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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 600/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16/9/2025, vertente
T R A
(cf. ), in persona del Ministro in carica Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce - appellante contro
(cf. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
TA AT -
appellato contro
(P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Maggio e Domenico Liantonio –
appellato nonché contro (P. ), in persona del Controparte_3 PartitaIVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela
AR -
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2024/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 29.06.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 16 settembre
2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di responsabilità nei Controparte_1 confronti del , dell' e dell Parte_1 CP_4 [...] chiedendone la condanna al risarcimento per i danni Controparte_2 patiti a causa della contrazione della malattia di Epatite C, scoperta nel gennaio
2017 e da ricondursi alle emotrasfusioni cui lo stesso era stato sottoposto nelle date del 2, 6 e 8 agosto 1985 presso il Presidio Ospedaliero “M. Giannuzzi” di
Manduria e in data 23 agosto dello stesso anno presso l'Ospedale CP_2
di Acquaviva delle Fonti.
[...]
2.-Istruita la causa a mezzo CTU medica, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 29.6.2023, ha, in via preliminare, rigettato l'eccepita prescrizione del diritto ritenendo non tardiva la richiesta di risarcimento danni, tenuto conto che la prima positività alla malattia è stata accertata nel gennaio 2017, la domanda ex L. n.210/1992 è stata presentata in data 10.03.2017 e l'azione introdotta nel 2020, quindi nel pieno rispetto del termine di prescrizione. Nel merito, ha accolto la domanda nei confronti del solo Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento di euro 92.263,00 a titolo di risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU;
ha invece rigettato la domanda proposta nei confronti dell'
[...]
Controparte_2
Più precisamente, il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che, nel caso di specie, la Commissione Medica Ospedaliera (d'ora innanzi CMO), che si è pronunciata in relazione alla domanda di indennizzo ex lege n.210/1992, ha riconosciuto la derivazione del contagio dalle emotrasfusioni, per cui va pag. 2/11 affermata la sussistenza del nesso causale, nonostante il consulente tecnico d'ufficio abbia escluso tale nesso, rilevando che il valore delle transaminasi, il cui innalzamento deve verificarsi a quattro settimane dal contagio perché si possa ritenere che la patologia sia derivata dall'emotrasfusione, era invece già alto al momento dell'accesso del paziente in ospedale.
Tanto premesso, il Tribunale, per un verso, ha affermato la responsabilità del
, assumendo che il parere della CMO ha valore vincolante Parte_1 nei confronti dello stesso anche quando l'azione riguardi il Parte_1 risarcimento del danno e non il riconoscimento di un indennizzo;
per altro verso, ha escluso ogni responsabilità in capo alle altre parti convenute facendo proprie le conclusioni della CTU in ordine alla insussistenza del nesso causale.
In ordine, infine, alla quantificazione, il giudice ha ritenuto di condividere quanto dedotto nella CTU espletata nel giudizio tenutosi dinanzi al giudice del lavoro, la cui relazione è stata prodotta da parte attrice, per cui ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 25%; ha inoltre ritenuto di calcolare detto danno a partire dal 2017, non avendo patito l'attore, prima di tale data, nessun sintomo e dunque nessun danno. Non ha invece riconosciuto alcunché a titolo di danno da inabilità temporanea non avendo parte attrice prodotto nessun elemento di prova in tal senso, né ha applicato alcuna personalizzazione non avendo il allegato né provato nulla riguardo alle sue CP_1 personali condizioni, nel senso di ulteriori pregiudizi rispetto alle criticità tipiche di chi è affetto dalla menzionata patologia. Il Tribunale ha infine rigettato la richiesta di compensazione tra gli importi spettanti e quelli ricevuti a titolo di indennizzo avendo il del tutto omesso di dimostrare che qualcosa sia Parte_1 mai stato effettivamente versato e neppure ne ha quantificato l'importo.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , il quale Parte_1 ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Si è costituito con comparsa depositata in data 29.12.2023, Controparte_1 con la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Si è altresì costituito l con Controparte_2 comparsa depositata il 23.01.2024, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
pag. 3/11 Si è costituita infine con comparsa del 07.02.2024 chiedendo di CP_4 dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha statuito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non oggetto di impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
5.1. Con il primo motivo di gravame, il si duole che il Parte_1 giudice abbia ritenuto sussistente la responsabilità del riconoscendo al Parte_1 verbale della CMO espressasi nel procedimento ex L.210/1992 valore di atto pubblico fidefacente, di prova legale e di confessione. Tuttavia, secondo l'appellante detto verbale non può assumere valore di prova legale, né avere valore confessorio quanto alla sussistenza del nesso causale tra patologia contratta ed emotrasfusioni subite potendo al più avere un valore relativo quale elemento meramente presuntivo: detto verbale dunque, al pari di qualunque altro verbale redatto da un pubblico ufficiale fuori dal procedimento nel quale è prodotto, fa piena prova solo per i fatti accaduti in presenza della stessa
Commissione, ma non anche circa le valutazioni e diagnosi da questa compiute rispetto alle quali può rivestire solo valore indiziario.
Prosegue poi il deducente evidenziando che gli accertamenti sanitari svolti dalla
CMO nell'ambito del procedimento finalizzato alla corresponsione dell'indennizzo poggiano su presupposti solidaristici non propriamente mirati ad individuare la responsabilità di un soggetto e ciò proprio in forza della differenza ontologica tra risarcimento ed indennizzo, dovendosi indagare, nel primo caso, l'esistenza di un danno ingiusto e, nel secondo caso, il solo verificarsi di un pregiudizio: da ciò deriva che l'indagine svolta ai fini indennitari è meno stringente prescindendo dalla verificazione dell'elemento soggettivo e valutando in termini meramente possibilistici la sussistenza o meno del nesso causale.
5.2. Con il secondo motivo l'impugnante si duole che il Tribunale abbia condiviso le conclusioni elaborate in sede di CTU solo nei confronti delle altre parti convenute e non anche nei propri confronti: secondo l'appellante, avendo il perito valutato e dedotto che il nesso causale non poteva dirsi sussistente tra le emotrasfusioni subite dal paziente e la patologia contratta, non può
pag. 4/11 riconoscersi alcuna responsabilità risarcitoria in capo al poiché la Parte_1 valutazione operata dal consulente riguarda l'imputazione oggettiva dell'evento lesivo, ossia è mirata a chiarire se un evento è conseguenza di uno specifico fatto o meno, a prescindere dal soggetto che abbia determinato il verificarsi di quel fatto.
5.3. Con il terzo motivo di appello, il contesta l'esistenza e la Parte_1 quantificazione del danno asseritamente subito dall'odierno appellato nonostante quest'ultimo sia stato sottoposto, non appena scoperta la patologia,
a terapia antivirale che gli ha consentito di guarire completamente e dunque di non patire alcun danno. Inoltre, secondo l'appellante, la sentenza è errata anche nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione, posto che, secondo consolidata giurisprudenza, detta eccezione non è subordinata a specifica allegazione;
inoltre l'istituto della compensazione si applica sia sulle somme già versate sia su quelle da erogare in futuro e dunque, quand'anche non la si volesse ritenere operante in relazione alle prime, la compensazione deve comunque operare rispetto alle somme da erogare.
5.4. Con il quarto motivo di appello, il si duole della disposta Parte_1 condanna alle spese di lite evidenziando che dall'errata decisione nel merito è derivata anche l'errata decisione sulla condanna alle spese;
si duole altresì della condanna alle spese di CTU, posto che, per la definizione della posizione del appellante, stando al ragionamento seguito dal primo giudice, Parte_1
l'espletamento della consulenza non era necessario, dovendosi risolvere la questione sulla scorta del solo verbale della CMO.
6. Il primo e secondo motivo di impugnazione, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
6.1. Occorre premettere che, attraverso la CTU espletata nel giudizio di primo grado dal dott. (specialista in medicina legale e in chirurgia Persona_1
d'urgenza e pronto soccorso), è stata esclusa, attraverso un ragionamento logico e scientifico del tutto condivisibile, la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni praticate al il 2, 6 e 8 agosto 1985 presso il Presidio CP_1
Ospedaliero “M. Giannuzzi” di Manduria e in data 23 agosto 1985 presso l' di Acquaviva delle Fonti, e l'epatite C scoperta nel CP_2 Controparte_2 gennaio 2017.
pag. 5/11 Ha osservato il ctu che «i dati ricavabili dalle cartelle cliniche del fascicolo rilevano che al primo controllo degli esami ematochimici effettuato durante il ricovero all'Ospedale di Manduria il presentava un aumento delle CP_1 transaminasi e tale aumento, in misura ridotta, si presentava durante il ricovero presso l'Ospedale di Acquaviva delle Fonti tanto che fu effettuata ricerca di
HBsAG, test di screening dell'epatite B all'epoca unico effettuabile e il risultato fu negativo. L'Elettroforesi proteica effettuata durante il ricovero al CP_2 accanto a valori bassi dell'albumina manifestava una ipergammaglobulinemia.
