Ordinanza presidenziale 20 marzo 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2015, proposto da F.lli Torresi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Stracci, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Comune di Montecosaro, non costituito in giudizio;
nei confronti
Calzaturificio LU di VE LU & C. S.a.s., Il Gambero S.n.c. di CI & C., PI De IS, SA VU, Cimini S.r.l., Ck Food di AC RG, 3 B di AS AN & C. S.n.c., non costituiti in giudizio;
Bar Gelateria Fortuna di ID AN, rappresentata e difesa dall'avvocato IO Monachesi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua
- del Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, della Regione Marche 6/3/2015 n. 80/ITE, recante approvazione graduatorie per contributi destinati a soggetti privati danneggiati dagli eventi alluvionali di marzo 2011;
- della nota del Dirigente Infrastrutture della Regione Marche del 24 aprile 2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Bar Gelateria Fortuna di ID AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente chiede la modifica della graduatoria per l’assegnazione di contributi a fronte dell’alluvione avvenuta nel marzo 2011, approvata con l’atto dettagliato in epigrafe, ritenendo di avere il diritto ad essere inserita al 7° posto della stessa, anziché al 92°, ove è stata collocata (tra i soggetti ammessi ma non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse stanziate).
A sostegno del ricorso introduce censure contenute in un unico motivo di diritto, volto a dedurre eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento di fatto, oltre che violazione della delibera di Giunta regionale n. 811/2014.
Evidenzia che depositava l’8.9.2014 presso il Comune di Montecosaro la domanda di ammissione ai contributi per €.175.998,15 corredata di documenti. Al punto 2 della domanda, intitolato “ Danneggiamento ”, dichiarava che l’immobile interessato dai danni conseguenti all’evento alluvionale del marzo 2011 era stato evacuato dal 2.3.2011 al 9.3.2011, periodo in cui veniva sospesa ogni attività lavorativa.
Informa che pur collocandola nella graduatoria, la Regione Marche escludeva la società ricorrente dal contributo erogabile, a causa della mancanza di sufficienti requisiti di priorità previsti dalla D.G.R. 811/2014.
Afferma che il proprio immobile è stato inutilizzato durante gli eventi alluvionali a causa dell’inattività della cabina elettrica e che i macchinari alluvionati non poterono essere utilizzati.
Erroneamente, quindi, afferma, la Regione ha ritenuto inesistente la priorità dell’inutilizzo dell’immobile. L’attribuzione di tale priorità farebbe sì che la ricorrente verrebbe posizionata al 7° posto, dopo le prime sei imprese beneficiarie del medesimo criterio premiale.
Si afferma che il requisito dell’inutilizzo non deve essere documentato mediante un’ordinanza, ma deve risultare dai danni subiti e documentati.
Nel ricorso si avanza richiesta istruttoria con riguardo alla documentazione sulla base della quale è stata predisposta la graduatoria.
Si sono costituiti per resistere sia la Regione Marche, sia la controinteressata ID AN.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 681/2025 è stato così disposto “ La ricorrente, con le memorie conclusive, avanza istanza istruttoria per acquisire tutta la documentazione che ha determinato la formazione della graduatoria oggetto di gravame; quindi documentazione attinente anche alle altre ditte partecipanti alla procedura.
In data 25/3/2015 la ricorrente aveva inoltrato, all’amministrazione, istanza di accesso con esclusivo riferimento alla sua posizione per conoscere le motivazioni della propria collocazione in graduatoria.
Da tali motivazioni si evince che la ricorrente non ha potuto beneficiare di una migliore posizione per mancato possesso del requisito di inutilizzo dei locali dove si svolgeva l’attività produttiva e da documentare (come condizione di priorità) attraverso formale ordinanza di inagibilità/sgombero/inutilizzo.
Nel ricorso non c’è tuttavia alcuna censura che deduce disparità di trattamento con riguardo al possesso o meno di tale provvedimento da parte delle ditte che precedono in graduatoria.
La ricorrente avrebbe quindi dovuto seguire la via maestra, cioè avanzare istanza di accesso anche con riguardo alle altre ditte, per poi attendere la determinazione dell’amministrazione previo contraddittorio con i controinteressati procedimentali.
In caso contrario l’istruttoria da ultimo formulata dalla ricorrente avrebbe solo scopo esplorativo non connesso alle censure su cui questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Di conseguenza deve considerarsi inammissibile.
Detta istanza può invece essere accolta con esclusivo riferimento alla posizione della ricorrente al fine di chiarire se esiste o non esiste il provvedimento che la Regione ha ritenuto essere mancante, considerato che il Comune di Montecosaro non si è costituito in giudizio, non ha assolto i propri oneri istruttori ex art. 46, comma 2, del c.p.a. e che l’ordinanza presidenziale n. 119/2025 è stata adempiuta dalla sola Regione.
Qualora l’istruttoria resti inadempiuta, il Collegio si riserva fin da ora la facoltà, ex art. 64, comma 4, del c.p.a., di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo” .
Con documenti depositati il 4 novembre 2025 il Comune di Montecosaro ha adempiuto alla citata ordinanza istruttoria.
Dopo lo scambio delle memorie e delle repliche, alla udienza straordinaria del 13 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
La D.G.R. n. 811/2014 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso, pag. 9 della DGR) prevede due criteri per stabilire l’ordine di graduatoria dei diversi richiedenti ammessi. Il primo criterio riguarda gli immobili destinati ad attività produttive e commerciali in uso o edifici privati ad uso pubblico o adibiti ad abitazione principale, a fronte dei quali sia stata emanata formale ordinanza di inagibilità/sgombero/inutilizzo. Riguarda, poi, immobili oggetto di ordinanza di inagibilità/sgombero/inutilizzo, e poi, ancora, edifici pericolanti su via pubblica e, infine, altri edifici. Il secondo criterio fa, invece, riferimento, all’indice di utilizzo (rapporto tra il numero medio degli occupanti giornalmente l’edificio e i mq di superficie utile).
Il Comune di Montecosaro ha dichiarato di “ non aver emesso nessun provvedimento di sgombero ”, ma ciò non significa che non vi siano state altre tipologie di ordinanza, né che altri comuni non le abbiano emesse. Ad ogni modo, tale dichiarazione, o tale fatto, non fa venir meno i criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. n. 811/2014.
Dalla graduatoria contestata emerge pacificamente che i primi sei beneficiari sono muniti di ordinanza di inagibilità/sgombero/inutilizzo (quindi fruiscono del primo criterio e sono distribuiti in graduatoria sulla base del secondo criterio, perché godendo del primo, hanno tutti eguale diritto al contributo), mentre tutti gli altri (non in possesso di ordinanza di inagibilità/sgombero/inutilizzo) sono ordinati in base al solo indice di utilizzo (cioè sulla base del solo secondo criterio, come previsto dalla D.G.R. 811/2014, pag. 9). La ricorrente, in assenza di ordinanza di inagibilità/sgombero/inutilizzo a essa diretta, aveva il medesimo diritto a contributo degli altri edifici oggetto delle altre domande diverse dalle prime sei ed è stata inserita in graduatoria sulla base del proprio indice di utilizzo (0,0033) che l’ha collocata al 92° posto.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori a favore della Regione Marche ed euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori a favore della controinteressata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
IO IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IO | Carlo Modica de Mohac Di Grisi' |
IL SEGRETARIO