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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/11/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa AN VI, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del
24.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 1073/2025 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 1580/2025, 1584/2025, 1593/2025, 3567/2025,
3571/2025, 3587/2025 vertenti
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_5 Parte_6 Parte_7
IA CH e MA EL NO
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Francesca Banchetti costituita nei giudizi CP_1 nn.1073/2025, 1593/2025 e 3567/2025 RG;
avv. costituito nei giudizi nn. 3587/2025 CP_2
e 1584/2025 RG;
avv. costituito nel giudizio n. 3571/2025 RG;
non costituita nel CP_3 giudizio n. 1580/2025 RG)
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver lavorato negli anni 2014 (
[...]
, e , 2015 ( , Parte_7 Parte_1 Parte_4 Parte_7 Parte_1
e , 2016 , Parte_6 Parte_4 Parte_7 Parte_1 [...]
e , 2017 ( , Pt_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Parte_1
e , 2018 ( , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Parte_1
e ), 2019 (
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_3 [...]
, , Parte_7 Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_6
e ), 2020 ( , e ), 2021
[...] Parte_2 Parte_7 Parte_3 Parte_2
( e , 2022 ( e ) e 2023 ( Parte_2 Parte_7 Parte_7 Parte_2 [...]
e ) per il numero di giornate indicate nei rispettivi ricorsi, alle dipendenze Parte_7 Parte_2
Co CP_ della “ ” hanno censurato l'operato dell laddove ha ritenuto insussistenti i Parte_8 suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione totale o, in alcuni casi, parziale dei loro nominativi dagli elenchi OTD.
Con ricorsi rubricati ai nn. 3567/2025 e 4538/2025 rg la ricorrente ha, altresì, Parte_6 esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2014, per complessive 101 giornate, alle dipendenze sia della “Srl De NI OU” sia dell'azienda agricola “De NI IC” ed ha CP_ censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto parzialmente insussistente i suddetti rapporti di lavoro disconoscendo per l'effetto, con distinti provvedimenti, 25 giornate di lavoro asseritamente svolte alle dipendenze della “Srl De NI OU” e 76 giornate di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola “De NI IC”,
Tutti i ricorrenti hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate nei rispettivi ricorsi e, per CP_ l'effetto, di condannare l a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2. L nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi dei giudizi, non si è costituita nel giudizio rg n. 1580/2025. Nei restanti giudizi ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato disposto in ragione del verbale ispettivo n. 2023007555/DDL del CP_ 31.07.2024 con il quale sono state disconosciute e annullate le giornate di lavoro denunciate all' dall'azienda agricola di “De NI OU srl” e sulla base del verbale ispettivo n. 2024004316/DDL CP_ del 26.11.2024, con il quale sono state disconosciute anche le giornate di lavoro denunciate all' dalla ditta individuale “De NI IC” chiedendone, dunque, il rigetto. L'Ente resistente ha, altresì, preliminarmente eccepito, nei procedimenti rg nn. 1584/2025 e
3587/2025, la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art. 22 D.L.7/1970, convertito con modifiche nella L. 83/70, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito.
L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla CP_ iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall sulla base dei medesimi verbali ispettivi, depositati dall'Ente resistente in tutti i procedimenti ad eccezione del procedimento n. 1580/2025 rg il quale viene acquisito, ai sensi dell'art. 421 cpc, in quanto indispensabile ai fini del decidere.
3.1 Occorre, inoltre, dare atto che i ricorrenti hanno documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro attraverso la produzione, nei fascicoli di parte, dell'esperito rimedio amministrativo unitamente alle ricevute di deposito telematico delle stesse. Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970. In ogni caso, i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con CP_ modifiche nella L. 83/1970 sicché infondata è l'eccezione di decadenza spiegata dall' nel giudizio rg n. 1584/2025.
3.2 Va, poi, affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi.
Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione laddove sollevata da parte resistente.
3.3. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza, i ricorrenti Parte_1 Pt_2
, hanno depositato dichiarazione di
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5 rinuncia all' azione, così manifestando il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999). Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
4. Quanto, invece, ai ricorrenti e , le domande sono infondate Parte_3 Controparte_6
e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_5
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
CP_ Tanto premesso, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2023007555/DDL del
31/07/2024, riferito al periodo dall'01/10/2014 al 31/10/2023 relativo all'azienda agricola “DE
GI GROUP s.r.l.”, nonché il verbale ispettivo n. 2024004316/DDL del 26/11/2024, riferito al periodo dall'01/08/2014 al 26/11/2024 e relativo alla ditta individuale “DE GI IC” (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio).
Dal primo dei riferiti verbali emerge quanto segue.
PERIODO DI ACCERTAMENTO
Il periodo oggetto di verifica e di contestazione ha riguardato l'intervallo di tempo intercorrente tra l'1.10.2014 ed il 31.10.2023.
Il dies ad quem è riferito al mese di competenza delle ultime denunce contributive di manodopera che l'impresa risulta aver inviato all' , mentre, il dies a quo coincide con la prima denuncia CP_5 contributiva formalmente inviata all' relativamente ai lavoratori risultati, poi, fittiziamente CP_5 assunti.
Per quanto concerne l'annullamento dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi, la decorrenza è stata individuata dagli ispettori oltre il quinquennio dall'inizio dell'accertamento, in deroga ai termini prescrizionali ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 perché, stante l'insussistenza del presupposto legittimante l'assicurabilità previdenziale, ovvero l'attività lavorativa, gli ispettori hanno proceduto a disconoscere i rapporti di lavoro per inesistenza degli stessi. In data 27.10.2023 i funzionari di vigilanza hanno effettuato un accesso ispettivo presso lo studio del consulente del lavoro – , accreditato negli archivi , ubicato in Cerignola alla Per_1 Persona_2 CP_5 via San Ferdinando di Puglia n. 40.
L'accesso presso il suddetto studio si è reso necessario in quanto, da sopralluogo effettuato nella stessa giornata presso la sede legale dell'impresa, gli ispettori non hanno rinvenuto alcun riferimento o alcun referente della società, circostanza, questa, confermata dall'inquilino trovato presso l'indirizzo della sede aziendale.
Il rappresentante legale, De NI IC, contattato telefonicamente dagli ispettori, tramite il professionista di riferimento, è risultato irraggiungibile.
Concluse le operazioni di rito, il verbale di primo accesso veniva consegnato alla dott.ssa Persona_3
, in qualità di consulente aziendale.
[...]
Nel corso della verifica, è stata compiuta dagli ispettori la seguente attività istruttoria:
- sopralluoghi presso l'indirizzo della sede legale dell'impresa;
- acquisizione dichiarazioni dall'amministratore unico e legale rappresentante, De NI IC, in merito all'attività lavorativa aziendale;
- convocazione dei soggetti denunciati, quali lavoratori subordinati, in forza alla società e acquisizione di n. 85 dichiarazioni;
- acquisizione ed esame della documentazione aziendale esibita dall'impresa (Libro Unico Del
Lavoro dal 07.2017 al 10.2023; fatture vendite anni dal 2017 al 2021; fatture acquisti dal 2017 al
2023; prospetti paga sottoscritti;
copie bonifici pagamento retribuzioni n. 4 per il 2019, n. 6 per il
2020, n. 3 per il 2021, n. 1 per il 2022, n. 17 per il 2023 e n. 2 per il 2024; n. 2 libretti di circolazione mezzi agricoli;
n. 4 verbali ispettivi IN;
n. 5 contratti di affitto terreni e n. 1 contratto di acquisto alla pianta);
- analisi dei dati presenti negli archivi (Piattaforma Attività di Vigilanza – flussi CP_5
Uniemens/Emens – Cassetto Previdenziale) e a disposizione dell' Controparte_7
( Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del lavoro/Mod. Unilav – Controparte_8
), confrontati ed incrociati con tutta la documentazione esibita dalla Controparte_9 azienda e con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati;
- riscontri effettuati presso l'INAIL di Foggia;
- riscontri effettuati presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia. PARTE II – DESCRIZIONE AZIENDA SITUAZIONE GIURIDICA DELL'IMPRESA
Dalla consultazione degli archivi a disposizione dell' , in particolare, Camera di Commercio, CP_5
Industria, Artigianato e Agricoltura, è emerso che:
- la De NI OU s.r.l., titolare di P.IVA n. (per l'attività di coltivazione di ortaggi P.IVA_1 in piena aria): è stata costituita in data 20.01.2011, è stata iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Foggia a decorrere dal 31.01.2011 con il n. REA FG – 272074, ha dichiarato quale attività “commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi freschi”, pur risultando “inattiva” ab origine;
- l'assetto societario è risultato composto da: De NI IC (40% del capitale sociale),
[...]
(40% del capitale sociale) e (20% del capitale sociale); CP_10 Persona_4
- De NI IC è stato nominato legale rappresentante nonché amministratore unico dal
10.10.2014, subentrando al precedente amministratore unico, Controparte_10
SITUAZIONE PREVIDENZIALE
Dalla consultazione degli archivi informatici dell è emerso che la De NI OU s.r.l., per CP_5 quanto riguarda l'attività con lavoratori subordinati, risulta aver assunto, negli anni oggetto della verifica, un numero annuo di dipendenti da un minimo di 56 ad un massimo di 95, così come riportato nella tabella di cui alla pag. 6 del verbale ispettivo.
Inoltre, benché siano risultati effettuati gli adempimenti formali previdenziali come, ad esempio, CP_ l'invio delle denunce contributive mensili “D-Mag”, indispensabili per la denuncia all dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi sia delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito, sia dei contributi settimanali utili ai fini pensionistici, non sono risultati invece pagati tutti i contributi dovuti in relazione alle denunce effettuate per il periodo oggetto di contestazione, così come analiticamente riportato nel prospetto di pagg. 6 e 7 del verbale.
Ed ancora, dalla consultazione degli archivi informatici dell' è emerso che De NI IC, CP_5 socio ed amministratore unico della De NI OU s.r.l., non è risultato iscritto a nessuna delle gestioni Previdenziali istituite per i lavoratori autonomi.
PARTE III – IRREGOLARITA' ACCERTATE
All'esito di tutte le attività di verifica effettuate dai funzionari di vigilanza , sono emerse le CP_5 seguenti irregolarità: instaurazione di rapporti di lavoro fittizi e omessa denuncia di imponibile per mancato rispetto della retribuzione contrattuale;
nonché i seguenti illeciti amministrativi, false e/o infedeli registrazioni sul L.U.L., mancata tracciabilità delle retribuzioni, denuncia aziendale reticente e/o infedele. PARTE IV - VERIFICHE E RISCONTRI
La fittizietà dei rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla De NI OU s.r.l. ha trovato fondamento nelle fonti di prova puntualmente indicate dagli ispettori nel prosieguo del verbale ispettivo.
1) Rilievi sulla consistenza aziendale
Dalla consultazione degli archivi , gli ispettori hanno avuto modo di rilevare che nella denuncia CP_5 aziendale la De NI OU s.r.l. si è qualificata un'impresa senza terra, definizione, questa, data alle imprese non agricole che si limitano ad acquistare partite di prodotti alla pianta per la cui raccolta si avvalgono di operai agricoli.
In effetti, De NI IC, socio ed amministratore unico della società, in fase di descrizione dell'attività aziendale ai funzionari , ha affermato: “L'azienda si occupa dell'acquisto a blocco CP_5 di prodotti agricoli (ortaggi), mentre non conduce in proprio alcun terreno. L'acquisto avviene alla pianta con contratti di volta in volta stipulati”.
In effetti, come evincibile dai documenti esibiti agli ispettori in fase d'accertamento (contratti di affitto dei terreni, fatture acquisti e vendite), la società non avrebbe avuto disponibilità di fondi agricoli di proprietà, ma nel periodo oggetto di accertamento avrebbe gestito, per effetto di precipui contratti di locazione, stipulati stagionalmente, terreni agricoli situati in agro di TO e di
SAAG (FG), coltivati principalmente ad ortaggi e in via residuale ad uliveto, per una superficie totale di circa HA 12.00.00, così come risultante dalla documentazione prodotta (cfr. contratti di affitto stagionale dal 1.07.2018 al 31.01.2023, con la e con dal CP_11 Parte_9
12.10.2015 al 31.01.2016); avrebbe acquistato, in virtù di contratti di vendita a blocco, ulteriori prodotti orticoli dei quali però si sarebbe occupata della sola fase di raccolta.
Pertanto, la consistenza aziendale, ovvero l'estensione delle colture praticate, della predetta s.r.l. sarebbe variata proprio in virtù dell'avvicendamento, nel corso degli anni, dei contratti di acquisto a blocco. Gli ispettori, inoltre, hanno dato atto che la De NI OU s.r.l. non risultava avere alcun
Fascicolo Aziendale negli archivi SIAN della Regione Puglia.
A seguito delle rilevanti incongruenze emerse dalla verifica della documentazione esaminata nel corso dell'accertamento, dalle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore unico e dai dipendenti effettivamente impiegati in attività lavorativa, dall'incrocio dei dati presenti negli archivi telematici dell' con la fatturazione esibita, con i dati intercettati dallo spesometro, con i dati presenti nel CP_5
Fascicolo SIAN e nelle Schede di Validazione AGEA delle aziende che avrebbero avuto rapporti commerciali con la De NI OU s.r.l., gli ispettori hanno ritenuto necessario ricostruire l'effettiva consistenza aziendale, per gli anni dal 2018 al 2023, dalla società ispezionata, così come meglio indicato nelle tabelle di cui alle pagine 9-10-11-12-13-14-15-16 e 17 del verbale.
Dall'esame delle Schede di Validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., gli ispettori hanno evidenziato le seguenti incongruenze:
ANNO 2018 (v. tabella a pag. 9 del verbale)
a) La De NI IC - , tra l'altro, ditta individuale dell'amministratore C.F._1 unico della società ispezionata, ha dichiarato, in data 22.01.2018, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.09.17, HA 3.00.09 a seminativo, specificandone nel relativo piano di coltivazione la tipologia, ossia HA 6.48.77 di ed HA 1.29.62 di cavolo/rapa e non HA 14.00.00 di Parte_10 cime di rapa come invece risultato dalle due fatture, la n. 2 del 14.02 e la n. 5 del 3.04 (rispettivamente per HA 8.00.00 e 6.00.00 di cime di rapa); in data 15.04.2018, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.08.08, HA 5.18.16 a cavolo CO, HA 0.49.71 a pomodorino e HA 0.80.89 a melanzana, produzioni, queste, di cui non vi è traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite a decorrere dal 10.05, ove sono stati indicati prodotti come zucchine (per HA 2.40.00), cime di rapa
(per complessivi HA 17.80.00) e cicoria (per HA 1.40.00) anche per ampie estensioni;
b) la – 03474570714, ha dichiarato, in data 10.02.2018, di aver coltivato a bietola HA CP_11
4.51.01 e non HA 8.00.00 come risultante dalla fattura n. 28/17 del 31.03 esibita dalla De NI
OU s.r.l.;
c) la ditta “Silba Clemente” - ha dichiarato, in data 5.02.2018 (tra l'altro, C.F._2 unica dichiarazione per l'anno 2018), di aver coltivato grano, vecce, aglio ed asparagi e non anche cime di rapa, come risultante dalla fattura n. 37 del 31.10 esibita dalla De NI OU s.r.l.;
d) la ditta ” - ha dichiarato, in data 24.09.2018 (tra l'altro, Controparte_12 C.F._3 unica dichiarazione per l'anno 2018) di aver coltivato grano, orzo e vite e non anche broccoli di rapa, così come risultante dalla fattura n. 6 del 30.12 esibita dalla De NI OU s.r.l.;
e) la ditta - ha dichiarato, in data 15.02.2018 (tra l'altro unica CP_13 C.F._4 dichiarazione per l'anno 2018), di aver coltivato grano duro, fave, favette, olivo e vite e non anche cime di rapa, come risultante dalla fattura n. 8 del 31.12 esibita dalla De NI OU S.r.l.
Da tanto ne è conseguito, oltre alla dimostrazione circa l'inattendibilità della gran parte della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, più fedele ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA, che è fatto corrispondere dagli ispettori, pertanto, per l'anno 2018 a:
• HA 1.29.62 coltivati a cavolo rapa;
• HA 4.51.01 coltivati a bietola;
• HA 9.94.94 coltivati a zucchine.
ANNO 2019 (v. tabella a pagg. 10-11 del verbale)
Dall'esame delle Schede di Validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., gli ispettori hanno rilevato le seguenti incongruenze:
a) La De NI IC - , ditta individuale dell'amministratore unico della C.F._1 società in accertamento, ha dichiarato, in data 22.01.2019 (unica dichiarazione per l'anno 2019) di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.08.08, HA 4.12.85 a cavolo CO, HA 2.40.08 a pomodoro, HA 0.14.63 a melanzana ed HA 1.30.68 a zucchine, produzioni, queste, delle quali, ad eccezione delle melanzane (che sarebbero state vendute per una consistenza maggiore a quella effettivamente coltivata e cioè rispettivamente HA 1.00.00 a fronte di HA 0.14.63), non vi è traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite, ove vengono indicati, invece, peperoni/peperoncini per HA
1.40.00 e cime di rapa per HA 7.50.00.
b) Particolare approfondimento i funzionari di vigilanza hanno ritenuto meritevole la società agricola la quale, come indicato nelle tabelle, è risultata essere, insieme alla ditta Controparte_14 individuale De NI IC, la maggiore fornitrice di prodotti venduti a blocco alla De NI
OU s.r.l.
La P.IVA , è stata costituita il 1.12.2017 con socio Controparte_15 P.IVA_2 ed amministratore unico – CF. , figlio di De NI Controparte_16 C.F._5
IC; la stessa società non è risultata proprietaria di fondi agricoli ma ne ha condotti taluni in virtù di contratti di affitto stipulati a decorrere dal 24.04.2020; ha istituito il proprio fascicolo aziendale e presentato le schede di validazione EA dal mese di maggio dell'anno 2020, circostanza, questa, coincidente con l'apertura della posizione avvenuta il 23.10.2020 (anche se alla data CP_5 dell'accertamento non è risultato essere denunciato alcun dipendente) nonché con l'iscrizione in
CCIAA di Foggia, risultando attiva a decorrere dall'1.08.2020, per l'attività di coltivazione di ortaggi in piena aria;
è risultata aver presentato all' una prima D.A. (denuncia aziendale) il 14.10.2019, CP_5 respinta con la seguente motivazione: “Società inattiva. Nessun fascicolo EA”. Difatti, la società in analisi ha provveduto all'iscrizione in CCIAA di Foggia dall'1.08.2020; la medesima società ha inviato una seconda D.A. l'8.10.2020 indicando fra le note che “la società è stata regolarmente iscritta in CCIAA”, nuovamente respinta in quanto “le giornate richieste (126) sono superiori alla consistenza aziendale cioè 22 giornate. Da tabella ettaro-coltura: 22 gg (quadro
E)”.
In effetti, nella prima scheda di validazione EA, del 30.05.2020, definendosi “azienda specializzata in olivicoltura” la stessa aveva dichiarato una consistenza aziendale pari a complessivi HA 5.48.39 dei quali HA 1.77.49 di seminativo ma tenuto a riposo, HA 0.43.37 di olivo ed infine HA 2.96.28 di bosco, di qui il limite delle 22 giornate poiché, sulla base di quanto dichiarato all'EA, la società si sarebbe materialmente occupata di lavori connessi ai soli HA 0.43.37 di uliveto (al netto dei terreni dichiarati a seminativo ma a riposo ed a quelli sui quali insisteva il bosco); la società attenzionata ha inviato una terza D.A. il 23.10.2020 indicando come inizio attività il 1.10.2020, la consistenza aziendale dichiarata nella scheda di validazione EA del 30.05.2020 ed un fabbisogno aziendale di n. 22 giornate, quest'ultima approvata.
Non sono risultate essere state presentate successive ed ulteriori D.A.
Di conseguenza, sulla base di dati consolidati e certificati dalle dichiarazioni fornite dalla medesima quest'ultima, relativamente all'anno 2019, non avrebbe potuto Controparte_15 ritenersi assolutamente operativa;
nell'anno 2020, avrebbe potuto ritenersi operativa da maggio in poi, limitatamente alla consistenza e alle colture indicate nella scheda di validazione EA, che, come sopra riportato, era pari a soli HA 0.43.37 di uliveto.
