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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2024, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di NT NN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 14/03/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OL Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Damiano Antonio Balestrieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 14 marzo 2023 il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato NN NT alle pene di legge per il reato dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. L'imputato presenta un atto di appello affidato a due motivi: il primo volto a ottenere l'assoluzione dal reato con formula piena o in subordine con formula dubitativa e il secondo volto a ottenere il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, Nella memoria difensiva ribadisce le sue ragioni. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3728 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2023 Trattandosi di sentenza inappellabile, l'atto di appello è stato trasmesso alla Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché il ricorrente ha proposto un atto di appello che non presenta i requisiti del ricorso per cassazione. 4. Il primo motivo è fattuale. Esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame. La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). Il Tribunale ha accertato che l'imputato, legale rappresentante della NT Alimentari S.r.l., continuava a esercitare l'attività di lavorazione delle carni, per la produzione di salumi, nonostante il depuratore fosse rotto, e scaricava i reflui industriali nella fognatura pubblica. Le analisi chimiche dei prelievi effettuati nel pozzetto fiscale, prima dell'immissione in fogna, erano state positive per la non conformità ai limiti fissati nella Tab 3, all. V, parte III, digs. n. 152 del 2006, per reflui in rete fognaria. Il ricorrente non ha contestato il risultato delle analisi chimiche, ma ha affermato che le criticità riscontrate dall'ARPAC erano relative al fermo momentaneo dell'impianto in fase di manutenzione, che le vasche erano vuote al momento dell'ispezione e che la sua società aveva cura di chiamare periodicamente le ditte di espurgo perché provvedessero allo smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue per tutto il periodo in cui era in atto l'aggiornamento dell'AIA. Il motivo è altresì rivalutativo e, in definitiva, non confuta la motivazione della sentenza di condanna, che ha argomentato, in modo logico e non contraddittorio, per quale ragione gli argomenti della difesa sono stati ritenuti recessivi: in sostanza, le misure alternative e correttive approntate dall'imputato per smaltire i reflui industriali da lavorazione sono state considerate inidonee allo scopo, perché nel pozzetto fiscale, prima dell'immissione nella fogna pubblica, sono state trovate sostanze non conformi a legge. 5. Il secondo motivo è del pari fattuale e rivalutativo. Le circostanze allegate a sostegno della domanda di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. - all'atto di ispezione le vasche erano vuote e le pompe non erano in funzione;
la depurazione avveniva all'80%; l'imputato era incensurato - non si confrontano con la sentenza impugnata ove è stato accertato invece che il fatto era grave, perché il sistema di smaltimento delle acque reflue industriali era stabile e presentava un'elevata potenzialità inquinante. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OL Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Damiano Antonio Balestrieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 14 marzo 2023 il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato NN NT alle pene di legge per il reato dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. L'imputato presenta un atto di appello affidato a due motivi: il primo volto a ottenere l'assoluzione dal reato con formula piena o in subordine con formula dubitativa e il secondo volto a ottenere il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, Nella memoria difensiva ribadisce le sue ragioni. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3728 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2023 Trattandosi di sentenza inappellabile, l'atto di appello è stato trasmesso alla Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché il ricorrente ha proposto un atto di appello che non presenta i requisiti del ricorso per cassazione. 4. Il primo motivo è fattuale. Esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame. La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). Il Tribunale ha accertato che l'imputato, legale rappresentante della NT Alimentari S.r.l., continuava a esercitare l'attività di lavorazione delle carni, per la produzione di salumi, nonostante il depuratore fosse rotto, e scaricava i reflui industriali nella fognatura pubblica. Le analisi chimiche dei prelievi effettuati nel pozzetto fiscale, prima dell'immissione in fogna, erano state positive per la non conformità ai limiti fissati nella Tab 3, all. V, parte III, digs. n. 152 del 2006, per reflui in rete fognaria. Il ricorrente non ha contestato il risultato delle analisi chimiche, ma ha affermato che le criticità riscontrate dall'ARPAC erano relative al fermo momentaneo dell'impianto in fase di manutenzione, che le vasche erano vuote al momento dell'ispezione e che la sua società aveva cura di chiamare periodicamente le ditte di espurgo perché provvedessero allo smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue per tutto il periodo in cui era in atto l'aggiornamento dell'AIA. Il motivo è altresì rivalutativo e, in definitiva, non confuta la motivazione della sentenza di condanna, che ha argomentato, in modo logico e non contraddittorio, per quale ragione gli argomenti della difesa sono stati ritenuti recessivi: in sostanza, le misure alternative e correttive approntate dall'imputato per smaltire i reflui industriali da lavorazione sono state considerate inidonee allo scopo, perché nel pozzetto fiscale, prima dell'immissione nella fogna pubblica, sono state trovate sostanze non conformi a legge. 5. Il secondo motivo è del pari fattuale e rivalutativo. Le circostanze allegate a sostegno della domanda di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. - all'atto di ispezione le vasche erano vuote e le pompe non erano in funzione;
la depurazione avveniva all'80%; l'imputato era incensurato - non si confrontano con la sentenza impugnata ove è stato accertato invece che il fatto era grave, perché il sistema di smaltimento delle acque reflue industriali era stabile e presentava un'elevata potenzialità inquinante. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore