. Sempre previo accordo tra i genitori, il padre potrà accompagnare o andare a prendere le figlie a scuola;
resteranno con la madre dal 23 al 30b) durante le festività natalizie le piccole _3 e ER_2 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ciò ad anni alterni tra i genitori. I giorni del compleanno delle piccole, le stesse resteranno con la madre mentre per gli onomastici con il padre;
ciò ad anni alterni tra i genitori. Alla festa del papà le figlie resteranno con il padre mentre a quella della mamma con costei. ER le festività pasquali le minori resteranno il giorno di Pasqua con la madre il lunedì in Albis con il padre;
ciò sempre ad anni alterni tra i genitori. Le piccole trascorreranno con il padre trenta giorni durante l'estate, quindici giorni nel corso del mese di luglio e quindici giorni nel corso del mese di agosto da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
c) i genitori fin d'ora prestano il consenso all'iscrizione delle figlie al corso di preparazione per la
Prima Comunione. Alla cerimonia religiosa potranno partecipare entrambi i genitori. Ciascun genitore potrà, poi, festeggiare tale cerimonia organizzando una festa a proprie spese. Ciò dovrà essere comunicato all'altro coniuge, a mezzo e-mail, pec o lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della funzione religiosa.
d) per le vacanze all'estero con le figlie minori ciascuno dei genitori dovrà preliminarmente comunicare all'altro, a mezzo e-mail, pec o lettera raccomandata, il luogo di destinazione, la durata del viaggio e la sistemazione e richiedere il consenso all'espatrio all'altro genitore. Ciascuno di loro può richiedere la revoca del passaporto delle minori in caso di dissenso all'espatrio, purché fondato su valide ragioni, non pretestuose e al solo scopo di tutelare le minori;
5. il sig. Controparte_2 contribuirà al mantenimento delle minori versando alla sig.ra [...]
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €CP_1 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. il sig. Controparte_2 si impegna altresì a versare, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, la somma di € 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento per la sig.ra Controparte_1 ;
7. i genitori dovranno contribuire in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche (quando si presenteranno). Dette spese dovranno essere previamente concordate tra gli stessi e verranno di volta in volta documentate dal padre e/o dalla madre. Il genitore interessato comunicherà all'altro coniuge, a mezzo e-mail o SMS, la spesa straordinaria da sostenere, la cui risposta dovrà pervenire entro 7 giorni;
in mancanza di dissenso la spesa sarà approvata;
8. i coniugi si comunicheranno reciprocamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente ogni eventuale futura variazione delle rispettive residenze e/o domicilio qui indicato;
9. i genitori si impegnano a rilasciare il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di viaggio, carta d'identità valida per l'espatrio e passaporto italiano delle figlie;
10. i coniugi concordano che l'importo dell'eventuale assegno familiare (e/o assegno unico) per le figlie minori sarà percepito direttamente dalla sig.ra Controparte_1 ER il futuro, il sig. Controparte_2 si impegna a prestare il consenso agli enti competenti affinché l'erogazione dell'eventuale prestazione a sostegno del reddito sia percepita dalla sig.ra Controparte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Controparte_1 e
(atto n.34, parte I, S. sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2014); Controparte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott. Immacolata Cozzolino