Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 01606/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2021, proposto da
NO SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TI RA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione GL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di TI RA – Settore I – Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggio, PAI, VAS, SIC, in persona del dirigente p.t., ing. Lorenzo OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini 50;
Comune di TI RA – Settore I – Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggio, PAI, VAS, SIC, in persona del Responsabile Procedimento, non costituito in giudizio;
Regione GL - Dipartimento Mobilità, in persona del dirigente pro tempore , ing. Barbara Loconsole, non costituito in giudizio;
Regione GL - Dipartimento Mobilità, in persona del funzionario PO pro tempore , arch. Luigi Guastamacchia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Sisto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Vol.Gest Gestione Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, del Comune di TI RA, a firma del Dirigente del Settore I°, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggio, PAI, VAS, SIC, Ing. Lorenzo OR, e del Responsabile del Procedimento, dott. Ing. Carmelo D'Amicis, avente ad oggetto “ Richiesta di Variante Urbanistica al P.P. “IU B” lotti 74,75,81,82,85,86,87, in N.C.T. fg. 126 p.lla 157 (Proponente: GRASSI NO). Diniego Definitivo ”, comunicato a mezzo pec, prot. n°0010701 del 17/02/2021;
- dell'atto dirigenziale della Regione GL n. 78 del 29.05.2020, a firma del Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologica e paesaggio – Regione GL, Ing. Barbara Loconsole, e del Funzionario PO – Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri, arch. Luigi Guastamacchia, avente ad oggetto « Comune di TI RA (TA). Diniego di parere ci compatibilità paesaggistica ex art.96.1.d delle NTA del PPTR - “Variante urbanistica al Piano Particolareggiato Giuliani B – lotti 74,75,81,82,85,86,87 in n.c.t. al fg. 126 p.lla 157” Proponente – NO SS »;
- dell'atto del Comune di TI RA, prot. n° 55170 del 22/10/2020, a firma del Dirigente del Settore I°, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggio, PAI, VAS, SIC, Ing. Lorenzo OR, e del Responsabile del Procedimento, dott. in Ing. Carmelo D'Amicis, avente ad oggetto « Comunicazione relativa al possibile rigetto della Richiesta di Variante Urbanistica al P.P. “Giuliani B” lotti 74,75,81,82,85,86,87, in N.C.T. fg. 126 p.lla 157 (Proponente: SS NO) »;
- della nota della Regione GL prot. A00 145/14-4-20 n° 2932 del 14.04.2020, a firma del Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologica e paesaggio – Regione GL, Ing. Barbara Loconsole, e del Funzionario PO – Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri, arch. Luigi Guastamacchia, avente ad oggetto “ Comune di TI RA(TA). Variante urbanistica al Piano Particolareggiato Giuliani B – lotti 74,75,81,82,85,86,87 in n.c.t. al fg. 126 p.lla 157. Parere di Compatibilità Paesaggistica art.96.1.d Preavviso di diniego (art. 10/bis della L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i) ”;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento
dell'attuale vigenza ed efficacia, giusta delibera del C.C. n°23/2016 e delibera della G.R. GL n°537/2013, del Piano Particolareggiato “Giuliani B” e quindi del diritto del Ricorrente sia a conseguire l'approvazione della variante richiesta sia ad utilizzare l'area di proprietà distinta in catasto al fg 126 p.lla 157 del Comune di TI RA per interventi di natura edilizia conformi al Piano Particolareggiato “Giuliani B” e secondo le previsioni del PUTT/P della Regione GL.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione GL e di Lorenzo OR e di Comune di TI RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento dirigenziale, comunicato a mezzo nota pec prot. n. 0010701 del 17/02/2021, con cui il Comune di TI RA ha denegato la “ Richiesta di Variante Urbanistica al P.P. “Giuliani B” lotti 74,75,81,82,85,86,87, in N.C.T. fg. 126 p.lla 157 ”, nonché i presupposti atti del procedimento.
Nel contempo parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della perdurante efficacia del Piano Particolareggiato “Giuliani B” e quindi del suo diritto a conseguire l'approvazione della variante richiesta, e comunque ad utilizzare l'area distinta in catasto al fg 126 p.lla 157 del Comune di TI RA per interventi di natura edilizia conformi al Piano Particolareggiato “Giuliani B” e secondo le previsioni del PUTT/P della Regione GL.
2. In particolare, il sig. NO SS ha riferito le seguenti circostanze:
- il ricorrente è proprietario “nel Comune di TI RA (TA) di un lotto di terreno identificato in catasto al foglio 126, particella 157”, che “ricade, nel PRG vigente, giusta certificato di destinazione urbanistica del 04.02.2021, in “ parte in zona E4 “Zona di espansione estensiva – case isolate” assoggettata alle prescrizioni e contenuti dell'art.19 delle NTA del vigente PRG e parte strada, ricompresa nel P.P. Giuliani B approvato con del. C.C. n°116 del 22/05/1990 in adeguamento alle prescrizioni formulate dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione GL con nota prot. 28/31370 del 27/11/1986 e approvato con D.C.C. n°289 del 18/12/1990 ””;
- in data 04.05.2011 il ricorrente chiedeva al comune di TI RA il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione urbanistica “con specifico riferimento all'area di proprietà di cui innanzi ricadente nel P.P. Giuliani B”;
- nel frattempo “accadeva che, come si evince da delibera C.C. n. 23 del 2016, l'impresa Sisto s.r.l., “ con istanza del 06.12.2012, acquisita in pari data al n°32697 … (omissis) ... ha proposto una variante al piano particolareggiato IU “B”, adeguato alle prescrizioni regionali ex lege 56/80 catalogata come P.E. 899/12/21, dell'area individuata dal P.R.G. vigente, come “zona E4” riportata nel N.C.T. al foglio di mappa n.126 e p.lla n.559-592-593-594 e porzione p.lla n. 587; con successiva nota acquisita al prot n°48708 in data 06/10/2014, la soc. Sisto s.r.l. ha inoltrato nuova soluzione progettuale della variante al piano particolareggiato IU “B” ”;
- con la predetta delibera, l’Amministrazione comunale decideva « di approvare il piano particolareggiato in variante al P.P. IU “B” … (omissis) ... di dare atto che l'approvazione della presente variante al piano particolareggiato “Giuliani B” di cui all'oggetto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essa previste ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n.56/1980 e D.P.R. n.327/2001 »;
- nella “deliberazione di C.C. n. 23/2016 veniva altresì richiamata la « nota prot. 4240 del 27.04.2015, acquisita al protocollo comunale n.36194 del 23.06.2015, della Regione GL – Servizio Assetto del Territorio con la quale, relativamente al parere paesaggistico ai sensi dell'art.5.03. delle N.T.A. del PUTT/P la Regione, atteso che il piano attuativo di cui in oggetto ricade interamente all'interno dei cosiddetti “Territori Costruiti”, ai sensi dell'art.103 delle NTA del PUTT/P, precisa che “...Alla luce di quanto rappresentato non si rilevano profili di contrasto dell'intervento con le NTA del PPTR. Considerato che lo strumento urbanistico esecutivo risulta interamente ricadente nei Territori Costruiti, di cui agli artt. 1.03 c.5 del PUTT/P, ai sensi dell'art. 96 c.1, lett. D, in via transitoria, il parere di compatibilità paesaggistica non è richiesto fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPTR ovvero fino al termine previsto dell'art. 97 delle NTA del PPTR per detto adeguamento. Pertanto, entro la medesima data è possibile rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche ed i relativi titoli abilitativi, applicando esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato ai sensi dell'art.106 comma 6 ».
- successivamente, “l'A.C. trasmetteva, con nota prot. n°57039 del 25/09/2019, indirizzata alla Regione GL, richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 co. 1 lett. d) delle NTA del PPTR” in merito alla richiesta di variante presentata dal ricorrente;
- con nota prot. n. 847 del 03/02/2020, la Regione GL chiedeva al Comune « di chiarire se per il PP in oggetto vigono le disposizioni di cui all'art. 106 co. 1 atteso che in vigenza del PPTR detto PP risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR, relativamente all'UCP “Area di rispetto boschi” »;
- “l'A.C. resistente in riscontro alla nota di cui sopra, con nota prot. n° 15711 del 18/03/2020, comunicava alla Regione che « limitatamente ad una porzione di detto P.P. “Giuliani B”, interessante l'area contraddistinta in N.C.T. al foglio di mappa n.126 p.lle n.559-592-593-594 e porzione della p.lla 587, diverse dall'area interessante la variante in oggetto ma in parte adiacenti alle stesse, è stata adottata ed approvata in via definitiva la variante urbanistica all'anzidetto P.P. “Giuliani B” con Delibera di C.C. n. 23 del 22/03/2016, sul quale la S.V. si è espressa con parere prot. AOO145/27-04-15 n°4240, allegato alla presente. Con approvazione di tale variante, è stata inoltre dichiarata la pubblica utilità delle opere in essa previste, ai sensi dell'art.37 della Legge Regionale n.56/1980 e D.P.R. 327/2001 e con Delibera di G.C. n. 352 del 08/08/2019 è stato approvato il Progetto Preliminare/Fattibilità Tecnica ed Economica per la “Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'area del Piano Particolareggiato Giuliani B” interessanti in parte le aree adiacenti ai lotti oggetto della variante in esame. Circa la validità del Piano Particolareggiato in esame ai fini dell'espressione del parere richiesto, si richiamano il contenuto dell'art. 17 co. 1 della L. 1150/42, le norme del Titolo II, Capo II, Sezione II - Strumenti Esecutivi del Piano Regolatore, la giurisprudenza più recente (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 30 aprile 2009, n. 8 2768), nonché, in particolare, le “linee interpretative per l'attuazione del PPTR” approvate con D.G.R. 2331 del 28/12/2017 »;
- con nota dirigenziale prot. 2932 del 14/04/2020, la Regione GL, comunicava che « in relazione alla richiesta della Sezione scrivente di chiarire se per la Variante al PP in oggetto vigono le disposizioni di cui all'art. 106.1, il Comune di TI RA, con nota prot. n. 15711 del 18.03.2020, ha precisato che con Delibera di C.C. n. 23 del 22/03/2016 è stata adottata ed approvata in via definitiva la variante urbanistica limitatamente ad una porzione di detto P.P. “Giuliani B”, interessante l'area contraddistinta in N.C.T. al foglio di mappa n. 126 p.lle n.559-592-593-594 e porzione della p.lla 587, diversa dall'area interessante la variante in oggetto ma in parte adiacenti alle stesse. Da ciò emerge che la Variante in oggetto al Piano Particolareggiato “Giuliani” approvato con Delibera di D.C.C. n. 289 del 18.12.1990 non risulterebbe essere stata approvata in via definitiva entro la data di entrata in vigore del PPTR (24.03.2015), né tanto meno risulterebbe dotata del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Pertanto, le disposizioni transitorie di cui all'art.106.1 non trovano applicazione per la Variante al Piano Particolareggiato Giuliani e, quindi, la stessa risulta soggetta al regime del PPTR (…) la presente nota vale come preavviso di diniego, ovvero quale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza »;
- successivamente il ricorrente “trasmetteva mezzo pec, alla Regione GL, articolate e pregnanti osservazioni al preavviso di diniego”;
- con atto dirigenziale n. 78 del 29.05.2020 la “Regione GL respingeva la richiesta di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.d) delle NTA del PPTR ritenendo in definitiva che essendo decorso un anno dalla data di approvazione del PPTR non trovasse applicazione l’esimente dei c.d. “Territori Costruiti” ai sensi degli artt. 96 co.1 lett. d) e 106 co. 1 e 2 delle NTA del PPTR”;
- conseguentemente, “anche il Comune di TI RA, con nota prot. n. 55170 del 11 22/10/2020, comunicava al Ricorrente preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/90 della richiesta di variante urbanistica al P.P. Giuliani”;
- con nota trasmessa a mezzo pec in data 02/11/2020 “il Ricorrente contestava il preavviso di diniego alla variante urbanistica”;
- con provvedimento dirigenziale, comunicato a mezzo pec in data 17/02/2021, l’Amministrazione comunale ha comunicato “il diniego definitivo dell'istanza pervenuta in data 04/05/2011 al prot. n°11541 in quanto “non possono ritenersi superati i motivi ostativi citati nella comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente Civico al n. 57396 del 03/11/2020””.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato, in sintesi, le seguenti censure:
- violazione dell’art. 21 L.R. 56/80, dell’art.16 L.R. 20/2001, dell’art. 42, comma 2, lett. b) l.lgs. 267/2000, degli artt. 14 e 16 legge 1150 del 17.08.1942, dal momento che “l'organo deputato a concludere il procedimento di variante al piano particolareggiato “Giuliani B” non poteva essere il dirigente di settore ovvero il responsabile del procedimento quanto piuttosto l'organo comunale collegiale di più larga composizione ovvero a tutto voler concedere la Giunta comunale”;
- la variante approvato con delibera di C.C. n. 23/2016 non poteva “che riferirsi all'intero piano particolareggiato “Giuliani B” che pertanto è stato in definitiva riapprovato con la stessa, e non riferita, invece, ad una porzione di esso con approvazione di un “mini piano particolareggiato”, dal momento che la “variante “Sisto” al P.P. “Giuliani B” includeva … anche aree del Ricorrente come di altri proprietari, ed era relativa appunto all'intero P.P. “Giuliani B””;
- “le ragioni del preavviso di diniego della Regione GL, ma anche sotto tale profilo il diniego n.78/2020, appaiono del tutto illegittime poiché se il P.P. “Giuliani B” era, come prospettato, vigente, ben potevano applicarsi le disposizioni transitorie di cui all'art.106 co. 1 delle NTA del PPTR, che si riferiscono ai piani esecutivi approvati o dotati di parere paesaggistico ovvero esentati dallo stesso poiché ricadenti nei territori costruiti”.
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di TI RA, l’ing. Lorenzo OR, in qualità di Dirigente del Settore I (Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggio, PAI, VAS, SIC) del Comune di TI RA, nonché la Regione GL.
Le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, in ragione della tardiva impugnazione della determinazione dirigenziale n. 78 del 29 maggio 2020, con cui la Regione GL ha denegato il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ed hanno comunque concluso per il rigetto delle domande.
5. Nella udienza pubblica del 5.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Si può prescindere dall’esame della eccezione di irricevibilità, dal momento che il ricorso è infondato.
6.1. Innanzi tutto deve essere disposta l’estromissione dal giudizio dell’ing. Lorenzo OR, in qualità di Dirigente del Settore I, dal momento la legittimazione passiva resta radicata in capo al Comune di TI RA (cui afferisce l’Ufficio), e non è ravvisabile la legittimazione passiva delle singole articolazioni/settori in cui si struttura l’organizzazione dell’Ente.
6.2. L’impugnazione proposta dal ricorrente ha ad oggetto il diniego di variante ad un piano particolareggiato del 1990 (Giuliani B), motivato dal Comune di TI RA e dalla Regione GL in riferimento alle prescrizioni vincolistiche del PPTR (“area di rispetto boschi”), che impediscono ogni ipotesi di nuova edificazione.
In particolare, la Regione GL ha denegato il rilascio del presupposto parere di compatibilità paesaggistica, assumendo che:
- non può farsi riferimento al PUTT in forza della previsione transitoria di cui all’art. 106, co. 1, delle NTA del PPTR (secondo cui “ Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P ”), dal momento che si tratta di una nuova proposta di variante al piano particolareggiato Giuliani B, sicché il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica resta regolato dalla disciplina del PPTR;
- né le cose cambiano in ragione del fatto l’area interessata dalla variante ricade nell’ambito dei “ territori costruiti ”, atteso che, nel momento in cui la Regione GL è stata chiamata a rilasciare il parere paesaggistico, era già decorso il termine di un anno dall’approvazione del PPTR, sicché ai sensi dell’art. 106, co. 7, delle NTA del PPTR era cessato il regime transitorio previsto dal precedente comma 6 (secondo cui “ Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3. ”);
- tenuto conto che l’art. 63 delle NTA del PPTR vieta qualsiasi nuova edificazione in presenza del vincolo ad “ area rispetto boschi ”, nel caso in esame non è possibile rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica rispetto al progetto in variante presentato dal ricorrente.
6.3. I predetti assunti motivazionali sono stati contestati dal ricorrente sulla scorta di un articolato ragionamento volto a sostenere che una precedente variante allo stesso piano particolareggiato (c.d. “variante Sisto”), approvata (soltanto questa) prima della scadenza del termine annuale di adeguamento del PRG al PPTR (deliberazione di C.C. n. 23/2016), produrrebbe effetti (anche) in riferimento alla iniziativa del ricorrente e quindi varrebbe ad inverare la condizione richiesta dall’art. 96, co. 1, lett. d), delle NTA del PPTR per prescindere dalla verifica di compatibilità paesaggistica.
6.4. La censura non può essere condivisa.
6.4.1. L’art. 96, co. 1, lett. d), delle NTA del PPTR stabilisce che “ Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto:
… (omissis) …
d) per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica ”.
A sua volta l’art. 97, co. 1, delle NTA del PPTR prevede che “ Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore ”.
6.4.2. Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 96, co. 1, lett. d), ed all’art. 97, co. 1, delle NTA del PPTR, deve ritenersi che, in mancanza dell’adeguamento del PRG del comune di TI RA al PPTR nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore (24.03.2015), non è possibile prescindere dalla acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica (e quindi dalla applicazione del regime vincolistico di cui all’art. 63 delle NTA in materia di “area di rispetto boschi”), anche nel caso in cui, come è nel caso della variante richiesta dal ricorrente, si tratti di strumenti esecutivi che interessano i “ territori costruiti ”.
6.4.3. Quanto poi alla c.d. “variante Sisto”, approvata dal Comune di TI RA con delibera di C.C. n. 23/2016 entro il termine annuale di cui all’art. 97, co.1, delle NTA del PPTR, i relativi effetti non possono che essere circoscritti al correlato programma edificatorio che, pur essendo circoscritto all’interno del P.P. “Giuliani B”, interessa particelle diverse e distinte rispetto a quelle oggetto della variante proposta dal ricorrente (come è stato puntualmente chiarito dal Comune di TI RA in sede di istruttoria procedimentale).
6.4.4. Le cose evidentemente non cambiano in ragione del fatto che - come pure è stato osservato dal ricorrente - una parte della viabilità della c.d. “variante Sisto” interseca aree di proprietà del ricorrente, dal momento che si tratta, in ogni caso, di marginali sovrapposizioni, che non valgono a superare il dato sostanziale e cioè che la c.d. “variante Sisto” e la variante del ricorrente sono tra loro autonome e distinte, in quanto sostanzialmente diverse, e, come tali, necessitano di separata e specifica approvazione.
6.4.5. Peraltro, se pure per ipotesi volesse ammettersi che la c.d. “variante Sisto” avesse comportato la riapprovazione del P.P. Giuliani per tutta la sua estensione, incluse quindi anche le aree di proprietà ricorrente, resta il fatto che la variante proposta dal ricorrente varrebbe, a sua volta, a (ri)modificare le prescrizioni del P.P. Giuliani e quindi dovrebbe essere comunque valutata quale autonomo strumento esecutivo ed assoggettata alla disciplina del PPTR, a seguito della scadenza del termine annuale di cui all’art. 97, co. 1, delle relative NTA.
6.5. Parimenti infondata è la censura con cui il ricorrente ha sostenuto che il Dirigente del Settore I del Comune di TI RA ha disposto il diniego definitivo della variante in violazione delle competenze riservate all’organo consiliare dall’art. 21 delle l.r. 56/1980.
Al riguardo, si osserva che:
- l’art. 21 della l.r. n. 56/1980 demanda all’organo consiliare l’adozione e l’approvazione dei Piani Particolareggiati (e, quindi, delle relative varianti), “previo parere obbligatorio del dirigente dell’ufficio tecnico comunale, corredato della scheda di controllo di cui al successivo art. 35 della presente legge”;
- è pertanto il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale che deve attestare (con l’emissione del parere obbligatorio) che sussistano i presupposti per sottoporre il piano esecutivo al Consiglio Comunale ai fini della sua adozione;
- nel caso in cui, come nella specie, la Regione GL abbia denegato il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, l’istanza di variante non è procedibile, stante la carenza di un suo presupposto essenziale, ciò che legittima l’atto di diniego adottato dal dirigente e comunque rende inutile ogni ulteriore sviluppo procedimentale, con la conseguente carenza di interesse del ricorrente ad un autonomo e successivo pronunciamento da parte dell’organo consiliare.
6.6. Di qui il rigetto del ricorso quanto alla domanda di annullamento del diniego di variante al P.P. “Giuliani B”, che pertanto deve essere confermato.
6.7. La legittimità del diniego comporta l’infondatezza della domanda di accertamento del diritto ad ottenere l’approvazione della variante e ad edificare secondo il relativo programma costruttivo.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando, così dispone:
- dispone l’estromissione dal giudizio dell’Ing. Lorenzo OR;
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di TI RA, della Regione GL e dell’ing. Lorenzo OR, che liquida in € 1.000,00, oltre oneri di legge, in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO