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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2604 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giuseppe Pelazza e Margherita Pelazza presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano alla via F. Melzi d'Eril, 38 come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Paola Tradati e Nicolò Farina dello Studio TT Pavesi
UD presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Borromeo
n.8, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 e 441 bis c.p.c. depositato in data 3.3.2025 avanti al
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha Parte_1 convenuto in giudizio il datore di lavoro per sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“a) Annullare il licenziamento de quo ex art.3, 2° comma., Dlgs 23/2015 e condannare a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli CP_1 un'indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari, s.e.e.o., ad euro 2.863,57 mensili, dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione.
b) In via del tutto subordinata e con riserva di impugnazione, accertare che nel caso de quo non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, e condannare, ex art. 3, 1°comma, Dlgs 23/2015, al pagamento di una CP_1 indennità pari a 36 mensilità della sopra indicata ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero al pagamento di quella indennità che risulterà conforme a giustizia”, con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto da con decorrenza dal 1°.04. 2019 con iniziale CP_1 contratto a tempo determinato e part time, poi trasformato, con decorrenza dal
1.04.2020, a tempo indeterminato;
- di essersi visto riconosciuto l'inquadramento nel 3° livello parametro B del
CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia) in relazione alle mansioni di operatore addetto alla conduzione delle spazzatrici a seguito di ricorso giudiziale e Pt_2 per intervenuta conciliazione del 7 giugno 2022.
Il lavoratore ha impugnato, in questa sede, il licenziamento per giusta causa comminatogli dal datore di lavoro il 17.1.2025 per insussistenza del fatto addebitatogli sotto il profilo dell'elemento soggettivo e, in ogni caso, per assenza della gravità del fatto come contestatigli dalla società e, in subordine, per l'assenza di proporzionalità tra la condotta contestata al ricorrente e la sanzione irrogata. si è costituita regolarmente in giudizio, contestando in fatto ed in CP_1 diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
2 Il giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 19.6.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È documentale che con la lettera del 23.12.2024 la società ha contestato al ricorrente il seguente fatto:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge n. 300/1970, nonché degli articoli
66 e 68 del CCNL dei Servizi Ambientali del 18.05.2022 in quanto rinnovo del
CCNL 10 luglio 2016 precedentemente applicato e del codice disciplinare vigente, Le contestiamo quanto segue.
Lei è nostro dipendente presso il dipartimento in qualità di <servizi cp_2 igiene ambientale –tec. operetor> e, come tale, è tenuto al rispetto delle norme di legge, delle disposizioni e delle procedure aziendali nonché ovviamente delle comuni norme del vivere civile. In particolare, il giorno 9 dicembre 2024, Lei era presente in servizio con orario di lavoro previsto dalla ore 21:50 alle ore 5:26.
In data 10 dicembre 2024, l'Officina del dipartimento rilevava che la CP_2 vettura aziendale n. 6129 di marca AU ZO (targata GH514RC) risultava sprovvista di specchio retrovisore destro.
A seguito degli opportuni accertamenti posti in essere dalla scrivente Società, è emerso che Lei è responsabile di quanto sopra descritto, ed in particolare che Lei ha deliberatamente danneggiato una autovettura di proprietà della scrivente
Società, peraltro mentre si trovava all'interno del perimetro aziendale e durante il Suo orario lavorativo.
Nel dettaglio, risulta che Lei, nella predetta data, alle ore 21:45 circa, si trovava nei pressi dell'Ufficio Manutenzione del dipartimento . CP_2
Dopo aver percorso ripetutamente il tratto di marciapiede sito davanti al predetto ufficio, verso le ore 22:10 circa, Lei si avvicinava alla vettura aziendale n. 6129 di marca AU ZO (targata GH514RC), ivi posteggiata. Quindi, Lei
3 appoggiandosi alla calotta dello specchietto retrovisore destro della citata autovettura, manualmente ne rimuoveva lo specchio, forzatamente ed in modo del tutto deliberato, così danneggiando il veicolo aziendale. Terminata tale operazione, alle ore 22:36 circa Lei si allontanava dalla citata vettura aziendale, ed entrava all'interno dell'Ufficio Movimento:
La Sua condotta, come sopra complessivamente descritta, appare assumere gravissimo rilievo in quanto, oltre ad integrare una potenziale fattispecie di reato, si pone in evidente contrasto con le norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le norme disciplinari vigenti, con il codice etico e in generale con le più elementari norme del vivere civile, oltreché con la puntuale e coscienziosa condotta cui ciascun lavoratore è tenuto ad orientare ogni proprio comportamento.
Le contestiamo, inoltre, la recidiva in virtù del procedimento disciplinare a Suo carico:
- avviato con lettera di contestazione del 23 marzo 2024…(negligenza nella custodia dei beni aziendali), da Lei ricevuta in data 28 marzo 2024, conclusosi con l'irrogazione in data 5 aprile 2024 del provvedimento disciplinare di 2 (due) ore di multa” (doc. 1 ric.).
A seguito di detta contestazione disciplinare, il ricorrente presentava le sue giustificazioni in data 7.1.2025 del seguente tenore “Io quel giorno ho sbagliato e riconosco di aver fatto un gesto sbagliato, ma dettato dal nervoso. Quel giorno hanno trovato un tumore a mia mamma per la terza volta. Ho percorso il marciapiede varie volte perché ero nervoso e, in quel momento ho fatto un gesto dettato dalla rabbia e dalla poca lucidità, ho strappato lo specchietto che poi ho buttato, anche se non ricordo dove, forse dentro un cestino. Sicuramente non accadrà più”.
La società, con lettera del 17.1.2025 (doc. 3 ric.), respingeva le giustificazioni del ricorrente e gli intimava il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa comminatogli ritenendolo illegittimo, in quanto il fatto, seppure verificatosi nella sua materialità, doveva ritenersi insussistente sotto l'aspetto soggettivo, parte integrante
4 dell'illecito disciplinare contestato, tenuto conto che il lavoratore avrebbe agito in uno stato di incapacità naturale.
Il ricorrente ritiene il licenziamento illegittimo anche in considerazione del fatto che la condotta, che per la società sarebbe stata “gravissima”, in realtà mancava proprio di tale requisito di gravità.
In subordine, lamenta che il potere disciplinare sia stato esercitato da una società estranea al suo rapporto di lavoro, su delega del formale datore di lavoro e, segnatamente, “Per AMSA SpA A2A SpA Mandataria Capogruppo HR Businnes
Partner OL AN Motta” e “ Per AMSA SpA A2A SpA Mandataria
Capogruppo HR Business Partner Ambiente AL LA”.
Infine, il ricorrente a contesta la legittimità del recesso datoriale anche perché sarebbe stato in ogni caso sproporzionato rispetto ai fatti contestati.
*
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata la doglianza attorea di inefficacia del licenziamento perché la contestazione disciplinare è stata sottoscritta dal Dott. AN Motta,
HR Business Partner OL di A2A S.p.A., capogruppo della Società, e la lettera di licenziamento dal Dott. AL LA, HR Business Partner Unit
Ambiente di A2A S.p.A., soggetti ritenuti dal ricorrente estranei al rapporto di lavoro.
La società ha replicato a detta eccezione depositando in atti la procura generale dell'amministratore delegato di alla capogruppo A2A «affinché la stessa CP_1 avvalendosi delle proprie strutture organizzative e dei propri rappresentanti legali e procuratori […] possa esercitare tutti i necessari ed opportuni poteri di rappresentanza» nonché il potere di «licenziare il personale […] gestire i procedimenti disciplinari, applicando e irrogando i relativi provvedimenti […]»
(docc. 16 e 17 ) ed anche la procura notarile del 4 agosto 2020, con la CP_1 quale la procuratrice speciale di A2A delegava al Dott. AL LA il potere di «gestire i procedimenti disciplinari e, previa contestazione, applicare al personale eccetto i dirigenti, tutti i provvedimenti disciplinari (compreso il licenziamento)» e, a sua volta, con procura del 18 luglio 2024, il Dott.
5 AL LA delegava al Dott. AN Motta il potere di “effettuare contestazioni, rimproveri verbali e scritti, comminare multe, sospendere il personale dal servizio…” (docc. 18 e 19 ). CP_1
La società ha pure richiamato precedenti pronunce in termini di questo stesso
Tribunale, tra cui la sentenza n. 33401/2020, est. Dott.ssa Saioni, che questo giudice richiama anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ove si legge: “a fronte del conferimento formale dei poteri, i soggetti di ciò investiti hanno legittimamente agito in via disciplinare nei confronti del ricorrente. Non depone in senso contrario a tale assunto - ma anzi lo avvalla - la pronuncia di legittimità n. 17999/2020 citata dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione, con la quale è stato affermato che “In caso di licenziamento intimato da un organo appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro (nella specie, un'organizzazione di tendenza), ma privo del potere di rappresentanza,
l'atto di costituzione in giudizio, con il quale il datore resiste all'impugnativa di recesso, integra una manifestazione della volontà di far proprio quell'atto, di cui costituisce ratifica implicita, avente forma scritta”. Se ne desume che pur nell'ipotesi di contestazione disciplinare e licenziamento provenienti da soggetti privi del potere di rappresentanza (ma, nel caso concreto così non è, come già motivato poc'anzi), la costituzione in giudizio di varrebbe alla stregua di CP_1 manifestazione di volontà di fare propri quegli atti, con efficacia ex tunc”.
Tanto basta per rigettare l'eccezione attorea.
*
Quanto alla sussistenza del fatto contestato al dipendente ed alla sua rilevanza disciplinare si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento, ritenendolo, preliminarmente affetto da nullità per insussistenza del fatto mancando in capo al ricorrente l'elemento soggettivo della volontarietà di danneggiare il patrimonio aziendale perché in quel momento versante in stato di incapacità di intendere e volere ed anche per assenza della pur contestata “gravità” del fatto.
Si tratta di una doglianza priva di fondamento.
6 È da escludersi che il ricorrente non fosse consapevole di agire in danno del patrimonio aziendale e ciò anche tenuto conto della condotta successivamente adottata dal lavoratore.
Sia in sede di giustificazioni sia in sede di interrogatorio libero avanti al giudice, il ha sempre ammesso di aver divelto “per rabbia” e “per sconforto” lo Pt_1 specchietto dell'autovettura aziendale.
Lo stato emotivo invocato dal ricorrente, conseguente all'aver appreso la triste notizia della recidiva di cancro della madre quello stesso giorno, non vale ad escludere alcuna sua capacità di intendere e volere, la quale consiste nell'impossibilità da parte dell'individuo di comprendere il significato delle proprie azioni e di rendersi conto delle conseguenze sociali che ne possono derivare. Si tratta di fattispecie del tutto diversa da quella rappresentata dallo stesso lavoratore che parla di un mero stato emotivo di nervosismo, che lo avrebbe portato ad agire con poca lucidità.
Il fatto contestato non può che ritenersi pienamente provato, anche perché specificamente ammesso dal ricorrente, tanto nella sua materialità quanto sotto il profilo della sua volontarietà e gravità.
A deporre in tal senso è il fatto che il ricorrente, anche ammesso, come comprensibile, che sia stato colto in quel frangente da un raptus di rabbia, sconforto e nervosismo per la drammatica notizia appresa in relazione alla salute della propria madre, ben avrebbe potuto nelle ore o nei giorni a seguire, recarsi dal proprio datore di lavoro per notiziarlo del fatto di aver divelto manualmente lo specchietto dell'autovettura aziendale.
Ma ciò non ha fatto, il lavoratore, pur consapevole di aver danneggiato il mezzo aziendale, nei giorni a seguire e questo fino a quando non gli ha CP_1 comunicato la lettera di contestazione, ha taciuto quanto commesso il 9.12.2024.
Il danno causato allo specchietto retrovisore destro dell'autovettura aziendale è stato scoperto dall'Officina del dipartimento , che lo ha prontamente CP_2 segnalato alla società, la quale ha poi avviato gli accertamenti del caso.
Deve rilevarsi come il ricorrente non si sia ravveduto di quanto commesso nell'immediatezza o, quantomeno, prima che gli venisse comunicata la
7 contestazione disciplinare, così facendo ha costretto la società a compiere opportuni accertamenti che hanno poi rivelato che era stato il a rimuovere Pt_1 manualmente e forzatamente lo specchietto del veicolo aziendale.
Questo basta a ritenere il fatto contestato al ricorrente non solo sussistente ma pure disciplinarmente rilevante dovendosi escludere, tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, che il danneggiamento non sia stato volontario.
Del tutto irrilevante, oltre che inammissibile, quanto dedotto dalla difesa attorea in sede di discussione in relazione al modico valore dello specchietto divelto che escluderebbe la gravità del fatto.
In disparte il fatto che tale profilo è stato sollevato per la prima volta solo in sede di discussione, in ogni caso, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la tenuità del danno non esclude la lesione del vincolo fiduciario in quanto ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti ovvero della sua inaffidabilità, mettendo legittimamente in dubbio la futura correttezza degli adempimenti, a nulla rilevando lo scarso valore commerciale del bene danneggiato.
*
Per le medesime ragioni su esposte anche l'eccezione di sproporzionalità del licenziamento rispetto alla condotta contestata va rigettata.
Vero che il ricorrente ha dimostrato (doc. 5 ric.) che quel giorno, il 9.12.2024, alla madre era stata diagnosticata una recidiva di cancro come da certificazione medica e referto dell'Ospedale San Raffaele prodotta in atti. Il che certamente consente di credere alla versione del ricorrente circa il suo stato di turbamento emotivo che, lungi dal poter integrare una incapacità di intendere e di volere, deve essere tenuta presente ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata al Pt_1
8 Tuttavia, per quanto già detto in merito al fatto che, passato il turbamento emotivo, il ricorrente, pur resosi conto di quanto commesso, non si sia in alcun modo ravveduto spontaneamente ma abbia taciuto il fatto al datore di lavoro fino alla lettera di contestazione, intervenuta 13 giorni dopo, porta a ritenere che il licenziamento non sia stata una sanzione sproporzionata.
Ciò considerato anche che al ricorrente è stata contestata pure una recidiva biennale, in ragione del fatto che la società aveva già contestato al dipendente
“con lettera di contestazione del 23 marzo 2024…(negligenza nella custodia dei beni aziendali), da Lei ricevuta in data 28 marzo 2024, conclusosi con
l'irrogazione in data 5 aprile 2024 del provvedimento disciplinare di 2 (due) ore di multa”.
Tutti questi elementi, segnatamente, il fatto che il abbia ammesso il Pt_1 danneggiamento solo ad oltre un mese dall'accaduto e solo dopo che la società gliel'ha contestato, unitamente alla recidiva biennale relativa ad una negligenza nella custodia dei beni aziendali, portano questo giudice a confermare il giudizio di gravità del fatto addebitato e, in particolare, della scarsa inclinazione del dipendente ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.
Il comportamento del ricorrente è stato certamente lesivo del vincolo fiduciario per essere stata posta in essere una condotta elusiva non solo degli obblighi dettati dal codice di comportamento aziendale ma anche dei più elementari valori della civile convivenza.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che “In tema di illeciti disciplinari, al di là dei riferimenti tradizionali, costituiti dai connotati soggettivi ed oggettivi della condotta, parametrati agli obblighi contrattuali di diligenza e di fedeltà assunti dal lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro (artt.
2104 e 2105 c.c.) e generalmente ricondotti al concetto di crisi del rapporto fiduciario, può assumere rilievo anche un altro elemento che è quello costituito dal disvalore “ambientale” che può connotare la condotta del dipendente, anche per la sua specifica posizione professionale e di responsabilità nel servizio svolto, in quanto modello diseducativo e disincentivante nei confronti degli altri
9 dipendenti della compagine aziendale» (ex multis, Cass. civ., Sez. lav., 6 giugno
2014, n. 12806; Cass. civ., Sez. lav., 18 gennaio 2008, n. 1077).
Le mancanze contestate al ricorrente ben rientrano fra quelle punibili con il licenziamento senza preavviso ex art. 68, punto 3, lett. G) CCNL 18 maggio 2022.
Per tali ragioni il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta ed anche del fatto che il ricorrente non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice, seppure accettata dalla società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2026.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giuseppe Pelazza e Margherita Pelazza presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano alla via F. Melzi d'Eril, 38 come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Paola Tradati e Nicolò Farina dello Studio TT Pavesi
UD presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Borromeo
n.8, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 e 441 bis c.p.c. depositato in data 3.3.2025 avanti al
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha Parte_1 convenuto in giudizio il datore di lavoro per sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“a) Annullare il licenziamento de quo ex art.3, 2° comma., Dlgs 23/2015 e condannare a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli CP_1 un'indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari, s.e.e.o., ad euro 2.863,57 mensili, dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione.
b) In via del tutto subordinata e con riserva di impugnazione, accertare che nel caso de quo non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, e condannare, ex art. 3, 1°comma, Dlgs 23/2015, al pagamento di una CP_1 indennità pari a 36 mensilità della sopra indicata ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero al pagamento di quella indennità che risulterà conforme a giustizia”, con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto da con decorrenza dal 1°.04. 2019 con iniziale CP_1 contratto a tempo determinato e part time, poi trasformato, con decorrenza dal
1.04.2020, a tempo indeterminato;
- di essersi visto riconosciuto l'inquadramento nel 3° livello parametro B del
CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia) in relazione alle mansioni di operatore addetto alla conduzione delle spazzatrici a seguito di ricorso giudiziale e Pt_2 per intervenuta conciliazione del 7 giugno 2022.
Il lavoratore ha impugnato, in questa sede, il licenziamento per giusta causa comminatogli dal datore di lavoro il 17.1.2025 per insussistenza del fatto addebitatogli sotto il profilo dell'elemento soggettivo e, in ogni caso, per assenza della gravità del fatto come contestatigli dalla società e, in subordine, per l'assenza di proporzionalità tra la condotta contestata al ricorrente e la sanzione irrogata. si è costituita regolarmente in giudizio, contestando in fatto ed in CP_1 diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
2 Il giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 19.6.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
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Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È documentale che con la lettera del 23.12.2024 la società ha contestato al ricorrente il seguente fatto:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge n. 300/1970, nonché degli articoli
66 e 68 del CCNL dei Servizi Ambientali del 18.05.2022 in quanto rinnovo del
CCNL 10 luglio 2016 precedentemente applicato e del codice disciplinare vigente, Le contestiamo quanto segue.
Lei è nostro dipendente presso il dipartimento in qualità di <servizi cp_2 igiene ambientale –tec. operetor> e, come tale, è tenuto al rispetto delle norme di legge, delle disposizioni e delle procedure aziendali nonché ovviamente delle comuni norme del vivere civile. In particolare, il giorno 9 dicembre 2024, Lei era presente in servizio con orario di lavoro previsto dalla ore 21:50 alle ore 5:26.
In data 10 dicembre 2024, l'Officina del dipartimento rilevava che la CP_2 vettura aziendale n. 6129 di marca AU ZO (targata GH514RC) risultava sprovvista di specchio retrovisore destro.
A seguito degli opportuni accertamenti posti in essere dalla scrivente Società, è emerso che Lei è responsabile di quanto sopra descritto, ed in particolare che Lei ha deliberatamente danneggiato una autovettura di proprietà della scrivente
Società, peraltro mentre si trovava all'interno del perimetro aziendale e durante il Suo orario lavorativo.
Nel dettaglio, risulta che Lei, nella predetta data, alle ore 21:45 circa, si trovava nei pressi dell'Ufficio Manutenzione del dipartimento . CP_2
Dopo aver percorso ripetutamente il tratto di marciapiede sito davanti al predetto ufficio, verso le ore 22:10 circa, Lei si avvicinava alla vettura aziendale n. 6129 di marca AU ZO (targata GH514RC), ivi posteggiata. Quindi, Lei
3 appoggiandosi alla calotta dello specchietto retrovisore destro della citata autovettura, manualmente ne rimuoveva lo specchio, forzatamente ed in modo del tutto deliberato, così danneggiando il veicolo aziendale. Terminata tale operazione, alle ore 22:36 circa Lei si allontanava dalla citata vettura aziendale, ed entrava all'interno dell'Ufficio Movimento:
La Sua condotta, come sopra complessivamente descritta, appare assumere gravissimo rilievo in quanto, oltre ad integrare una potenziale fattispecie di reato, si pone in evidente contrasto con le norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le norme disciplinari vigenti, con il codice etico e in generale con le più elementari norme del vivere civile, oltreché con la puntuale e coscienziosa condotta cui ciascun lavoratore è tenuto ad orientare ogni proprio comportamento.
Le contestiamo, inoltre, la recidiva in virtù del procedimento disciplinare a Suo carico:
- avviato con lettera di contestazione del 23 marzo 2024…(negligenza nella custodia dei beni aziendali), da Lei ricevuta in data 28 marzo 2024, conclusosi con l'irrogazione in data 5 aprile 2024 del provvedimento disciplinare di 2 (due) ore di multa” (doc. 1 ric.).
A seguito di detta contestazione disciplinare, il ricorrente presentava le sue giustificazioni in data 7.1.2025 del seguente tenore “Io quel giorno ho sbagliato e riconosco di aver fatto un gesto sbagliato, ma dettato dal nervoso. Quel giorno hanno trovato un tumore a mia mamma per la terza volta. Ho percorso il marciapiede varie volte perché ero nervoso e, in quel momento ho fatto un gesto dettato dalla rabbia e dalla poca lucidità, ho strappato lo specchietto che poi ho buttato, anche se non ricordo dove, forse dentro un cestino. Sicuramente non accadrà più”.
La società, con lettera del 17.1.2025 (doc. 3 ric.), respingeva le giustificazioni del ricorrente e gli intimava il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa comminatogli ritenendolo illegittimo, in quanto il fatto, seppure verificatosi nella sua materialità, doveva ritenersi insussistente sotto l'aspetto soggettivo, parte integrante
4 dell'illecito disciplinare contestato, tenuto conto che il lavoratore avrebbe agito in uno stato di incapacità naturale.
Il ricorrente ritiene il licenziamento illegittimo anche in considerazione del fatto che la condotta, che per la società sarebbe stata “gravissima”, in realtà mancava proprio di tale requisito di gravità.
In subordine, lamenta che il potere disciplinare sia stato esercitato da una società estranea al suo rapporto di lavoro, su delega del formale datore di lavoro e, segnatamente, “Per AMSA SpA A2A SpA Mandataria Capogruppo HR Businnes
Partner OL AN Motta” e “ Per AMSA SpA A2A SpA Mandataria
Capogruppo HR Business Partner Ambiente AL LA”.
Infine, il ricorrente a contesta la legittimità del recesso datoriale anche perché sarebbe stato in ogni caso sproporzionato rispetto ai fatti contestati.
*
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata la doglianza attorea di inefficacia del licenziamento perché la contestazione disciplinare è stata sottoscritta dal Dott. AN Motta,
HR Business Partner OL di A2A S.p.A., capogruppo della Società, e la lettera di licenziamento dal Dott. AL LA, HR Business Partner Unit
Ambiente di A2A S.p.A., soggetti ritenuti dal ricorrente estranei al rapporto di lavoro.
La società ha replicato a detta eccezione depositando in atti la procura generale dell'amministratore delegato di alla capogruppo A2A «affinché la stessa CP_1 avvalendosi delle proprie strutture organizzative e dei propri rappresentanti legali e procuratori […] possa esercitare tutti i necessari ed opportuni poteri di rappresentanza» nonché il potere di «licenziare il personale […] gestire i procedimenti disciplinari, applicando e irrogando i relativi provvedimenti […]»
(docc. 16 e 17 ) ed anche la procura notarile del 4 agosto 2020, con la CP_1 quale la procuratrice speciale di A2A delegava al Dott. AL LA il potere di «gestire i procedimenti disciplinari e, previa contestazione, applicare al personale eccetto i dirigenti, tutti i provvedimenti disciplinari (compreso il licenziamento)» e, a sua volta, con procura del 18 luglio 2024, il Dott.
5 AL LA delegava al Dott. AN Motta il potere di “effettuare contestazioni, rimproveri verbali e scritti, comminare multe, sospendere il personale dal servizio…” (docc. 18 e 19 ). CP_1
La società ha pure richiamato precedenti pronunce in termini di questo stesso
Tribunale, tra cui la sentenza n. 33401/2020, est. Dott.ssa Saioni, che questo giudice richiama anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ove si legge: “a fronte del conferimento formale dei poteri, i soggetti di ciò investiti hanno legittimamente agito in via disciplinare nei confronti del ricorrente. Non depone in senso contrario a tale assunto - ma anzi lo avvalla - la pronuncia di legittimità n. 17999/2020 citata dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione, con la quale è stato affermato che “In caso di licenziamento intimato da un organo appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro (nella specie, un'organizzazione di tendenza), ma privo del potere di rappresentanza,
l'atto di costituzione in giudizio, con il quale il datore resiste all'impugnativa di recesso, integra una manifestazione della volontà di far proprio quell'atto, di cui costituisce ratifica implicita, avente forma scritta”. Se ne desume che pur nell'ipotesi di contestazione disciplinare e licenziamento provenienti da soggetti privi del potere di rappresentanza (ma, nel caso concreto così non è, come già motivato poc'anzi), la costituzione in giudizio di varrebbe alla stregua di CP_1 manifestazione di volontà di fare propri quegli atti, con efficacia ex tunc”.
Tanto basta per rigettare l'eccezione attorea.
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Quanto alla sussistenza del fatto contestato al dipendente ed alla sua rilevanza disciplinare si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento, ritenendolo, preliminarmente affetto da nullità per insussistenza del fatto mancando in capo al ricorrente l'elemento soggettivo della volontarietà di danneggiare il patrimonio aziendale perché in quel momento versante in stato di incapacità di intendere e volere ed anche per assenza della pur contestata “gravità” del fatto.
Si tratta di una doglianza priva di fondamento.
6 È da escludersi che il ricorrente non fosse consapevole di agire in danno del patrimonio aziendale e ciò anche tenuto conto della condotta successivamente adottata dal lavoratore.
Sia in sede di giustificazioni sia in sede di interrogatorio libero avanti al giudice, il ha sempre ammesso di aver divelto “per rabbia” e “per sconforto” lo Pt_1 specchietto dell'autovettura aziendale.
Lo stato emotivo invocato dal ricorrente, conseguente all'aver appreso la triste notizia della recidiva di cancro della madre quello stesso giorno, non vale ad escludere alcuna sua capacità di intendere e volere, la quale consiste nell'impossibilità da parte dell'individuo di comprendere il significato delle proprie azioni e di rendersi conto delle conseguenze sociali che ne possono derivare. Si tratta di fattispecie del tutto diversa da quella rappresentata dallo stesso lavoratore che parla di un mero stato emotivo di nervosismo, che lo avrebbe portato ad agire con poca lucidità.
Il fatto contestato non può che ritenersi pienamente provato, anche perché specificamente ammesso dal ricorrente, tanto nella sua materialità quanto sotto il profilo della sua volontarietà e gravità.
A deporre in tal senso è il fatto che il ricorrente, anche ammesso, come comprensibile, che sia stato colto in quel frangente da un raptus di rabbia, sconforto e nervosismo per la drammatica notizia appresa in relazione alla salute della propria madre, ben avrebbe potuto nelle ore o nei giorni a seguire, recarsi dal proprio datore di lavoro per notiziarlo del fatto di aver divelto manualmente lo specchietto dell'autovettura aziendale.
Ma ciò non ha fatto, il lavoratore, pur consapevole di aver danneggiato il mezzo aziendale, nei giorni a seguire e questo fino a quando non gli ha CP_1 comunicato la lettera di contestazione, ha taciuto quanto commesso il 9.12.2024.
Il danno causato allo specchietto retrovisore destro dell'autovettura aziendale è stato scoperto dall'Officina del dipartimento , che lo ha prontamente CP_2 segnalato alla società, la quale ha poi avviato gli accertamenti del caso.
Deve rilevarsi come il ricorrente non si sia ravveduto di quanto commesso nell'immediatezza o, quantomeno, prima che gli venisse comunicata la
7 contestazione disciplinare, così facendo ha costretto la società a compiere opportuni accertamenti che hanno poi rivelato che era stato il a rimuovere Pt_1 manualmente e forzatamente lo specchietto del veicolo aziendale.
Questo basta a ritenere il fatto contestato al ricorrente non solo sussistente ma pure disciplinarmente rilevante dovendosi escludere, tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, che il danneggiamento non sia stato volontario.
Del tutto irrilevante, oltre che inammissibile, quanto dedotto dalla difesa attorea in sede di discussione in relazione al modico valore dello specchietto divelto che escluderebbe la gravità del fatto.
In disparte il fatto che tale profilo è stato sollevato per la prima volta solo in sede di discussione, in ogni caso, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la tenuità del danno non esclude la lesione del vincolo fiduciario in quanto ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti ovvero della sua inaffidabilità, mettendo legittimamente in dubbio la futura correttezza degli adempimenti, a nulla rilevando lo scarso valore commerciale del bene danneggiato.
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Per le medesime ragioni su esposte anche l'eccezione di sproporzionalità del licenziamento rispetto alla condotta contestata va rigettata.
Vero che il ricorrente ha dimostrato (doc. 5 ric.) che quel giorno, il 9.12.2024, alla madre era stata diagnosticata una recidiva di cancro come da certificazione medica e referto dell'Ospedale San Raffaele prodotta in atti. Il che certamente consente di credere alla versione del ricorrente circa il suo stato di turbamento emotivo che, lungi dal poter integrare una incapacità di intendere e di volere, deve essere tenuta presente ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata al Pt_1
8 Tuttavia, per quanto già detto in merito al fatto che, passato il turbamento emotivo, il ricorrente, pur resosi conto di quanto commesso, non si sia in alcun modo ravveduto spontaneamente ma abbia taciuto il fatto al datore di lavoro fino alla lettera di contestazione, intervenuta 13 giorni dopo, porta a ritenere che il licenziamento non sia stata una sanzione sproporzionata.
Ciò considerato anche che al ricorrente è stata contestata pure una recidiva biennale, in ragione del fatto che la società aveva già contestato al dipendente
“con lettera di contestazione del 23 marzo 2024…(negligenza nella custodia dei beni aziendali), da Lei ricevuta in data 28 marzo 2024, conclusosi con
l'irrogazione in data 5 aprile 2024 del provvedimento disciplinare di 2 (due) ore di multa”.
Tutti questi elementi, segnatamente, il fatto che il abbia ammesso il Pt_1 danneggiamento solo ad oltre un mese dall'accaduto e solo dopo che la società gliel'ha contestato, unitamente alla recidiva biennale relativa ad una negligenza nella custodia dei beni aziendali, portano questo giudice a confermare il giudizio di gravità del fatto addebitato e, in particolare, della scarsa inclinazione del dipendente ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.
Il comportamento del ricorrente è stato certamente lesivo del vincolo fiduciario per essere stata posta in essere una condotta elusiva non solo degli obblighi dettati dal codice di comportamento aziendale ma anche dei più elementari valori della civile convivenza.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che “In tema di illeciti disciplinari, al di là dei riferimenti tradizionali, costituiti dai connotati soggettivi ed oggettivi della condotta, parametrati agli obblighi contrattuali di diligenza e di fedeltà assunti dal lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro (artt.
2104 e 2105 c.c.) e generalmente ricondotti al concetto di crisi del rapporto fiduciario, può assumere rilievo anche un altro elemento che è quello costituito dal disvalore “ambientale” che può connotare la condotta del dipendente, anche per la sua specifica posizione professionale e di responsabilità nel servizio svolto, in quanto modello diseducativo e disincentivante nei confronti degli altri
9 dipendenti della compagine aziendale» (ex multis, Cass. civ., Sez. lav., 6 giugno
2014, n. 12806; Cass. civ., Sez. lav., 18 gennaio 2008, n. 1077).
Le mancanze contestate al ricorrente ben rientrano fra quelle punibili con il licenziamento senza preavviso ex art. 68, punto 3, lett. G) CCNL 18 maggio 2022.
Per tali ragioni il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta ed anche del fatto che il ricorrente non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice, seppure accettata dalla società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2026.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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