Pertanto, la stessa non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite dalla
De NI OU s.r.l. e compiutamente indicati nelle tabelle di pagg. 10 e 11 del verbale. Detta circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa società non ha denunciato l'assunzione di personale dipendente.
Nell'anno 2021, invece, nella scheda di validazione EA del 24.05.2021, definendosi “azienda con seminativi e colture permanenti combinati” ha dichiarato una consistenza aziendale pari a complessivi
HA 5.48.39 dei quali HA 1.77.49 di seminativo – grano (frumento) duro, HA 0.43.37 di olivo e infine
HA 2.96.28 di bosco.
Di conseguenza, ad eccezione delle olive, anche per questa annualità non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite dalla De NI OU s.r.l. e specificatamente indicati nelle tabelle. Tale circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa ha continuato a non denunciare l'assunzione di personale dipendente che sarebbe stato necessario qualora avesse realmente coltivato ortaggi quali asparagi, zucchine, peperoni e/o verdure come cime di rapa, cavoli e broccoli, basilico ecc., così come è emerso, invece, dalle fatture esibite dalla De NI OU s.r.l.
Altresì, dall'analisi delle fatture esibite, gli ispettori hanno potuto verificare come la n. 2 del
10.05.2021, emessa dalla società relativa alla vendita di HA 3.00.00 di cime Controparte_14 di rapa, contenesse l'indicazione di fondi (di cui al F. 347, p.lle 32-68-77-79-225-349-357) di proprietà di De NI IC e da quest'ultimo denunciati nella scheda di validazione afferente alla propria azienda individuale del 5.04.2021.
Quanto sopra riportato ha fatto propendere gli ispettori per una commistione tra la De NI OU
s.r.l., la ditta individuale De NI IC e la ed il ricorso a non ben Controparte_15 precise operazioni fiscali, per l'approfondimento delle quali i funzionari hanno provveduto ad un'apposita segnalazione alle Autorità competenti.
Infine, negli anni 2022 e 2023, nelle schede di validazione EA, rispettivamente del 10.06.2022 e del 10.05.2023, definendosi “azienda specializzata in olivicoltura” ha dichiarato nuovamente e per entrambi gli anni, una consistenza aziendale pari a complessivi HA 5.48.39 dei quali HA 1.66.03 di seminativo a riposo/ritirato dalla produzione, HA 0.63.87 di olivo ed infine HA 2.96.28 di bosco.
Pertanto, la stessa non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite dalla
De NI OU s.r.l. e compiutamente indicati nelle tabelle di cui al verbale ispettivo. Tale circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa ha continuato a non denunciare l'assunzione di personale dipendente che sarebbe stato necessario qualora avesse realmente coltivato ortaggi quali asparagi e zucchine e/o verdure quali bietole, cavolo CO, così come è risultato invece dalle fatture esibite dalla De NI OU s.r.l.
Quanto evidenziato dagli ispettori, oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, più fedele a dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA e stimata, pertanto, per l'anno 2019 in:
• HA 4.00.00 coltivati a cime di rapa;
• HA 10.14.63 coltivati a melanzane.
Anno 2020 (v. tabella a pagg. 12-13 del verbale)
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l. sono emerse le seguenti incongruenze: a) la De NI IC - , ditta individuale dell'amministratore unico della C.F._1 società ispezionata, ha dichiarato, in data 17.01.2021 nonché il 22.03.2021, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.08.12, rispettivamente HA 7.98.28 di broccoletti e 4.12.85 di cavolo Pt_11 CO.
Quanto evidenziato, oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della documentazione fornita
(cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso agli ispettori di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, in conformità a dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA, stimata, per l'anno 2020 in:
• HA 0.2.00 coltivati a cime di rapa;
• HA 0.50.00 coltivati a cavolfiore;
• HA 4.59.99 coltivati a carciofi;
• HA 5.90.04 coltivati a spinaci.
Anno 2021 (v. tabella a pagg. 13-14 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., sono emerse le seguenti incongruenze:
a) La De NI IC - ha dichiarato, in data 15 e 19.01.2021 nonché in C.F._1 data 5.04.2021 di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.09.17, rispettivamente HA 7.98 e
7.99, cavolo CO, coltura di cui non è stata rinvenuta traccia nelle fatture esibite.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che nella fattura n. 8 del 16.08 sono stati indicati terreni non denunciati all'EA, ove sarebbero stati coltivati prodotti diversi dal cavolo CO (peperoni per
HA 1.50.00, zucchine per HA 1.50.00, melanzane per ha 1.00, lattuga per HA 1.50.00, finocchio per
HA 1.00.00 ed infine cime di rapa per complessivi HA 9.00).
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalla – 03474570714, azienda CP_11 che avrebbe concesso in fitto, dall'1.07.2021 al 15.01.2022, HA 11.12.03 di fondi agricoli per colture orticole, è emerso che detta azienda ha dichiarato, sia in data 15.06.2021 che in data 12 e 18.11.2021, di aver condotto, dei fondi oggetto del contratto di affitto, ossia quelli individuati al F.3 – P.lle 379 e
279, per il solo il fondo di cui alla P.lla 379 è stato dichiarato un “uso non agricolo”.
Quanto evidenziato dai funzionari di vigilanza , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte CP_5 della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, più rispondente ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA stimata, per l'anno 2021 in:
• HA 8.00.00 coltivati a cime . Pt_11
Anno 2022 (v. tabella pagg. 15-16 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., sono emerse le seguenti incongruenze:
a) La De NI IC - , ha dichiarato, in data 19.01.2022 nonché in data C.F._1
10.06.2022, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.09.12 rispettivamente HA 7.98.95 e
6.52.97 a cavolo CO, produzioni queste delle quali non è stata rinvenuta traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite.
In esse, infatti, sono stati indicati: asparagi per HA 2.00.00, peperoncini e bietolina ciascuno per HA
0.50.00, melanzane, zucchine, finocchio, spinacio, prezzemolo, pomodori e pomodorini, ciascuno per
HA 1.00.00, lattuga per HA 1.50.00, ed infine cime di rapa per complessivi HA 11.00.00;
Ed ancora, dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalla – CP_11
03474570714, azienda che avrebbe concesso in fitto, dall'1.07.2022 al 31.01.2023, HA 12.10.84 di fondi agricoli per colture orticole, è emerso che quest'ultima società non ha trasmesso successivamente alla data del 10.05.2022 alcuna scheda di validazione, cristallizzando, pertanto, per l'annata 2022 quanto certificato con la scheda del 10.05.2022 e quindi di aver condotto i fondi oggetto del contratto di affitto, ossia quelli individuati al F. 3 – P.lle 379 e 401, coltivandoli a carciofo per HA
5.25.12.
Quanto evidenziato dai funzionari , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della CP_5 documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha consentito loro di rideterminare la consistenza aziendale in maniera più fedele ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN
e nelle dichiarazioni di Validazione EA in:
• HA 5.25.12 coltivati a carciofo.
Anno 2023 (v. tabella pagg. 16-17 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU S.r.l., sono emerse una serie di incongruenze: a) La ditta – in tutte le schede presentate nel 2023 ha Parte_12 C.F._6 dichiarato di aver coltivato la quasi totalità della propria consistenza aziendale a grano e, solo residualmente, a pomodoro ed olivo, produzioni queste delle quali non è stata rinvenuta traccia nel contratto di vendita a blocco del 2.11.2023, esibito;
b) la De NI IC - , ditta individuale dell'amministratore unico della C.F._1 società ispezionata, ha dichiarato, nelle date 30.01 e 21.02.2023, di aver coltivato, prima su una superficie totale di HA 5.13.34 e poi di HA 7.94.51, rispettivamente HA 5.03.52 e 6.34.91 a cavolo CO, produzioni non rinvenute nelle fatture di vendita a blocco esibite, ove vengono indicati finocchi e cicorie, ciascuno per HA 1.00.00, e cime di rapa, per complessivi HA 2.00.00; in data
10.05.2023, con l'ultima dichiarazione relativa all'anno 2023, ha dichiarato di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.20.63, HA 8.09.20 a grano (frumento) duro, quindi non è stata rinvenuta traccia alcuna di zucchine, meloni, bietoline, prezzemolo, pomodorini ecc. di cui alle fatture successivamente prodotte (cfr. fattura n. 4 del 28.07 e fattura n. 7 dell'11.09).
Quanto evidenziato dai funzionari , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della CP_5 documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di rideterminare la consistenza aziendale, tale da renderla più fedele ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo
SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA e stimarla, per l'anno 2023 in:
• HA 0.00.00.
Tanto è avvenuto sulla base dei riscontri effettuati dagli ispettori, avvalorati anche dal fatto che per l'anno in questione (2023) la De NI OU s.r.l. non ha esibito alcuna fattura di vendita, come anche confermato dallo spesometro acquisito.
2) Rilievi sulla sproporzione tra effettiva consistenza aziendale e manodopera denunciata.
La De NI OU s.r.l., qualificandosi come azienda senza terra che acquista prodotti a blocco, nella specie, cavolo, ha presentato all , precisamente il 25.09.2014 e per tutto il periodo CP_5 sottoposto a verifica, una sola Denuncia Aziendale in cui ha indicato un fabbisogno aziendale di 1000 giornate.
Gli ispettori hanno specificato che, ai sensi del D.lgs. 375/93, la D.A. è una dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro sulla reale consistenza aziendale in un determinato momento storico e che, dunque, unicamente sui terreni indicati deve essere impiegata la manodopera CP_ assunta e dichiarata all' tant'è che lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo, ex art. 5, di inviare eventuale denuncia integrativa ogni qualvolta abbia proceduto ad una variazione dell'estensione fondiaria e/o delle colture o delle partite acquistate. Tuttavia, in spregio alla normativa su indicata, la De NI OU s.r.l., senza inviare alcuna successiva denuncia aziendale integrativa e/o di variazione, ha indicato all' , a partire dall'ultimo CP_5 trimestre 2014, un fabbisogno aziendale di gran lunga superiore a quello inizialmente denunciato
(1000 giornate) con manodopera agricola sproporzionata ed ingiustificata (cfr. tabella pag. 18 del verbale).
Tenuto conto che la società si è occupata prevalentemente della sola fase di raccolta, in virtù della ricostruzione dell'effettiva consistenza aziendale eseguita dai funzionari , quest'ultimi hanno CP_5 proceduto al calcolo della manodopera realmente necessaria.
I medesimi ispettori hanno evidenziato di aver provveduto al calcolo della forza lavoro conformemente alle tabelle ettaro colturali (allegate alla Determinazione del Dirigente del Settore
Alimentazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 26.07.2007 n. 1203, attuativa del disposto del D.lgs. n. 99/2004 e segg.), tenendo presente i valori medi di fabbisogno lavorativo necessario per eseguire manualmente tutte le operazioni colturali comprese nel ciclo biologico delle colture riscontrate.
Pertanto, nel prospetto di pag. 19 del verbale i funzionari di vigilanza hanno riportato, CP_5 relativamente agli anni dal 2018 al 2023, con riferimento alla consistenza aziendale da loro ricostruita, accanto al valore stimato, il numero, ritenuto dagli stessi ispettori spropositato, delle giornate denunciate all' dalla società in analisi. CP_5
Nel calcolo, effettuato dagli ispettori ad abundantiam, si è tenuto conto di dati unitari individuati per l'intero ciclo di produzione e non della sola fase di raccolta manuale, la sola lavorazione di cui l'azienda si sarebbe occupata.
Difatti, in relazione alla coltivazione di:
- cavolo, cavolfiore, broccoli: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 300 ore di lavorazione per ogni ettaro (300h/1HA);
- melanzane: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 520 ore di lavorazione per ogni ettaro
(520h/1HA);
- carciofo: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 600 ore di lavorazione per ogni ettaro
(600h/1HA);
- ortaggi irrigui in pieno campo (cicoria/bietola/zucchine): per l'intero ciclo di produzione sono richieste 420 ore di lavorazione per ogni ettaro (420h/1HA). Premesso tanto, nonostante la ricostruzione operata dagli ispettori si sia tradotta in una valutazione comunque favorevole all'impresa, essendo stata la stessa arrotondata per eccesso, dal confronto con i valori indicati nella su richiamata tabella (v. pag. 19 verbale), è emerso che le giornate lavorative denunciate dall'azienda, nel periodo 2018-2023, sono risultate eccessive e sproporzionate rispetto alle effettive necessità aziendali, tenuto anche conto che la società avrebbe acquistato a blocco verdure e ortaggi, la cui consistenza in termini di estensione di fondi, come ricostruita e dimostrata dai funzionari di vigilanza , è parsa esigua e di scarsa entità; si sarebbe occupata della sola CP_5 raccolta con relativo incassettamento direttamente sui fondi, non avendo a propria disposizione magazzini o mezzi agricoli per provvedere alle fasi successive della lavorazione dei prodotti raccolti.
Inoltre, l'elevata differenza tra il dato calcolato dagli ispettori e quello denunciato dalla società non ha trovato alcuna giustificazione, tanto più in considerazione del fatto che l'azienda non avrebbe disposto di forza economica alcuna tale da giustificare cospicui movimenti di denaro per sostenere i costi di pagamento della manodopera denunciata.
Lo stesso De NI IC avrebbe dichiarato in proposito: “… la ditta non ha un conto corrente già da prima del 2018, cioè da quando è uscita la legge sulla tracciabilità. Con i fornitori e clienti il pagamento avviene in contanti”, aggiungendo: “… alla società è stata negata Parte_8
l'apertura di un conto aziendale per un precedente protesto, poi sanato”.
Ed ancora, le risultanze dell'accertamento ispettivo sono state confermate o dalle dichiarazioni rese da De NI IC, il quale non ha saputo fornire elementi circostanziati né sul numero di dipendenti né su quello delle giornate annualmente denunciate all' per poter svolgere la propria CP_5 attività di impresa, o dalla circostanza che le due imprese, che dall'esame delle fatture esibite sarebbero risultate le maggiori venditrici di prodotti a blocco, non hanno denunciato alle proprie dipendenze nessun operaio agricolo: la mai fin dalla sua Controparte_15 costituzione e la ditta individuale De NI IC, per lo meno dal 2020 al 2022, salvo poi aver proceduto all'assunzione di operai agricoli a decorrere da novembre 2023, ovvero dopo l'inizio della verifica avvenuta in data 27.10.2023, mentre per gli anni 2017-2018 e 2019 ha denunciato per poche giornate un numero esiguo di braccianti.
Da tanto gli ispettori sono arrivati alla conclusione che, le suddette aziende fornitrici, in assenza di manodopera dipendente, non avrebbero potuto coltivare i prodotti che poi avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., come risultanti dalle fatture esibite.
A ciò si è aggiunto che, dalla consultazione di precedenti verbali redatti dagli ispettori del lavoro di
Foggia, è emerso che in occasione di due accessi, avvenuti il 4.07.2019 ed il 23.09.2020 sui fondi rientranti nella gestione della De NI OU s.r.l., sono stati trovati intenti al lavoro solo n. 3 operai e che per due di questi il numero delle giornate indicate sul L.U.L. era inferiore a quelle effettivamente lavorate.
3) Rilievi sulla portata dell'attività agricola aziendale dal punto di vista economico - finanziario in relazione al costo della manodopera bracciantile denunciata
Ulteriori elementi di valutazione sono stati ricavati dall'analisi della contabilità aziendale, così come ricostruita dagli ispettori, in virtù delle dichiarazioni fiscali obbligatorie presentate dalla società in accertamento, nonché sulla base delle fatture di acquisto e vendita esibite ed incrociate con i dati dello spesometro e/o della fatturazione elettronica.
Stando a quanto rappresentato dai funzionari di vigilanza , l'impresa ispezionata non avrebbe CP_5 esibito alcuna fatturazione di vendita per gli anni 2022 – 2023, mentre avrebbe prodotto un registro annuale dei corrispettivi non attendibile.
In detto registro, infatti, sono state attestate regolari e consistenti vendite al dettaglio giornaliere e/o settimanali di non specificati “ortaggi”, con ricavi elevati comunque insufficienti a far fronte all'ingente costo della manodopera denunciata dalla De NI OU s.r.l.
Dall'esame delle dichiarazioni IVA presentate all'Agenzia delle Entrate attuato dagli ispettori, si è rilevato che la De NI OU s.r.l. era soggetta al regime ordinario di imputazione e calcolo della citata imposta.
Ed invero, nel caso in cui adottino il regime ordinario per l'IVA, le imprese agricole hanno l'obbligo di emettere una ricevuta o scontrino fiscale per ciascuna vendita al dettaglio dei prodotti agricoli rivenienti dai terreni aziendali. Nel caso di specie, la società non ha esibito documentazione fiscale, scontrini o ricevute dei bollettari attestanti ciascuna vendita giornaliera, il cui rilascio al cliente finale
è obbligatorio per le imprese agricole che optino per il regime ordinario, i registri dei corrispettivi sono stati considerati dagli ispettori documentazione fiscale totalmente inidonea a certificare l'esistenza dei proventi ivi dichiarati.
Da tanto ne è conseguito che è risultata ancora più macroscopica la sproporzione tra manodopera denunciata all' e l'effettivo fabbisogno aziendale corrispondente all'estensione dei terreni in CP_5 disponibilità e coerente con il ciclo biologico, ovvero la solo raccolta, delle colture ivi praticate.
A questa conclusione gli ispettori sono giunti considerando le fatture esibite (cfr. tabella A di pag. 20 del verbale) che gli importi indicati sul registro dei corrispettivi e denunciati quale volume d'affari nei modelli IVA (cfr. tabella B di pag. 21 del verbale). Dall'esame dei dati riportati nelle citate tabelle è emersa con tutta evidenza la totale antieconomicità della gestione aziendale della De NI OU s.r.l., come evincibile, inequivocabilmente, per ciascun anno, dal confronto tra i costi per acquisti, salari e contributi previdenziali rispetto alle fatture di vendita esibite o al volume d'affari dichiarato.
È apparso ai funzionari del tutto evidente che, se la società avesse retribuito davvero tutti i CP_5 lavoratori denunciati, avrebbe dovuto sostenere dei costi abnormi rispetto ai ricavi ottenuti dalle vendite, in grado di determinare perdite gravissime, che avrebbero indotto qualunque ragionevole imprenditore a desistere dal proseguimento di una tale attività.
Inoltre, la stessa avrebbe dovuto avere a propria disposizione ingenti risorse finanziarie per poter assolvere ai propri impegni con cadenza mensile.
In effetti, dall'accertamento effettuato, è emerso che la De NI OU s.r.l., negli anni dal 2014 al
2023, non avrebbe effettuato il pagamento della contribuzione dovuta all per un importo totale CP_5 di € 437.262,30 e con una percentuale media di evasione pari al 92%, mentre per gli anni 2016, 2017,
2019, 2020 e 2021 pari al 100%; non avrebbe fornito prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni agli operai denunciati quali dipendenti, se non per un esiguo numero di essi.
In effetti, dall'esame delle copie dei bonifici esibiti riguardanti le retribuzioni che la società avrebbe dovuto corrispondere per il periodo 2019-2023, gli ispettori hanno potuto verificare un aspetto rilevante anch'esso idoneo a dimostrare la sproporzione tra manodopera denunciata e reale forza aziendale.
Ed invero, nell'anno 2019, a fronte dei n. 78 lavoratori denunciati con D-mag, per un totale di 4.251 giornate e di € 235.810,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a soli 4 dipendenti per i mesi da agosto a dicembre;
nell'anno 2020, a fronte dei n. 65 lavoratori denunciati con D -mag, per un totale di 3.302 giornate e di € 183.632,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 5 dipendenti per i mesi da giugno ad ottobre;
nell'anno 2021, a fronte dei n. 69 lavoratori denunciati, per un totale di 3.745 giornate e di €
207.081,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 3 dipendenti per i mesi da agosto a settembre;
nell'anno 2022, a fronte dei n. 73 lavoratori denunciati, per un totale di 4.437 giornate e di € 250.963,00 di retribuzione, la stessa non ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione ad alcun dipendente;
infine, nell'anno 2023, a fronte di n. 56 lavoratori denunciati, per un totale di 2.665 giornate e di € 157.540,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 19 dipendenti per i mesi da gennaio ad ottobre. Gli ispettori hanno ritenuto doveroso specificare che l'incremento registrato nell'anno 2023 è avvenuto contestualmente all'inizio dell'accertamento ispettivo, in quanto dalle copie loro esibite è emerso che i bonifici sono stati effettuati successivamente alla notifica del Verbale di primo accesso del 27.10.2023, ovvero a decorrere dal mese di novembre 2023.
4) Sproporzione della manodopera aziendale proveniente dai rilievi emersi dalle dichiarazioni rese dai soggetti denunciati come dipendenti
CP_ Gli ispettori hanno, dunque, proceduto alla convocazione dei soggetti denunciati all' dalla De
NI OU s.r.l. come operai agricoli negli anni dal 2017 al 2023, fatta eccezione dei lavoratori denunciati per qualche giornata nel corso dell'intero anno, per i quali sarebbe stato difficile riscontrare la veridicità delle brevi prestazioni di lavoro, per qualche lavoratore trasferitosi fuori regione o irreperibile.
Una parte dei lavoratori convocati non si è presentata senza giustificarne il motivo.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dagli 85 lavoratori che si sono presentati alla convocazione degli ispettori, le quali sono state analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con la dichiarazione resa da De NI IC, il legale rappresentante della società, e con la documentazione aziendale da quest'ultimo esibita;
con l'attività aziendale ricostruita in fase di CP_ accertamento;
con i dati risultati denunciati all' in favore degli interessati, dunque, periodi di lavoro, numero giornate, altri lavoratori presenti negli stessi periodi di lavoro ecc., i funzionari CP_5
CP_ hanno avuto conferma circa l'insussistenza dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all' e riportati nella tabella di cui alle pagg. da 22 a 30 del verbale e nelle quali figurano gli odierni ricorrenti.
Trattasi di lavoratori che, nell'evidente difficoltà di descrivere e giustificare prestazioni di lavoro mai rese, hanno fornito agli ispettori una serie di informazioni lacunose ed incongruenti rispetto ai dati CP_ acquisiti agli archivi dell' sia rispetto agli aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore.
In particolare, tutti i soggetti i cui rapporti di lavoro sono stati “disconosciuti” dagli ispettori hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro, tipico della zona, ma assolutamente avulso rispetto all'attività e realtà aziendale della società in esame, con la citazione di fatti e circostanze assolutamente lacunose e/o incongruenti rispetto al soggetto con cui sarebbe stato formalmente instaurato il rapporto di lavoro, la descrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro e dei periodi, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, ecc.
Addirittura, numerosi soggetti hanno dichiarato di non aver mai lavorato alle dipendenze della De
NI OU s.r.l.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che molti dei soggetti escussi provenivano da precedenti disconoscimenti di rapporti di lavoro fittiziamente instaurati con aziende agricole terze nonché
l'assoluta mancanza di tracciabilità della retribuzione per la quasi totalità della forza lavoro denunciata.
In verbale vi è la numerazione dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni (dal n. 1 al n. 85), come classificati agli atti del fascicolo, tale scelta, di indicare i lavoratori con un numero piuttosto che con i dati anagrafici, è stata ritenuta necessaria dai funzionari per far fronte all'esigenza di tutelare la riservatezza degli stessi dichiaranti.
• Generalità del datore di lavoro
Numerosi soggetti, in relazione alla identificazione del proprio datore di lavoro, non solo non hanno mai citato De NI IC, ma in molti casi hanno dichiarato di non conoscerlo affatto.
A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Durata rapporto di lavoro
Molti soggetti, in relazione all'identificazione della tempistica del presunto rapporto di lavoro, non hanno saputo fornire elementi, nemmeno approssimativi di riferimento.
A titolo dimostrativo, gli ispettori hanno riportato a verbale parti di dichiarazioni sintomatiche in tal senso.
• Motivazione durata rapporto di lavoro
Sebbene i lavoratori non abbiano saputo individuare il proprio datore di lavoro e neppure la durata del rapporto di lavoro o l'articolazione delle giornate della presunta attività lavorativa, agli ispettori hanno riferito di avere ben chiaro il motivo posto a base del rapporto di lavoro e del numero delle giornate indicate come lavorate.
Infatti, è sorto che nella stragrande maggioranza dei casi le giornate denunciate erano 52 o 102, numero di giornate necessario alla fruizione dell'indennità di disoccupazione. A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Retribuzione non corrisposta
Dalle dichiarazioni acquisite è emerso che, ad eccezione di una sparuta minoranza, tutti i soggetti ascoltati dai funzionari hanno riferito di non essere stati retribuiti dal De NI e, al contempo, CP_5 di non aver cognizione del proprio credito né di aver intrapreso azioni legali volte al recupero di detto CP_ credito o di aver riscontrato presso l la regolarità contributiva.
Anche quei pochi che hanno dichiarato di essere stati retribuiti, parzialmente o totalmente, non hanno riferito alcun dettaglio sul punto.
La maggioranza di essi, a fronte del credito maturato, sconosciuto nel quantum, ha giustificato la tolleranza verso l'inadempimento retributivo con la possibilità di accumulare contributi necessari al pensionamento o al pagamento della disoccupazione agricola, utilizzata da taluni quale principale fonte di sostentamento economico.
A titolo dimostrativo, gli ispettori hanno riportato a verbale passi di dichiarazioni paradigmatiche di quanto sopra riportato.
• Luogo di incontro, ubicazione dei lavori, stato dei luoghi, mezzi di trasporto
In riferimento alla descrizione dei fondi, alla loro ubicazione nonché alle modalità di raggiungimento degli stessi, le versioni fornite dai soggetti ascoltati dagli ispettori sono risultate variegate, contraddittorie e non supportate da alcun riscontro oggettivo effettuato nel corso dell'accertamento.
A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Colleghi
Nella maggioranza dei casi, i presunti lavoratori non hanno saputo riferire alcun dato anagrafico dei colleghi con i quali avrebbero lavorato sugli stessi fondi, nello stesso periodo e per diversi anni. Altre volte hanno indicato colleghi, che, invece, non solo non hanno confermato la circostanza, ma hanno addirittura riferito di aver lavorato con persone diverse.
Ed ancora, in diversi casi, soggetti denunciati quali lavoratori subordinati, legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, nonostante la coincidenza temporale del periodo di lavoro denunciato, hanno citato quali presunti colleghi soggetti terzi e non i congiunti. Per l'elevato numero delle dichiarazioni esaminate gli ispettori hanno riportato nel verbale solo stralci di tali dichiarazioni e, in modo particolare, le incongruenze riferite da un significativo campione di soggetti.
Anche per le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori i cui rapporti sono stati disconosciuti dagli ispettori non inserite nel testo del verbale per motivi di sintesi, sono state rilevate dagli stessi ispettori analoghe e molteplici lacune e/o incongruenze su aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore.
Analizzate nel dettaglio le dichiarazioni raccolte, numerate progressivamente ed acquisite agli atti del fascicolo ispettivo, gli ispettori hanno rilevato per ciascuna di esse quanto riportato a pagg. da 37 a
61 del verbale ispettivo.
CONCLUSIONI
Riepilogando quanto rilevato e descritto in verbale dagli ispettori, è emerso che la De NI OU
s.r.l.:
• ha dichiarato una consistenza aziendale non riscontrata nella documentazione prodotta (fatturazione esibita, contratti di affitto fondi, contratto di acquisto sulla pianta), incorrendo, così, nella violazione degli adempimenti prescritti in tema di denuncia aziendale, rivelatasi infedele;
• ha denunciato manodopera bracciantile sproporzionata e che, tra l'altro, all'esito delle testimonianze rese, si è rivelata per la stragrande maggioranza di natura fittizia, oltre che proveniente da precedenti rapporti di lavoro con aziende agricole terze, già oggetto di precedenti verbali di disconoscimento;
• non ha versato all' , per interi anni, la contribuzione dovuta nella veste di datore di lavoro per CP_5
i dipendenti denunciati, né tanto meno il suo amministratore unico è risultato iscritto ad alcuna delle
Gestioni Previdenziali istituite per i lavoratori autonomi;
• non ha prodotto la prova della tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, ad eccezione di una sparuta minoranza e per periodi circoscritti;
• non ha corrisposto ai dipendenti effettivamente impegnati in attività lavorativa gli adeguamenti contrattuali previsti dal C.C.P.L.;
• ha ricevuto da parte degli organi di vigilanza, che nel tempo hanno effettuato accertamenti sulla stessa, contestazioni di irregolarità;
• ha effettuato l'annotazione dei lavori svolti su un registro corrispettivi redatto senza rispettare la regolarità formale e sostanziale prescritta ex lege; • ha indicato lo stato “inattiva” ab origine sulla visura della CCIAA di Foggia;
• si è denunciata come impresa senza terra, acquistando a blocco prodotti orticoli da aziende, che, tra le altre, erano riconducibili allo stesso amministratore unico (o perché di sua proprietà o di suoi congiunti) e/o che non hanno denunciato in forza nessun operaio;
• non ha avuto la disponibilità di un conto corrente bancario o postale aziendale, circostanza incompatibile con il volume d'affari formalmente dichiarato all'Agenzia delle Entrate e con il numero degli operai e delle giornate lavorative formalmente denunciati all' ; CP_5
• non ha avuto una contabilità riscontrabile per tutti gli anni della verifica;
• non ha denunciato alcun operaio alle dipendenze della De NI OU s.r.l. a decorrere da novembre 2023, mensilità a partire dalla quale il personale dipendente ha iniziato ad essere denunciato in forza all'impresa individuale De NI IC, che fino a quel momento era risultata priva di operai. All'uopo gli ispettori hanno precisato che molti lavoratori interessati da detto passaggio si sono rivelati ignari di tale circostanza e che lo stesso passaggio era risultato immediatamente successivo alla data di apertura della verifica ispettiva.
CP_ Per tutto quanto esposto, con il verbale i funzionati hanno provveduto ad annullare le posizioni contributive dei soggetti interessati dal disconoscimento nel periodo denunciato (v. Allegato A verbale); ad addebitare la contribuzione evasa (v. Allegato B); a recuperare le agevolazioni contributive indebitamente fruite (v. Allegato C); a contestare gli illeciti di cui alla sezione II del verbale e a trasmettere copia del verbale all'ITL, all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza locali, per i provvedimenti di competenza.
CP_ L' ha, altresì, depositato il verbale ispettivo N. 2024004316/DDL del 26/11/2024, riferito al periodo dall'01/08/2014 al 26/11/2024 e relativo alla ditta individuale “DE GI IC”, dal quale emerge quanto segue.
ESITO DELL'ACCERTAMENTO
INPUT DELL'AZIONE
L'accertamento ispettivo in esame è conseguito all'ispezione effettuata nei confronti dell'impresa agricola De NI OU s.r.l. (P. IVA ) che ha rivelato stretta e sostanziale connessione P.IVA_1 con l'impresa agricola individuale De NI IC, come di seguito esplicato.
Nella specie, l'accertamento, avviato e concluso dai funzionari di Vigilanza della Direzione CP_ Regionale ed in servizio presso la Direzione Provinciale di Foggia, ha avuto ad CP_17 oggetto la verifica previdenziale, di competenza esclusiva dell' , dei rapporti di lavoro CP_5 formalmente instaurati tra la ditta De NI IC ed i soggetti denunciati in qualità di dipendenti, oltre che l'osservanza delle norme in materia di tutela del lavoro e di legislazione sociale da parte della stessa.
PERIODO DI ACCERTAMENTO
Il periodo oggetto di verifica ha riguardato l'intervallo di tempo intercorrente tra l'1.08.2014 ed il
26.11.2024, data di chiusura del verbale, mentre quello di contestazione ha afferito al periodo dall'1.08.2014 al 30.04.2024.
A tal ultimo proposito, gli ispettori hanno precisato anche in detto verbale ispettivo che, mentre il dies ad quem è riferito al mese di competenza dell'ultima denuncia contributiva di manodopera che alla data di chiusura del verbale l'impresa risultava aver inviato all' , il dies a quo, invece, è CP_5 coincidente con la prima denuncia contributiva formalmente inviata all relativamente ai CP_5 lavoratori risultati, poi, fittiziamente assunti.
Per quanto concerne l'annullamento dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi, anche in questo caso la decorrenza è stata individuata dagli ispettori oltre il quinquennio dall'inizio dell'accertamento, in deroga ai termini prescrizionali ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 perché, stante l'insussistenza del presupposto legittimante l'assicurabilità previdenziale, ovvero l'attività lavorativa, gli ispettori hanno proceduto a disconoscere i rapporti di lavoro per inesistenza degli stessi.
PRIMO ACCESSO ISPETTIVO
In data 30.09.2024 i funzionari di vigilanza hanno inviato il verbale di primo accesso ispettivo all'indirizzo PEC aziendale.
L'avvio dell'accertamento con la suddetta modalità si è resa necessaria in quanto la sede legale dell'impresa è risultata coincidente con quella della De NI OU s.r.l., ove, in occasione di sopralluogo effettuato durante la verifica ispettiva nei confronti di quest'ultima società, gli ispettori hanno potuto riscontrare l'insussistenza di una sede aziendale operativa in quanto trattavasi di una CP_ palazzina adibita a private abitazioni, il cui inquilino aveva confermato ai funzionari tale circostanza.
ATTIVITA' ISTRUTTORIA
Nel corso della verifica, è stata compiuta dagli ispettori la seguente attività istruttoria: analisi dei dati presenti negli archivi (Piattaforma Attività di Vigilanza – flussi Uniemens/Emens – Cassetto CP_5
Previdenziale) e a disposizione dell' ( – Comunicazioni Controparte_7 Controparte_8 Obbligatorie del Ministero del lavoro/Mod. Unilav – ), confrontati Controparte_9 ed incrociati con la documentazione esibita dalla ditta e con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti denunciati dall'impresa come lavoratori subordinati;
analisi delle dichiarazioni acquisite durante l'accertamento nei confronti della s.r.l. da quei soggetti che, fittiziamente denunciati come lavoratori subordinati dalla De NI OU s.r.l., sono risultati assunti anche dalla ditta individuale ispezionata;
acquisizione ed esame della documentazione aziendale esibita in occasione dell'accertamento ispettivo (Libro Unico del Lavoro;
copie bonifici pagamento retribuzioni;
ordinanza-ingiunzione n. 206/2019 dell'ITL di Foggia) ed esame documentazione prodotta in occasione della verifica ispettiva svolta nei confronti della De NI OU s.r.l.
SITUAZIONE GIURIDICA DELL'IMPRESA
Dalla consultazione degli archivi a disposizione dell' , in particolare, della Camera di CP_5
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è emerso che la De NI IC, impresa individuale con titolare De NI IC, è risultata titolare di P. IVA n. ; è stata P.IVA_3 iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Foggia con la qualifica di impresa agricola a decorrere dal 27.01.1997 con il n. REA FG – 199057 e che la stessa aveva dichiarato quale attività
“coltivazione di cereali, ortaggi e vigneto”, con stato “attiva”.
SITUAZIONE PREVIDENZIALE
Quanto all'attività con lavoratori subordinati, dalla consultazione degli archivi informatici dell' CP_5
CP_ da parte dei funzionari è emerso che la ditta individuale De NI IC è risultata aver assunto negli anni oggetto della verifica un numero di dipendenti da un minimo di 2 ad un massimo di 21, così come riportato nel prospetto di pagg.
4-5 del verbale.
I funzionari hanno dato atto, altresì, che l'impresa ispezionata non aveva denunciato operai CP_5 negli anni 2020, 2021 e 2022, benché fossero stati effettuati gli adempimenti formali previdenziali, CP_ ovvero l'invio delle denunce contributive mensili “D-Mag” indispensabili per la denuncia all' dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito e dei contributi settimanali utili ai fini pensionistici, non risultando pagati i contributi dovuti per le denunce effettuate nel periodo oggetto di contestazione, così come analiticamente riportato dai medesimi ispettori nella tabella di pag. 5 del verbale.
Infine, dalla consultazione degli archivi informatici dell' è emerso che De NI IC, CP_5 titolare dell'omonima ditta individuale nonché amministratore unico della De NI OU s.r.l., non risultava iscritto a nessuna delle gestioni Previdenziali dei lavoratori autonomi.
LEGAMI E COMMISTIONE TRA DE GI IC E DE GI GROUP S.R.L. Dagli accertamenti condotti nei confronti della società De NI OU s.r.l. è stata rilevata dagli ispettori una sostanziale commistione con l'impresa individuale De NI IC per i seguenti motivi: stessa sede legale;
stesso soggetto, De NI IC, detentore di ruoli d'apice, formali e sostanziali, in entrambe le compagini aziendali;
in particolare, lo stesso De NI è risultato titolare dell'impresa individuale e amministratore unico della s.r.l., oltre che effettivo datore di lavoro;
utilizzo del conto individuale da parte di De NI IC per il pagamento delle retribuzioni degli operai della De NI OU s.r.l.; formali operazioni commerciali che hanno rivelato l'acquisto, da parte della De NI OU s.r.l., di prodotti a blocco dalla anche in periodi Parte_13 in cui quest'ultima non avrebbe denunciato forza lavoro alle sue dipendenze;
stessi soggetti denunciati quali operai dipendenti;
stessi mezzi agricoli. Sul punto lo stesso De NI IC ha dichiarato in fase ispettiva: “io sono titolare anche di una ditta individuale che possiede i mezzi agricoli, che poi concede in comodato alla ”; infine, passaggio di lavoratori da Parte_8 un'impresa all'altra.
A tal proposito, i funzionari hanno precisato che, dall'esame dei dati risultanti dalle CP_5 comunicazioni obbligatorie, oltre che dagli archivi , gli stessi ispettori hanno potuto riscontrare CP_5 che, a partire da novembre 2023 e fino al 31.07.2024, data di chiusura del verbale di accertamento nei confronti della De NI OU s.r.l., la stessa società non ha più denunciato alcun operaio alle proprie dipendenze e che a decorrere dal novembre 2023 il personale dipendente è stato denunciato in forza all'impresa individuale De NI IC, che dal 2020 era risultata priva di operai.
Inoltre, molti dei lavoratori interessati dal suddetto passaggio si sono rivelati ignari di tale circostanza e che lo stesso passaggio, avvenuto l'8.11.2023, è risultato immediatamente successivo al 27.10.2023, data di apertura della verifica ispettiva nei confronti della De NI OU s.r.l.
I funzionari dell' hanno accertato che la De NI OU s.r.l. è passata da 56 Controparte_18 dipendenti formalmente denunciati in forza da gennaio ad ottobre 2023 a nessun operaio da novembre
2023 e che la ditta individuale De NI IC è passata da nessun operaio denunciato negli anni
2020, 2021, 2022 e nell'anno 2023 almeno fino ad ottobre a n. 14 operai per il mese di novembre
2023 e n. 21 operai per il mese di dicembre 2023.
Inoltre, dalla verifica ispettiva condotta nei confronti della De NI OU s.r.l. (conclusa con verbale di accertamento e notificazione n. 2023007555/DDL del 31.07.2024, regolarmente notificato a mezzo PEC in pari data) è emersa la fittizia instaurazione di rapporti di lavoro per le motivazioni esplicate in detto verbale, richiamate anche nel verbale redatto verso la ditta individuale De NI
IC.
1. Analisi della effettiva consistenza aziendale dal punto di vista dei terreni e delle colture afferenti all'azienda
Dall'esame incrociato della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti gli ispettori hanno tratto le seguenti conclusioni: le giornate lavorative denunciate dalla De NI OU s.r.l., nel periodo 2018-2023, sono risultate eccessive e sproporzionate rispetto all'effettivo fabbisogno aziendale, tenendo conto che l'impresa avrebbe acquistato a blocco verdure e ortaggi, la cui consistenza in termini di estensione di fondi, così come ricostruita e dimostrata in sede di verifica ispettiva, è apparsa esigua e di scarsa entità; si sarebbe occupata della sola raccolta con relativo incassettamento direttamente sui fondi, non avendo a propria disposizione magazzini o mezzi agricoli tali da occuparsi delle fasi successive della lavorazione dei prodotti raccolti.
Inoltre, l'elevata differenza tra il dato calcolato e quello denunciato non ha trovato alcuna giustificazione, tanto più considerato il fatto che l'azienda non avrebbe disposto di forza economica alcuna atta a legittimare movimenti cospicui di denaro per sostenere i costi per il pagamento della manodopera denunciata.
Dette risultanze sono state avvalorate anche dalle dichiarazioni rese dal De NI IC, il quale non ha saputo fornire elementi certi e circostanziati sul numero di dipendenti e su quello delle giornate annualmente denunciate all' per poter svolgere la propria attività di impresa nonché dalla CP_5 circostanza che le maggiori imprese venditrici di prodotti a blocco, risultate dall'esame delle fatture esibite, non hanno denunciato mai o per alcuni anni nessun operaio agricolo alle proprie dipendenze.
Dunque, le fornitrici non avrebbero potuto coltivare i prodotti poi venduti a blocco alla De NI
OU s.r.l.
Altre venditrici, invece, sono risultate comunque riconducibili a De NI IC, in quanto o di proprietà sua o di suoi congiunti.
2. Esuberanza delle giornate bracciantili denunciate rispetto al reale fabbisogno occupazionale aziendale.
Considerate le superfici di terreno che la De NI OU s.r.l. ha avuto disponibili nel tempo e le CP_ coltivazioni effettuate su di esse, le giornate bracciantili denunciate all' sono risultate sproporzionate in eccesso rispetto ad una stima del fabbisogno occupazionale aziendale effettuata dai CP_ funzionari dell' con riferimento alle tabelle ettaro-colturali adottate dalla Regione Puglia con la
Determinazione n. 356/2007 del Dirigente Settore Alimentazione.
3. Analisi dell'attività agricola aziendale dal punto di vista economico-finanziario in relazione al costo della manodopera bracciantile denunciata Ulteriori elementi a fondamento della fittizietà dei rapporti di lavoro, sono stati ricavati dall'analisi della contabilità aziendale della De NI OU s.r.l. ricostruita dagli ispettori sulla base delle dichiarazioni fiscali obbligatorie presentate dalla società, nonché delle fatture di acquisto e vendita esibite ed incrociate con i dati dello spesometro e della fatturazione elettronica.
4. Audizione dei lavoratori e riscontri in merito alla insussistenza dei rapporti di lavoro bracciantili. CP_ Gli ispettori hanno disposto la convocazione dei soggetti denunciati all' come operai agricoli dalla De NI OU s.r.l. e dall'esame delle dichiarazioni rese dagli 85 lavoratori presentatisi alla convocazione, analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, De NI IC, e con la documentazione aziendale da quest'ultimo esibita, con l'attività aziendale ricostruita dagli stessi ispettori, con i dati denunciati CP_ all' in favore degli interessati, dunque, periodi di lavoro, numero giornate, altri lavoratori presenti negli stessi periodi di lavoro, ecc., i funzionari di vigilanza hanno avuto conferma della insussistenza CP_ dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all
I soggetti escussi hanno fornito una serie di informazioni lacunose ed incongruenti sia rispetto ai dati CP_ acquisiti agli archivi dell' sia rispetto agli elementi essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore.
In particolare, tutti i soggetti i cui rapporti di lavoro sono stati disconosciuti dai funzionari CP_5 hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro assolutamente avulso rispetto all'attività e realtà aziendale della De NI OU s.r.l., con la citazione di fatti e circostanze assolutamente lacunose e/o incongruenti rispetto al soggetto con cui sarebbe stato formalmente instaurato il rapporto di lavoro, la descrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro e dei periodi, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, ecc.
Numerosi dipendenti hanno dichiarato di non aver mai lavorato alle dipendenze di De NI OU
s.r.l.
5. Passaggio verso la De NI OU s.r.l. di numerosi lavoratori già disconosciuti alle dipendenze di altre imprese
Infatti, alcuni dei lavoratori disconosciuti provenivano da precedenti annullamenti di rapporti di lavoro instaurati con aziende agricole terze.
6. Assenza della tracciabilità della retribuzione per la quasi totalità della forza lavoro formalmente denunciata 7. Risultanze verbali di altri organi ispettivi
Anche dalla consultazione di precedenti verbali redatti dagli ispettori del lavoro di Foggia è emerso che in occasione dei due accessi, avvenuti il 4.07.2019 ed il 23.09.2020, sui fondi rientranti nella gestione della De NI OU s.r.l., sono stati trovati intenti al lavoro solo n. 3 operai, uomini e stranieri, contrariamente alla mole di personale femminile di nazionalità italiana risultata denunciata dall'impresa, e per due di essi il numero delle giornate indicate sul L.U.L. è risultato inferiore alle giornate effettivamente lavorate.
8. Passaggio della forza lavoro successiva all'inizio dell'accertamento ispettivo
Ulteriore circostanza fondante la fittizietà dei rapporti di lavoro disconosciuti è emersa dall'esame delle assunzioni denunciate successivamente all'inizio dell'accertamento ispettivo nei confronti della
De NI OU s.r.l., avvenuto il 27.10.2023.
Dall'esame dei dati risultanti dalle comunicazioni obbligatorie, oltre che dagli archivi , è stato CP_5 riscontrato da parte degli ispettori che, a partire da novembre 2023 e fino al 31.07.2024, data di chiusura del verbale di accertamento in questione, la De NI OU s.r.l. è passata da 56 dipendenti formalmente denunciati in forza da gennaio ad ottobre 2023 a nessun operaio dal novembre 2023; la
De NI IC è passata da nessun operaio denunciato negli anni 2020, 2021, 2022 e nell'anno
2023, almeno fino ad ottobre, per passare a n. 14 e n. 21, rispettivamente, per i mesi di novembre e di dicembre 2023.
IRREGOLARITA' ACCERTATE
CP_ All'esito di tutte le attività di verifica effettuate, i funzionari di vigilanza hanno potuto desumere l'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi.
RAPPORTI DI LAVORO FITTIZI
Con il verbale in esame gli stessi ispettori hanno provveduto all'analisi delle posizioni contributive dei soggetti formalmente denunciati dalla De NI IC, già ritenuti fittiziamente denunciati alle dipendenze della De NI OU s.r.l. per le motivazioni sopra riassunte ed hanno provveduto ad annullare (v. Allegato A verbale) i rapporti di lavoro di quei soggetti che o sono transitati sulla ditta
De NI IC a decorrere da novembre 2023, come da tabella sita a pagg.
8-9 verbale o sono stati denunciati alle dipendenze della De NI IC in periodi diversi da quelli in cui sono risultati in forza alla De NI OU s.r.l., come da tabella di pagg.
9-10 verbale.
A fronte di tale indagine ispettiva, fondata su riscontri oggettivi (sopralluogo presso la sede legale della società ispezionata, analisi della documentazione contabile, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione del datore di lavoro e dei soggetti denunciati come lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Quanto alla prova documentale si osserva che i ricorrenti hanno depositato gli stralci degli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, le comunicazioni di assunzione e cessazione, i modelli Dmag, e le CP_ buste paga apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di accertamento ispettivo, che nella specie non appaiono idonei, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli in quanto nemmeno riferibili all'intero periodo rivendicato dai ricorrenti nelle proprie allegazioni.
Ed invero, il ricorrente , che ha agito in giudizio per il riconoscimento delle Parte_3 giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni 2018, da agosto a dicembre, 2019, da agosto a ottobre, e 2020, per il solo mese di agosto, ha allegato per gli anni 2019 e 2020 le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro riguardanti il periodo compreso da agosto a dicembre mentre, per l'anno 2018, ha versato in atti solo i modelli Dmag per il bimestre agosto/settembre.
Quanto alla ricorrente , che rivendica il riconoscimento del rapporto di lavoro svolto Parte_7 alle dipendenze della ditta ispezionata dall'anno 2014 all'anno 2023, non ha allegato la busta paga relativa al mese di agosto 2015 ed i modelli Dmag afferenti al mese di aprile 2020 e al mese di maggio e giugno 2022. Mensilità queste ultime per le quali reclama, in questa sede, il riconoscimento delle giornate di lavoro.
Inoltre, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Tanto a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la documentazione non appare nemmeno completamente congruente con le allegazioni articolate dai ricorrenti e alla luce della circostanza che al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, essendosi le parti limitate ad allegare di aver svolto mansioni di varia natura (raccolta, cernita e incassettamento) su fondi siti in diverse aree geografiche (Cerignola Borgo Libertà -c.da AG e Torre Alemanna-,
TO -c.da Rio Morto-, AS AT -c.da Piscitelli- e LA -Località Acqua Bianca), di aver osservato un orario di lavoro di 6 ore al giorno (dalle 6,00 alle 12,00 o dalle 7,00 alle 13,00), di aver seguito le direttive del datore di lavoro De NI IC e di aver ricevuto una retribuzione variabile, in base alle annualità rivendicate, corrisposta a fine settimana con bonifico o in contanti.
A ben vedere, le allegazioni contenute nei ricorsi sono riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica ai singoli lavoratori, odierni ricorrenti, e all'azienda agricola l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative nei termini dedotti.
Va rilevato, altresì, che il ricorrente articolava allegazioni di tenore talora Parte_3 confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva che con quanto accertato dagli ispettori.
Occorre precisare che nella fattispecie in esame, le dichiarazioni rese dai lavoratori sono state CP_ integralmente prodotte dall' in quasi tutti i giudizi, tranne in quello n. 1580/2025 rg nel quale, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., possono e devono essere acquisite ed utilizzate non essendo parte resistente costituita in giudizio.
Orbene, gli odierni istanti, pur rivendicando, nei rispettivi ricorsi, il riconoscimento di un numero di giornate ben individuate hanno omesso di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni in concreto disimpegnate.
A tal riguardo occorre rilevare che il ricorrente ascoltato dagli ispettori, non ha saputo Parte_3 individuare l'esatto periodo di lavoro svolto alle dipendenze della ditta ispezionata. Invero, a fronte del riconoscimento del rapporto di lavoro svolto negli anni compresi dal 2018 al 2020, ha dichiarato, relativamente a quest'ultima annualità, di non aver lavorato per la ditta De NI dichiarando “nel 2020 ho lavorato solo per ” aggiungendo “non so se ho lavorato uno oppure due Parte_14 anni...ho lavorato al massimo due anni ma non so dire quali, comunque anche per lui ho fatto sempre
100 giornate” laddove in ricorso indicava di aver lavorato per 102 giornate nell'anno 2018, 56 giornate nell'anno 2019 e 8 giornate nell'anno 2020.
In merito, poi, ai prodotti agricoli raccolti i ricorrenti deducevano di essere stati addetti alla raccolta, Pt_1 cernita e incassettamento “dei cavoli, , , , , , Pt_15 Pt_16 Pt_17 Parte_18 Parte_19 spinai, e pomodori”. Pt_20 Parte_21
Relativamente all'attività agricola esercitata dalla società ”, connessa alla dedotta Parte_8 attività bracciantile, gli ispettori hanno temporalmente definito i periodi e le coltivazioni effettuate dall'azienda rilevando che: nell'anno 2018 si è occupata della raccolta del cavolo, rapa, bietole e zucchine;
nell'anno 2019 di di rapa e melanzane;
nell'anno 2020 di spinaci, carciofi, cavolfiori Pt_18
e ; nell'anno 2021 delle;
nell'anno 2022 del carciofo. Quanto all'anno 2023 Parte_18 Parte_18
l'accertamento ispettivo ha evidenziato l'assenza di qualsiasi attività agricola (cfr. da pag. 10 a 12 e pag. 13 del verbale ispettivo in atti).
Pertanto, avendo gli istanti indicato genericamente di essersi occupati sempre della raccolta degli stessi prodotti agricoli, in tutte le annualità rivendicate in giudizio, e avendo dedotto di aver espletato anche la raccolta dei pomodori, hanno articolato allegazioni non congruenti con gli esiti dell' accertamento ispettivo.
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver svolto mansioni completamente diverse da quelle Parte_3 indicate in ricorso, affermando “mi sono occupato di caricare verdure su un rimorchio o un camion ma non so dire chi guidava questi mezzi”.
Relativamente all'ubicazione dei fondi non può non rilevarsi la genericità di quanto dedotto, avendo tutti gli istanti riportato un mero elenco costituito da numerosi agri (siti in Cerignola Borgo Libertà -
c.da AG e Torre Alemanna-; in TO -c.da Rio Morto-; in AS AT -c.da Piscitelli-
e in LA -Località Acqua Bianca) senza specificare, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni venivano espletate. Quanto ai dedotti terreni ubicati in agro Cerignola- Borgo Libertà è opportuno evidenziare che dalla documentazione aziendale, rinvenuta ed esaminata dagli ispettori (contratti di affitto e di vendita a blocco, fatture di vendita a blocco), non è possibile rinvenire alcuna attività aziendale svolta nei predetti fondi.
Inoltre, il ricorrente dichiarava, nel corso delle informazioni liberamente rese in sede Parte_3 ispettiva, circostanze difformi rispetto quanto dedotto in ricorso: riferiva agli ispettori di aver “lavorato per De NI IC in diversi campi ma non so dire il numero nemmeno approssimativamente”, senza specificare nessuna delle svariate località invece dedotte in ricorso.
Ebbene, a fronte di tali deduzioni, occorre innanzitutto rilevare che i ricorrenti non hanno allegato alcun riscontro documentale utile a comprovare sia gli asseriti pagamenti avvenuti in contanti che quelli avvenuti mediante bonifico.
Inoltre, è opportuno sottolineare che il datore di lavoro, De NI IC, in sede ispettiva rilasciava una dichiarazione, quanto alle modalità e alla cadenza della retribuzione, in contraddizione con le deduzioni attoree avendo affermato che “gli operai della li pago col bonifico Parte_8 ed il pagamento non sempre rispetta la cadenza mensile. I soldi per creare la tracciabilità provengono dalla società e poi passano su un conto personale perché la ditta non ha un conto corrente già da prima del 2018” (cfr. dichiarazione di De NI allegata per intero nelle memorie di costituzione di CP_ parte resistente ad eccezione di quella n. 1580/2025 rg in cui l' non risulta costituito).
Occorre, in merito, precisare che la legge n. 205/2018, nello specifico l'art.1, comma 910, ha stabilito l'obbligatorietà dei pagamenti mediante strumenti tracciabili a far data dal 1° luglio 2018.
Inoltre, il ricorrente riferiva in sede di s.i.t. circostanze differenti rispetto a quanto Parte_3 articolato in ricorso, dichiarando il primo di ricevere una paga giornaliera, in contanti, del valore di
47/48 euro.
Alle considerazioni che precedono va aggiunto, inoltre, che nessuna specifica allegazione è stata formulata con riferimento alla necessità di dover giustificare ritardi e assenze, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, all'eventuale utilizzo di mezzi agricoli, alla squadra di lavoro e alla composizione quanto meno numerica della stessa. Tali incongruenze, per nulla trascurabili (poiché vertenti su aspetti rilevanti dei rapporti di lavoro), certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Sulla scorta di tali contraddizioni, l'espletamento della prova testimoniale, apparirebbe verosimilmente inidonea a provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro rivendicato non solo a fronte delle specifiche risultanze degli accertamenti ispettivi ma anche in virtù della genericità dei capitoli di prova articolati. Questi ultimi, invero, vertono su circostanze inidonee ex se a dimostrare la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinati nei termini dedotti nei ricorsi e appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
In particolare, negli stessi è genericamente indicato: il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, l'orario di lavoro, la retribuzione corrisposta e alle modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'asserito datore di lavoro.
Negli stessi non si fa alcun riferimento alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, alla composizione della squadra di lavoro, al concreto esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro.
Proprio in riferimento al capitoli di prova in cui si chiede al teste di confermare che i ricorrenti hanno seguito “le istruzioni, gli ordini e le direttive impartite dal signor De NI IC, che comunicava
i giorni nei quali il/la ricorrente doveva lavorare ed i terreni sui quali doveva lavorare, oltre che comunicare la mansioni da eseguire” giova rilevare l'assenza di qualsiasi riferimento alla figura del preposto aziendale, soggetto quest'ultimo, che secondo quanto riferito dal De NI in sede ispettiva esercitava il potere direttivo in sua assenza avendo lo stesso dichiarato “io non sono sempre presente sul campo e quando non ci sono io i lavori vengono seguiti dal mio operaio di fiducia che si chiama
De NI IC come me ed è mio nipote” (cfr. dichiarazione di De NI allegata per intero in tutte le memorie di costituzione di parte resistente).
Quanto agli ulteriori capitoli di prova, in relazione ai quali è stato indicato come teste il rappresentante legale della società De NI IC, è sufficiente evidenziare che gli stessi sono riferiti a circostanze investenti l'attività aziendale, non rilevanti ai fini del giudizio, e che rendono pertanto, inammissibile anche tale mezzo di prova.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018,
n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc.. Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente. In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
Nemmeno rileva la deduzione, formulata con note di trattazione scritta depositate per l'udienza indicata in epigrafe, che i testi indicati nei capitoli di prova siano lavoratori riconosciuti.
CP_ Invero l'esame dei rapporti di lavoro convalidati, indicati dall' consente di verificare che i periodi di lavoro denunciati in favore dei ricorrenti e dei testi non sono sempre coincidenti.
Invero, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 11 agosto 2018 al 31 Parte_3 dicembre 2018, 6 agosto 2019 al 31 ottobre 2019 e dal 19 agosto 2020 al 31 agosto 2020.
Fra i testi da egli indicati, ad esempio, risulta aver lavorato nel solo anno 2018, Testimone_1
Idemudia Monday nell' anno 2022, nell' anno 2021. Persona_5
Quanto alla ricorrente , ha dedotto di aver lavorato dal 16 ottobre 2014 al 31 dicembre Parte_7
2014, dal 07 luglio 2015 al 30 settembre 2015, dal 23 aprile 2016 al 30 giugno 2016, dal 19 aprile
2017 al 31 luglio 2017, dal 05 maggio 2018 al 30 giugno 2018, dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio
2019, dal 19 marzo 2020 al 31 maggio 2020, dal 05 marzo 2021 al 31 maggio 2021, dal 01 febbraio
2022 al 30 giugno 2022 e dal 22 luglio 2023 al 10 ottobre 2023.
Fra i testi indicati, ad esempio, risulta aver lavorato nel solo anno 2018, Idemudia Testimone_1
Monday nell' anno 2022, nell' anno 2021, nell' anno 2023 e Persona_5 Persona_6 Per_7 nell' anno 2019.
[...]
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende.
CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato le dichiarazioni rese da Parte_3
il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le
[...] allegazioni formulate in ricorso e con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa. Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In proposito apparela scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del
21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalle stesse parti.
Quest' ultimo, peraltro, non ha assunto alcuna specifica posizione sulle loro dichiarazioni, né ne ha offerto una possibile “lettura” alternativa.
5. Alla luce di quanto premesso, le domande proposte dai ricorrenti e Parte_3 [...]
, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, CP_6 devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite non sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att.
c.p.c. per tenere esenti i soccombenti dalla rifusione delle spese alla controparte. Si rileva, infatti, che le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c., versate in atti non possono considerarsi valide ai fini dell'esenzione giacché, i giudizi non sono stati promossi per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma – come si è detto – l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ., Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021). La relativa liquidazione viene effettuata ex D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €.
26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n.
955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023)
e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346). Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
Quanto, invece, ai giudizi nei quali è stata depositata dichiarazione di rinuncia all' azione, si stima equo ed opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede: - rigetta i ricorsi introdotti da e;
Parte_3 Controparte_6
- condanna i ricorrenti predetti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.687,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%;
- dichiara cessata la materia del contendere riguardo ai ricorrenti Parte_1 Pt_2
,
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5
- compensa le spese di lite fra i ricorrenti , Parte_1 Parte_2 Parte_4
CP_
, e l Parte_6 Parte_5
Foggia, all'esito dell' udienza con trattazione cartolare del 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AN VI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa AN VI, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del
24.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 1073/2025 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 1580/2025, 1584/2025, 1593/2025, 3567/2025,
3571/2025, 3587/2025 vertenti
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_5 Parte_6 Parte_7
IA CH e MA EL NO
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Francesca Banchetti costituita nei giudizi CP_1 nn.1073/2025, 1593/2025 e 3567/2025 RG;
avv. costituito nei giudizi nn. 3587/2025 CP_2
e 1584/2025 RG;
avv. costituito nel giudizio n. 3571/2025 RG;
non costituita nel CP_3 giudizio n. 1580/2025 RG)
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver lavorato negli anni 2014 (
[...]
, e , 2015 ( , Parte_7 Parte_1 Parte_4 Parte_7 Parte_1
e , 2016 , Parte_6 Parte_4 Parte_7 Parte_1 [...]
e , 2017 ( , Pt_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Parte_1
e , 2018 ( , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7 Parte_1
e ), 2019 (
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_3 [...]
, , Parte_7 Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_6
e ), 2020 ( , e ), 2021
[...] Parte_2 Parte_7 Parte_3 Parte_2
( e , 2022 ( e ) e 2023 ( Parte_2 Parte_7 Parte_7 Parte_2 [...]
e ) per il numero di giornate indicate nei rispettivi ricorsi, alle dipendenze Parte_7 Parte_2
Co CP_ della “ ” hanno censurato l'operato dell laddove ha ritenuto insussistenti i Parte_8 suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione totale o, in alcuni casi, parziale dei loro nominativi dagli elenchi OTD.
Con ricorsi rubricati ai nn. 3567/2025 e 4538/2025 rg la ricorrente ha, altresì, Parte_6 esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2014, per complessive 101 giornate, alle dipendenze sia della “Srl De NI OU” sia dell'azienda agricola “De NI IC” ed ha CP_ censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto parzialmente insussistente i suddetti rapporti di lavoro disconoscendo per l'effetto, con distinti provvedimenti, 25 giornate di lavoro asseritamente svolte alle dipendenze della “Srl De NI OU” e 76 giornate di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola “De NI IC”,
Tutti i ricorrenti hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate nei rispettivi ricorsi e, per CP_ l'effetto, di condannare l a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2. L nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi dei giudizi, non si è costituita nel giudizio rg n. 1580/2025. Nei restanti giudizi ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato disposto in ragione del verbale ispettivo n. 2023007555/DDL del CP_ 31.07.2024 con il quale sono state disconosciute e annullate le giornate di lavoro denunciate all' dall'azienda agricola di “De NI OU srl” e sulla base del verbale ispettivo n. 2024004316/DDL CP_ del 26.11.2024, con il quale sono state disconosciute anche le giornate di lavoro denunciate all' dalla ditta individuale “De NI IC” chiedendone, dunque, il rigetto. L'Ente resistente ha, altresì, preliminarmente eccepito, nei procedimenti rg nn. 1584/2025 e
3587/2025, la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art. 22 D.L.7/1970, convertito con modifiche nella L. 83/70, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito.
L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla CP_ iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall sulla base dei medesimi verbali ispettivi, depositati dall'Ente resistente in tutti i procedimenti ad eccezione del procedimento n. 1580/2025 rg il quale viene acquisito, ai sensi dell'art. 421 cpc, in quanto indispensabile ai fini del decidere.
3.1 Occorre, inoltre, dare atto che i ricorrenti hanno documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro attraverso la produzione, nei fascicoli di parte, dell'esperito rimedio amministrativo unitamente alle ricevute di deposito telematico delle stesse. Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970. In ogni caso, i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con CP_ modifiche nella L. 83/1970 sicché infondata è l'eccezione di decadenza spiegata dall' nel giudizio rg n. 1584/2025.
3.2 Va, poi, affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi.
Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione laddove sollevata da parte resistente.
3.3. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza, i ricorrenti Parte_1 Pt_2
, hanno depositato dichiarazione di
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5 rinuncia all' azione, così manifestando il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999). Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
4. Quanto, invece, ai ricorrenti e , le domande sono infondate Parte_3 Controparte_6
e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_5
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
CP_ Tanto premesso, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2023007555/DDL del
31/07/2024, riferito al periodo dall'01/10/2014 al 31/10/2023 relativo all'azienda agricola “DE
GI GROUP s.r.l.”, nonché il verbale ispettivo n. 2024004316/DDL del 26/11/2024, riferito al periodo dall'01/08/2014 al 26/11/2024 e relativo alla ditta individuale “DE GI IC” (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio).
Dal primo dei riferiti verbali emerge quanto segue.
PERIODO DI ACCERTAMENTO
Il periodo oggetto di verifica e di contestazione ha riguardato l'intervallo di tempo intercorrente tra l'1.10.2014 ed il 31.10.2023.
Il dies ad quem è riferito al mese di competenza delle ultime denunce contributive di manodopera che l'impresa risulta aver inviato all' , mentre, il dies a quo coincide con la prima denuncia CP_5 contributiva formalmente inviata all' relativamente ai lavoratori risultati, poi, fittiziamente CP_5 assunti.
Per quanto concerne l'annullamento dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi, la decorrenza è stata individuata dagli ispettori oltre il quinquennio dall'inizio dell'accertamento, in deroga ai termini prescrizionali ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 perché, stante l'insussistenza del presupposto legittimante l'assicurabilità previdenziale, ovvero l'attività lavorativa, gli ispettori hanno proceduto a disconoscere i rapporti di lavoro per inesistenza degli stessi. In data 27.10.2023 i funzionari di vigilanza hanno effettuato un accesso ispettivo presso lo studio del consulente del lavoro – , accreditato negli archivi , ubicato in Cerignola alla Per_1 Persona_2 CP_5 via San Ferdinando di Puglia n. 40.
L'accesso presso il suddetto studio si è reso necessario in quanto, da sopralluogo effettuato nella stessa giornata presso la sede legale dell'impresa, gli ispettori non hanno rinvenuto alcun riferimento o alcun referente della società, circostanza, questa, confermata dall'inquilino trovato presso l'indirizzo della sede aziendale.
Il rappresentante legale, De NI IC, contattato telefonicamente dagli ispettori, tramite il professionista di riferimento, è risultato irraggiungibile.
Concluse le operazioni di rito, il verbale di primo accesso veniva consegnato alla dott.ssa Persona_3
, in qualità di consulente aziendale.
[...]
Nel corso della verifica, è stata compiuta dagli ispettori la seguente attività istruttoria:
- sopralluoghi presso l'indirizzo della sede legale dell'impresa;
- acquisizione dichiarazioni dall'amministratore unico e legale rappresentante, De NI IC, in merito all'attività lavorativa aziendale;
- convocazione dei soggetti denunciati, quali lavoratori subordinati, in forza alla società e acquisizione di n. 85 dichiarazioni;
- acquisizione ed esame della documentazione aziendale esibita dall'impresa (Libro Unico Del
Lavoro dal 07.2017 al 10.2023; fatture vendite anni dal 2017 al 2021; fatture acquisti dal 2017 al
2023; prospetti paga sottoscritti;
copie bonifici pagamento retribuzioni n. 4 per il 2019, n. 6 per il
2020, n. 3 per il 2021, n. 1 per il 2022, n. 17 per il 2023 e n. 2 per il 2024; n. 2 libretti di circolazione mezzi agricoli;
n. 4 verbali ispettivi IN;
n. 5 contratti di affitto terreni e n. 1 contratto di acquisto alla pianta);
- analisi dei dati presenti negli archivi (Piattaforma Attività di Vigilanza – flussi CP_5
Uniemens/Emens – Cassetto Previdenziale) e a disposizione dell' Controparte_7
( Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del lavoro/Mod. Unilav – Controparte_8
), confrontati ed incrociati con tutta la documentazione esibita dalla Controparte_9 azienda e con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati;
- riscontri effettuati presso l'INAIL di Foggia;
- riscontri effettuati presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia. PARTE II – DESCRIZIONE AZIENDA SITUAZIONE GIURIDICA DELL'IMPRESA
Dalla consultazione degli archivi a disposizione dell' , in particolare, Camera di Commercio, CP_5
Industria, Artigianato e Agricoltura, è emerso che:
- la De NI OU s.r.l., titolare di P.IVA n. (per l'attività di coltivazione di ortaggi P.IVA_1 in piena aria): è stata costituita in data 20.01.2011, è stata iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Foggia a decorrere dal 31.01.2011 con il n. REA FG – 272074, ha dichiarato quale attività “commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi freschi”, pur risultando “inattiva” ab origine;
- l'assetto societario è risultato composto da: De NI IC (40% del capitale sociale),
[...]
(40% del capitale sociale) e (20% del capitale sociale); CP_10 Persona_4
- De NI IC è stato nominato legale rappresentante nonché amministratore unico dal
10.10.2014, subentrando al precedente amministratore unico, Controparte_10
SITUAZIONE PREVIDENZIALE
Dalla consultazione degli archivi informatici dell è emerso che la De NI OU s.r.l., per CP_5 quanto riguarda l'attività con lavoratori subordinati, risulta aver assunto, negli anni oggetto della verifica, un numero annuo di dipendenti da un minimo di 56 ad un massimo di 95, così come riportato nella tabella di cui alla pag. 6 del verbale ispettivo.
Inoltre, benché siano risultati effettuati gli adempimenti formali previdenziali come, ad esempio, CP_ l'invio delle denunce contributive mensili “D-Mag”, indispensabili per la denuncia all dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi sia delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito, sia dei contributi settimanali utili ai fini pensionistici, non sono risultati invece pagati tutti i contributi dovuti in relazione alle denunce effettuate per il periodo oggetto di contestazione, così come analiticamente riportato nel prospetto di pagg. 6 e 7 del verbale.
Ed ancora, dalla consultazione degli archivi informatici dell' è emerso che De NI IC, CP_5 socio ed amministratore unico della De NI OU s.r.l., non è risultato iscritto a nessuna delle gestioni Previdenziali istituite per i lavoratori autonomi.
PARTE III – IRREGOLARITA' ACCERTATE
All'esito di tutte le attività di verifica effettuate dai funzionari di vigilanza , sono emerse le CP_5 seguenti irregolarità: instaurazione di rapporti di lavoro fittizi e omessa denuncia di imponibile per mancato rispetto della retribuzione contrattuale;
nonché i seguenti illeciti amministrativi, false e/o infedeli registrazioni sul L.U.L., mancata tracciabilità delle retribuzioni, denuncia aziendale reticente e/o infedele. PARTE IV - VERIFICHE E RISCONTRI
La fittizietà dei rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla De NI OU s.r.l. ha trovato fondamento nelle fonti di prova puntualmente indicate dagli ispettori nel prosieguo del verbale ispettivo.
1) Rilievi sulla consistenza aziendale
Dalla consultazione degli archivi , gli ispettori hanno avuto modo di rilevare che nella denuncia CP_5 aziendale la De NI OU s.r.l. si è qualificata un'impresa senza terra, definizione, questa, data alle imprese non agricole che si limitano ad acquistare partite di prodotti alla pianta per la cui raccolta si avvalgono di operai agricoli.
In effetti, De NI IC, socio ed amministratore unico della società, in fase di descrizione dell'attività aziendale ai funzionari , ha affermato: “L'azienda si occupa dell'acquisto a blocco CP_5 di prodotti agricoli (ortaggi), mentre non conduce in proprio alcun terreno. L'acquisto avviene alla pianta con contratti di volta in volta stipulati”.
In effetti, come evincibile dai documenti esibiti agli ispettori in fase d'accertamento (contratti di affitto dei terreni, fatture acquisti e vendite), la società non avrebbe avuto disponibilità di fondi agricoli di proprietà, ma nel periodo oggetto di accertamento avrebbe gestito, per effetto di precipui contratti di locazione, stipulati stagionalmente, terreni agricoli situati in agro di TO e di
SAAG (FG), coltivati principalmente ad ortaggi e in via residuale ad uliveto, per una superficie totale di circa HA 12.00.00, così come risultante dalla documentazione prodotta (cfr. contratti di affitto stagionale dal 1.07.2018 al 31.01.2023, con la e con dal CP_11 Parte_9
12.10.2015 al 31.01.2016); avrebbe acquistato, in virtù di contratti di vendita a blocco, ulteriori prodotti orticoli dei quali però si sarebbe occupata della sola fase di raccolta.
Pertanto, la consistenza aziendale, ovvero l'estensione delle colture praticate, della predetta s.r.l. sarebbe variata proprio in virtù dell'avvicendamento, nel corso degli anni, dei contratti di acquisto a blocco. Gli ispettori, inoltre, hanno dato atto che la De NI OU s.r.l. non risultava avere alcun
Fascicolo Aziendale negli archivi SIAN della Regione Puglia.
A seguito delle rilevanti incongruenze emerse dalla verifica della documentazione esaminata nel corso dell'accertamento, dalle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore unico e dai dipendenti effettivamente impiegati in attività lavorativa, dall'incrocio dei dati presenti negli archivi telematici dell' con la fatturazione esibita, con i dati intercettati dallo spesometro, con i dati presenti nel CP_5
Fascicolo SIAN e nelle Schede di Validazione AGEA delle aziende che avrebbero avuto rapporti commerciali con la De NI OU s.r.l., gli ispettori hanno ritenuto necessario ricostruire l'effettiva consistenza aziendale, per gli anni dal 2018 al 2023, dalla società ispezionata, così come meglio indicato nelle tabelle di cui alle pagine 9-10-11-12-13-14-15-16 e 17 del verbale.
Dall'esame delle Schede di Validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., gli ispettori hanno evidenziato le seguenti incongruenze:
ANNO 2018 (v. tabella a pag. 9 del verbale)
a) La De NI IC - , tra l'altro, ditta individuale dell'amministratore C.F._1 unico della società ispezionata, ha dichiarato, in data 22.01.2018, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.09.17, HA 3.00.09 a seminativo, specificandone nel relativo piano di coltivazione la tipologia, ossia HA 6.48.77 di ed HA 1.29.62 di cavolo/rapa e non HA 14.00.00 di Parte_10 cime di rapa come invece risultato dalle due fatture, la n. 2 del 14.02 e la n. 5 del 3.04 (rispettivamente per HA 8.00.00 e 6.00.00 di cime di rapa); in data 15.04.2018, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.08.08, HA 5.18.16 a cavolo CO, HA 0.49.71 a pomodorino e HA 0.80.89 a melanzana, produzioni, queste, di cui non vi è traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite a decorrere dal 10.05, ove sono stati indicati prodotti come zucchine (per HA 2.40.00), cime di rapa
(per complessivi HA 17.80.00) e cicoria (per HA 1.40.00) anche per ampie estensioni;
b) la – 03474570714, ha dichiarato, in data 10.02.2018, di aver coltivato a bietola HA CP_11
4.51.01 e non HA 8.00.00 come risultante dalla fattura n. 28/17 del 31.03 esibita dalla De NI
OU s.r.l.;
c) la ditta “Silba Clemente” - ha dichiarato, in data 5.02.2018 (tra l'altro, C.F._2 unica dichiarazione per l'anno 2018), di aver coltivato grano, vecce, aglio ed asparagi e non anche cime di rapa, come risultante dalla fattura n. 37 del 31.10 esibita dalla De NI OU s.r.l.;
d) la ditta ” - ha dichiarato, in data 24.09.2018 (tra l'altro, Controparte_12 C.F._3 unica dichiarazione per l'anno 2018) di aver coltivato grano, orzo e vite e non anche broccoli di rapa, così come risultante dalla fattura n. 6 del 30.12 esibita dalla De NI OU s.r.l.;
e) la ditta - ha dichiarato, in data 15.02.2018 (tra l'altro unica CP_13 C.F._4 dichiarazione per l'anno 2018), di aver coltivato grano duro, fave, favette, olivo e vite e non anche cime di rapa, come risultante dalla fattura n. 8 del 31.12 esibita dalla De NI OU S.r.l.
Da tanto ne è conseguito, oltre alla dimostrazione circa l'inattendibilità della gran parte della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, più fedele ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA, che è fatto corrispondere dagli ispettori, pertanto, per l'anno 2018 a:
• HA 1.29.62 coltivati a cavolo rapa;
• HA 4.51.01 coltivati a bietola;
• HA 9.94.94 coltivati a zucchine.
ANNO 2019 (v. tabella a pagg. 10-11 del verbale)
Dall'esame delle Schede di Validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., gli ispettori hanno rilevato le seguenti incongruenze:
a) La De NI IC - , ditta individuale dell'amministratore unico della C.F._1 società in accertamento, ha dichiarato, in data 22.01.2019 (unica dichiarazione per l'anno 2019) di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.08.08, HA 4.12.85 a cavolo CO, HA 2.40.08 a pomodoro, HA 0.14.63 a melanzana ed HA 1.30.68 a zucchine, produzioni, queste, delle quali, ad eccezione delle melanzane (che sarebbero state vendute per una consistenza maggiore a quella effettivamente coltivata e cioè rispettivamente HA 1.00.00 a fronte di HA 0.14.63), non vi è traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite, ove vengono indicati, invece, peperoni/peperoncini per HA
1.40.00 e cime di rapa per HA 7.50.00.
b) Particolare approfondimento i funzionari di vigilanza hanno ritenuto meritevole la società agricola la quale, come indicato nelle tabelle, è risultata essere, insieme alla ditta Controparte_14 individuale De NI IC, la maggiore fornitrice di prodotti venduti a blocco alla De NI
OU s.r.l.
La P.IVA , è stata costituita il 1.12.2017 con socio Controparte_15 P.IVA_2 ed amministratore unico – CF. , figlio di De NI Controparte_16 C.F._5
IC; la stessa società non è risultata proprietaria di fondi agricoli ma ne ha condotti taluni in virtù di contratti di affitto stipulati a decorrere dal 24.04.2020; ha istituito il proprio fascicolo aziendale e presentato le schede di validazione EA dal mese di maggio dell'anno 2020, circostanza, questa, coincidente con l'apertura della posizione avvenuta il 23.10.2020 (anche se alla data CP_5 dell'accertamento non è risultato essere denunciato alcun dipendente) nonché con l'iscrizione in
CCIAA di Foggia, risultando attiva a decorrere dall'1.08.2020, per l'attività di coltivazione di ortaggi in piena aria;
è risultata aver presentato all' una prima D.A. (denuncia aziendale) il 14.10.2019, CP_5 respinta con la seguente motivazione: “Società inattiva. Nessun fascicolo EA”. Difatti, la società in analisi ha provveduto all'iscrizione in CCIAA di Foggia dall'1.08.2020; la medesima società ha inviato una seconda D.A. l'8.10.2020 indicando fra le note che “la società è stata regolarmente iscritta in CCIAA”, nuovamente respinta in quanto “le giornate richieste (126) sono superiori alla consistenza aziendale cioè 22 giornate. Da tabella ettaro-coltura: 22 gg (quadro
E)”.
In effetti, nella prima scheda di validazione EA, del 30.05.2020, definendosi “azienda specializzata in olivicoltura” la stessa aveva dichiarato una consistenza aziendale pari a complessivi HA 5.48.39 dei quali HA 1.77.49 di seminativo ma tenuto a riposo, HA 0.43.37 di olivo ed infine HA 2.96.28 di bosco, di qui il limite delle 22 giornate poiché, sulla base di quanto dichiarato all'EA, la società si sarebbe materialmente occupata di lavori connessi ai soli HA 0.43.37 di uliveto (al netto dei terreni dichiarati a seminativo ma a riposo ed a quelli sui quali insisteva il bosco); la società attenzionata ha inviato una terza D.A. il 23.10.2020 indicando come inizio attività il 1.10.2020, la consistenza aziendale dichiarata nella scheda di validazione EA del 30.05.2020 ed un fabbisogno aziendale di n. 22 giornate, quest'ultima approvata.
Non sono risultate essere state presentate successive ed ulteriori D.A.
Di conseguenza, sulla base di dati consolidati e certificati dalle dichiarazioni fornite dalla medesima quest'ultima, relativamente all'anno 2019, non avrebbe potuto Controparte_15 ritenersi assolutamente operativa;
nell'anno 2020, avrebbe potuto ritenersi operativa da maggio in poi, limitatamente alla consistenza e alle colture indicate nella scheda di validazione EA, che, come sopra riportato, era pari a soli HA 0.43.37 di uliveto.
Pertanto, la stessa non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite dalla
De NI OU s.r.l. e compiutamente indicati nelle tabelle di pagg. 10 e 11 del verbale. Detta circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa società non ha denunciato l'assunzione di personale dipendente.
Nell'anno 2021, invece, nella scheda di validazione EA del 24.05.2021, definendosi “azienda con seminativi e colture permanenti combinati” ha dichiarato una consistenza aziendale pari a complessivi
HA 5.48.39 dei quali HA 1.77.49 di seminativo – grano (frumento) duro, HA 0.43.37 di olivo e infine
HA 2.96.28 di bosco.
Di conseguenza, ad eccezione delle olive, anche per questa annualità non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite dalla De NI OU s.r.l. e specificatamente indicati nelle tabelle. Tale circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa ha continuato a non denunciare l'assunzione di personale dipendente che sarebbe stato necessario qualora avesse realmente coltivato ortaggi quali asparagi, zucchine, peperoni e/o verdure come cime di rapa, cavoli e broccoli, basilico ecc., così come è emerso, invece, dalle fatture esibite dalla De NI OU s.r.l.
Altresì, dall'analisi delle fatture esibite, gli ispettori hanno potuto verificare come la n. 2 del
10.05.2021, emessa dalla società relativa alla vendita di HA 3.00.00 di cime Controparte_14 di rapa, contenesse l'indicazione di fondi (di cui al F. 347, p.lle 32-68-77-79-225-349-357) di proprietà di De NI IC e da quest'ultimo denunciati nella scheda di validazione afferente alla propria azienda individuale del 5.04.2021.
Quanto sopra riportato ha fatto propendere gli ispettori per una commistione tra la De NI OU
s.r.l., la ditta individuale De NI IC e la ed il ricorso a non ben Controparte_15 precise operazioni fiscali, per l'approfondimento delle quali i funzionari hanno provveduto ad un'apposita segnalazione alle Autorità competenti.
Infine, negli anni 2022 e 2023, nelle schede di validazione EA, rispettivamente del 10.06.2022 e del 10.05.2023, definendosi “azienda specializzata in olivicoltura” ha dichiarato nuovamente e per entrambi gli anni, una consistenza aziendale pari a complessivi HA 5.48.39 dei quali HA 1.66.03 di seminativo a riposo/ritirato dalla produzione, HA 0.63.87 di olivo ed infine HA 2.96.28 di bosco.
Pertanto, la stessa non avrebbe potuto produrre e vendere i prodotti indicati nelle fatture esibite dalla
De NI OU s.r.l. e compiutamente indicati nelle tabelle di cui al verbale ispettivo. Tale circostanza è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che la stessa ha continuato a non denunciare l'assunzione di personale dipendente che sarebbe stato necessario qualora avesse realmente coltivato ortaggi quali asparagi e zucchine e/o verdure quali bietole, cavolo CO, così come è risultato invece dalle fatture esibite dalla De NI OU s.r.l.
Quanto evidenziato dagli ispettori, oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, più fedele a dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA e stimata, pertanto, per l'anno 2019 in:
• HA 4.00.00 coltivati a cime di rapa;
• HA 10.14.63 coltivati a melanzane.
Anno 2020 (v. tabella a pagg. 12-13 del verbale)
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l. sono emerse le seguenti incongruenze: a) la De NI IC - , ditta individuale dell'amministratore unico della C.F._1 società ispezionata, ha dichiarato, in data 17.01.2021 nonché il 22.03.2021, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.08.12, rispettivamente HA 7.98.28 di broccoletti e 4.12.85 di cavolo Pt_11 CO.
Quanto evidenziato, oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della documentazione fornita
(cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso agli ispettori di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, in conformità a dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA, stimata, per l'anno 2020 in:
• HA 0.2.00 coltivati a cime di rapa;
• HA 0.50.00 coltivati a cavolfiore;
• HA 4.59.99 coltivati a carciofi;
• HA 5.90.04 coltivati a spinaci.
Anno 2021 (v. tabella a pagg. 13-14 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., sono emerse le seguenti incongruenze:
a) La De NI IC - ha dichiarato, in data 15 e 19.01.2021 nonché in C.F._1 data 5.04.2021 di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.09.17, rispettivamente HA 7.98 e
7.99, cavolo CO, coltura di cui non è stata rinvenuta traccia nelle fatture esibite.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che nella fattura n. 8 del 16.08 sono stati indicati terreni non denunciati all'EA, ove sarebbero stati coltivati prodotti diversi dal cavolo CO (peperoni per
HA 1.50.00, zucchine per HA 1.50.00, melanzane per ha 1.00, lattuga per HA 1.50.00, finocchio per
HA 1.00.00 ed infine cime di rapa per complessivi HA 9.00).
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalla – 03474570714, azienda CP_11 che avrebbe concesso in fitto, dall'1.07.2021 al 15.01.2022, HA 11.12.03 di fondi agricoli per colture orticole, è emerso che detta azienda ha dichiarato, sia in data 15.06.2021 che in data 12 e 18.11.2021, di aver condotto, dei fondi oggetto del contratto di affitto, ossia quelli individuati al F.3 – P.lle 379 e
279, per il solo il fondo di cui alla P.lla 379 è stato dichiarato un “uso non agricolo”.
Quanto evidenziato dai funzionari di vigilanza , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte CP_5 della documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di determinare una netta riduzione nella ricostruzione della consistenza aziendale, più rispondente ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA stimata, per l'anno 2021 in:
• HA 8.00.00 coltivati a cime . Pt_11
Anno 2022 (v. tabella pagg. 15-16 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., sono emerse le seguenti incongruenze:
a) La De NI IC - , ha dichiarato, in data 19.01.2022 nonché in data C.F._1
10.06.2022, di aver coltivato su una superficie totale di HA 8.09.12 rispettivamente HA 7.98.95 e
6.52.97 a cavolo CO, produzioni queste delle quali non è stata rinvenuta traccia nelle fatture di vendita a blocco esibite.
In esse, infatti, sono stati indicati: asparagi per HA 2.00.00, peperoncini e bietolina ciascuno per HA
0.50.00, melanzane, zucchine, finocchio, spinacio, prezzemolo, pomodori e pomodorini, ciascuno per
HA 1.00.00, lattuga per HA 1.50.00, ed infine cime di rapa per complessivi HA 11.00.00;
Ed ancora, dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalla – CP_11
03474570714, azienda che avrebbe concesso in fitto, dall'1.07.2022 al 31.01.2023, HA 12.10.84 di fondi agricoli per colture orticole, è emerso che quest'ultima società non ha trasmesso successivamente alla data del 10.05.2022 alcuna scheda di validazione, cristallizzando, pertanto, per l'annata 2022 quanto certificato con la scheda del 10.05.2022 e quindi di aver condotto i fondi oggetto del contratto di affitto, ossia quelli individuati al F. 3 – P.lle 379 e 401, coltivandoli a carciofo per HA
5.25.12.
Quanto evidenziato dai funzionari , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della CP_5 documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha consentito loro di rideterminare la consistenza aziendale in maniera più fedele ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo SIAN
e nelle dichiarazioni di Validazione EA in:
• HA 5.25.12 coltivati a carciofo.
Anno 2023 (v. tabella pagg. 16-17 verbale)
Dall'esame delle schede di validazione EA presentate dalle aziende agricole che avrebbero venduto a blocco alla De NI OU S.r.l., sono emerse una serie di incongruenze: a) La ditta – in tutte le schede presentate nel 2023 ha Parte_12 C.F._6 dichiarato di aver coltivato la quasi totalità della propria consistenza aziendale a grano e, solo residualmente, a pomodoro ed olivo, produzioni queste delle quali non è stata rinvenuta traccia nel contratto di vendita a blocco del 2.11.2023, esibito;
b) la De NI IC - , ditta individuale dell'amministratore unico della C.F._1 società ispezionata, ha dichiarato, nelle date 30.01 e 21.02.2023, di aver coltivato, prima su una superficie totale di HA 5.13.34 e poi di HA 7.94.51, rispettivamente HA 5.03.52 e 6.34.91 a cavolo CO, produzioni non rinvenute nelle fatture di vendita a blocco esibite, ove vengono indicati finocchi e cicorie, ciascuno per HA 1.00.00, e cime di rapa, per complessivi HA 2.00.00; in data
10.05.2023, con l'ultima dichiarazione relativa all'anno 2023, ha dichiarato di aver coltivato, su una superficie totale di HA 8.20.63, HA 8.09.20 a grano (frumento) duro, quindi non è stata rinvenuta traccia alcuna di zucchine, meloni, bietoline, prezzemolo, pomodorini ecc. di cui alle fatture successivamente prodotte (cfr. fattura n. 4 del 28.07 e fattura n. 7 dell'11.09).
Quanto evidenziato dai funzionari , oltre a dimostrare l'inattendibilità di gran parte della CP_5 documentazione fornita (cfr. contratti e fatture di vendita a blocco), ha permesso loro di rideterminare la consistenza aziendale, tale da renderla più fedele ai dati oggettivamente riscontrabili nel fascicolo
SIAN e nelle dichiarazioni di Validazione EA e stimarla, per l'anno 2023 in:
• HA 0.00.00.
Tanto è avvenuto sulla base dei riscontri effettuati dagli ispettori, avvalorati anche dal fatto che per l'anno in questione (2023) la De NI OU s.r.l. non ha esibito alcuna fattura di vendita, come anche confermato dallo spesometro acquisito.
2) Rilievi sulla sproporzione tra effettiva consistenza aziendale e manodopera denunciata.
La De NI OU s.r.l., qualificandosi come azienda senza terra che acquista prodotti a blocco, nella specie, cavolo, ha presentato all , precisamente il 25.09.2014 e per tutto il periodo CP_5 sottoposto a verifica, una sola Denuncia Aziendale in cui ha indicato un fabbisogno aziendale di 1000 giornate.
Gli ispettori hanno specificato che, ai sensi del D.lgs. 375/93, la D.A. è una dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro sulla reale consistenza aziendale in un determinato momento storico e che, dunque, unicamente sui terreni indicati deve essere impiegata la manodopera CP_ assunta e dichiarata all' tant'è che lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo, ex art. 5, di inviare eventuale denuncia integrativa ogni qualvolta abbia proceduto ad una variazione dell'estensione fondiaria e/o delle colture o delle partite acquistate. Tuttavia, in spregio alla normativa su indicata, la De NI OU s.r.l., senza inviare alcuna successiva denuncia aziendale integrativa e/o di variazione, ha indicato all' , a partire dall'ultimo CP_5 trimestre 2014, un fabbisogno aziendale di gran lunga superiore a quello inizialmente denunciato
(1000 giornate) con manodopera agricola sproporzionata ed ingiustificata (cfr. tabella pag. 18 del verbale).
Tenuto conto che la società si è occupata prevalentemente della sola fase di raccolta, in virtù della ricostruzione dell'effettiva consistenza aziendale eseguita dai funzionari , quest'ultimi hanno CP_5 proceduto al calcolo della manodopera realmente necessaria.
I medesimi ispettori hanno evidenziato di aver provveduto al calcolo della forza lavoro conformemente alle tabelle ettaro colturali (allegate alla Determinazione del Dirigente del Settore
Alimentazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 26.07.2007 n. 1203, attuativa del disposto del D.lgs. n. 99/2004 e segg.), tenendo presente i valori medi di fabbisogno lavorativo necessario per eseguire manualmente tutte le operazioni colturali comprese nel ciclo biologico delle colture riscontrate.
Pertanto, nel prospetto di pag. 19 del verbale i funzionari di vigilanza hanno riportato, CP_5 relativamente agli anni dal 2018 al 2023, con riferimento alla consistenza aziendale da loro ricostruita, accanto al valore stimato, il numero, ritenuto dagli stessi ispettori spropositato, delle giornate denunciate all' dalla società in analisi. CP_5
Nel calcolo, effettuato dagli ispettori ad abundantiam, si è tenuto conto di dati unitari individuati per l'intero ciclo di produzione e non della sola fase di raccolta manuale, la sola lavorazione di cui l'azienda si sarebbe occupata.
Difatti, in relazione alla coltivazione di:
- cavolo, cavolfiore, broccoli: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 300 ore di lavorazione per ogni ettaro (300h/1HA);
- melanzane: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 520 ore di lavorazione per ogni ettaro
(520h/1HA);
- carciofo: per l'intero ciclo di produzione sono richieste 600 ore di lavorazione per ogni ettaro
(600h/1HA);
- ortaggi irrigui in pieno campo (cicoria/bietola/zucchine): per l'intero ciclo di produzione sono richieste 420 ore di lavorazione per ogni ettaro (420h/1HA). Premesso tanto, nonostante la ricostruzione operata dagli ispettori si sia tradotta in una valutazione comunque favorevole all'impresa, essendo stata la stessa arrotondata per eccesso, dal confronto con i valori indicati nella su richiamata tabella (v. pag. 19 verbale), è emerso che le giornate lavorative denunciate dall'azienda, nel periodo 2018-2023, sono risultate eccessive e sproporzionate rispetto alle effettive necessità aziendali, tenuto anche conto che la società avrebbe acquistato a blocco verdure e ortaggi, la cui consistenza in termini di estensione di fondi, come ricostruita e dimostrata dai funzionari di vigilanza , è parsa esigua e di scarsa entità; si sarebbe occupata della sola CP_5 raccolta con relativo incassettamento direttamente sui fondi, non avendo a propria disposizione magazzini o mezzi agricoli per provvedere alle fasi successive della lavorazione dei prodotti raccolti.
Inoltre, l'elevata differenza tra il dato calcolato dagli ispettori e quello denunciato dalla società non ha trovato alcuna giustificazione, tanto più in considerazione del fatto che l'azienda non avrebbe disposto di forza economica alcuna tale da giustificare cospicui movimenti di denaro per sostenere i costi di pagamento della manodopera denunciata.
Lo stesso De NI IC avrebbe dichiarato in proposito: “… la ditta non ha un conto corrente già da prima del 2018, cioè da quando è uscita la legge sulla tracciabilità. Con i fornitori e clienti il pagamento avviene in contanti”, aggiungendo: “… alla società è stata negata Parte_8
l'apertura di un conto aziendale per un precedente protesto, poi sanato”.
Ed ancora, le risultanze dell'accertamento ispettivo sono state confermate o dalle dichiarazioni rese da De NI IC, il quale non ha saputo fornire elementi circostanziati né sul numero di dipendenti né su quello delle giornate annualmente denunciate all' per poter svolgere la propria CP_5 attività di impresa, o dalla circostanza che le due imprese, che dall'esame delle fatture esibite sarebbero risultate le maggiori venditrici di prodotti a blocco, non hanno denunciato alle proprie dipendenze nessun operaio agricolo: la mai fin dalla sua Controparte_15 costituzione e la ditta individuale De NI IC, per lo meno dal 2020 al 2022, salvo poi aver proceduto all'assunzione di operai agricoli a decorrere da novembre 2023, ovvero dopo l'inizio della verifica avvenuta in data 27.10.2023, mentre per gli anni 2017-2018 e 2019 ha denunciato per poche giornate un numero esiguo di braccianti.
Da tanto gli ispettori sono arrivati alla conclusione che, le suddette aziende fornitrici, in assenza di manodopera dipendente, non avrebbero potuto coltivare i prodotti che poi avrebbero venduto a blocco alla De NI OU s.r.l., come risultanti dalle fatture esibite.
A ciò si è aggiunto che, dalla consultazione di precedenti verbali redatti dagli ispettori del lavoro di
Foggia, è emerso che in occasione di due accessi, avvenuti il 4.07.2019 ed il 23.09.2020 sui fondi rientranti nella gestione della De NI OU s.r.l., sono stati trovati intenti al lavoro solo n. 3 operai e che per due di questi il numero delle giornate indicate sul L.U.L. era inferiore a quelle effettivamente lavorate.
3) Rilievi sulla portata dell'attività agricola aziendale dal punto di vista economico - finanziario in relazione al costo della manodopera bracciantile denunciata
Ulteriori elementi di valutazione sono stati ricavati dall'analisi della contabilità aziendale, così come ricostruita dagli ispettori, in virtù delle dichiarazioni fiscali obbligatorie presentate dalla società in accertamento, nonché sulla base delle fatture di acquisto e vendita esibite ed incrociate con i dati dello spesometro e/o della fatturazione elettronica.
Stando a quanto rappresentato dai funzionari di vigilanza , l'impresa ispezionata non avrebbe CP_5 esibito alcuna fatturazione di vendita per gli anni 2022 – 2023, mentre avrebbe prodotto un registro annuale dei corrispettivi non attendibile.
In detto registro, infatti, sono state attestate regolari e consistenti vendite al dettaglio giornaliere e/o settimanali di non specificati “ortaggi”, con ricavi elevati comunque insufficienti a far fronte all'ingente costo della manodopera denunciata dalla De NI OU s.r.l.
Dall'esame delle dichiarazioni IVA presentate all'Agenzia delle Entrate attuato dagli ispettori, si è rilevato che la De NI OU s.r.l. era soggetta al regime ordinario di imputazione e calcolo della citata imposta.
Ed invero, nel caso in cui adottino il regime ordinario per l'IVA, le imprese agricole hanno l'obbligo di emettere una ricevuta o scontrino fiscale per ciascuna vendita al dettaglio dei prodotti agricoli rivenienti dai terreni aziendali. Nel caso di specie, la società non ha esibito documentazione fiscale, scontrini o ricevute dei bollettari attestanti ciascuna vendita giornaliera, il cui rilascio al cliente finale
è obbligatorio per le imprese agricole che optino per il regime ordinario, i registri dei corrispettivi sono stati considerati dagli ispettori documentazione fiscale totalmente inidonea a certificare l'esistenza dei proventi ivi dichiarati.
Da tanto ne è conseguito che è risultata ancora più macroscopica la sproporzione tra manodopera denunciata all' e l'effettivo fabbisogno aziendale corrispondente all'estensione dei terreni in CP_5 disponibilità e coerente con il ciclo biologico, ovvero la solo raccolta, delle colture ivi praticate.
A questa conclusione gli ispettori sono giunti considerando le fatture esibite (cfr. tabella A di pag. 20 del verbale) che gli importi indicati sul registro dei corrispettivi e denunciati quale volume d'affari nei modelli IVA (cfr. tabella B di pag. 21 del verbale). Dall'esame dei dati riportati nelle citate tabelle è emersa con tutta evidenza la totale antieconomicità della gestione aziendale della De NI OU s.r.l., come evincibile, inequivocabilmente, per ciascun anno, dal confronto tra i costi per acquisti, salari e contributi previdenziali rispetto alle fatture di vendita esibite o al volume d'affari dichiarato.
È apparso ai funzionari del tutto evidente che, se la società avesse retribuito davvero tutti i CP_5 lavoratori denunciati, avrebbe dovuto sostenere dei costi abnormi rispetto ai ricavi ottenuti dalle vendite, in grado di determinare perdite gravissime, che avrebbero indotto qualunque ragionevole imprenditore a desistere dal proseguimento di una tale attività.
Inoltre, la stessa avrebbe dovuto avere a propria disposizione ingenti risorse finanziarie per poter assolvere ai propri impegni con cadenza mensile.
In effetti, dall'accertamento effettuato, è emerso che la De NI OU s.r.l., negli anni dal 2014 al
2023, non avrebbe effettuato il pagamento della contribuzione dovuta all per un importo totale CP_5 di € 437.262,30 e con una percentuale media di evasione pari al 92%, mentre per gli anni 2016, 2017,
2019, 2020 e 2021 pari al 100%; non avrebbe fornito prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni agli operai denunciati quali dipendenti, se non per un esiguo numero di essi.
In effetti, dall'esame delle copie dei bonifici esibiti riguardanti le retribuzioni che la società avrebbe dovuto corrispondere per il periodo 2019-2023, gli ispettori hanno potuto verificare un aspetto rilevante anch'esso idoneo a dimostrare la sproporzione tra manodopera denunciata e reale forza aziendale.
Ed invero, nell'anno 2019, a fronte dei n. 78 lavoratori denunciati con D-mag, per un totale di 4.251 giornate e di € 235.810,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a soli 4 dipendenti per i mesi da agosto a dicembre;
nell'anno 2020, a fronte dei n. 65 lavoratori denunciati con D -mag, per un totale di 3.302 giornate e di € 183.632,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 5 dipendenti per i mesi da giugno ad ottobre;
nell'anno 2021, a fronte dei n. 69 lavoratori denunciati, per un totale di 3.745 giornate e di €
207.081,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 3 dipendenti per i mesi da agosto a settembre;
nell'anno 2022, a fronte dei n. 73 lavoratori denunciati, per un totale di 4.437 giornate e di € 250.963,00 di retribuzione, la stessa non ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione ad alcun dipendente;
infine, nell'anno 2023, a fronte di n. 56 lavoratori denunciati, per un totale di 2.665 giornate e di € 157.540,00 di retribuzione, la stessa ha esibito prova di aver corrisposto la retribuzione a 19 dipendenti per i mesi da gennaio ad ottobre. Gli ispettori hanno ritenuto doveroso specificare che l'incremento registrato nell'anno 2023 è avvenuto contestualmente all'inizio dell'accertamento ispettivo, in quanto dalle copie loro esibite è emerso che i bonifici sono stati effettuati successivamente alla notifica del Verbale di primo accesso del 27.10.2023, ovvero a decorrere dal mese di novembre 2023.
4) Sproporzione della manodopera aziendale proveniente dai rilievi emersi dalle dichiarazioni rese dai soggetti denunciati come dipendenti
CP_ Gli ispettori hanno, dunque, proceduto alla convocazione dei soggetti denunciati all' dalla De
NI OU s.r.l. come operai agricoli negli anni dal 2017 al 2023, fatta eccezione dei lavoratori denunciati per qualche giornata nel corso dell'intero anno, per i quali sarebbe stato difficile riscontrare la veridicità delle brevi prestazioni di lavoro, per qualche lavoratore trasferitosi fuori regione o irreperibile.
Una parte dei lavoratori convocati non si è presentata senza giustificarne il motivo.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dagli 85 lavoratori che si sono presentati alla convocazione degli ispettori, le quali sono state analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con la dichiarazione resa da De NI IC, il legale rappresentante della società, e con la documentazione aziendale da quest'ultimo esibita;
con l'attività aziendale ricostruita in fase di CP_ accertamento;
con i dati risultati denunciati all' in favore degli interessati, dunque, periodi di lavoro, numero giornate, altri lavoratori presenti negli stessi periodi di lavoro ecc., i funzionari CP_5
CP_ hanno avuto conferma circa l'insussistenza dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all' e riportati nella tabella di cui alle pagg. da 22 a 30 del verbale e nelle quali figurano gli odierni ricorrenti.
Trattasi di lavoratori che, nell'evidente difficoltà di descrivere e giustificare prestazioni di lavoro mai rese, hanno fornito agli ispettori una serie di informazioni lacunose ed incongruenti rispetto ai dati CP_ acquisiti agli archivi dell' sia rispetto agli aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore.
In particolare, tutti i soggetti i cui rapporti di lavoro sono stati “disconosciuti” dagli ispettori hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro, tipico della zona, ma assolutamente avulso rispetto all'attività e realtà aziendale della società in esame, con la citazione di fatti e circostanze assolutamente lacunose e/o incongruenti rispetto al soggetto con cui sarebbe stato formalmente instaurato il rapporto di lavoro, la descrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro e dei periodi, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, ecc.
Addirittura, numerosi soggetti hanno dichiarato di non aver mai lavorato alle dipendenze della De
NI OU s.r.l.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che molti dei soggetti escussi provenivano da precedenti disconoscimenti di rapporti di lavoro fittiziamente instaurati con aziende agricole terze nonché
l'assoluta mancanza di tracciabilità della retribuzione per la quasi totalità della forza lavoro denunciata.
In verbale vi è la numerazione dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni (dal n. 1 al n. 85), come classificati agli atti del fascicolo, tale scelta, di indicare i lavoratori con un numero piuttosto che con i dati anagrafici, è stata ritenuta necessaria dai funzionari per far fronte all'esigenza di tutelare la riservatezza degli stessi dichiaranti.
• Generalità del datore di lavoro
Numerosi soggetti, in relazione alla identificazione del proprio datore di lavoro, non solo non hanno mai citato De NI IC, ma in molti casi hanno dichiarato di non conoscerlo affatto.
A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Durata rapporto di lavoro
Molti soggetti, in relazione all'identificazione della tempistica del presunto rapporto di lavoro, non hanno saputo fornire elementi, nemmeno approssimativi di riferimento.
A titolo dimostrativo, gli ispettori hanno riportato a verbale parti di dichiarazioni sintomatiche in tal senso.
• Motivazione durata rapporto di lavoro
Sebbene i lavoratori non abbiano saputo individuare il proprio datore di lavoro e neppure la durata del rapporto di lavoro o l'articolazione delle giornate della presunta attività lavorativa, agli ispettori hanno riferito di avere ben chiaro il motivo posto a base del rapporto di lavoro e del numero delle giornate indicate come lavorate.
Infatti, è sorto che nella stragrande maggioranza dei casi le giornate denunciate erano 52 o 102, numero di giornate necessario alla fruizione dell'indennità di disoccupazione. A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Retribuzione non corrisposta
Dalle dichiarazioni acquisite è emerso che, ad eccezione di una sparuta minoranza, tutti i soggetti ascoltati dai funzionari hanno riferito di non essere stati retribuiti dal De NI e, al contempo, CP_5 di non aver cognizione del proprio credito né di aver intrapreso azioni legali volte al recupero di detto CP_ credito o di aver riscontrato presso l la regolarità contributiva.
Anche quei pochi che hanno dichiarato di essere stati retribuiti, parzialmente o totalmente, non hanno riferito alcun dettaglio sul punto.
La maggioranza di essi, a fronte del credito maturato, sconosciuto nel quantum, ha giustificato la tolleranza verso l'inadempimento retributivo con la possibilità di accumulare contributi necessari al pensionamento o al pagamento della disoccupazione agricola, utilizzata da taluni quale principale fonte di sostentamento economico.
A titolo dimostrativo, gli ispettori hanno riportato a verbale passi di dichiarazioni paradigmatiche di quanto sopra riportato.
• Luogo di incontro, ubicazione dei lavori, stato dei luoghi, mezzi di trasporto
In riferimento alla descrizione dei fondi, alla loro ubicazione nonché alle modalità di raggiungimento degli stessi, le versioni fornite dai soggetti ascoltati dagli ispettori sono risultate variegate, contraddittorie e non supportate da alcun riscontro oggettivo effettuato nel corso dell'accertamento.
A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno trascritto in verbale stralci di dichiarazioni emblematiche in tal senso.
• Colleghi
Nella maggioranza dei casi, i presunti lavoratori non hanno saputo riferire alcun dato anagrafico dei colleghi con i quali avrebbero lavorato sugli stessi fondi, nello stesso periodo e per diversi anni. Altre volte hanno indicato colleghi, che, invece, non solo non hanno confermato la circostanza, ma hanno addirittura riferito di aver lavorato con persone diverse.
Ed ancora, in diversi casi, soggetti denunciati quali lavoratori subordinati, legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, nonostante la coincidenza temporale del periodo di lavoro denunciato, hanno citato quali presunti colleghi soggetti terzi e non i congiunti. Per l'elevato numero delle dichiarazioni esaminate gli ispettori hanno riportato nel verbale solo stralci di tali dichiarazioni e, in modo particolare, le incongruenze riferite da un significativo campione di soggetti.
Anche per le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori i cui rapporti sono stati disconosciuti dagli ispettori non inserite nel testo del verbale per motivi di sintesi, sono state rilevate dagli stessi ispettori analoghe e molteplici lacune e/o incongruenze su aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore.
Analizzate nel dettaglio le dichiarazioni raccolte, numerate progressivamente ed acquisite agli atti del fascicolo ispettivo, gli ispettori hanno rilevato per ciascuna di esse quanto riportato a pagg. da 37 a
61 del verbale ispettivo.
CONCLUSIONI
Riepilogando quanto rilevato e descritto in verbale dagli ispettori, è emerso che la De NI OU
s.r.l.:
• ha dichiarato una consistenza aziendale non riscontrata nella documentazione prodotta (fatturazione esibita, contratti di affitto fondi, contratto di acquisto sulla pianta), incorrendo, così, nella violazione degli adempimenti prescritti in tema di denuncia aziendale, rivelatasi infedele;
• ha denunciato manodopera bracciantile sproporzionata e che, tra l'altro, all'esito delle testimonianze rese, si è rivelata per la stragrande maggioranza di natura fittizia, oltre che proveniente da precedenti rapporti di lavoro con aziende agricole terze, già oggetto di precedenti verbali di disconoscimento;
• non ha versato all' , per interi anni, la contribuzione dovuta nella veste di datore di lavoro per CP_5
i dipendenti denunciati, né tanto meno il suo amministratore unico è risultato iscritto ad alcuna delle
Gestioni Previdenziali istituite per i lavoratori autonomi;
• non ha prodotto la prova della tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, ad eccezione di una sparuta minoranza e per periodi circoscritti;
• non ha corrisposto ai dipendenti effettivamente impegnati in attività lavorativa gli adeguamenti contrattuali previsti dal C.C.P.L.;
• ha ricevuto da parte degli organi di vigilanza, che nel tempo hanno effettuato accertamenti sulla stessa, contestazioni di irregolarità;
• ha effettuato l'annotazione dei lavori svolti su un registro corrispettivi redatto senza rispettare la regolarità formale e sostanziale prescritta ex lege; • ha indicato lo stato “inattiva” ab origine sulla visura della CCIAA di Foggia;
• si è denunciata come impresa senza terra, acquistando a blocco prodotti orticoli da aziende, che, tra le altre, erano riconducibili allo stesso amministratore unico (o perché di sua proprietà o di suoi congiunti) e/o che non hanno denunciato in forza nessun operaio;
• non ha avuto la disponibilità di un conto corrente bancario o postale aziendale, circostanza incompatibile con il volume d'affari formalmente dichiarato all'Agenzia delle Entrate e con il numero degli operai e delle giornate lavorative formalmente denunciati all' ; CP_5
• non ha avuto una contabilità riscontrabile per tutti gli anni della verifica;
• non ha denunciato alcun operaio alle dipendenze della De NI OU s.r.l. a decorrere da novembre 2023, mensilità a partire dalla quale il personale dipendente ha iniziato ad essere denunciato in forza all'impresa individuale De NI IC, che fino a quel momento era risultata priva di operai. All'uopo gli ispettori hanno precisato che molti lavoratori interessati da detto passaggio si sono rivelati ignari di tale circostanza e che lo stesso passaggio era risultato immediatamente successivo alla data di apertura della verifica ispettiva.
CP_ Per tutto quanto esposto, con il verbale i funzionati hanno provveduto ad annullare le posizioni contributive dei soggetti interessati dal disconoscimento nel periodo denunciato (v. Allegato A verbale); ad addebitare la contribuzione evasa (v. Allegato B); a recuperare le agevolazioni contributive indebitamente fruite (v. Allegato C); a contestare gli illeciti di cui alla sezione II del verbale e a trasmettere copia del verbale all'ITL, all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza locali, per i provvedimenti di competenza.
CP_ L' ha, altresì, depositato il verbale ispettivo N. 2024004316/DDL del 26/11/2024, riferito al periodo dall'01/08/2014 al 26/11/2024 e relativo alla ditta individuale “DE GI IC”, dal quale emerge quanto segue.
ESITO DELL'ACCERTAMENTO
INPUT DELL'AZIONE
L'accertamento ispettivo in esame è conseguito all'ispezione effettuata nei confronti dell'impresa agricola De NI OU s.r.l. (P. IVA ) che ha rivelato stretta e sostanziale connessione P.IVA_1 con l'impresa agricola individuale De NI IC, come di seguito esplicato.
Nella specie, l'accertamento, avviato e concluso dai funzionari di Vigilanza della Direzione CP_ Regionale ed in servizio presso la Direzione Provinciale di Foggia, ha avuto ad CP_17 oggetto la verifica previdenziale, di competenza esclusiva dell' , dei rapporti di lavoro CP_5 formalmente instaurati tra la ditta De NI IC ed i soggetti denunciati in qualità di dipendenti, oltre che l'osservanza delle norme in materia di tutela del lavoro e di legislazione sociale da parte della stessa.
PERIODO DI ACCERTAMENTO
Il periodo oggetto di verifica ha riguardato l'intervallo di tempo intercorrente tra l'1.08.2014 ed il
26.11.2024, data di chiusura del verbale, mentre quello di contestazione ha afferito al periodo dall'1.08.2014 al 30.04.2024.
A tal ultimo proposito, gli ispettori hanno precisato anche in detto verbale ispettivo che, mentre il dies ad quem è riferito al mese di competenza dell'ultima denuncia contributiva di manodopera che alla data di chiusura del verbale l'impresa risultava aver inviato all' , il dies a quo, invece, è CP_5 coincidente con la prima denuncia contributiva formalmente inviata all relativamente ai CP_5 lavoratori risultati, poi, fittiziamente assunti.
Per quanto concerne l'annullamento dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi, anche in questo caso la decorrenza è stata individuata dagli ispettori oltre il quinquennio dall'inizio dell'accertamento, in deroga ai termini prescrizionali ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 perché, stante l'insussistenza del presupposto legittimante l'assicurabilità previdenziale, ovvero l'attività lavorativa, gli ispettori hanno proceduto a disconoscere i rapporti di lavoro per inesistenza degli stessi.
PRIMO ACCESSO ISPETTIVO
In data 30.09.2024 i funzionari di vigilanza hanno inviato il verbale di primo accesso ispettivo all'indirizzo PEC aziendale.
L'avvio dell'accertamento con la suddetta modalità si è resa necessaria in quanto la sede legale dell'impresa è risultata coincidente con quella della De NI OU s.r.l., ove, in occasione di sopralluogo effettuato durante la verifica ispettiva nei confronti di quest'ultima società, gli ispettori hanno potuto riscontrare l'insussistenza di una sede aziendale operativa in quanto trattavasi di una CP_ palazzina adibita a private abitazioni, il cui inquilino aveva confermato ai funzionari tale circostanza.
ATTIVITA' ISTRUTTORIA
Nel corso della verifica, è stata compiuta dagli ispettori la seguente attività istruttoria: analisi dei dati presenti negli archivi (Piattaforma Attività di Vigilanza – flussi Uniemens/Emens – Cassetto CP_5
Previdenziale) e a disposizione dell' ( – Comunicazioni Controparte_7 Controparte_8 Obbligatorie del Ministero del lavoro/Mod. Unilav – ), confrontati Controparte_9 ed incrociati con la documentazione esibita dalla ditta e con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti denunciati dall'impresa come lavoratori subordinati;
analisi delle dichiarazioni acquisite durante l'accertamento nei confronti della s.r.l. da quei soggetti che, fittiziamente denunciati come lavoratori subordinati dalla De NI OU s.r.l., sono risultati assunti anche dalla ditta individuale ispezionata;
acquisizione ed esame della documentazione aziendale esibita in occasione dell'accertamento ispettivo (Libro Unico del Lavoro;
copie bonifici pagamento retribuzioni;
ordinanza-ingiunzione n. 206/2019 dell'ITL di Foggia) ed esame documentazione prodotta in occasione della verifica ispettiva svolta nei confronti della De NI OU s.r.l.
SITUAZIONE GIURIDICA DELL'IMPRESA
Dalla consultazione degli archivi a disposizione dell' , in particolare, della Camera di CP_5
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è emerso che la De NI IC, impresa individuale con titolare De NI IC, è risultata titolare di P. IVA n. ; è stata P.IVA_3 iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Foggia con la qualifica di impresa agricola a decorrere dal 27.01.1997 con il n. REA FG – 199057 e che la stessa aveva dichiarato quale attività
“coltivazione di cereali, ortaggi e vigneto”, con stato “attiva”.
SITUAZIONE PREVIDENZIALE
Quanto all'attività con lavoratori subordinati, dalla consultazione degli archivi informatici dell' CP_5
CP_ da parte dei funzionari è emerso che la ditta individuale De NI IC è risultata aver assunto negli anni oggetto della verifica un numero di dipendenti da un minimo di 2 ad un massimo di 21, così come riportato nel prospetto di pagg.
4-5 del verbale.
I funzionari hanno dato atto, altresì, che l'impresa ispezionata non aveva denunciato operai CP_5 negli anni 2020, 2021 e 2022, benché fossero stati effettuati gli adempimenti formali previdenziali, CP_ ovvero l'invio delle denunce contributive mensili “D-Mag” indispensabili per la denuncia all' dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi delle prestazioni previdenziali a sostegno del reddito e dei contributi settimanali utili ai fini pensionistici, non risultando pagati i contributi dovuti per le denunce effettuate nel periodo oggetto di contestazione, così come analiticamente riportato dai medesimi ispettori nella tabella di pag. 5 del verbale.
Infine, dalla consultazione degli archivi informatici dell' è emerso che De NI IC, CP_5 titolare dell'omonima ditta individuale nonché amministratore unico della De NI OU s.r.l., non risultava iscritto a nessuna delle gestioni Previdenziali dei lavoratori autonomi.
LEGAMI E COMMISTIONE TRA DE GI IC E DE GI GROUP S.R.L. Dagli accertamenti condotti nei confronti della società De NI OU s.r.l. è stata rilevata dagli ispettori una sostanziale commistione con l'impresa individuale De NI IC per i seguenti motivi: stessa sede legale;
stesso soggetto, De NI IC, detentore di ruoli d'apice, formali e sostanziali, in entrambe le compagini aziendali;
in particolare, lo stesso De NI è risultato titolare dell'impresa individuale e amministratore unico della s.r.l., oltre che effettivo datore di lavoro;
utilizzo del conto individuale da parte di De NI IC per il pagamento delle retribuzioni degli operai della De NI OU s.r.l.; formali operazioni commerciali che hanno rivelato l'acquisto, da parte della De NI OU s.r.l., di prodotti a blocco dalla anche in periodi Parte_13 in cui quest'ultima non avrebbe denunciato forza lavoro alle sue dipendenze;
stessi soggetti denunciati quali operai dipendenti;
stessi mezzi agricoli. Sul punto lo stesso De NI IC ha dichiarato in fase ispettiva: “io sono titolare anche di una ditta individuale che possiede i mezzi agricoli, che poi concede in comodato alla ”; infine, passaggio di lavoratori da Parte_8 un'impresa all'altra.
A tal proposito, i funzionari hanno precisato che, dall'esame dei dati risultanti dalle CP_5 comunicazioni obbligatorie, oltre che dagli archivi , gli stessi ispettori hanno potuto riscontrare CP_5 che, a partire da novembre 2023 e fino al 31.07.2024, data di chiusura del verbale di accertamento nei confronti della De NI OU s.r.l., la stessa società non ha più denunciato alcun operaio alle proprie dipendenze e che a decorrere dal novembre 2023 il personale dipendente è stato denunciato in forza all'impresa individuale De NI IC, che dal 2020 era risultata priva di operai.
Inoltre, molti dei lavoratori interessati dal suddetto passaggio si sono rivelati ignari di tale circostanza e che lo stesso passaggio, avvenuto l'8.11.2023, è risultato immediatamente successivo al 27.10.2023, data di apertura della verifica ispettiva nei confronti della De NI OU s.r.l.
I funzionari dell' hanno accertato che la De NI OU s.r.l. è passata da 56 Controparte_18 dipendenti formalmente denunciati in forza da gennaio ad ottobre 2023 a nessun operaio da novembre
2023 e che la ditta individuale De NI IC è passata da nessun operaio denunciato negli anni
2020, 2021, 2022 e nell'anno 2023 almeno fino ad ottobre a n. 14 operai per il mese di novembre
2023 e n. 21 operai per il mese di dicembre 2023.
Inoltre, dalla verifica ispettiva condotta nei confronti della De NI OU s.r.l. (conclusa con verbale di accertamento e notificazione n. 2023007555/DDL del 31.07.2024, regolarmente notificato a mezzo PEC in pari data) è emersa la fittizia instaurazione di rapporti di lavoro per le motivazioni esplicate in detto verbale, richiamate anche nel verbale redatto verso la ditta individuale De NI
IC.
1. Analisi della effettiva consistenza aziendale dal punto di vista dei terreni e delle colture afferenti all'azienda
Dall'esame incrociato della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti gli ispettori hanno tratto le seguenti conclusioni: le giornate lavorative denunciate dalla De NI OU s.r.l., nel periodo 2018-2023, sono risultate eccessive e sproporzionate rispetto all'effettivo fabbisogno aziendale, tenendo conto che l'impresa avrebbe acquistato a blocco verdure e ortaggi, la cui consistenza in termini di estensione di fondi, così come ricostruita e dimostrata in sede di verifica ispettiva, è apparsa esigua e di scarsa entità; si sarebbe occupata della sola raccolta con relativo incassettamento direttamente sui fondi, non avendo a propria disposizione magazzini o mezzi agricoli tali da occuparsi delle fasi successive della lavorazione dei prodotti raccolti.
Inoltre, l'elevata differenza tra il dato calcolato e quello denunciato non ha trovato alcuna giustificazione, tanto più considerato il fatto che l'azienda non avrebbe disposto di forza economica alcuna atta a legittimare movimenti cospicui di denaro per sostenere i costi per il pagamento della manodopera denunciata.
Dette risultanze sono state avvalorate anche dalle dichiarazioni rese dal De NI IC, il quale non ha saputo fornire elementi certi e circostanziati sul numero di dipendenti e su quello delle giornate annualmente denunciate all' per poter svolgere la propria attività di impresa nonché dalla CP_5 circostanza che le maggiori imprese venditrici di prodotti a blocco, risultate dall'esame delle fatture esibite, non hanno denunciato mai o per alcuni anni nessun operaio agricolo alle proprie dipendenze.
Dunque, le fornitrici non avrebbero potuto coltivare i prodotti poi venduti a blocco alla De NI
OU s.r.l.
Altre venditrici, invece, sono risultate comunque riconducibili a De NI IC, in quanto o di proprietà sua o di suoi congiunti.
2. Esuberanza delle giornate bracciantili denunciate rispetto al reale fabbisogno occupazionale aziendale.
Considerate le superfici di terreno che la De NI OU s.r.l. ha avuto disponibili nel tempo e le CP_ coltivazioni effettuate su di esse, le giornate bracciantili denunciate all' sono risultate sproporzionate in eccesso rispetto ad una stima del fabbisogno occupazionale aziendale effettuata dai CP_ funzionari dell' con riferimento alle tabelle ettaro-colturali adottate dalla Regione Puglia con la
Determinazione n. 356/2007 del Dirigente Settore Alimentazione.
3. Analisi dell'attività agricola aziendale dal punto di vista economico-finanziario in relazione al costo della manodopera bracciantile denunciata Ulteriori elementi a fondamento della fittizietà dei rapporti di lavoro, sono stati ricavati dall'analisi della contabilità aziendale della De NI OU s.r.l. ricostruita dagli ispettori sulla base delle dichiarazioni fiscali obbligatorie presentate dalla società, nonché delle fatture di acquisto e vendita esibite ed incrociate con i dati dello spesometro e della fatturazione elettronica.
4. Audizione dei lavoratori e riscontri in merito alla insussistenza dei rapporti di lavoro bracciantili. CP_ Gli ispettori hanno disposto la convocazione dei soggetti denunciati all' come operai agricoli dalla De NI OU s.r.l. e dall'esame delle dichiarazioni rese dagli 85 lavoratori presentatisi alla convocazione, analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, De NI IC, e con la documentazione aziendale da quest'ultimo esibita, con l'attività aziendale ricostruita dagli stessi ispettori, con i dati denunciati CP_ all' in favore degli interessati, dunque, periodi di lavoro, numero giornate, altri lavoratori presenti negli stessi periodi di lavoro, ecc., i funzionari di vigilanza hanno avuto conferma della insussistenza CP_ dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all
I soggetti escussi hanno fornito una serie di informazioni lacunose ed incongruenti sia rispetto ai dati CP_ acquisiti agli archivi dell' sia rispetto agli elementi essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore.
In particolare, tutti i soggetti i cui rapporti di lavoro sono stati disconosciuti dai funzionari CP_5 hanno descritto in modo assolutamente approssimativo ed incerto un teorico rapporto di lavoro assolutamente avulso rispetto all'attività e realtà aziendale della De NI OU s.r.l., con la citazione di fatti e circostanze assolutamente lacunose e/o incongruenti rispetto al soggetto con cui sarebbe stato formalmente instaurato il rapporto di lavoro, la descrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro e dei periodi, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, ecc.
Numerosi dipendenti hanno dichiarato di non aver mai lavorato alle dipendenze di De NI OU
s.r.l.
5. Passaggio verso la De NI OU s.r.l. di numerosi lavoratori già disconosciuti alle dipendenze di altre imprese
Infatti, alcuni dei lavoratori disconosciuti provenivano da precedenti annullamenti di rapporti di lavoro instaurati con aziende agricole terze.
6. Assenza della tracciabilità della retribuzione per la quasi totalità della forza lavoro formalmente denunciata 7. Risultanze verbali di altri organi ispettivi
Anche dalla consultazione di precedenti verbali redatti dagli ispettori del lavoro di Foggia è emerso che in occasione dei due accessi, avvenuti il 4.07.2019 ed il 23.09.2020, sui fondi rientranti nella gestione della De NI OU s.r.l., sono stati trovati intenti al lavoro solo n. 3 operai, uomini e stranieri, contrariamente alla mole di personale femminile di nazionalità italiana risultata denunciata dall'impresa, e per due di essi il numero delle giornate indicate sul L.U.L. è risultato inferiore alle giornate effettivamente lavorate.
8. Passaggio della forza lavoro successiva all'inizio dell'accertamento ispettivo
Ulteriore circostanza fondante la fittizietà dei rapporti di lavoro disconosciuti è emersa dall'esame delle assunzioni denunciate successivamente all'inizio dell'accertamento ispettivo nei confronti della
De NI OU s.r.l., avvenuto il 27.10.2023.
Dall'esame dei dati risultanti dalle comunicazioni obbligatorie, oltre che dagli archivi , è stato CP_5 riscontrato da parte degli ispettori che, a partire da novembre 2023 e fino al 31.07.2024, data di chiusura del verbale di accertamento in questione, la De NI OU s.r.l. è passata da 56 dipendenti formalmente denunciati in forza da gennaio ad ottobre 2023 a nessun operaio dal novembre 2023; la
De NI IC è passata da nessun operaio denunciato negli anni 2020, 2021, 2022 e nell'anno
2023, almeno fino ad ottobre, per passare a n. 14 e n. 21, rispettivamente, per i mesi di novembre e di dicembre 2023.
IRREGOLARITA' ACCERTATE
CP_ All'esito di tutte le attività di verifica effettuate, i funzionari di vigilanza hanno potuto desumere l'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi.
RAPPORTI DI LAVORO FITTIZI
Con il verbale in esame gli stessi ispettori hanno provveduto all'analisi delle posizioni contributive dei soggetti formalmente denunciati dalla De NI IC, già ritenuti fittiziamente denunciati alle dipendenze della De NI OU s.r.l. per le motivazioni sopra riassunte ed hanno provveduto ad annullare (v. Allegato A verbale) i rapporti di lavoro di quei soggetti che o sono transitati sulla ditta
De NI IC a decorrere da novembre 2023, come da tabella sita a pagg.
8-9 verbale o sono stati denunciati alle dipendenze della De NI IC in periodi diversi da quelli in cui sono risultati in forza alla De NI OU s.r.l., come da tabella di pagg.
9-10 verbale.
A fronte di tale indagine ispettiva, fondata su riscontri oggettivi (sopralluogo presso la sede legale della società ispezionata, analisi della documentazione contabile, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione del datore di lavoro e dei soggetti denunciati come lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Quanto alla prova documentale si osserva che i ricorrenti hanno depositato gli stralci degli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, le comunicazioni di assunzione e cessazione, i modelli Dmag, e le CP_ buste paga apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di accertamento ispettivo, che nella specie non appaiono idonei, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli in quanto nemmeno riferibili all'intero periodo rivendicato dai ricorrenti nelle proprie allegazioni.
Ed invero, il ricorrente , che ha agito in giudizio per il riconoscimento delle Parte_3 giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni 2018, da agosto a dicembre, 2019, da agosto a ottobre, e 2020, per il solo mese di agosto, ha allegato per gli anni 2019 e 2020 le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro riguardanti il periodo compreso da agosto a dicembre mentre, per l'anno 2018, ha versato in atti solo i modelli Dmag per il bimestre agosto/settembre.
Quanto alla ricorrente , che rivendica il riconoscimento del rapporto di lavoro svolto Parte_7 alle dipendenze della ditta ispezionata dall'anno 2014 all'anno 2023, non ha allegato la busta paga relativa al mese di agosto 2015 ed i modelli Dmag afferenti al mese di aprile 2020 e al mese di maggio e giugno 2022. Mensilità queste ultime per le quali reclama, in questa sede, il riconoscimento delle giornate di lavoro.
Inoltre, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Tanto a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la documentazione non appare nemmeno completamente congruente con le allegazioni articolate dai ricorrenti e alla luce della circostanza che al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, essendosi le parti limitate ad allegare di aver svolto mansioni di varia natura (raccolta, cernita e incassettamento) su fondi siti in diverse aree geografiche (Cerignola Borgo Libertà -c.da AG e Torre Alemanna-,
TO -c.da Rio Morto-, AS AT -c.da Piscitelli- e LA -Località Acqua Bianca), di aver osservato un orario di lavoro di 6 ore al giorno (dalle 6,00 alle 12,00 o dalle 7,00 alle 13,00), di aver seguito le direttive del datore di lavoro De NI IC e di aver ricevuto una retribuzione variabile, in base alle annualità rivendicate, corrisposta a fine settimana con bonifico o in contanti.
A ben vedere, le allegazioni contenute nei ricorsi sono riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica ai singoli lavoratori, odierni ricorrenti, e all'azienda agricola l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative nei termini dedotti.
Va rilevato, altresì, che il ricorrente articolava allegazioni di tenore talora Parte_3 confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva che con quanto accertato dagli ispettori.
Occorre precisare che nella fattispecie in esame, le dichiarazioni rese dai lavoratori sono state CP_ integralmente prodotte dall' in quasi tutti i giudizi, tranne in quello n. 1580/2025 rg nel quale, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., possono e devono essere acquisite ed utilizzate non essendo parte resistente costituita in giudizio.
Orbene, gli odierni istanti, pur rivendicando, nei rispettivi ricorsi, il riconoscimento di un numero di giornate ben individuate hanno omesso di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni in concreto disimpegnate.
A tal riguardo occorre rilevare che il ricorrente ascoltato dagli ispettori, non ha saputo Parte_3 individuare l'esatto periodo di lavoro svolto alle dipendenze della ditta ispezionata. Invero, a fronte del riconoscimento del rapporto di lavoro svolto negli anni compresi dal 2018 al 2020, ha dichiarato, relativamente a quest'ultima annualità, di non aver lavorato per la ditta De NI dichiarando “nel 2020 ho lavorato solo per ” aggiungendo “non so se ho lavorato uno oppure due Parte_14 anni...ho lavorato al massimo due anni ma non so dire quali, comunque anche per lui ho fatto sempre
100 giornate” laddove in ricorso indicava di aver lavorato per 102 giornate nell'anno 2018, 56 giornate nell'anno 2019 e 8 giornate nell'anno 2020.
In merito, poi, ai prodotti agricoli raccolti i ricorrenti deducevano di essere stati addetti alla raccolta, Pt_1 cernita e incassettamento “dei cavoli, , , , , , Pt_15 Pt_16 Pt_17 Parte_18 Parte_19 spinai, e pomodori”. Pt_20 Parte_21
Relativamente all'attività agricola esercitata dalla società ”, connessa alla dedotta Parte_8 attività bracciantile, gli ispettori hanno temporalmente definito i periodi e le coltivazioni effettuate dall'azienda rilevando che: nell'anno 2018 si è occupata della raccolta del cavolo, rapa, bietole e zucchine;
nell'anno 2019 di di rapa e melanzane;
nell'anno 2020 di spinaci, carciofi, cavolfiori Pt_18
e ; nell'anno 2021 delle;
nell'anno 2022 del carciofo. Quanto all'anno 2023 Parte_18 Parte_18
l'accertamento ispettivo ha evidenziato l'assenza di qualsiasi attività agricola (cfr. da pag. 10 a 12 e pag. 13 del verbale ispettivo in atti).
Pertanto, avendo gli istanti indicato genericamente di essersi occupati sempre della raccolta degli stessi prodotti agricoli, in tutte le annualità rivendicate in giudizio, e avendo dedotto di aver espletato anche la raccolta dei pomodori, hanno articolato allegazioni non congruenti con gli esiti dell' accertamento ispettivo.
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver svolto mansioni completamente diverse da quelle Parte_3 indicate in ricorso, affermando “mi sono occupato di caricare verdure su un rimorchio o un camion ma non so dire chi guidava questi mezzi”.
Relativamente all'ubicazione dei fondi non può non rilevarsi la genericità di quanto dedotto, avendo tutti gli istanti riportato un mero elenco costituito da numerosi agri (siti in Cerignola Borgo Libertà -
c.da AG e Torre Alemanna-; in TO -c.da Rio Morto-; in AS AT -c.da Piscitelli-
e in LA -Località Acqua Bianca) senza specificare, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni venivano espletate. Quanto ai dedotti terreni ubicati in agro Cerignola- Borgo Libertà è opportuno evidenziare che dalla documentazione aziendale, rinvenuta ed esaminata dagli ispettori (contratti di affitto e di vendita a blocco, fatture di vendita a blocco), non è possibile rinvenire alcuna attività aziendale svolta nei predetti fondi.
Inoltre, il ricorrente dichiarava, nel corso delle informazioni liberamente rese in sede Parte_3 ispettiva, circostanze difformi rispetto quanto dedotto in ricorso: riferiva agli ispettori di aver “lavorato per De NI IC in diversi campi ma non so dire il numero nemmeno approssimativamente”, senza specificare nessuna delle svariate località invece dedotte in ricorso.
Ebbene, a fronte di tali deduzioni, occorre innanzitutto rilevare che i ricorrenti non hanno allegato alcun riscontro documentale utile a comprovare sia gli asseriti pagamenti avvenuti in contanti che quelli avvenuti mediante bonifico.
Inoltre, è opportuno sottolineare che il datore di lavoro, De NI IC, in sede ispettiva rilasciava una dichiarazione, quanto alle modalità e alla cadenza della retribuzione, in contraddizione con le deduzioni attoree avendo affermato che “gli operai della li pago col bonifico Parte_8 ed il pagamento non sempre rispetta la cadenza mensile. I soldi per creare la tracciabilità provengono dalla società e poi passano su un conto personale perché la ditta non ha un conto corrente già da prima del 2018” (cfr. dichiarazione di De NI allegata per intero nelle memorie di costituzione di CP_ parte resistente ad eccezione di quella n. 1580/2025 rg in cui l' non risulta costituito).
Occorre, in merito, precisare che la legge n. 205/2018, nello specifico l'art.1, comma 910, ha stabilito l'obbligatorietà dei pagamenti mediante strumenti tracciabili a far data dal 1° luglio 2018.
Inoltre, il ricorrente riferiva in sede di s.i.t. circostanze differenti rispetto a quanto Parte_3 articolato in ricorso, dichiarando il primo di ricevere una paga giornaliera, in contanti, del valore di
47/48 euro.
Alle considerazioni che precedono va aggiunto, inoltre, che nessuna specifica allegazione è stata formulata con riferimento alla necessità di dover giustificare ritardi e assenze, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, all'eventuale utilizzo di mezzi agricoli, alla squadra di lavoro e alla composizione quanto meno numerica della stessa. Tali incongruenze, per nulla trascurabili (poiché vertenti su aspetti rilevanti dei rapporti di lavoro), certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Sulla scorta di tali contraddizioni, l'espletamento della prova testimoniale, apparirebbe verosimilmente inidonea a provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro rivendicato non solo a fronte delle specifiche risultanze degli accertamenti ispettivi ma anche in virtù della genericità dei capitoli di prova articolati. Questi ultimi, invero, vertono su circostanze inidonee ex se a dimostrare la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinati nei termini dedotti nei ricorsi e appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
In particolare, negli stessi è genericamente indicato: il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, l'orario di lavoro, la retribuzione corrisposta e alle modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'asserito datore di lavoro.
Negli stessi non si fa alcun riferimento alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, alla composizione della squadra di lavoro, al concreto esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro.
Proprio in riferimento al capitoli di prova in cui si chiede al teste di confermare che i ricorrenti hanno seguito “le istruzioni, gli ordini e le direttive impartite dal signor De NI IC, che comunicava
i giorni nei quali il/la ricorrente doveva lavorare ed i terreni sui quali doveva lavorare, oltre che comunicare la mansioni da eseguire” giova rilevare l'assenza di qualsiasi riferimento alla figura del preposto aziendale, soggetto quest'ultimo, che secondo quanto riferito dal De NI in sede ispettiva esercitava il potere direttivo in sua assenza avendo lo stesso dichiarato “io non sono sempre presente sul campo e quando non ci sono io i lavori vengono seguiti dal mio operaio di fiducia che si chiama
De NI IC come me ed è mio nipote” (cfr. dichiarazione di De NI allegata per intero in tutte le memorie di costituzione di parte resistente).
Quanto agli ulteriori capitoli di prova, in relazione ai quali è stato indicato come teste il rappresentante legale della società De NI IC, è sufficiente evidenziare che gli stessi sono riferiti a circostanze investenti l'attività aziendale, non rilevanti ai fini del giudizio, e che rendono pertanto, inammissibile anche tale mezzo di prova.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018,
n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc.. Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente. In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
Nemmeno rileva la deduzione, formulata con note di trattazione scritta depositate per l'udienza indicata in epigrafe, che i testi indicati nei capitoli di prova siano lavoratori riconosciuti.
CP_ Invero l'esame dei rapporti di lavoro convalidati, indicati dall' consente di verificare che i periodi di lavoro denunciati in favore dei ricorrenti e dei testi non sono sempre coincidenti.
Invero, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 11 agosto 2018 al 31 Parte_3 dicembre 2018, 6 agosto 2019 al 31 ottobre 2019 e dal 19 agosto 2020 al 31 agosto 2020.
Fra i testi da egli indicati, ad esempio, risulta aver lavorato nel solo anno 2018, Testimone_1
Idemudia Monday nell' anno 2022, nell' anno 2021. Persona_5
Quanto alla ricorrente , ha dedotto di aver lavorato dal 16 ottobre 2014 al 31 dicembre Parte_7
2014, dal 07 luglio 2015 al 30 settembre 2015, dal 23 aprile 2016 al 30 giugno 2016, dal 19 aprile
2017 al 31 luglio 2017, dal 05 maggio 2018 al 30 giugno 2018, dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio
2019, dal 19 marzo 2020 al 31 maggio 2020, dal 05 marzo 2021 al 31 maggio 2021, dal 01 febbraio
2022 al 30 giugno 2022 e dal 22 luglio 2023 al 10 ottobre 2023.
Fra i testi indicati, ad esempio, risulta aver lavorato nel solo anno 2018, Idemudia Testimone_1
Monday nell' anno 2022, nell' anno 2021, nell' anno 2023 e Persona_5 Persona_6 Per_7 nell' anno 2019.
[...]
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende.
CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato le dichiarazioni rese da Parte_3
il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le
[...] allegazioni formulate in ricorso e con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa. Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In proposito apparela scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del
21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalle stesse parti.
Quest' ultimo, peraltro, non ha assunto alcuna specifica posizione sulle loro dichiarazioni, né ne ha offerto una possibile “lettura” alternativa.
5. Alla luce di quanto premesso, le domande proposte dai ricorrenti e Parte_3 [...]
, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, CP_6 devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite non sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att.
c.p.c. per tenere esenti i soccombenti dalla rifusione delle spese alla controparte. Si rileva, infatti, che le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c., versate in atti non possono considerarsi valide ai fini dell'esenzione giacché, i giudizi non sono stati promossi per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma – come si è detto – l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ., Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021). La relativa liquidazione viene effettuata ex D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €.
26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n.
955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023)
e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346). Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
Quanto, invece, ai giudizi nei quali è stata depositata dichiarazione di rinuncia all' azione, si stima equo ed opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede: - rigetta i ricorsi introdotti da e;
Parte_3 Controparte_6
- condanna i ricorrenti predetti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.687,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%;
- dichiara cessata la materia del contendere riguardo ai ricorrenti Parte_1 Pt_2
,
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5
- compensa le spese di lite fra i ricorrenti , Parte_1 Parte_2 Parte_4
CP_
, e l Parte_6 Parte_5
Foggia, all'esito dell' udienza con trattazione cartolare del 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro
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