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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice, Dott.ssa NA IL, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 312/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
per la provincia di Parte_1
AGRIGENTO, C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. La Russa Teresa, pec:
[...]
Email_1
- Opponente -
E
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alongi pec C.F._1
Email_2
Opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 08/10/2025 le parti hanno concluso come da verbale di pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10 aprile 2024, l'
[...]
di NT ha proposto opposizione av- Parte_1
verso l'atto di precetto notificato in data 25 marzo 2024 da , CP_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del G.O.P. Dott. Giacomo Palermo.
Tribunale di Sciacca R.G. n. 312/2024
con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 7.139,43.
Tale pretesa è fondata sulla sentenza n. 118/2010 del Tribunale di
Sciacca, confermata dalla sentenza n. 407/2016 della Corte di Appello di
Palermo.
A sostegno dell'opposizione, l' ha dedotto la nullità del precet- Pt_1
to per carenza del diritto di credito, sostenendo che le sentenze azionate avrebbero disposto una condanna al rimborso dei canoni di locazione cor-
risposti da a terzi a causa dell'inabitabilità dell'alloggio CP_1
popolare a lei assegnato.
Pertanto, l'esigibilità del credito sarebbe subordinata alla prova, da parte della creditrice, dell'effettivo e quietanzato pagamento di detti cano-
ni; l'Ente ha evidenziato come tale prova non fosse mai stata fornita, né
per la somma precettata, né per le somme precedentemente erogate per €
20.159,00.
Ha contestato, inoltre, la veridicità del rapporto di locazione asse-
ritamente intrattenuto da con la propria figlia in Svizze- CP_1
ra, posto a fondamento dell'ultimo precetto.
L'IACP ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale per la resti-
tuzione della somma di € 20.159,00, pari agli importi erogati in passato al netto di quanto liquidato nella prima sentenza, a titolo di indebito oggetti-
vo; ha chiesto, infine, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita in giudizio contestando integral- CP_1
mente le difese avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Ha in particolare sostenuto che la condanna a carico dell'IACP non
Tribunale di Sciacca
- 2 - R.G. n. 312/2024
avesse natura di rimborso ma di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa utilizzando il canone di locazione come mero parametro di cal-
colo; ha pertanto affermato di non essere tenuta a fornire alcuna prova di pagamento e che il comportamento pregresso dell , che per anni ave- Pt_1
va pagato le somme intimate senza sollevare eccezioni, confermasse la correttezza di tale interpretazione.
Con ordinanza del 23 ottobre 2024, il Tribunale, ravvisati il fumus
boni iuris e i gravi motivi, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisio-
ne all'udienza dell'8 ottobre 2025.
IN DIRITTO
Deve anzitutto premettersi che il mancato deposito delle conclu-
sioni e la mancata comparizione della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni non significa rinunzia tacita alle domande e produce l'ef-
fetto di richiamare le domande già formulata all'atto di costituzione.
Ciò chiarito, l'opposizione proposta dall' è fondata e merita Pt_1
accoglimento; risulta fondata anche la domanda riconvenzionale.
Il nucleo della controversia risiede nell'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalle sentenze del Tribunale di Sciacca e della Corte di Appello di Palermo, al fine di qualificare la natura della condanna pecuniaria imposta all' . Pt_1
La tesi dell'opposta, secondo cui si tratterebbe di una condanna a un risarcimento forfettario e parametrico che prescinde dalla prova di un esborso effettivo, non può essere condivisa.
Il tenore letterale delle pronunce è inequivocabile nel configurare
Tribunale di Sciacca
- 3 - R.G. n. 312/2024
l'obbligazione dell' come un rimborso di spese sostenute: la sentenza Pt_1
della Corte di Appello n. 407/2016, nel rigettare il gravame dell'Istituto,
ha confermato la condanna "al risarcimento dell'importo pagato dalla
[...]
per canoni di locazione corrisposti, in virtù del contratto di locazione Pt_2
stipulato con ZI NZ, della somma di € 8.550 oltre a quelli che sa-
ranno corrisposti dall'attrice fino alla completa esecuzione dei predetti lavo-
ri".
La condanna non ha ad oggetto una somma astratta, ma il ristoro di un esborso patrimoniale concreto;
la scelta di ancorare la condanna ai
"canoni corrisposti" qualifica l'obbligazione come restitutoria di una spesa,
la cui prova, secondo i principi generali in materia di onere probatorio
(art. 2697 c.c.), grava su chi intende far valere il relativo diritto.
Ne consegue che la pretesa di di ottenere il pa- CP_1
gamento delle somme senza fornire alcuna prova documentale dell'effettivo sostenimento della spesa, mediante produzione delle relative ricevute di pagamento quietanzate, è priva di fondamento.
Il diritto a procedere in executivis non è, allo stato, né certo, né li-
quido, né esigibile, mancando la dimostrazione del presupposto fattuale da cui esso scaturisce.
Le argomentazioni della parte opposta non scalfiscono tale conclu-
sione.
Il fatto che l' abbia in passato effettuato pagamenti senza ri- Pt_1
chiedere la documentazione giustificativa non può essere interpretato come un'acquiescenza o una rinuncia a far valere le corrette modalità di esecuzione del giudicato.
Tribunale di Sciacca
- 4 - R.G. n. 312/2024
L'eventuale errore di una pubblica amministrazione nel liquidare somme non provate non genera, difatti, un diritto quesito in capo al per-
cipiente, né preclude all'Ente di correggere il proprio operato per il futuro,
conformandosi a una più attenta interpretazione del titolo esecutivo e ai princìpi di sana gestione della spesa pubblica.
Inoltre, le circostanze fattuali addotte a fondamento del precetto opposto appaiono lacunose e contraddittorie: la difesa si basa anche su un contratto di locazione, non registrato e privo di data certa, stipulato dalla figlia dell'attrice, con la madre convivente, in un immobile sito in
Svizzera, circostanza quest'ultima che pure si pone in contrasto con le ri-
sultanze anagrafiche prodotte dall' , che indicano la residenza Pt_1
dell'opposta nel territorio di Montevago.
Accolta l'opposizione e dichiarata la nullità dell'atto di precetto,
deve essere esaminata la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Avendo accertato che i pagamenti effettuati dall' per € Pt_1
20.159,00 non erano supportati dalla prova del presupposto richiesto dal titolo esecutivo (l'avvenuto pagamento dei canoni), tali erogazioni devono qualificarsi come oggettivamente indebite ai sensi dell'art. 2033 c.c.
ha percepito somme cui non aveva diritto, in as- CP_1
senza della prova del fatto costitutivo della pretesa.
La domanda riconvenzionale dell'IACP deve, pertanto, essere ac-
colta, con conseguente condanna dell'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Occorre inoltre rilevare che nel presente giudizio CP_1
Tribunale di Sciacca
- 5 - R.G. n. 312/2024
si è limitata a fare cenno alla prescrizione, formulando un'eccezione del tutto generica e omettendo di fornire qualsiasi elemento probatorio a suo sostegno.
L'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, deve essere formulata in modo chiaro e specifico e la parte che la solleva ha l'onere di allegare i fatti costitutivi della stessa.
In assenza di una puntuale allegazione, l'eccezione risulta sfornita di fondamento e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'integrale acco-
glimento sia dell'opposizione sia della domanda riconvenzionale, devono essere poste a carico di parte opposta.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, in base ai pa-
rametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (de-
terminato dalla somma del valore del precetto opposto e della domanda riconvenzionale) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 312/2024 R.G., ogni diversa istanza, ecce-
zione e deduzione disattesa:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dall' Parte_3
di NT e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di pre-
[...]
cetto notificato in data 25 marzo 2024 da CP_1
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dall' e, per Pt_1
l'effetto, condanna alla restituzione, in favore dell' CP_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma Parte_4
Tribunale di Sciacca
- 6 - R.G. n. 312/2024
di € 20.159,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore dell' , che si liquidano in € 2.300,00 per compensi Parte_4
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Sciacca, in data 20/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA IL
Tribunale di Sciacca
- 7 -
Il Giudice, Dott.ssa NA IL, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 312/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
per la provincia di Parte_1
AGRIGENTO, C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. La Russa Teresa, pec:
[...]
Email_1
- Opponente -
E
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alongi pec C.F._1
Email_2
Opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 08/10/2025 le parti hanno concluso come da verbale di pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10 aprile 2024, l'
[...]
di NT ha proposto opposizione av- Parte_1
verso l'atto di precetto notificato in data 25 marzo 2024 da , CP_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del G.O.P. Dott. Giacomo Palermo.
Tribunale di Sciacca R.G. n. 312/2024
con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 7.139,43.
Tale pretesa è fondata sulla sentenza n. 118/2010 del Tribunale di
Sciacca, confermata dalla sentenza n. 407/2016 della Corte di Appello di
Palermo.
A sostegno dell'opposizione, l' ha dedotto la nullità del precet- Pt_1
to per carenza del diritto di credito, sostenendo che le sentenze azionate avrebbero disposto una condanna al rimborso dei canoni di locazione cor-
risposti da a terzi a causa dell'inabitabilità dell'alloggio CP_1
popolare a lei assegnato.
Pertanto, l'esigibilità del credito sarebbe subordinata alla prova, da parte della creditrice, dell'effettivo e quietanzato pagamento di detti cano-
ni; l'Ente ha evidenziato come tale prova non fosse mai stata fornita, né
per la somma precettata, né per le somme precedentemente erogate per €
20.159,00.
Ha contestato, inoltre, la veridicità del rapporto di locazione asse-
ritamente intrattenuto da con la propria figlia in Svizze- CP_1
ra, posto a fondamento dell'ultimo precetto.
L'IACP ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale per la resti-
tuzione della somma di € 20.159,00, pari agli importi erogati in passato al netto di quanto liquidato nella prima sentenza, a titolo di indebito oggetti-
vo; ha chiesto, infine, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita in giudizio contestando integral- CP_1
mente le difese avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Ha in particolare sostenuto che la condanna a carico dell'IACP non
Tribunale di Sciacca
- 2 - R.G. n. 312/2024
avesse natura di rimborso ma di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa utilizzando il canone di locazione come mero parametro di cal-
colo; ha pertanto affermato di non essere tenuta a fornire alcuna prova di pagamento e che il comportamento pregresso dell , che per anni ave- Pt_1
va pagato le somme intimate senza sollevare eccezioni, confermasse la correttezza di tale interpretazione.
Con ordinanza del 23 ottobre 2024, il Tribunale, ravvisati il fumus
boni iuris e i gravi motivi, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisio-
ne all'udienza dell'8 ottobre 2025.
IN DIRITTO
Deve anzitutto premettersi che il mancato deposito delle conclu-
sioni e la mancata comparizione della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni non significa rinunzia tacita alle domande e produce l'ef-
fetto di richiamare le domande già formulata all'atto di costituzione.
Ciò chiarito, l'opposizione proposta dall' è fondata e merita Pt_1
accoglimento; risulta fondata anche la domanda riconvenzionale.
Il nucleo della controversia risiede nell'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalle sentenze del Tribunale di Sciacca e della Corte di Appello di Palermo, al fine di qualificare la natura della condanna pecuniaria imposta all' . Pt_1
La tesi dell'opposta, secondo cui si tratterebbe di una condanna a un risarcimento forfettario e parametrico che prescinde dalla prova di un esborso effettivo, non può essere condivisa.
Il tenore letterale delle pronunce è inequivocabile nel configurare
Tribunale di Sciacca
- 3 - R.G. n. 312/2024
l'obbligazione dell' come un rimborso di spese sostenute: la sentenza Pt_1
della Corte di Appello n. 407/2016, nel rigettare il gravame dell'Istituto,
ha confermato la condanna "al risarcimento dell'importo pagato dalla
[...]
per canoni di locazione corrisposti, in virtù del contratto di locazione Pt_2
stipulato con ZI NZ, della somma di € 8.550 oltre a quelli che sa-
ranno corrisposti dall'attrice fino alla completa esecuzione dei predetti lavo-
ri".
La condanna non ha ad oggetto una somma astratta, ma il ristoro di un esborso patrimoniale concreto;
la scelta di ancorare la condanna ai
"canoni corrisposti" qualifica l'obbligazione come restitutoria di una spesa,
la cui prova, secondo i principi generali in materia di onere probatorio
(art. 2697 c.c.), grava su chi intende far valere il relativo diritto.
Ne consegue che la pretesa di di ottenere il pa- CP_1
gamento delle somme senza fornire alcuna prova documentale dell'effettivo sostenimento della spesa, mediante produzione delle relative ricevute di pagamento quietanzate, è priva di fondamento.
Il diritto a procedere in executivis non è, allo stato, né certo, né li-
quido, né esigibile, mancando la dimostrazione del presupposto fattuale da cui esso scaturisce.
Le argomentazioni della parte opposta non scalfiscono tale conclu-
sione.
Il fatto che l' abbia in passato effettuato pagamenti senza ri- Pt_1
chiedere la documentazione giustificativa non può essere interpretato come un'acquiescenza o una rinuncia a far valere le corrette modalità di esecuzione del giudicato.
Tribunale di Sciacca
- 4 - R.G. n. 312/2024
L'eventuale errore di una pubblica amministrazione nel liquidare somme non provate non genera, difatti, un diritto quesito in capo al per-
cipiente, né preclude all'Ente di correggere il proprio operato per il futuro,
conformandosi a una più attenta interpretazione del titolo esecutivo e ai princìpi di sana gestione della spesa pubblica.
Inoltre, le circostanze fattuali addotte a fondamento del precetto opposto appaiono lacunose e contraddittorie: la difesa si basa anche su un contratto di locazione, non registrato e privo di data certa, stipulato dalla figlia dell'attrice, con la madre convivente, in un immobile sito in
Svizzera, circostanza quest'ultima che pure si pone in contrasto con le ri-
sultanze anagrafiche prodotte dall' , che indicano la residenza Pt_1
dell'opposta nel territorio di Montevago.
Accolta l'opposizione e dichiarata la nullità dell'atto di precetto,
deve essere esaminata la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Avendo accertato che i pagamenti effettuati dall' per € Pt_1
20.159,00 non erano supportati dalla prova del presupposto richiesto dal titolo esecutivo (l'avvenuto pagamento dei canoni), tali erogazioni devono qualificarsi come oggettivamente indebite ai sensi dell'art. 2033 c.c.
ha percepito somme cui non aveva diritto, in as- CP_1
senza della prova del fatto costitutivo della pretesa.
La domanda riconvenzionale dell'IACP deve, pertanto, essere ac-
colta, con conseguente condanna dell'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Occorre inoltre rilevare che nel presente giudizio CP_1
Tribunale di Sciacca
- 5 - R.G. n. 312/2024
si è limitata a fare cenno alla prescrizione, formulando un'eccezione del tutto generica e omettendo di fornire qualsiasi elemento probatorio a suo sostegno.
L'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, deve essere formulata in modo chiaro e specifico e la parte che la solleva ha l'onere di allegare i fatti costitutivi della stessa.
In assenza di una puntuale allegazione, l'eccezione risulta sfornita di fondamento e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'integrale acco-
glimento sia dell'opposizione sia della domanda riconvenzionale, devono essere poste a carico di parte opposta.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, in base ai pa-
rametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (de-
terminato dalla somma del valore del precetto opposto e della domanda riconvenzionale) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 312/2024 R.G., ogni diversa istanza, ecce-
zione e deduzione disattesa:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dall' Parte_3
di NT e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di pre-
[...]
cetto notificato in data 25 marzo 2024 da CP_1
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dall' e, per Pt_1
l'effetto, condanna alla restituzione, in favore dell' CP_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma Parte_4
Tribunale di Sciacca
- 6 - R.G. n. 312/2024
di € 20.159,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore dell' , che si liquidano in € 2.300,00 per compensi Parte_4
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Sciacca, in data 20/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA IL
Tribunale di Sciacca
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