Tale rilievo elimina il nesso di causalità con eventuale contagio della malattia che sia derivato da qualsiasi delle trasfusioni effettuate ma, (…), fa presumere il fosse affetto dalla patologia epatica prima della trasfusione». A sostegno il CP_1 dott. forniva un dato scientifico: «le elevazioni di transaminasi dopo un Per_1 contagio col virus dell'epatite C si manifestano a distanza di 4-6 settimane dallo stesso, perciò viene meno anche il criterio cronologico con esclusione completa del rapporto causale della epatopatia con la trasfusione». Il CTU, pertanto, ha concluso che «non esiste rapporto causale tra le trasfusioni ricevute e la epatite cronica HCV-correlata, comunque guarita nel 2017 perché tale patologia, documentata con innalzamento delle transaminasi era preesistente alla trasfusione. Inoltre la diminuzione della concentrazione dell'albumina, la principale proteina plasmatica prodotta dal fegato e l'aumento delle gemma- globine con inversione del rapporto albumina/globuline (normalmente tra 1.2 e
1.7) a 0,67 il 14 agosto e a 0,76 il 27.8 o l'aumento a base larga delle gamma globuline fanno pensare ad una epatopatia cronica già preesistente in quella data»
Lo stesso giudice di primo ha condiviso le conclusioni del ctu, escludendo la responsabilità delle altre parti convenute – per l'ospedale Giannuzzi CP_4 di Manduria e l'ospedale di Acquaviva delle Fonti – proprio sulla base CP_2 della perizia redatta dal dr. . Il Tribunale ha testualmente affermato che Per_1 il predetto consulente tecnico “ha escluso che sussista il nesso di causalità tra le trasfusioni e la patologia, in quanto già al momento dell'accesso le transaminasi erano elevate e non è dunque rispettato il criterio cronologico, che prevede un innalzamento delle transaminasi a quattro settimane dal contagio. Il CTU ha anche escluso che tale aumento possa giustificarsi con il trauma muscolare, in quanto l'enzima ALT – che pure era alto –non risulta presente nel tessuto muscolare” (sentenza impugnata, pag.9).
pag. 6/11 6.2. Per altro verso, il Tribunale ha affermato che il “non Parte_1 può discostarsi dal giudizio emesso dalla CMO, anche quando l'azione riguardi il risarcimento del danno e non il riconoscimento dell'indennizzo”, e ha richiamato a sostegno alcune pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato contro il , l'accertamento della Parte_1 riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal
, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle Parte_1 trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Parte_1
(Cass. n. 15734/2018 e Cass. n. 34885/2021). Ha poi aggiunto che la stessa giurisprudenza ha chiarito che, nelle pronunce in cui è stata riconosciuta la non vincolatività del Verbale della CMO, non si aveva quale contraddittore il Cont
, ma la che è organo dal primo diverso e Parte_1 indipendente. Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità del , sulla base degli accertamenti compiuti dalla CMO, Parte_1 organo statale con efficacia vincolante per lo stesso . Parte_1
6.3. Orbene, le affermazioni da ultime richiamate, non possono essere condivise in quanto in contrasto con la pronuncia dele Sezioni Unite della S.C.
n.19129/2023, alle quali era stato posto il quesito se l'accertamento, compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, circa la riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, con conseguente attribuzione dell'indennizzo ai sensi di detta legge, implichi, nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni promosso contro il
[...]
, il riconoscimento, quale fatto indiscutibile e non bisognoso di Parte_1 prova, del nesso causale tra la trasfusione e il contagio oppure se, al contrario, il verbale della citata Commissione formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del giudice.
l problema si era posto nell'ambito di un giudizio, instaurato nei confronti del al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito Parte_1
pag. 7/11 di una emotrasfusione infetta, ricevuta nel corso di un intervento chirurgico avvenuto nel 1988. In particolare, la sentenza di merito impugnata aveva accolto la domanda risarcitoria, attribuendo al verbale della Commissione medica ospedaliera, istituita ai sensi dell'art. 4 della l. n. 210 del 1992, il valore di atto pubblico fidefacente, di prova legale e di confessione in ordine all'accertamento del nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la malattia diagnosticata all'attore.
Sul tema si era registrato un contrasto giurisprudenziale, segnalato dall'ordinanza interlocutoria della Terza sezione, dal momento che nella sentenza n.577/2008 dalle Sezioni Unite era stata affermata la non vincolatività del verbale della commissione medico-ospedaliera (il quale ha la medesima efficacia probatoria riconosciuta, in generale, ai verbali redatti dal pubblico ufficiale al di fuori del giudizio civile, ai sensi dell'art. 2700 c.c.), principio, questo, dal quale si era discostata la citata ordinanza n. 15734 del 2018 (sulla quale è basata la sentenza qui impugnata), facendo leva sull'assunto che la
Commissione medica è un organo dell'amministrazione della sanità, che compie un accertamento direttamente riferibile ed imputabile al . Di Parte_1 conseguenza, nel caso in cui vi sia una identità di parti (come accade nel caso che ci occupa, in cui l'azione risarcitoria è stata promossa nei confronti del
), la valutazione positiva in ordine al nesso causale, Parte_1 compiuta dalla commissione medico-ospedaliera quale organo del , Parte_1 avrebbe natura di confessione stragiudiziale, vincolando l'ente non solo per l'attribuzione dell'indennizzo ex legge 210/92, ma altresì nel giudizio civile ove lo stesso è convenuto mediante un'azione risarcitoria imperniata Parte_1 proprio sul nesso causale tra emotrasfusione e patologia fonte di danni. La natura confessoria, infatti, esclude che il giudice possa rivalutare tale circostanza o ritenerla non provata.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 19129/2023 ha risolto il contrasto, affermando in primo luogo che, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue Parte_1 infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n.
210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale
pag. 8/11 indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Hanno precisato le S.U. che all'affermazione o alla negazione del nesso causale si può giungere solo all'esito di un complesso procedimento valutativo, nel quale rilevano, oltre allo stato delle conoscenze scientifiche da apprezzare ai fini della cosiddetta causalità generale, gli elementi individualizzanti necessari per far ritenere concretizzata nel singolo caso all'esame del giudice la legge causale generale. Pertanto, va escluso che possa essere oggetto di confessione l'affermazione del nesso causale fra l'emotrasfusione ed il contagio, sia nell'ipotesi in cui detto accertamento sia contenuto nel solo verbale della
Commissione medica (come accade nei casi di rigetto della domanda amministrativa per ragioni diverse dall'insussistenza della necessaria causalità), sia qualora il procedimento si concluda con il riconoscimento dell'indennizzo in favore del richiedente, atteso che anche quel provvedimento è espressione di discrezionalità tecnica e presuppone, non una dichiarazione di scienza, bensì una valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'accesso alla prestazione assistenziale.
6.4. Nel caso in esame, il riconoscimento del nesso causale da parte della CMO risulta confutato dall'accertamento espletato dal ctu dott. , il quale, Per_1 come sopra esposto, ha escluso tale nesso sulla base di dati cronologici e scientifici assolutamente probanti e convincenti.
Peraltro, le conclusioni del ctu sono state accolte dallo stesso giudice di primo grado, che in ragione delle stesse ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della e dell'ospedale di Acquaviva delle Fonti. Parte_2 CP_2
Per questo aspetto, emerge in modo evidente la contraddittorietà della decisione impugnata, posto che il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, collegato sul piano causale alla medesima attività.
6.5. Secondo le Sezioni Unite, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il Parte_1 provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex legge 210/1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso idoneo a giustificare il ricorso alla prova presuntiva pag. 9/11 e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale. Il , per Parte_1 contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Nel presente giudizio, attraverso la CTU sono stati acquisiti specifici elementi di fatto, inerenti alla persona del dai quali è possibile affermare che il CP_1 contagio da epatite C era preesistente rispetto alle emotrasfusioni allo stesso praticate presso l'ospedale di Manduria e il nosocomio di Acquaviva delle Fonti;
tale acquisizione priva di efficacia probatoria la valutazione della CMO, peraltro espressa in modo sintetico e apodittico, senza indicazioni giustificative (lo stesso giudice di primo grado ha evidenziato che il verbale della CMO “non è dettagliato e preciso, essendo espresso con un mero SI per provare il nesso causale”).
6.6. Da ultimo, va pure tenuto presente che le Sezioni Unite hanno preso in considerazione il valore probatorio dell'affermazione del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia, contenuta nella sentenza che riconosce l'indennizzo ex legge n. 210 del 1992. Tale affermazione, che è suscettibile di passaggio in giudicato, integra, rispetto al successivo giudizio di risarcimento del danno instauratosi fra le stesse parti, un giudicato esterno, come tale vincolante per il giudice. In altri termini, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa. Orbene, nel caso in esame si ha notizia del riconoscimento del nesso causale in sede amministrativa, attraverso il verbale della CMO, di cui si è chiarita la portata sul piano probatorio;
quanto invece, al separato giudizio dinanzi al giudice del lavoro in tema di indennizzo ex legge 210/1992, nella stessa sentenza di primo grado viene rilevato che in detto giudizio non è stato in alcun modo esaminato il nesso causale. Ne consegue che dagli atti di causa non emerge alcun accertamento giurisdizionale dal quale possa enuclearsi una pronuncia con effetto di giudicato opponibile in questa sede.
pag. 10/11 Dall'accoglimento dei motivi di appello in ordine alla insussistenza del nesso di causalità tra emotrasfusioni e contagio da epatite C consegue il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da , con assorbimento Controparte_1 degli ulteriori motivi svolti in sede di gravame.
In ordine al regolamento delle spese del doppio grado, ritiene la Corte che nella specie ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificarne la compensazione ai sensi dell'art.92 cpc. In particolare, l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate e l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza, fino al recente intervento delle Sezioni Unite, integrano la suddetta nozione, avuto riguardo al momento in cui la lite è stata introdotta ed al fatto che le questioni controversie afferiscono direttamente alla decisione della lite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n.2024/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 29.06.2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Controparte_1
b) compensa integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti in causa.
Lecce, 2 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 600/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16/9/2025, vertente
T R A
(cf. ), in persona del Ministro in carica Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce - appellante contro
(cf. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
TA AT -
appellato contro
(P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Maggio e Domenico Liantonio –
appellato nonché contro (P. ), in persona del Controparte_3 PartitaIVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela
AR -
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2024/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 29.06.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 16 settembre
2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di responsabilità nei Controparte_1 confronti del , dell' e dell Parte_1 CP_4 [...] chiedendone la condanna al risarcimento per i danni Controparte_2 patiti a causa della contrazione della malattia di Epatite C, scoperta nel gennaio
2017 e da ricondursi alle emotrasfusioni cui lo stesso era stato sottoposto nelle date del 2, 6 e 8 agosto 1985 presso il Presidio Ospedaliero “M. Giannuzzi” di
Manduria e in data 23 agosto dello stesso anno presso l'Ospedale CP_2
di Acquaviva delle Fonti.
[...]
2.-Istruita la causa a mezzo CTU medica, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 29.6.2023, ha, in via preliminare, rigettato l'eccepita prescrizione del diritto ritenendo non tardiva la richiesta di risarcimento danni, tenuto conto che la prima positività alla malattia è stata accertata nel gennaio 2017, la domanda ex L. n.210/1992 è stata presentata in data 10.03.2017 e l'azione introdotta nel 2020, quindi nel pieno rispetto del termine di prescrizione. Nel merito, ha accolto la domanda nei confronti del solo Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento di euro 92.263,00 a titolo di risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU;
ha invece rigettato la domanda proposta nei confronti dell'
[...]
Controparte_2
Più precisamente, il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che, nel caso di specie, la Commissione Medica Ospedaliera (d'ora innanzi CMO), che si è pronunciata in relazione alla domanda di indennizzo ex lege n.210/1992, ha riconosciuto la derivazione del contagio dalle emotrasfusioni, per cui va pag. 2/11 affermata la sussistenza del nesso causale, nonostante il consulente tecnico d'ufficio abbia escluso tale nesso, rilevando che il valore delle transaminasi, il cui innalzamento deve verificarsi a quattro settimane dal contagio perché si possa ritenere che la patologia sia derivata dall'emotrasfusione, era invece già alto al momento dell'accesso del paziente in ospedale.
Tanto premesso, il Tribunale, per un verso, ha affermato la responsabilità del
, assumendo che il parere della CMO ha valore vincolante Parte_1 nei confronti dello stesso anche quando l'azione riguardi il Parte_1 risarcimento del danno e non il riconoscimento di un indennizzo;
per altro verso, ha escluso ogni responsabilità in capo alle altre parti convenute facendo proprie le conclusioni della CTU in ordine alla insussistenza del nesso causale.
In ordine, infine, alla quantificazione, il giudice ha ritenuto di condividere quanto dedotto nella CTU espletata nel giudizio tenutosi dinanzi al giudice del lavoro, la cui relazione è stata prodotta da parte attrice, per cui ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 25%; ha inoltre ritenuto di calcolare detto danno a partire dal 2017, non avendo patito l'attore, prima di tale data, nessun sintomo e dunque nessun danno. Non ha invece riconosciuto alcunché a titolo di danno da inabilità temporanea non avendo parte attrice prodotto nessun elemento di prova in tal senso, né ha applicato alcuna personalizzazione non avendo il allegato né provato nulla riguardo alle sue CP_1 personali condizioni, nel senso di ulteriori pregiudizi rispetto alle criticità tipiche di chi è affetto dalla menzionata patologia. Il Tribunale ha infine rigettato la richiesta di compensazione tra gli importi spettanti e quelli ricevuti a titolo di indennizzo avendo il del tutto omesso di dimostrare che qualcosa sia Parte_1 mai stato effettivamente versato e neppure ne ha quantificato l'importo.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , il quale Parte_1 ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Si è costituito con comparsa depositata in data 29.12.2023, Controparte_1 con la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Si è altresì costituito l con Controparte_2 comparsa depositata il 23.01.2024, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
pag. 3/11 Si è costituita infine con comparsa del 07.02.2024 chiedendo di CP_4 dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha statuito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non oggetto di impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
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5.1. Con il primo motivo di gravame, il si duole che il Parte_1 giudice abbia ritenuto sussistente la responsabilità del riconoscendo al Parte_1 verbale della CMO espressasi nel procedimento ex L.210/1992 valore di atto pubblico fidefacente, di prova legale e di confessione. Tuttavia, secondo l'appellante detto verbale non può assumere valore di prova legale, né avere valore confessorio quanto alla sussistenza del nesso causale tra patologia contratta ed emotrasfusioni subite potendo al più avere un valore relativo quale elemento meramente presuntivo: detto verbale dunque, al pari di qualunque altro verbale redatto da un pubblico ufficiale fuori dal procedimento nel quale è prodotto, fa piena prova solo per i fatti accaduti in presenza della stessa
Commissione, ma non anche circa le valutazioni e diagnosi da questa compiute rispetto alle quali può rivestire solo valore indiziario.
Prosegue poi il deducente evidenziando che gli accertamenti sanitari svolti dalla
CMO nell'ambito del procedimento finalizzato alla corresponsione dell'indennizzo poggiano su presupposti solidaristici non propriamente mirati ad individuare la responsabilità di un soggetto e ciò proprio in forza della differenza ontologica tra risarcimento ed indennizzo, dovendosi indagare, nel primo caso, l'esistenza di un danno ingiusto e, nel secondo caso, il solo verificarsi di un pregiudizio: da ciò deriva che l'indagine svolta ai fini indennitari è meno stringente prescindendo dalla verificazione dell'elemento soggettivo e valutando in termini meramente possibilistici la sussistenza o meno del nesso causale.
5.2. Con il secondo motivo l'impugnante si duole che il Tribunale abbia condiviso le conclusioni elaborate in sede di CTU solo nei confronti delle altre parti convenute e non anche nei propri confronti: secondo l'appellante, avendo il perito valutato e dedotto che il nesso causale non poteva dirsi sussistente tra le emotrasfusioni subite dal paziente e la patologia contratta, non può
pag. 4/11 riconoscersi alcuna responsabilità risarcitoria in capo al poiché la Parte_1 valutazione operata dal consulente riguarda l'imputazione oggettiva dell'evento lesivo, ossia è mirata a chiarire se un evento è conseguenza di uno specifico fatto o meno, a prescindere dal soggetto che abbia determinato il verificarsi di quel fatto.
5.3. Con il terzo motivo di appello, il contesta l'esistenza e la Parte_1 quantificazione del danno asseritamente subito dall'odierno appellato nonostante quest'ultimo sia stato sottoposto, non appena scoperta la patologia,
a terapia antivirale che gli ha consentito di guarire completamente e dunque di non patire alcun danno. Inoltre, secondo l'appellante, la sentenza è errata anche nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione, posto che, secondo consolidata giurisprudenza, detta eccezione non è subordinata a specifica allegazione;
inoltre l'istituto della compensazione si applica sia sulle somme già versate sia su quelle da erogare in futuro e dunque, quand'anche non la si volesse ritenere operante in relazione alle prime, la compensazione deve comunque operare rispetto alle somme da erogare.
5.4. Con il quarto motivo di appello, il si duole della disposta Parte_1 condanna alle spese di lite evidenziando che dall'errata decisione nel merito è derivata anche l'errata decisione sulla condanna alle spese;
si duole altresì della condanna alle spese di CTU, posto che, per la definizione della posizione del appellante, stando al ragionamento seguito dal primo giudice, Parte_1
l'espletamento della consulenza non era necessario, dovendosi risolvere la questione sulla scorta del solo verbale della CMO.
6. Il primo e secondo motivo di impugnazione, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
6.1. Occorre premettere che, attraverso la CTU espletata nel giudizio di primo grado dal dott. (specialista in medicina legale e in chirurgia Persona_1
d'urgenza e pronto soccorso), è stata esclusa, attraverso un ragionamento logico e scientifico del tutto condivisibile, la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni praticate al il 2, 6 e 8 agosto 1985 presso il Presidio CP_1
Ospedaliero “M. Giannuzzi” di Manduria e in data 23 agosto 1985 presso l' di Acquaviva delle Fonti, e l'epatite C scoperta nel CP_2 Controparte_2 gennaio 2017.
pag. 5/11 Ha osservato il ctu che «i dati ricavabili dalle cartelle cliniche del fascicolo rilevano che al primo controllo degli esami ematochimici effettuato durante il ricovero all'Ospedale di Manduria il presentava un aumento delle CP_1 transaminasi e tale aumento, in misura ridotta, si presentava durante il ricovero presso l'Ospedale di Acquaviva delle Fonti tanto che fu effettuata ricerca di
HBsAG, test di screening dell'epatite B all'epoca unico effettuabile e il risultato fu negativo. L'Elettroforesi proteica effettuata durante il ricovero al CP_2 accanto a valori bassi dell'albumina manifestava una ipergammaglobulinemia.
Tale rilievo elimina il nesso di causalità con eventuale contagio della malattia che sia derivato da qualsiasi delle trasfusioni effettuate ma, (…), fa presumere il fosse affetto dalla patologia epatica prima della trasfusione». A sostegno il CP_1 dott. forniva un dato scientifico: «le elevazioni di transaminasi dopo un Per_1 contagio col virus dell'epatite C si manifestano a distanza di 4-6 settimane dallo stesso, perciò viene meno anche il criterio cronologico con esclusione completa del rapporto causale della epatopatia con la trasfusione». Il CTU, pertanto, ha concluso che «non esiste rapporto causale tra le trasfusioni ricevute e la epatite cronica HCV-correlata, comunque guarita nel 2017 perché tale patologia, documentata con innalzamento delle transaminasi era preesistente alla trasfusione. Inoltre la diminuzione della concentrazione dell'albumina, la principale proteina plasmatica prodotta dal fegato e l'aumento delle gemma- globine con inversione del rapporto albumina/globuline (normalmente tra 1.2 e
1.7) a 0,67 il 14 agosto e a 0,76 il 27.8 o l'aumento a base larga delle gamma globuline fanno pensare ad una epatopatia cronica già preesistente in quella data»
Lo stesso giudice di primo ha condiviso le conclusioni del ctu, escludendo la responsabilità delle altre parti convenute – per l'ospedale Giannuzzi CP_4 di Manduria e l'ospedale di Acquaviva delle Fonti – proprio sulla base CP_2 della perizia redatta dal dr. . Il Tribunale ha testualmente affermato che Per_1 il predetto consulente tecnico “ha escluso che sussista il nesso di causalità tra le trasfusioni e la patologia, in quanto già al momento dell'accesso le transaminasi erano elevate e non è dunque rispettato il criterio cronologico, che prevede un innalzamento delle transaminasi a quattro settimane dal contagio. Il CTU ha anche escluso che tale aumento possa giustificarsi con il trauma muscolare, in quanto l'enzima ALT – che pure era alto –non risulta presente nel tessuto muscolare” (sentenza impugnata, pag.9).
pag. 6/11 6.2. Per altro verso, il Tribunale ha affermato che il “non Parte_1 può discostarsi dal giudizio emesso dalla CMO, anche quando l'azione riguardi il risarcimento del danno e non il riconoscimento dell'indennizzo”, e ha richiamato a sostegno alcune pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato contro il , l'accertamento della Parte_1 riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal
, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle Parte_1 trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Parte_1
(Cass. n. 15734/2018 e Cass. n. 34885/2021). Ha poi aggiunto che la stessa giurisprudenza ha chiarito che, nelle pronunce in cui è stata riconosciuta la non vincolatività del Verbale della CMO, non si aveva quale contraddittore il Cont
, ma la che è organo dal primo diverso e Parte_1 indipendente. Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità del , sulla base degli accertamenti compiuti dalla CMO, Parte_1 organo statale con efficacia vincolante per lo stesso . Parte_1
6.3. Orbene, le affermazioni da ultime richiamate, non possono essere condivise in quanto in contrasto con la pronuncia dele Sezioni Unite della S.C.
n.19129/2023, alle quali era stato posto il quesito se l'accertamento, compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, circa la riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, con conseguente attribuzione dell'indennizzo ai sensi di detta legge, implichi, nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni promosso contro il
[...]
, il riconoscimento, quale fatto indiscutibile e non bisognoso di Parte_1 prova, del nesso causale tra la trasfusione e il contagio oppure se, al contrario, il verbale della citata Commissione formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del giudice.
l problema si era posto nell'ambito di un giudizio, instaurato nei confronti del al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito Parte_1
pag. 7/11 di una emotrasfusione infetta, ricevuta nel corso di un intervento chirurgico avvenuto nel 1988. In particolare, la sentenza di merito impugnata aveva accolto la domanda risarcitoria, attribuendo al verbale della Commissione medica ospedaliera, istituita ai sensi dell'art. 4 della l. n. 210 del 1992, il valore di atto pubblico fidefacente, di prova legale e di confessione in ordine all'accertamento del nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la malattia diagnosticata all'attore.
Sul tema si era registrato un contrasto giurisprudenziale, segnalato dall'ordinanza interlocutoria della Terza sezione, dal momento che nella sentenza n.577/2008 dalle Sezioni Unite era stata affermata la non vincolatività del verbale della commissione medico-ospedaliera (il quale ha la medesima efficacia probatoria riconosciuta, in generale, ai verbali redatti dal pubblico ufficiale al di fuori del giudizio civile, ai sensi dell'art. 2700 c.c.), principio, questo, dal quale si era discostata la citata ordinanza n. 15734 del 2018 (sulla quale è basata la sentenza qui impugnata), facendo leva sull'assunto che la
Commissione medica è un organo dell'amministrazione della sanità, che compie un accertamento direttamente riferibile ed imputabile al . Di Parte_1 conseguenza, nel caso in cui vi sia una identità di parti (come accade nel caso che ci occupa, in cui l'azione risarcitoria è stata promossa nei confronti del
), la valutazione positiva in ordine al nesso causale, Parte_1 compiuta dalla commissione medico-ospedaliera quale organo del , Parte_1 avrebbe natura di confessione stragiudiziale, vincolando l'ente non solo per l'attribuzione dell'indennizzo ex legge 210/92, ma altresì nel giudizio civile ove lo stesso è convenuto mediante un'azione risarcitoria imperniata Parte_1 proprio sul nesso causale tra emotrasfusione e patologia fonte di danni. La natura confessoria, infatti, esclude che il giudice possa rivalutare tale circostanza o ritenerla non provata.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 19129/2023 ha risolto il contrasto, affermando in primo luogo che, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue Parte_1 infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n.
210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale
pag. 8/11 indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Hanno precisato le S.U. che all'affermazione o alla negazione del nesso causale si può giungere solo all'esito di un complesso procedimento valutativo, nel quale rilevano, oltre allo stato delle conoscenze scientifiche da apprezzare ai fini della cosiddetta causalità generale, gli elementi individualizzanti necessari per far ritenere concretizzata nel singolo caso all'esame del giudice la legge causale generale. Pertanto, va escluso che possa essere oggetto di confessione l'affermazione del nesso causale fra l'emotrasfusione ed il contagio, sia nell'ipotesi in cui detto accertamento sia contenuto nel solo verbale della
Commissione medica (come accade nei casi di rigetto della domanda amministrativa per ragioni diverse dall'insussistenza della necessaria causalità), sia qualora il procedimento si concluda con il riconoscimento dell'indennizzo in favore del richiedente, atteso che anche quel provvedimento è espressione di discrezionalità tecnica e presuppone, non una dichiarazione di scienza, bensì una valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'accesso alla prestazione assistenziale.
6.4. Nel caso in esame, il riconoscimento del nesso causale da parte della CMO risulta confutato dall'accertamento espletato dal ctu dott. , il quale, Per_1 come sopra esposto, ha escluso tale nesso sulla base di dati cronologici e scientifici assolutamente probanti e convincenti.
Peraltro, le conclusioni del ctu sono state accolte dallo stesso giudice di primo grado, che in ragione delle stesse ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della e dell'ospedale di Acquaviva delle Fonti. Parte_2 CP_2
Per questo aspetto, emerge in modo evidente la contraddittorietà della decisione impugnata, posto che il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, collegato sul piano causale alla medesima attività.
6.5. Secondo le Sezioni Unite, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il Parte_1 provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex legge 210/1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso idoneo a giustificare il ricorso alla prova presuntiva pag. 9/11 e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale. Il , per Parte_1 contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Nel presente giudizio, attraverso la CTU sono stati acquisiti specifici elementi di fatto, inerenti alla persona del dai quali è possibile affermare che il CP_1 contagio da epatite C era preesistente rispetto alle emotrasfusioni allo stesso praticate presso l'ospedale di Manduria e il nosocomio di Acquaviva delle Fonti;
tale acquisizione priva di efficacia probatoria la valutazione della CMO, peraltro espressa in modo sintetico e apodittico, senza indicazioni giustificative (lo stesso giudice di primo grado ha evidenziato che il verbale della CMO “non è dettagliato e preciso, essendo espresso con un mero SI per provare il nesso causale”).
6.6. Da ultimo, va pure tenuto presente che le Sezioni Unite hanno preso in considerazione il valore probatorio dell'affermazione del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia, contenuta nella sentenza che riconosce l'indennizzo ex legge n. 210 del 1992. Tale affermazione, che è suscettibile di passaggio in giudicato, integra, rispetto al successivo giudizio di risarcimento del danno instauratosi fra le stesse parti, un giudicato esterno, come tale vincolante per il giudice. In altri termini, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa. Orbene, nel caso in esame si ha notizia del riconoscimento del nesso causale in sede amministrativa, attraverso il verbale della CMO, di cui si è chiarita la portata sul piano probatorio;
quanto invece, al separato giudizio dinanzi al giudice del lavoro in tema di indennizzo ex legge 210/1992, nella stessa sentenza di primo grado viene rilevato che in detto giudizio non è stato in alcun modo esaminato il nesso causale. Ne consegue che dagli atti di causa non emerge alcun accertamento giurisdizionale dal quale possa enuclearsi una pronuncia con effetto di giudicato opponibile in questa sede.
pag. 10/11 Dall'accoglimento dei motivi di appello in ordine alla insussistenza del nesso di causalità tra emotrasfusioni e contagio da epatite C consegue il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da , con assorbimento Controparte_1 degli ulteriori motivi svolti in sede di gravame.
In ordine al regolamento delle spese del doppio grado, ritiene la Corte che nella specie ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificarne la compensazione ai sensi dell'art.92 cpc. In particolare, l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate e l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza, fino al recente intervento delle Sezioni Unite, integrano la suddetta nozione, avuto riguardo al momento in cui la lite è stata introdotta ed al fatto che le questioni controversie afferiscono direttamente alla decisione della lite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n.2024/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 29.06.2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Controparte_1
b) compensa integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti in causa.
Lecce, 2 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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