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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 710/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli;
Appellante
CONTRO
( ), in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante dell'associazione agricola “ Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Cortese e
[...] P.IVA_2
Alessandro Di Rosa;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 64/2023 del 6 febbraio 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa annullava l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000211417, opposta dall'odierno appellato, dichiarando la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi Pt_1
dell'art. 14 della legge n. 689/1981, nonché l'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 della medesima legge.
Premesso che il d.lgs. n. 8/2016 aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste, il giudice riteneva che il dies a quo del termine di decadenza coincidesse con l'entrata in vigore del decreto del 2016. Rilevava che, in ogni caso, la sanzione era prescritta ex art. 28 L. n. 689/1981 per omessa notifica dell'avviso di accertamento all'associazione quale obbligato principale. CP_2
Appellava la sentenza l'ente previdenziale soccombente con ricorso depositato il 7 agosto 2023. Al gravame resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello l' lamenta il vizio di ultrapetizione, ex art. 112 Pt_1
c.p.c., per aver il Tribunale rilevato la decadenza ex art.14 legge n. 689/1981 nonché la prescrizione della sanzione sebbene tali eccezioni non fossero state sollevate dall'appellato quali motivi di opposizione.
Rileva che, trattandosi di “giudizio di tipo chiuso”, al giudice è precluso rilevare motivi di invalidità non dedotti nel ricorso.
Sostiene l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge n.689/1981, per prevalenza della disciplina speciale di cui agli artt. 3, comma 6, e 9 del d.lgs. n. 8/2016 sulla disposizione di carattere generale. Rileva che la normativa speciale non prevede, in caso di inosservanza dei termini, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza.
Censura la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981, atteso che - trattandosi di illecito depenalizzato in relazione al quale l'esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente non poteva dispiegarsi prima dell'entrata in vigore del decreto n. 8/2016 - il decorso del termine era stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento avvenuta l'8 agosto 2017 nonché della successiva ordinanza ingiunzione effettuata l'11 marzo 2022. Assume che neppure i contributi omessi sarebbero prescritti, in ragione del relativo avviso di addebito notificato in data 19 ottobre 2012.
2. Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto nulla l'ordinanza ingiunzione opposta per assenza di notifica dell'atto di accertamento all'associazione di cui l'appellato riveste la qualità di legale rappresentante.
Premesso che il soggetto obbligato principale dell'illecito depenalizzato è CP
, quale persona fisica che ha agito ex art. 6 L.689/1981 e non già la società,
[...]
precisa di avere in ogni caso notificato l'atto di accertamento oltre che alla persona fisica, anche all'associazione “ ”, producendo in questa sede la relativa CP_2
CAD di cui chiede l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Sostiene che, in ogni caso, l'eventuale invalidità di tale notifica non estinguerebbe l'illecito nei confronti della persona fisica che ha agito e al quale la violazione è stata idoneamente contestata e notificata da esso appellante.
Ripropone, poi, le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati.
3. Conclude chiedendo condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
4. L'appello è fondato e va accolto.
5. Preliminarmente si dà atto che l' ha proceduto alla rideterminazione della Pt_1
sanzione irrogata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso), nella misura pari a € 4.244,79 (cfr. allegato al ricorso in appello depositato il 7.08.2023).
6. Con il ricorso introduttivo depositato in data 07.04.2022, ha adito Controparte_1
il Tribunale di Ragusa proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000211417, notificata con racc. A/R in data 11.3.2022, affidata a tre motivi: l'omessa motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento amministrativo, in violazione dell'art. 3 della L. n.
241/1990; l'omessa notifica dell'atto presupposto quale vizio procedurale comportante la nullità dell'atto consequenziale;
l'errata quantificazione della sanzione ritenuta “ictu oculi” smisurata.
Il giudice di prime cure ha annullato l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 nonché per intervenuta prescrizione.
7. L'appellato reputa la sentenza gravata immune da vizi. Rileva, infatti, che la notifica dell'illecito amministrativo è stata effettuata tardivamente, oltre il termine perentorio di 90 giorni di cui alla l. legge 24 novembre 1981 n.689 (art.14 comma 2); deduce che tale eccezione, ancorché rilevabile d'ufficio dal giudice di prime cure, sia rilevabile d'ufficio anche in appello poiché da intendere come eccezione in senso lato, a condizione che la prova dei fatti sui quali si fonda sia stata regolarmente acquisita in atti.
8. All'esame dei motivi, va premesso che, a norma dell'art. 345 c.p.c., non possono essere proposte in appello nuove domande e nuove eccezioni in senso stretto (c.d. divieto dello ius novorum), ma soltanto quelle che costituiscono lo svolgimento logico di quelle proposte in primo grado.
8.1 Dall'esame del ricorso in opposizione di primo grado si evince che l'odierno appellato non ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
La predetta eccezione non risulta rilevabile d'ufficio, come ritenuto dal giudice di prime cure nel passaggio relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Ed invero, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione regolato dagli articoli
22 e 23 della legge n. 689 del 1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'art. 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda”- (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24037 del 30/10/2020).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1056 del 14.01.2022, altresì, in tema di decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1991, ha precisato quanto segue: “La Corte
d'appello, nell'esaminare il primo motivo di gravame, ha anzitutto affermato che la tardività della notificazione dell'accertamento è stata correttamente rilevata d'ufficio
"visto che nello speciale procedimento della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, non sono previste preclusioni e decadenze processuali proprie dell'ordinario processo civile e che, come ritenuto in giurisprudenza, la violazione amministrativa, anche se in astratto sussistente, non può comportare, in concreto, l'applicazione della sanzione, ove il relativo verbale risulti, come nel caso, comunicato al trasgressore oltre il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, che è di natura perentoria". L'affermazione
è errata: secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai
"principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". Nel caso di specie un motivo in tal senso non fu proposto dall'opponente. Al riguardo la Corte d'appello ha sostenuto che "l'eccezione di decadenza risulta in effetti proposta da C. nel ricorso introduttivo, ove egli aveva lamentato, nella sostanza, di avere ignorato il contenuto degli accertamenti eseguiti per non essergli stato comunicato il loro esito;
invero - ha proseguito la Corte d'appello
- il giudice è sempre tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa e delle difese svolte, al di là di non richieste formule sacramentali". L'affermazione del giudice
d'appello non può essere condivisa. Se è vero che va evitato un approccio meramente formalistico, non può ravvisarsi nei motivi di opposizione fatti valere da C. la denuncia della tardività della notificazione del verbale di accertamento della violazione…”..
Nella vicenda in esame, non ravvisandosi, nei motivi di opposizione fatti valere da
, la denuncia della tardività della notificazione dell'illecito Controparte_1
amministrativo, ha errato il giudice di prime cure nel rilevare d'ufficio la decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981, così incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
9. In ordine alla statuizione di prescrizione della sanzione amministrativa per effetto della omessa notifica dell'avviso di accertamento all' Parte_2
, obbligato principale, si ritiene assorbente la fondatezza del secondo motivo di
[...]
appello (in disparte la irrilevanza della notifica al predetto datore di lavoro, stante l'impugnazione in questa sede dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del legale rappresentante).
Preliminarmente va dato atto che l'appellante, unitamente al deposito del ricorso in Parte_ appello in data 7.8.2023, ha versato in atti la contenente prova della notifica per compiuta giacenza dell'atto in esame, effettuata correttamente nei confronti della società all'indirizzo di Piazza Mazzini n. 4, Parte_4
Scicli.
Stante la necessita ai fini della ricerca della verità materiale, detto atto deve ritenersi acquisito al processo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in conformità alla istanza dell'appellante.
9.1 Devono ritenersi in parte inammissibili e in parte infondate le eccezioni sollevate dall'appellato nella memoria di costituzione in atti.
L'eccezione secondo cui “… il verbale di accertamento prot. n. Pt_1
6500.03/08/2017.0113302 del 8.8.2017 è stato asseritamente notificato in data
8.8.2017 alla moglie convivente (l'appellato al tempo era celibe – vedi allegato)”, deve ritenersi inammissibile in difetto di appello incidentale avverso la statuizione con cui il giudice di prime cure ha accertato che “l' successivamente ha notificato Pt_1
l'avviso di accertamento dell'illecito al ricorrente quale rappresentante legale dell' obbligato in solido tramite raccomandata con ricevuta di Parte_5
ritorno in data 8/8/2017 presso l'abitazione in Scicli C.so Mazzini ,n.4 e consegnato a familiare convivente (doc.4 memoria di costituzione ”. Pt_1
Parimenti inammissibile e infondata è l'ulteriore eccezione proposta dall'appellato:
“Per quanto attiene poi al verbale di accertamento n. 6500.03/08/2017.0113303 Pt_1
l' ritiene di aver provveduto alla notifica in data 7.9.2017 (vedi memoria difensiva Pt_1
e ordinanza ingiunzione opposta). E però, la data di notifica, anche in questo caso, è quella del 8.8.2017, poi perfezionatasi per mancato ritiro del plico in data 18.8.2017.
Ciò posto, non si comprende come l' faccia decorrere i termini dal 7.9.2017, quale Pt_1
data di ricezione dell'atto. Tra l'altro, come si evince dall'allegato certificato di residenza, il ricorrente è residente in [...], mentre dalla cartolina di ricevimento prodotta dall'ente l'atto di accertamento risulta recapitato in
Scicli in Corso Mazzini n.
4. Dalla produzione documentale allegata in memoria dall'ente, non si evince, tra l'altro, la corrispondenza della raccomandata con il relativo contenuto”.
Il giudice di prime cure sul punto ha così statuito: “L' tuttavia non ha provato Pt_1
la rituale notifica dell'avviso di accertamento anche all' quale Parte_2
obbligato principale del pagamento della sanzione amministrativa: risulta in atti
(doc.5 memoria di costituzione) la mancata consegna della raccomandata in data
8/8/2017 ma non risulta depositata la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), pertanto la notifica all' è nulla (art.140 c.p.c.)”. Parte_2
Parte_ A fronte di tale statuizione e della produzione della da parte dell' , in difetto Pt_1
di impugnazione incidentale, le censure afferenti alla notifica devono ritenersi inammissibili. Quanto alle date di notifica, l' correttamente nel ricorso in appello ha precisato Pt_1
che “In ogni caso, la sanzione non può essere ritenuta prescritta: posto che la sanzione si prescrive in cinque anni, non si deve dimenticare che si tratta di un illecito depenalizzato, sicché l'esercizio della potestà sanzionatoria non poteva dispiegarsi prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione del 2016: la notifica dell'atto di accertamento l'8/08/17 (doc. 4 prod. e dell'Ordinanza Ingiunzione Pt_1
l'11/03/22 (cfr. ricorso introduttivo), sempre entro i 5 anni, hanno impedito la prescrizione”.
Da tanto discende la infondatezza della accertata prescrizione da parte del giudice di prime cure, con conseguente riforma della sentenza anche sul punto.
9.2 Quanto agli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado, va rilevata la mancata riproposizione da parte dell'appellato ex art. 346 c.p.c., non senza rilevare per un verso la esaustiva motivazione del provvedimento impugnato, recante tutti gli estremi del fatto contestato, anche per relationem, e per l'altro la sopravvenuta rideterminazione dell'importo della sanzione.
10. Per le ragioni che precedono l'appello va accolto, e in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza impugnata va rigettata, dandosi atto della rideterminazione della stessa per effetto del “Provvedimento di rettifica”
prodotto in atti. Pt_1
11. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio possono compensarsi avuto riguardo ai non univoci orientamenti della giurisprudenza in ordine alle questioni giuridiche esaminate e alla rideterminazione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000211417, dando atto della sua rideterminazione come da “Provvedimento di rettifica” Pt_1
prodotto in atti;
compensa integralmente le spese di lite del doppio grado. Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti