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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL PI AR IN, Presidente
BOGGIO NI EP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 583/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Subprovinciale Collegno - Corso Francia 45 10093 Collegno TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO BONARIO n. 8106260920240193973 INPS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Vedasi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente richiede di dichiarare che, in relazione alla posizione contributiva della ricorrente, i contributi INPS eventualmente ancora dovuti debbano essere rideterminati in relazione al regime forfetario (quadro LMII). In subordine procedere alla rideterminazione dei contributi INPS eventualmente ancora dovuti senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Consta difetto di giurisdizione.
Le controversie relative ai contributi previdenziali Inps sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario in base all'art. 24 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46. La norma stabilisce che i contributi dovuti agli enti previdenziali, quando non versati o accertati dagli uffici, sono iscritti a ruolo e le relative opposizioni si propongono davanti al giudice ordinario (giudice del lavoro). Tale linea è confermata dalla giurisprudenza dominante.
Pertanto le controversie con l'Inps, concernenti la materia dei contributi previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ed esulano da quella della Corte di Giustizia Tributaria.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione .
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL PI AR IN, Presidente
BOGGIO NI EP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 583/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Subprovinciale Collegno - Corso Francia 45 10093 Collegno TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO BONARIO n. 8106260920240193973 INPS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Vedasi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente richiede di dichiarare che, in relazione alla posizione contributiva della ricorrente, i contributi INPS eventualmente ancora dovuti debbano essere rideterminati in relazione al regime forfetario (quadro LMII). In subordine procedere alla rideterminazione dei contributi INPS eventualmente ancora dovuti senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Consta difetto di giurisdizione.
Le controversie relative ai contributi previdenziali Inps sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario in base all'art. 24 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46. La norma stabilisce che i contributi dovuti agli enti previdenziali, quando non versati o accertati dagli uffici, sono iscritti a ruolo e le relative opposizioni si propongono davanti al giudice ordinario (giudice del lavoro). Tale linea è confermata dalla giurisprudenza dominante.
Pertanto le controversie con l'Inps, concernenti la materia dei contributi previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ed esulano da quella della Corte di Giustizia Tributaria.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione .