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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19299/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11852/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401514568 emesso in data 28/10/2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) relative all'annualità 2018, 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023.
Successivamente, nel costituirsi in giudizio, Roma Capitale comunicava che in data 03/07/2025, ad esito del riesame della posizione della contribuente, aveva emesso il doc. n. U250700199614 mediante il quale aveva disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401514568.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento totale dell'avviso di accertamento disposto dal Comune di Roma in autotutela.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26.11.2025.
Il Giudice monocratico
ND TI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19299/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514568 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11852/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401514568 emesso in data 28/10/2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) relative all'annualità 2018, 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023.
Successivamente, nel costituirsi in giudizio, Roma Capitale comunicava che in data 03/07/2025, ad esito del riesame della posizione della contribuente, aveva emesso il doc. n. U250700199614 mediante il quale aveva disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401514568.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento totale dell'avviso di accertamento disposto dal Comune di Roma in autotutela.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26.11.2025.
Il Giudice monocratico
ND TI