Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Le controversie relative ai contributi previdenziali Inps sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario in base all'art. 24 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46. Pertanto, le controversie con l'Inps concernenti la materia dei contributi previdenziali esulano dalla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Le controversie relative ai contributi previdenziali Inps sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario in base all'art. 24 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46. Pertanto, le controversie con l'Inps concernenti la materia dei contributi previdenziali esulano dalla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 111
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo