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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/07/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11425/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Maggi,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“l'Ill.mo Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti, in parziale modifica delle statuizioni del provvedimento del
21.09.2019 del Tribunale di Genova reso nella causa RG VG 7589/2019, Voglia,
1) Affidare in via esclusiva il minore alla madre con facoltà per la stessa di adottare Per_1
1 tutte le decisioni anche di maggior interesse inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza della minore senza il preventivo consenso del padre ai sensi e per l'effetto dell'art.
337 quater, c. 3, cc e confermare il collocamento prevalentemente del minore presso di lei per
i motivi di cui in parte narrativa;
2) Disporre che il padre avrà diritto di incontrare il figlio minore a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera (cena esclusa) oltre ad un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola all'orario di cena (19.00 nei mesi invernali e 20.00 in quelli estivi) nel rispetto degli interessi e degli impegni scolastici ed extra de minore;
nella settimana di competenza della madre, il padre potrà vedere il figlio due pomeriggi durante la settimana dall'uscita da scuola all'orario di cena (19.00 nei mesi invernali e 20.00 in quelli estivi) sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici e ludici dello stesso;
il padre potrà altresì vedere il figlio nelle principali festività (Natale/Capodanno/Epifania, Pasqua/Pasquetta e/o nell'eventuale fermo scolastico per le vacanze di carnevale/ settimana “bianca”) ad anni alterni nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici che via via si manifesteranno nella vita del minore stesso;
si specifica che il padre trascorrerà sempre la notte della Vigilia di
Natale con il minore che verrà riportato a casa della madre entro le ore 10.00 del 25 Dicembre;
per il resto del periodo natalizio, trascorrerà con un genitore il periodo che va dal Per_1
26/12 al 31/12 e con l'altro dal 1/1 al 6/1 secondo il principio dell'alternanza;
3) Statuire che il minore trascorrerà altresì un periodo in vacanza con il padre durante la stagione estiva di due settimane anche non consecutive;
i periodi di vacanza scelti da entrambi
i genitori dovranno essere comunicati all'altro entro fine maggio, per cercare di far sì che non si accavallino tra loro;
4) Disporre che le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore e a non screditare la figura genitoriale dell'uno e dell'altro soprattutto davanti al figlio;
5) Disporre che le parti potranno avvalersi dell'aiuto dei rispettivi genitori, nonni di Per_1
per la gestione del figlio, anche andando a prenderlo a scuola qualora siano sopraggiunti improvvisi impegni di lavoro;
6) Statuire che il signor corrisponderà, quale contributo al mantenimento del figlio CP_1
minore, l'importo di Euro 200,00 (duecento) mensili soggetto, su base annua, ad indicizzazione
Istat da versarsi alle coordinate bancarie note della sig.ra ogni giorno 15 (quindici) del Pt_1
2 mese e ciò fino all'indipendenza economica che raggiungerà il minore;
7) Statuire altresì che le spese straordinarie necessarie per il figlio, previamente concordate, verranno sostenute al 50% tra le parti con l'obbligo di rimborso, al genitore che le anticipa, entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dall'esborso medesimo previa esibizione di copia del documento di spesa;
tali spese saranno regolamentate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Genova che si intende ivi integralmente ritrascritto e al quale le parti fanno pieno riferimento;
8) Determinare il diritto alla corresponsione degli importi dell'assegno unico in capo alla sig.ra
per cui il sig. si impegnerà e si obbligherà a completare le pratiche necessarie al Pt_1 CP_1
suo ottenimento ove occorresse;
il padre autorizza altresì la SI a potere, ove Pt_1
previsto, usufruire al 100% degli sgravi fiscali;
9) Statuire che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza
e/o domicilio, a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'emissione del passaporto per il figlio e per i genitori stessi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore.
10) Vinte le spese di lite”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova disponga l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni concernenti il figlio minore (nato il [...] dalla relazione Per_1
sentimentale da lei intrattenuta con ) quali stabilite con decreto di questo Controparte_1
Tribunale n. 4626/2020 del 21.9.2020.
Parte attrice ha rappresentato che:
- con il menzionato decreto, in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti: i) era stato disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con sua Per_1
collocazione abitativa presso la madre;
ii) erano state disciplinate le frequentazioni padre-
3 figlio;
iii) era stato posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ex compagna, CP_1
quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 200,00, con suddivisione paritetica tra i genitori delle spese straordinarie relative al minore;
- l'odierno convenuto aveva però disatteso gli accordi raggiunti ed era rimasto assente nella vita del figlio;
aveva sovente ostacolato l'ex compagna nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
non aveva ottemperato con regolarità alle obbligazioni di contribuzione al mantenimento e alle spese straordinarie per il minore;
nulla anzi più aveva corrisposto dal maggio 2023.
La sig.ra ha pertanto instato perché fosse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio Pt_1
minore, con facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni anche di maggiore interesse per Per_1
All'udienza del 25.3.2025, il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia. Fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. Con queste premesse, valutate le deduzioni dell'attrice (da lei confermate nel corso dell'interrogatorio libero in udienza), esaminata la documentazione prodotta, e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti, ritiene il collegio che debba disporsi il regime di affidamento esclusivo del minore alla madre secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre, al riguardo, prendere atto del grave disinteresse manifestato dal convenuto, a livello morale e materiale, nei confronti del figlio minore;
ciò pure a fronte degli impegni dal medesimo assunti in seno al precedente procedimento, sfociato nel decreto n. 4626/2020.
Egli, invero, da tempo ha rinunciato a occuparsi di che frequenta solo Per_1
sporadicamente e con cui ha mantenuto contatti del tutto occasionali.
D'altro canto, è altresì indicativo il fatto che, pur a fronte delle gravi e serie deduzioni di parte attrice, e della domanda da lei avanzata di affidamento esclusivo a sé del figlio, l'odierno convenuto abbia nondimeno ritenuto di non costituirsi in giudizio e di non comparire personalmente in udienza: circostanza questa, che se pure resta espressione di una legittima scelta processuale, nondimeno si appalesa, in questa sede, sintomatica di quella noncuranza
4 nei confronti del figlio che la madre addebita al sig. . CP_1
Di contro, l'attrice – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di fare fronte alle esigenze del minore in via autonoma, senza alcun concreto supporto da parte del sig.
, ma con il sostegno dei propri genitori e del proprio attuale compagno. CP_1
Deve allora ragionevolmente riconoscersi che l'affido di anche al padre non sia Per_1
conforme all'interesse del minore, giacché il sig. ha di fatto abdicato alla propria CP_1
funzione e alle proprie responsabilità genitoriali. E deve di contro devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere del minore – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2. Ferma la collocazione abitativa del minore con la madre, si ritiene poi di dover statuire, in considerazione della protratta assenza del sig. per il minore, e tenuto conto della CP_1
ancor tenera età di quest'ultimo, che l'odierno convenuto possa vedere il figlio sulla base degli accordi che egli previamente raggiunga con la sig.ra ; accordi che i genitori avranno cura Pt_1
di assumere, in ogni caso, nel preminente interesse del minore.
3. Occorre poi dare atto che, in ragione del regime di affidamento esclusivo (rafforzato) del minore alla madre, l'assegno unico per potrà essere integralmente percepito dalla Per_1
odierna attrice, conformemente alle richieste dalla medesima formulate.
4. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
5 a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova n.
4626/2020 del 21.9.2020,
- affida il minore , nato a Genova (GE) il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2
madre, , attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia anche le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio secondo le Controparte_1 Per_1
indicazioni di cui alla motivazione;
- dispone che l'assegno unico in favore del figlio possa essere percepito Per_1
integralmente dalla madre, ; Parte_1
- fermo il resto;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in 3.808,00, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Maggi,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“l'Ill.mo Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti, in parziale modifica delle statuizioni del provvedimento del
21.09.2019 del Tribunale di Genova reso nella causa RG VG 7589/2019, Voglia,
1) Affidare in via esclusiva il minore alla madre con facoltà per la stessa di adottare Per_1
1 tutte le decisioni anche di maggior interesse inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza della minore senza il preventivo consenso del padre ai sensi e per l'effetto dell'art.
337 quater, c. 3, cc e confermare il collocamento prevalentemente del minore presso di lei per
i motivi di cui in parte narrativa;
2) Disporre che il padre avrà diritto di incontrare il figlio minore a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera (cena esclusa) oltre ad un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola all'orario di cena (19.00 nei mesi invernali e 20.00 in quelli estivi) nel rispetto degli interessi e degli impegni scolastici ed extra de minore;
nella settimana di competenza della madre, il padre potrà vedere il figlio due pomeriggi durante la settimana dall'uscita da scuola all'orario di cena (19.00 nei mesi invernali e 20.00 in quelli estivi) sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici e ludici dello stesso;
il padre potrà altresì vedere il figlio nelle principali festività (Natale/Capodanno/Epifania, Pasqua/Pasquetta e/o nell'eventuale fermo scolastico per le vacanze di carnevale/ settimana “bianca”) ad anni alterni nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici che via via si manifesteranno nella vita del minore stesso;
si specifica che il padre trascorrerà sempre la notte della Vigilia di
Natale con il minore che verrà riportato a casa della madre entro le ore 10.00 del 25 Dicembre;
per il resto del periodo natalizio, trascorrerà con un genitore il periodo che va dal Per_1
26/12 al 31/12 e con l'altro dal 1/1 al 6/1 secondo il principio dell'alternanza;
3) Statuire che il minore trascorrerà altresì un periodo in vacanza con il padre durante la stagione estiva di due settimane anche non consecutive;
i periodi di vacanza scelti da entrambi
i genitori dovranno essere comunicati all'altro entro fine maggio, per cercare di far sì che non si accavallino tra loro;
4) Disporre che le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore e a non screditare la figura genitoriale dell'uno e dell'altro soprattutto davanti al figlio;
5) Disporre che le parti potranno avvalersi dell'aiuto dei rispettivi genitori, nonni di Per_1
per la gestione del figlio, anche andando a prenderlo a scuola qualora siano sopraggiunti improvvisi impegni di lavoro;
6) Statuire che il signor corrisponderà, quale contributo al mantenimento del figlio CP_1
minore, l'importo di Euro 200,00 (duecento) mensili soggetto, su base annua, ad indicizzazione
Istat da versarsi alle coordinate bancarie note della sig.ra ogni giorno 15 (quindici) del Pt_1
2 mese e ciò fino all'indipendenza economica che raggiungerà il minore;
7) Statuire altresì che le spese straordinarie necessarie per il figlio, previamente concordate, verranno sostenute al 50% tra le parti con l'obbligo di rimborso, al genitore che le anticipa, entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dall'esborso medesimo previa esibizione di copia del documento di spesa;
tali spese saranno regolamentate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Genova che si intende ivi integralmente ritrascritto e al quale le parti fanno pieno riferimento;
8) Determinare il diritto alla corresponsione degli importi dell'assegno unico in capo alla sig.ra
per cui il sig. si impegnerà e si obbligherà a completare le pratiche necessarie al Pt_1 CP_1
suo ottenimento ove occorresse;
il padre autorizza altresì la SI a potere, ove Pt_1
previsto, usufruire al 100% degli sgravi fiscali;
9) Statuire che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza
e/o domicilio, a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'emissione del passaporto per il figlio e per i genitori stessi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore.
10) Vinte le spese di lite”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova disponga l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni concernenti il figlio minore (nato il [...] dalla relazione Per_1
sentimentale da lei intrattenuta con ) quali stabilite con decreto di questo Controparte_1
Tribunale n. 4626/2020 del 21.9.2020.
Parte attrice ha rappresentato che:
- con il menzionato decreto, in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti: i) era stato disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con sua Per_1
collocazione abitativa presso la madre;
ii) erano state disciplinate le frequentazioni padre-
3 figlio;
iii) era stato posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ex compagna, CP_1
quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 200,00, con suddivisione paritetica tra i genitori delle spese straordinarie relative al minore;
- l'odierno convenuto aveva però disatteso gli accordi raggiunti ed era rimasto assente nella vita del figlio;
aveva sovente ostacolato l'ex compagna nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
non aveva ottemperato con regolarità alle obbligazioni di contribuzione al mantenimento e alle spese straordinarie per il minore;
nulla anzi più aveva corrisposto dal maggio 2023.
La sig.ra ha pertanto instato perché fosse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio Pt_1
minore, con facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni anche di maggiore interesse per Per_1
All'udienza del 25.3.2025, il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia. Fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. Con queste premesse, valutate le deduzioni dell'attrice (da lei confermate nel corso dell'interrogatorio libero in udienza), esaminata la documentazione prodotta, e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti, ritiene il collegio che debba disporsi il regime di affidamento esclusivo del minore alla madre secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre, al riguardo, prendere atto del grave disinteresse manifestato dal convenuto, a livello morale e materiale, nei confronti del figlio minore;
ciò pure a fronte degli impegni dal medesimo assunti in seno al precedente procedimento, sfociato nel decreto n. 4626/2020.
Egli, invero, da tempo ha rinunciato a occuparsi di che frequenta solo Per_1
sporadicamente e con cui ha mantenuto contatti del tutto occasionali.
D'altro canto, è altresì indicativo il fatto che, pur a fronte delle gravi e serie deduzioni di parte attrice, e della domanda da lei avanzata di affidamento esclusivo a sé del figlio, l'odierno convenuto abbia nondimeno ritenuto di non costituirsi in giudizio e di non comparire personalmente in udienza: circostanza questa, che se pure resta espressione di una legittima scelta processuale, nondimeno si appalesa, in questa sede, sintomatica di quella noncuranza
4 nei confronti del figlio che la madre addebita al sig. . CP_1
Di contro, l'attrice – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di fare fronte alle esigenze del minore in via autonoma, senza alcun concreto supporto da parte del sig.
, ma con il sostegno dei propri genitori e del proprio attuale compagno. CP_1
Deve allora ragionevolmente riconoscersi che l'affido di anche al padre non sia Per_1
conforme all'interesse del minore, giacché il sig. ha di fatto abdicato alla propria CP_1
funzione e alle proprie responsabilità genitoriali. E deve di contro devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere del minore – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2. Ferma la collocazione abitativa del minore con la madre, si ritiene poi di dover statuire, in considerazione della protratta assenza del sig. per il minore, e tenuto conto della CP_1
ancor tenera età di quest'ultimo, che l'odierno convenuto possa vedere il figlio sulla base degli accordi che egli previamente raggiunga con la sig.ra ; accordi che i genitori avranno cura Pt_1
di assumere, in ogni caso, nel preminente interesse del minore.
3. Occorre poi dare atto che, in ragione del regime di affidamento esclusivo (rafforzato) del minore alla madre, l'assegno unico per potrà essere integralmente percepito dalla Per_1
odierna attrice, conformemente alle richieste dalla medesima formulate.
4. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
5 a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova n.
4626/2020 del 21.9.2020,
- affida il minore , nato a Genova (GE) il [...], in [...] esclusiva alla Persona_2
madre, , attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia anche le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio secondo le Controparte_1 Per_1
indicazioni di cui alla motivazione;
- dispone che l'assegno unico in favore del figlio possa essere percepito Per_1
integralmente dalla madre, ; Parte_1
- fermo il resto;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in 3.808,00, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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