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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/08/2025, n. 7687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7687 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6647/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. AB Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 6647/2021 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 7.3.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA (c.f. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vecchia Poggioreale n.14 presso lo studio dell'avv. Nicola Ricciuto (c.f. ) dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto introduttivo, unitamente all'avv. Olga Porta (c.f. C.F._3
RICORRENTE E
Controparte_1 (c.f. e p.iva: ), in persona del Direttore e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t. dott. , elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio Controparte_2 (SA), alla via Dante Alighieri n. 30, presso lo studio dell'avv. Francesco Fasolino (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4 costituzione RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 6.3.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato in data 15.3.2021 e notificato alla controparte in data 9.6.2021, proponeva domanda risarcitoria nei Parte_1 confronti dell' deducendo di aver subìto Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'intervento di surrenectomia destra, eseguito in data 13.1.2017, presso la struttura sanitaria resistente. A sostegno della domanda, in particolare, il ricorrente deduceva:
- che, in data 21.9.2016, presso l'ospedale P.O. di Polla e S. Arsenio, si sottoponeva a un esame TC addome che evidenziava “sul surrene sinistro nodulo di 18x15 mm della densità
pagina 1 di 10 delle parti molli all'esame basale, con qualche microcalcificazione interna e con discreto enhancement all'esame contrastografico, riferibile verosimilmente ad adenoma”;
- che, dal 18.10.2016 al 14.12.2016, veniva ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ove gli veniva diagnosticato “adenoma Contr surrenalico aldosterone secernente in paziente con elevati livelli di CLU. normofunzionante. Steatosi epatica. Dislipidemia mista e iperbilirubinemia indiretta”;
- che, il 5.1.2017, veniva ricoverato, in regime di day hospital, presso l'
[...]
, per sottoporsi ad Controparte_4 esami ematochimatici e visita cardiologica;
- che, il 13.1.2017, veniva ricoverato per essere sottoposto ad intervento chirurgico di surrenectomia presso il medesimo nosocomio al fine di asportare l'adenoma presente sul surrene sinistro, ma che per errore, dal momento che i sanitari omettevano di indicare con pennarello indelebile la sede d'incisione, gli veniva asportato il rene destro;
- che, in data 23.11.2017, in seguito a visita cardiologica eseguita presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, veniva descritto come
“…iperteso da oltre venti anni, ma solo da un anno è stata fatta diagnosi di adenoma surrenalico aldosterone secernente a sinistra. Ricoverato in ambiente chirurgico è stato sottoposto a surrenectomia destra”;
- che, in data 28.1.2018, gli veniva diagnostica, in seguito a visita neuropsichiatrica, depressione endogena da trattare con terapia farmacologica;
- che, in data 9.2.2018, a seguito di esame ecografico e TC addome superiore, si accertava che le dimensioni della neoplasia del rene sinistro erano aumentate, dal momento che gli veniva diagnosticato “surrene sinistro di dimensioni superiori alla norma (34x30mm) ad ecostruttura ipoecogenea” e “tumefazione del surrene sinistro di 20x16 mm circa a densità non adiposa con alcune macrocalcificazioni contestuali”;
- che, in data 22.3.2018, dopo essere stato ricoverato presso la
[...]
, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Controparte_5
“surrenectomia sinistra in via laparoscopica 3D”, per essere poi dimesso il 25.3.2018 con diagnosi di “Sindrome di Connadenoma surrenalico sinistro aldosterone secernente”;
- che attualmente lo stesso è privo della funzionalità surrenalica e mostra sintomi di
“iposurrenalismo in parziale controllo”, per curare la quale si sottopone a terapia ormonale a base di cortisone. Tanto premesso, il ritenendo censurabile la condotta dei sanitari dell'Azienda Parte_1 Ospedaliera resistente consistente nell'aver praticato l'intervento di surrenectomia destra anziché sinistra, chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico con personalizzazione, morale, da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica e da lesione alla vita di relazione) e patrimoniali. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per
[...] violazione dei termini previsti dall'art. 696 bis c.p.c. Nel merito, la struttura sanitaria, avendo escluso errori da parte dei sanitari che ebbero in cura il paziente, deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva, pertanto, il rigetto. In particolare, la resistente evidenziava:
- che, durante l'esplorazione della loggia surrenalica destra in occasione dell'intervento chirurgico di surrenectomia per cui è causa, l'operatore sanitario aveva osservato la presenza pagina 2 di 10 di una patologia espansiva a carico del surrene destro e che, per tale ragione, aveva proceduto alla surrenectomia destra;
- che, proprio alla luce della complessità della surrenectomia destra ed in attesa dell'esame istologico e dell'evoluzione clinica della malattia in seguito a rimozione della ghiandola, i sanitari avevano deciso di non procedere ad una surrenectomia bilaterale durante il medesimo intervento, ma di completarla in un secondo tempo;
- che l'esame istologico 2017/477 del surrene destro asportato evidenziava un parenchima surrenalico sede di iperplasia nodulare e che, pertanto, le aree di intervento erano due. Quindi, mutato il rito, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed escussi i testi indicati da parte ricorrente, il giudice, con ordinanza del 7.3.2025, riservava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo sollevata dalla resistente struttura sanitaria. Invero, il ricorso per ATP veniva depositato il 6.2.2019, mentre quello introduttivo del presente giudizio di merito è stato proposto soltanto in data 15.3.2021 (e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 8 comma 3 Legge n. 24/2017), entro i 90 giorni dal deposito della relazione che, nel caso di specie, è avvenuto in data 17.12.2020. La richiamata norma, quindi – lungi dal prevedere l'improcedibilità della domanda, come pretenderebbe parte resistente – stabilisce espressamente che se il ricorso di cui all'art. 281-decies c.p.c. viene depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione (o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi per la conclusione del procedimento di ATP), sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede di giudizio ante causam. Ne consegue che il ricorso ex art 702 bis c.p.c., nel caso che occupa, benché proposto dopo la scadenza del termine di sei mesi, ma entro i 90 giorni dal deposito della relazione, risulta in ogni caso procedibile e che i risultati dell'elaborato peritale espletato ante causam sono certamente utilizzabili in questa sede.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata da è fondata e merita Parte_1 accoglimento, nei sensi di cui in motivazione.
3. La prospettazione di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria presso la quale il Controparte_1 eniva ricoverato per l'esecuzione dell'intervento chirurgico di surrenectomia al Parte_1 fine di asportare l'adenoma presente sul surrene sinistro. Le doglianze di parte attrice, invero, hanno riguardato l'aver praticato l'intervento chirurgico di surrenectomia del rene destro anziché di quello sinistro. Tale condotta dei sanitari, secondo parte attrice, avrebbe privato il paziente della funzionalità surrenalica nonché avrebbe provocato una sindrome depressiva ed una lesione della vita di relazione. Ciò posto, occorre esaminare nel merito la condotta denunciata nel ricorso introduttivo, costituente allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato alla resistente struttura pagina 3 di 10 sanitaria, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno come lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata al paziente dai sanitari della struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, dott. Persona_1 specialista in medicina legale, e dott. , specialista in chirurgia generale, reso nel Persona_2 procedimento di A.T.P. avente n. 3445/2019 R.G. ed acquisito al presente procedimento, all'udienza dell'11.10.2021. Ed invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“il Sig. 57enne all'epoca dei fatti, si ricoverò, nell'ottobre 2016, presso la Parte_1 U.O.C. di Endocrinologia della di Aragona ove fu sottoposto ad Controparte_6 indagini laboratoristiche-strumentali che evidenziarono la presenza di un adenoma surrenalico aldosterone secernente, richiedente trattamento chirurgico. Sulla scorta di quanto sopra ricorse alle cure dei chirurghi della presso cui fu ricoverato il 5/1/17. Già alla raccolta CP_7 anamnestica prossima fu annotato che il p. aveva eseguito accertamenti diagnostici che avevano evidenziato una “lesione captante in loggia surrenalica destra”, per cui era stata posta diagnosi di adenoma surrenalico aldosterone secernente. A distanza di pochi giorni (il 13/1/17), in assenza di ulteriori accertamenti strumentali (ad eccezione di quelli finalizzati ad un inquadramento cardiologico) e dopo aver sottoscritto un modulo di consenso informato per intervento di surrenectomia per via laparoscopica, senza specificazione di lato, il p. fu sottoposto ad intervento di surrenectomia destra durante il quale fu macroscopicamente rilevata una ipertrofia del surrene destro, cui fece seguito un esame istologico che concluse per un parenchima surrenalico destro sede di iperplasia nodulare. Fu, pertanto, dimesso il 16/1/17 con diagnosi di “iperplasia surrenalica” (ancora una volta senza specificazione di lato). A causa della mancata regressione della sintomatologia (ipertensione arteriosa) che lo aveva portato ad eseguire gli approfondimenti diagnostici da cui era emersa la presenza dell'adenoma surrenalico sinistro, il Sig. si sottopose ad ulteriori accertamenti che mostrarono la Parte_1 persistenza del suddetto adenoma a sinistra, sicchè, a distanza di alcuni mesi dovette sottoporsi a nuovo intervento chirurgico di surrenectomia sinistra, che confermò la presenza dell'adenoma già a suo tempo strumentalmente rilevato. Orbene, da quanto sopra ricordato risulta evidente che il Sig. allorquando ricorse alle cure dei chirurghi della fosse Parte_1 CP_7 affetto da un adenoma aldosterone secernente surrenalico di sinistra, mentre non vi era alcun elemento diagnostico indicativo di un'affezione al surrene di destra che venne, invece, asportato. In altri termini, l'adenoma aldosterone secernente surrenalico di sinistra, era la patologia che lo aveva portato a praticare i ricoveri ospedalieri, che determinava la sua condizione clinica e che richiedeva il trattamento chirurgico per cui si era rivolto all'attenzione dei chirurghi della La condotta tecnica da questi adottata nell'inquadramento diagnostico CP_7 preoperatorio fu decisamente inadeguata ed insufficiente e li portò a procedere all'asportazione del surrene destro (in luogo del sinistro), senza emendare la problematica presentata dal Sig. ed asportando l'organo adelfo, privandolo in tal modo della sua riserva Parte_1 surrenalica (su tale aspetto si tornerà successivamente). A questo punto va ricordato che già all'epoca dei fatti era stata pubblicata la raccomandazione ministeriale (la numero 3) sulla "corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura", da adottare in tutte le procedure chirurgiche ed invasive, che vengono eseguite in sala operatoria o in altri “setting” ospedalieri. In detto documento si precisa che "gli interventi in paziente sbagliato o in parte del corpo sbagliata rappresentano eventi particolarmente gravi, che possono essere determinati da diversi fattori, quali la carente pianificazione preoperatoria, la mancanza di meccanismi di
pagina 4 di 10 controllo, l'inadeguata comunicazione tra operatori sanitari e pazienti e/o tra operatori all'interno dell'équipe" (…). Orbene, nel caso di specie, non solo non risulta documentata l'adozione di tali inderogabili procedure (che se eseguite furono necessariamente attuate in maniera impropria), ma si rilevano alcune lacune ed imprecisioni che hanno, con tutta evidenza, portato ad eseguire una procedura chirurgica erronea. Non sfugge, difatti, che già alla raccolta anamnestica fu erroneamente riportata la presenza di adenoma secernente a destra, invece che a sinistra, e non vi è stata indicazione della lateralità nel modulo di consenso informato di surrenectomia fatto sottoscrivere al p. Dette imperfezioni furono estremamente pregiudizievoli e non furono adeguatamente intercettate dai Sanitari, che operarono sulla sola scorta dei rilievi diagnostici precedentemente conseguiti, i quali andavano, comunque, esaminati da tutta l'equipe con sufficiente attenzione, nonché tradotti in una adeguata procedura di identificazione del sito chirurgico, onde prevenire l'errore di lato che fu colpevolmente commesso. A cagione di tale colpevole condotta fu asportato al p. l'organo sbagliato in luogo di quello che andava rimosso. Ciò comportò la necessità di procedere ad un successivo intervento di surrenectomia sinistra cui si associò, inevitabilmente, una condizione di completa deprivazione della funzionalità surrenalica che richiede il ricorso a terapia sostitutiva ormonale (…). Orbene, tornando al caso di specie, risulta documentato che il Sig. presentava un Parte_1 adenoma solitario secernente aldosterone a sinistra che determinava una ipersecrezione cronica di aldosterone, indipendente dal sistema renina-angiotensina. Esso realizza, abitualmente, una condizione di ipertensione arteriosa associata a ipocaliemia causata dalla perdita di potassio, che danno luogo a diversi sintomi quali astenia, parestesie, disturbi visivi. L'ipertensione è la conseguenza dell'aumentata ritenzione di sodio e richiede una escissione chirurgica. Emerse, quale reperto incidentale conseguito all'inopportuna asportazione del surrene destro, un quadro di iperplasia nodulare al surrene destro, che rappresenta l'evoluzione della forma diffusa, e può associarsi in alcuni casi ad elevati livelli di ACTH circolante che può essere soppressa mediante alte dosi di desametasone. Tale ultima condizione non sussisteva, tuttavia, nel caso di specie, in cui sia i livelli di ACTH che di cortisolo erano nella norma. L'asportazione di entrambe le ghiandole surrenali ha, pertanto, determinato nel p. una condizione di iposurrenalismo secondario che richiede il ricorso ad assunzione cronica di cortone acetato, per emendare il deficit secretivo di corticosteroidi, cui consegue un discreto compenso clinico-sintomatologico. Trattasi di un quadro menomativo che può essere adeguatamente inquadrato in un “iposurrenalismo in parziale controllo”, facendo riferimento ai contenuti delle Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico redatte dalla SIMLA, cui compete un range di danno biologico del 16-35%. Nel caso di specie, alla luce del quadro sintomatologico residuato appare ragionevole privilegiare i valori intermedi della suddetta fascia, quale espressione della condizione attuale di iposurrenalismo presentata dal p, cui può essere corrisposto un tasso del 25%. Al suddetto tasso del 25% vanno, tuttavia, sottratti cinque punti percentuali afferenti ai postumi che comunque sarebbero residuati all'intervento di exeresi dell'originario adenoma surrenalico, pervenendo in tal modo al riconoscimento di un danno biologico risarcibile differenziale del 20% che rappresenta adeguatamente gli esiti invalidanti conseguiti all'inadeguata assistenza sanitaria prestata dai chirurghi della al Sig. CP_7 Parte_1 Va poi considerato che in conseguenza dell'intervento di surrenectomia destra inopportunamente eseguito si è determinato un periodo di impossibilità, dapprima, e di difficoltà, successivamente,
pagina 5 di 10 allo svolgimento delle ordinarie occupazioni del leso che concretizza una invalidità temporanea adeguatamente stadiabile in una ITT di 20 giorni, seguita da una ITP di 20 giorni al 50% ed altri 20 giorni al 25%”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Sono ravvisabili, per i suesposti motivi, errori di comportamento tecnico-professionale nei confronti dei Sanitari che ebbero in cura il p. e lo sottoposero al predetto intervento chirurgico, consistiti nell'omissione di un adeguatamente inquadramento preoperatorio ed in un ingiustificato trattamento terapeutico. In conseguenza ed a causa di quanto sopra può ammettersi la persistenza di postumi che concretizzano un danno biologico risarcibile differenziale di natura IA, valutabile nella misura del 20% (intercalato in un range del 5-25%). Può, inoltre, prospettarsi maggior danno biologico temporaneo, stadiabile in una ITT di 20 giorni, seguiti da una ITP di ulteriori 20 al 50% ed altri 20 giorni al 25%”. Ebbene, le considerazioni medico-legali svolte dai CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può pertanto essere fatto proprio anche da questo giudice, tanto più in considerazione del fatto che le parti, anche per mezzo dei propri consulenti tecnici di parte, non hanno ritenuto di muovere alcuna critica all'elaborato peritale, ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Ciò posto, in base alla relazione peritale, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell' sono dunque consistite Controparte_1 nell'errato inquadramento diagnostico preoperatorio e nell'asportazione del surrene destro in luogo di quello sinistro. Dalla condotta censurata è derivata la necessità di procedere ad un successivo intervento di surrenectomia sinistra cui si associò la deprivazione della riserva surrenalica. Per le ragioni suesposte si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità della convenuta struttura sanitaria per l'operato dei suoi dipendenti.
3. Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno GE, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. GE (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 5% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 25% l'invalidità globale effettiva riscontrata sul paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 20% il danno differenziale di esclusiva matrice IA (secondo la seguente operazione matematica: 25% - 5% = 20%). Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere pagina 6 di 10 anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (57 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 13.1.2017). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 73.089,00 (derivante dalla differenza tra la somma di € 79.359,00 pari all'invalidità complessiva del 25% e la somma di € 6.270,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 5%). A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea totale, come riconosciuta in CTU pari ad € 4.025,00 (€ 2.300,00 ITT + € 1.725,00 ITP). Il danno complessivamente risarcibile è dunque pari ad € 77.114,00 (settantasettemilacento- quattordici/00).
4. Quanto al danno morale invocato dall'attore, si osserva che, all'udienza del 29.5.2023, è stata escussa la teste coniuge dell'attore, la quale ha riferito che a seguito Testimone_1 dell'intervento chirurgico del 13.1.2017 il marito ha subìto un cambiamento delle proprie abitudini di vita dovuto alla necessità di assumere ad orari stabiliti (mattina, pomeriggio e sera) farmaci che richiedono la conservazione in frigorifero;
per tale ragione, l'uomo non può allontanarsi dall'abitazione in determinati orari. La teste, inoltre, ha aggiunto che l'assunzione di tali farmaci gli provoca forte stanchezza a partire da metà mattina fino al termine della giornata nonché numerose amnesie, prima inesistenti. Tali fattori avrebbero avuto ricadute sul rapporto intimo con la stessa e sulla vita sociale in generale: l'uomo, infatti, prima dell'intervento chirurgico frequentava amici e parenti mentre attualmente ha mantenuto rapporti solo con un amico di vecchia data. Quanto testimoniato dalla moglie del ricorrente è stato sostanzialmente confermato anche dalla figlia dell'attore, escussa alla medesima udienza. Anche la seconda teste, Persona_3 infatti, ha riferito che il padre “lamenta sempre stanchezza ed a fine serata presenta gambe e piedi gonfi, se esce deve farlo comunque dopo le 17.00 poiché a quell'ora prende una farmaco che va conservato in frigo”; ed inoltre, riferendosi al rapporto tra i suoi genitori: “so che hanno avuto problemi anche alla sfera sessuale e ciò mi è stato riferito da mia madre, che mi ha rivelato che non hanno più rapporti intimi”. Ciò, secondo la teste, ha determinato ripercussioni anche sul rapporto padre-figlia dal momento che il sig. è spesso nervoso e Parte_1 silenzioso, mentre prima dell'intervento chirurgico era ironico e scherzoso. A ciò si aggiunga che, dal certificato a firma del Prof. neuropsichiatra, si Persona_4 evince che successivamente al secondo intervento di surrenectomia Parte_1
(sinistra), ha “preso coscienza della negazione del suo disagio emotivo fino ad allora vissuta che, di fatto, ha da quel momento messo in evidenza la comparsa di progressive difficoltà nella realtà relazionale, familiare e lavorativa con una graduale manifestazione di un quadro psicopatologico, definibile come stato ansioso con segni di depressione maggiore, detta anche depressione endogena” (cfr. certificato datato 28.6.2018 allegato al ricorso introduttivo incluso nella produzione di parte alle pagg. 152 ss.). Pertanto, nel caso che occupa, tenuto conto del disagio psicofisico patito dall'attore, del deterioramento dei rapporti affettivi dovuti alla sofferenza fisica derivante dai due interventi chirurgici ai quali lo stesso è stato sottoposto e della modifica delle abitudini di vita, può essere riconosciuto un danno c.d. “morale”, il quale va liquidato in via equitativa mediante un pagina 7 di 10 incremento percentuale del danno biologico per sofferenza, con un aumento del 20% (pari ad € 15.422,80), per un totale quindi di € 92.536,80. Ne deriva che l'importo complessivo dovuto all'attore a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito risulta essere pari a € 92.536,80 (novantaduemilacinquecentotrentasei/80). All'attore compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (gennaio 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da gennaio 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
5. Quanto agli altri danni richiesti dal ricorrente – e, segnatamente, al danno da carente/omesso consenso informato e ai danni patrimoniali – valgono le seguenti considerazioni. La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.”
pagina 8 di 10 Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”. Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta in ordine all'assenza di consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata. Non sfugge che non vi fu indicazione da parte dei sanitari della lateralità della procedura chirurgica di surrenectomia e che, prima ancora, nella raccolta amnesica fu erroneamente riportata la presenza di adenoma secernente a destra, anziché a sinistra (cfr. relazione peritale pagg. 11 e 12). Tuttavia, non risulta provata la circostanza secondo cui il paziente, se fosse stato debitamente informato della lateralità dell'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso l'
[...]
in data 13.1.2017, avrebbe, ciononostante, deciso di non Controparte_1 sottoporsi allo stesso ovvero lo avrebbe rifiutato. È per tale ragione che, anche in assenza di consenso, non può attribuirsi ai sanitari dell'
[...]
una responsabilità da omessa informazione del consenso Controparte_1 informato. Quanto, infine, ai danni patrimoniali genericamente lamentati dall'attore, deve dirsi che nulla può essere corrisposto per carenza di prova sul punto.
pagina 9 di 10 6. Le spese di lite del ricorrente, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c. (liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento) e di CTP (forfettariamente determinate in € 1.000,00 onnicomprensive), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della struttura sanitaria resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da , per Parte_1
l'effetto, condanna l' Controparte_1 al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di € 92.536,80 (novantaduemilacinquecentotrentasei/80), a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di gennaio 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' Controparte_1 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 1.672,00 a titolo di esborsi per entrambi
[...] i procedimenti (importo nel quale vanno ricomprese anche le spese di CTP), nonché in € 17.545,00 per compensi professionali, per entrambi i procedimenti, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone in via definitiva le spese di CTU relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., già liquidate con separato decreto nel procedimento ante causam, a carico della convenuta
Controparte_1
[...]
Napoli, 18.8.2025
Il Giudice
Dott. AB Lombardo
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. AB Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 6647/2021 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 7.3.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA (c.f. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vecchia Poggioreale n.14 presso lo studio dell'avv. Nicola Ricciuto (c.f. ) dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto introduttivo, unitamente all'avv. Olga Porta (c.f. C.F._3
RICORRENTE E
Controparte_1 (c.f. e p.iva: ), in persona del Direttore e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t. dott. , elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio Controparte_2 (SA), alla via Dante Alighieri n. 30, presso lo studio dell'avv. Francesco Fasolino (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4 costituzione RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 6.3.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato in data 15.3.2021 e notificato alla controparte in data 9.6.2021, proponeva domanda risarcitoria nei Parte_1 confronti dell' deducendo di aver subìto Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'intervento di surrenectomia destra, eseguito in data 13.1.2017, presso la struttura sanitaria resistente. A sostegno della domanda, in particolare, il ricorrente deduceva:
- che, in data 21.9.2016, presso l'ospedale P.O. di Polla e S. Arsenio, si sottoponeva a un esame TC addome che evidenziava “sul surrene sinistro nodulo di 18x15 mm della densità
pagina 1 di 10 delle parti molli all'esame basale, con qualche microcalcificazione interna e con discreto enhancement all'esame contrastografico, riferibile verosimilmente ad adenoma”;
- che, dal 18.10.2016 al 14.12.2016, veniva ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ove gli veniva diagnosticato “adenoma Contr surrenalico aldosterone secernente in paziente con elevati livelli di CLU. normofunzionante. Steatosi epatica. Dislipidemia mista e iperbilirubinemia indiretta”;
- che, il 5.1.2017, veniva ricoverato, in regime di day hospital, presso l'
[...]
, per sottoporsi ad Controparte_4 esami ematochimatici e visita cardiologica;
- che, il 13.1.2017, veniva ricoverato per essere sottoposto ad intervento chirurgico di surrenectomia presso il medesimo nosocomio al fine di asportare l'adenoma presente sul surrene sinistro, ma che per errore, dal momento che i sanitari omettevano di indicare con pennarello indelebile la sede d'incisione, gli veniva asportato il rene destro;
- che, in data 23.11.2017, in seguito a visita cardiologica eseguita presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, veniva descritto come
“…iperteso da oltre venti anni, ma solo da un anno è stata fatta diagnosi di adenoma surrenalico aldosterone secernente a sinistra. Ricoverato in ambiente chirurgico è stato sottoposto a surrenectomia destra”;
- che, in data 28.1.2018, gli veniva diagnostica, in seguito a visita neuropsichiatrica, depressione endogena da trattare con terapia farmacologica;
- che, in data 9.2.2018, a seguito di esame ecografico e TC addome superiore, si accertava che le dimensioni della neoplasia del rene sinistro erano aumentate, dal momento che gli veniva diagnosticato “surrene sinistro di dimensioni superiori alla norma (34x30mm) ad ecostruttura ipoecogenea” e “tumefazione del surrene sinistro di 20x16 mm circa a densità non adiposa con alcune macrocalcificazioni contestuali”;
- che, in data 22.3.2018, dopo essere stato ricoverato presso la
[...]
, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Controparte_5
“surrenectomia sinistra in via laparoscopica 3D”, per essere poi dimesso il 25.3.2018 con diagnosi di “Sindrome di Connadenoma surrenalico sinistro aldosterone secernente”;
- che attualmente lo stesso è privo della funzionalità surrenalica e mostra sintomi di
“iposurrenalismo in parziale controllo”, per curare la quale si sottopone a terapia ormonale a base di cortisone. Tanto premesso, il ritenendo censurabile la condotta dei sanitari dell'Azienda Parte_1 Ospedaliera resistente consistente nell'aver praticato l'intervento di surrenectomia destra anziché sinistra, chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico con personalizzazione, morale, da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica e da lesione alla vita di relazione) e patrimoniali. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per
[...] violazione dei termini previsti dall'art. 696 bis c.p.c. Nel merito, la struttura sanitaria, avendo escluso errori da parte dei sanitari che ebbero in cura il paziente, deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva, pertanto, il rigetto. In particolare, la resistente evidenziava:
- che, durante l'esplorazione della loggia surrenalica destra in occasione dell'intervento chirurgico di surrenectomia per cui è causa, l'operatore sanitario aveva osservato la presenza pagina 2 di 10 di una patologia espansiva a carico del surrene destro e che, per tale ragione, aveva proceduto alla surrenectomia destra;
- che, proprio alla luce della complessità della surrenectomia destra ed in attesa dell'esame istologico e dell'evoluzione clinica della malattia in seguito a rimozione della ghiandola, i sanitari avevano deciso di non procedere ad una surrenectomia bilaterale durante il medesimo intervento, ma di completarla in un secondo tempo;
- che l'esame istologico 2017/477 del surrene destro asportato evidenziava un parenchima surrenalico sede di iperplasia nodulare e che, pertanto, le aree di intervento erano due. Quindi, mutato il rito, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed escussi i testi indicati da parte ricorrente, il giudice, con ordinanza del 7.3.2025, riservava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo sollevata dalla resistente struttura sanitaria. Invero, il ricorso per ATP veniva depositato il 6.2.2019, mentre quello introduttivo del presente giudizio di merito è stato proposto soltanto in data 15.3.2021 (e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 8 comma 3 Legge n. 24/2017), entro i 90 giorni dal deposito della relazione che, nel caso di specie, è avvenuto in data 17.12.2020. La richiamata norma, quindi – lungi dal prevedere l'improcedibilità della domanda, come pretenderebbe parte resistente – stabilisce espressamente che se il ricorso di cui all'art. 281-decies c.p.c. viene depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione (o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi per la conclusione del procedimento di ATP), sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede di giudizio ante causam. Ne consegue che il ricorso ex art 702 bis c.p.c., nel caso che occupa, benché proposto dopo la scadenza del termine di sei mesi, ma entro i 90 giorni dal deposito della relazione, risulta in ogni caso procedibile e che i risultati dell'elaborato peritale espletato ante causam sono certamente utilizzabili in questa sede.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata da è fondata e merita Parte_1 accoglimento, nei sensi di cui in motivazione.
3. La prospettazione di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria presso la quale il Controparte_1 eniva ricoverato per l'esecuzione dell'intervento chirurgico di surrenectomia al Parte_1 fine di asportare l'adenoma presente sul surrene sinistro. Le doglianze di parte attrice, invero, hanno riguardato l'aver praticato l'intervento chirurgico di surrenectomia del rene destro anziché di quello sinistro. Tale condotta dei sanitari, secondo parte attrice, avrebbe privato il paziente della funzionalità surrenalica nonché avrebbe provocato una sindrome depressiva ed una lesione della vita di relazione. Ciò posto, occorre esaminare nel merito la condotta denunciata nel ricorso introduttivo, costituente allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato alla resistente struttura pagina 3 di 10 sanitaria, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno come lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata al paziente dai sanitari della struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, dott. Persona_1 specialista in medicina legale, e dott. , specialista in chirurgia generale, reso nel Persona_2 procedimento di A.T.P. avente n. 3445/2019 R.G. ed acquisito al presente procedimento, all'udienza dell'11.10.2021. Ed invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“il Sig. 57enne all'epoca dei fatti, si ricoverò, nell'ottobre 2016, presso la Parte_1 U.O.C. di Endocrinologia della di Aragona ove fu sottoposto ad Controparte_6 indagini laboratoristiche-strumentali che evidenziarono la presenza di un adenoma surrenalico aldosterone secernente, richiedente trattamento chirurgico. Sulla scorta di quanto sopra ricorse alle cure dei chirurghi della presso cui fu ricoverato il 5/1/17. Già alla raccolta CP_7 anamnestica prossima fu annotato che il p. aveva eseguito accertamenti diagnostici che avevano evidenziato una “lesione captante in loggia surrenalica destra”, per cui era stata posta diagnosi di adenoma surrenalico aldosterone secernente. A distanza di pochi giorni (il 13/1/17), in assenza di ulteriori accertamenti strumentali (ad eccezione di quelli finalizzati ad un inquadramento cardiologico) e dopo aver sottoscritto un modulo di consenso informato per intervento di surrenectomia per via laparoscopica, senza specificazione di lato, il p. fu sottoposto ad intervento di surrenectomia destra durante il quale fu macroscopicamente rilevata una ipertrofia del surrene destro, cui fece seguito un esame istologico che concluse per un parenchima surrenalico destro sede di iperplasia nodulare. Fu, pertanto, dimesso il 16/1/17 con diagnosi di “iperplasia surrenalica” (ancora una volta senza specificazione di lato). A causa della mancata regressione della sintomatologia (ipertensione arteriosa) che lo aveva portato ad eseguire gli approfondimenti diagnostici da cui era emersa la presenza dell'adenoma surrenalico sinistro, il Sig. si sottopose ad ulteriori accertamenti che mostrarono la Parte_1 persistenza del suddetto adenoma a sinistra, sicchè, a distanza di alcuni mesi dovette sottoporsi a nuovo intervento chirurgico di surrenectomia sinistra, che confermò la presenza dell'adenoma già a suo tempo strumentalmente rilevato. Orbene, da quanto sopra ricordato risulta evidente che il Sig. allorquando ricorse alle cure dei chirurghi della fosse Parte_1 CP_7 affetto da un adenoma aldosterone secernente surrenalico di sinistra, mentre non vi era alcun elemento diagnostico indicativo di un'affezione al surrene di destra che venne, invece, asportato. In altri termini, l'adenoma aldosterone secernente surrenalico di sinistra, era la patologia che lo aveva portato a praticare i ricoveri ospedalieri, che determinava la sua condizione clinica e che richiedeva il trattamento chirurgico per cui si era rivolto all'attenzione dei chirurghi della La condotta tecnica da questi adottata nell'inquadramento diagnostico CP_7 preoperatorio fu decisamente inadeguata ed insufficiente e li portò a procedere all'asportazione del surrene destro (in luogo del sinistro), senza emendare la problematica presentata dal Sig. ed asportando l'organo adelfo, privandolo in tal modo della sua riserva Parte_1 surrenalica (su tale aspetto si tornerà successivamente). A questo punto va ricordato che già all'epoca dei fatti era stata pubblicata la raccomandazione ministeriale (la numero 3) sulla "corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura", da adottare in tutte le procedure chirurgiche ed invasive, che vengono eseguite in sala operatoria o in altri “setting” ospedalieri. In detto documento si precisa che "gli interventi in paziente sbagliato o in parte del corpo sbagliata rappresentano eventi particolarmente gravi, che possono essere determinati da diversi fattori, quali la carente pianificazione preoperatoria, la mancanza di meccanismi di
pagina 4 di 10 controllo, l'inadeguata comunicazione tra operatori sanitari e pazienti e/o tra operatori all'interno dell'équipe" (…). Orbene, nel caso di specie, non solo non risulta documentata l'adozione di tali inderogabili procedure (che se eseguite furono necessariamente attuate in maniera impropria), ma si rilevano alcune lacune ed imprecisioni che hanno, con tutta evidenza, portato ad eseguire una procedura chirurgica erronea. Non sfugge, difatti, che già alla raccolta anamnestica fu erroneamente riportata la presenza di adenoma secernente a destra, invece che a sinistra, e non vi è stata indicazione della lateralità nel modulo di consenso informato di surrenectomia fatto sottoscrivere al p. Dette imperfezioni furono estremamente pregiudizievoli e non furono adeguatamente intercettate dai Sanitari, che operarono sulla sola scorta dei rilievi diagnostici precedentemente conseguiti, i quali andavano, comunque, esaminati da tutta l'equipe con sufficiente attenzione, nonché tradotti in una adeguata procedura di identificazione del sito chirurgico, onde prevenire l'errore di lato che fu colpevolmente commesso. A cagione di tale colpevole condotta fu asportato al p. l'organo sbagliato in luogo di quello che andava rimosso. Ciò comportò la necessità di procedere ad un successivo intervento di surrenectomia sinistra cui si associò, inevitabilmente, una condizione di completa deprivazione della funzionalità surrenalica che richiede il ricorso a terapia sostitutiva ormonale (…). Orbene, tornando al caso di specie, risulta documentato che il Sig. presentava un Parte_1 adenoma solitario secernente aldosterone a sinistra che determinava una ipersecrezione cronica di aldosterone, indipendente dal sistema renina-angiotensina. Esso realizza, abitualmente, una condizione di ipertensione arteriosa associata a ipocaliemia causata dalla perdita di potassio, che danno luogo a diversi sintomi quali astenia, parestesie, disturbi visivi. L'ipertensione è la conseguenza dell'aumentata ritenzione di sodio e richiede una escissione chirurgica. Emerse, quale reperto incidentale conseguito all'inopportuna asportazione del surrene destro, un quadro di iperplasia nodulare al surrene destro, che rappresenta l'evoluzione della forma diffusa, e può associarsi in alcuni casi ad elevati livelli di ACTH circolante che può essere soppressa mediante alte dosi di desametasone. Tale ultima condizione non sussisteva, tuttavia, nel caso di specie, in cui sia i livelli di ACTH che di cortisolo erano nella norma. L'asportazione di entrambe le ghiandole surrenali ha, pertanto, determinato nel p. una condizione di iposurrenalismo secondario che richiede il ricorso ad assunzione cronica di cortone acetato, per emendare il deficit secretivo di corticosteroidi, cui consegue un discreto compenso clinico-sintomatologico. Trattasi di un quadro menomativo che può essere adeguatamente inquadrato in un “iposurrenalismo in parziale controllo”, facendo riferimento ai contenuti delle Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico redatte dalla SIMLA, cui compete un range di danno biologico del 16-35%. Nel caso di specie, alla luce del quadro sintomatologico residuato appare ragionevole privilegiare i valori intermedi della suddetta fascia, quale espressione della condizione attuale di iposurrenalismo presentata dal p, cui può essere corrisposto un tasso del 25%. Al suddetto tasso del 25% vanno, tuttavia, sottratti cinque punti percentuali afferenti ai postumi che comunque sarebbero residuati all'intervento di exeresi dell'originario adenoma surrenalico, pervenendo in tal modo al riconoscimento di un danno biologico risarcibile differenziale del 20% che rappresenta adeguatamente gli esiti invalidanti conseguiti all'inadeguata assistenza sanitaria prestata dai chirurghi della al Sig. CP_7 Parte_1 Va poi considerato che in conseguenza dell'intervento di surrenectomia destra inopportunamente eseguito si è determinato un periodo di impossibilità, dapprima, e di difficoltà, successivamente,
pagina 5 di 10 allo svolgimento delle ordinarie occupazioni del leso che concretizza una invalidità temporanea adeguatamente stadiabile in una ITT di 20 giorni, seguita da una ITP di 20 giorni al 50% ed altri 20 giorni al 25%”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Sono ravvisabili, per i suesposti motivi, errori di comportamento tecnico-professionale nei confronti dei Sanitari che ebbero in cura il p. e lo sottoposero al predetto intervento chirurgico, consistiti nell'omissione di un adeguatamente inquadramento preoperatorio ed in un ingiustificato trattamento terapeutico. In conseguenza ed a causa di quanto sopra può ammettersi la persistenza di postumi che concretizzano un danno biologico risarcibile differenziale di natura IA, valutabile nella misura del 20% (intercalato in un range del 5-25%). Può, inoltre, prospettarsi maggior danno biologico temporaneo, stadiabile in una ITT di 20 giorni, seguiti da una ITP di ulteriori 20 al 50% ed altri 20 giorni al 25%”. Ebbene, le considerazioni medico-legali svolte dai CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può pertanto essere fatto proprio anche da questo giudice, tanto più in considerazione del fatto che le parti, anche per mezzo dei propri consulenti tecnici di parte, non hanno ritenuto di muovere alcuna critica all'elaborato peritale, ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Ciò posto, in base alla relazione peritale, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell' sono dunque consistite Controparte_1 nell'errato inquadramento diagnostico preoperatorio e nell'asportazione del surrene destro in luogo di quello sinistro. Dalla condotta censurata è derivata la necessità di procedere ad un successivo intervento di surrenectomia sinistra cui si associò la deprivazione della riserva surrenalica. Per le ragioni suesposte si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità della convenuta struttura sanitaria per l'operato dei suoi dipendenti.
3. Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno GE, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. GE (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 5% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 25% l'invalidità globale effettiva riscontrata sul paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 20% il danno differenziale di esclusiva matrice IA (secondo la seguente operazione matematica: 25% - 5% = 20%). Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere pagina 6 di 10 anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (57 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 13.1.2017). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 73.089,00 (derivante dalla differenza tra la somma di € 79.359,00 pari all'invalidità complessiva del 25% e la somma di € 6.270,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 5%). A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea totale, come riconosciuta in CTU pari ad € 4.025,00 (€ 2.300,00 ITT + € 1.725,00 ITP). Il danno complessivamente risarcibile è dunque pari ad € 77.114,00 (settantasettemilacento- quattordici/00).
4. Quanto al danno morale invocato dall'attore, si osserva che, all'udienza del 29.5.2023, è stata escussa la teste coniuge dell'attore, la quale ha riferito che a seguito Testimone_1 dell'intervento chirurgico del 13.1.2017 il marito ha subìto un cambiamento delle proprie abitudini di vita dovuto alla necessità di assumere ad orari stabiliti (mattina, pomeriggio e sera) farmaci che richiedono la conservazione in frigorifero;
per tale ragione, l'uomo non può allontanarsi dall'abitazione in determinati orari. La teste, inoltre, ha aggiunto che l'assunzione di tali farmaci gli provoca forte stanchezza a partire da metà mattina fino al termine della giornata nonché numerose amnesie, prima inesistenti. Tali fattori avrebbero avuto ricadute sul rapporto intimo con la stessa e sulla vita sociale in generale: l'uomo, infatti, prima dell'intervento chirurgico frequentava amici e parenti mentre attualmente ha mantenuto rapporti solo con un amico di vecchia data. Quanto testimoniato dalla moglie del ricorrente è stato sostanzialmente confermato anche dalla figlia dell'attore, escussa alla medesima udienza. Anche la seconda teste, Persona_3 infatti, ha riferito che il padre “lamenta sempre stanchezza ed a fine serata presenta gambe e piedi gonfi, se esce deve farlo comunque dopo le 17.00 poiché a quell'ora prende una farmaco che va conservato in frigo”; ed inoltre, riferendosi al rapporto tra i suoi genitori: “so che hanno avuto problemi anche alla sfera sessuale e ciò mi è stato riferito da mia madre, che mi ha rivelato che non hanno più rapporti intimi”. Ciò, secondo la teste, ha determinato ripercussioni anche sul rapporto padre-figlia dal momento che il sig. è spesso nervoso e Parte_1 silenzioso, mentre prima dell'intervento chirurgico era ironico e scherzoso. A ciò si aggiunga che, dal certificato a firma del Prof. neuropsichiatra, si Persona_4 evince che successivamente al secondo intervento di surrenectomia Parte_1
(sinistra), ha “preso coscienza della negazione del suo disagio emotivo fino ad allora vissuta che, di fatto, ha da quel momento messo in evidenza la comparsa di progressive difficoltà nella realtà relazionale, familiare e lavorativa con una graduale manifestazione di un quadro psicopatologico, definibile come stato ansioso con segni di depressione maggiore, detta anche depressione endogena” (cfr. certificato datato 28.6.2018 allegato al ricorso introduttivo incluso nella produzione di parte alle pagg. 152 ss.). Pertanto, nel caso che occupa, tenuto conto del disagio psicofisico patito dall'attore, del deterioramento dei rapporti affettivi dovuti alla sofferenza fisica derivante dai due interventi chirurgici ai quali lo stesso è stato sottoposto e della modifica delle abitudini di vita, può essere riconosciuto un danno c.d. “morale”, il quale va liquidato in via equitativa mediante un pagina 7 di 10 incremento percentuale del danno biologico per sofferenza, con un aumento del 20% (pari ad € 15.422,80), per un totale quindi di € 92.536,80. Ne deriva che l'importo complessivo dovuto all'attore a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito risulta essere pari a € 92.536,80 (novantaduemilacinquecentotrentasei/80). All'attore compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (gennaio 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da gennaio 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
5. Quanto agli altri danni richiesti dal ricorrente – e, segnatamente, al danno da carente/omesso consenso informato e ai danni patrimoniali – valgono le seguenti considerazioni. La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza”. Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.”
pagina 8 di 10 Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun (ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”. Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta in ordine all'assenza di consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata. Non sfugge che non vi fu indicazione da parte dei sanitari della lateralità della procedura chirurgica di surrenectomia e che, prima ancora, nella raccolta amnesica fu erroneamente riportata la presenza di adenoma secernente a destra, anziché a sinistra (cfr. relazione peritale pagg. 11 e 12). Tuttavia, non risulta provata la circostanza secondo cui il paziente, se fosse stato debitamente informato della lateralità dell'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso l'
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in data 13.1.2017, avrebbe, ciononostante, deciso di non Controparte_1 sottoporsi allo stesso ovvero lo avrebbe rifiutato. È per tale ragione che, anche in assenza di consenso, non può attribuirsi ai sanitari dell'
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una responsabilità da omessa informazione del consenso Controparte_1 informato. Quanto, infine, ai danni patrimoniali genericamente lamentati dall'attore, deve dirsi che nulla può essere corrisposto per carenza di prova sul punto.
pagina 9 di 10 6. Le spese di lite del ricorrente, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c. (liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento) e di CTP (forfettariamente determinate in € 1.000,00 onnicomprensive), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della struttura sanitaria resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da , per Parte_1
l'effetto, condanna l' Controparte_1 al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di € 92.536,80 (novantaduemilacinquecentotrentasei/80), a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di gennaio 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' Controparte_1 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 1.672,00 a titolo di esborsi per entrambi
[...] i procedimenti (importo nel quale vanno ricomprese anche le spese di CTP), nonché in € 17.545,00 per compensi professionali, per entrambi i procedimenti, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone in via definitiva le spese di CTU relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., già liquidate con separato decreto nel procedimento ante causam, a carico della convenuta
Controparte_1
[...]
Napoli, 18.8.2025
Il Giudice
Dott. AB Lombardo
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