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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA AL GH, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6176/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3305/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0012885201 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0012885201 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0012885201 000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7703/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure che confermava la legittimità della cartella recante le somme relative ad irpef non corrisposta per l'anno 2018.
La doglianza principale, riproposta in fase di appello, riguarda il mancato asserito inoltro dell'avviso bonario con la considerazione che la circostanza, pur essendo stata indicata come non incidente sulla validità della cartella esattoriale impugnata dai giudici di prime cure, sarebbe dovuta considerarsi come un errore procedimentale tale da inficiare la correttezza dell'intero percorso.
Con altro motivo di appello la contribuente ha evidenziato l'erroneità nella quale erano, a suo avviso incorsi i primi giudici nel liquidare le spese all'ADE e all'ADER perché difese dai propri funzionari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La questione riguardante la notifica di una cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la somma corrispondente all'importo di un credito d'imposta a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR 600/1973 non preceduta dall'invio della comunicazione dell'avviso di irregolarità ai sensi dell'art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 è stato affrontato dalla sentenza n.3244/2024 della Corte di
Cassazione che ha ritenuto che “ è considerata legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta secondo gli artt.36bis del DPR n.600/1973 e 54bis del DPR n.633/1972 quando il dovuto è determinato attraverso un controllo meramente cartolare, basato sui dati forniti dal contribuente o su correzioni di errori materiali o di calcolo.
“Quanto all'obbligo del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 gli
Ermellini hanno stabilito che è obbligatorio solo quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non necessariamente nei casi di controllo automatizzato basato su dati contabili senza interpretazioni”.
In altre parole, anche in caso di omesso preventivo invio dell'avviso bonario, al contribuente deve sempre essere riservato, in assenza di impugnazione della cartella di pagamento, il medesimo trattamento sanzionatorio cui esso avrebbe potuto accedere in caso di comunicazione esperita nei suoi confronti.
Di conseguenza, come peraltro, sostenuto dai primi giudici, il contribuente avrebbe potuto recarsi presso gli uffici ed accedere al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
Con riferimento al secondo motivo di appello va ricordato che, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi in cui l'Ufficio si difenda in giudizio a mezzo di propri funzionari, e risulti vittorioso, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche introdotte con d.l. 24.1. 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012), il contribuente soccombente è tenuto al pagamento delle spese di lite, commisurate al compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto.
Di conseguenza nessuno dei motivi d'appello coglie nel segno e la pretesa dell'amministrazione va confermata come statuito dai giudici di prime cure.
Rigetta l'appello. Condanna la parte contribuente a rifondere ad AD ed DE le spese del grado che liquida in euro cinquecento per ciascuna, senza alcuna altra maggiorazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la parte contribuente a rifondere ad AD ed DE le spese del grado che liquida in euro cinquecento per ciascuna, senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA AL GH, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6176/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3305/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0012885201 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0012885201 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0012885201 000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7703/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure che confermava la legittimità della cartella recante le somme relative ad irpef non corrisposta per l'anno 2018.
La doglianza principale, riproposta in fase di appello, riguarda il mancato asserito inoltro dell'avviso bonario con la considerazione che la circostanza, pur essendo stata indicata come non incidente sulla validità della cartella esattoriale impugnata dai giudici di prime cure, sarebbe dovuta considerarsi come un errore procedimentale tale da inficiare la correttezza dell'intero percorso.
Con altro motivo di appello la contribuente ha evidenziato l'erroneità nella quale erano, a suo avviso incorsi i primi giudici nel liquidare le spese all'ADE e all'ADER perché difese dai propri funzionari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La questione riguardante la notifica di una cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la somma corrispondente all'importo di un credito d'imposta a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR 600/1973 non preceduta dall'invio della comunicazione dell'avviso di irregolarità ai sensi dell'art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 è stato affrontato dalla sentenza n.3244/2024 della Corte di
Cassazione che ha ritenuto che “ è considerata legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta secondo gli artt.36bis del DPR n.600/1973 e 54bis del DPR n.633/1972 quando il dovuto è determinato attraverso un controllo meramente cartolare, basato sui dati forniti dal contribuente o su correzioni di errori materiali o di calcolo.
“Quanto all'obbligo del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 gli
Ermellini hanno stabilito che è obbligatorio solo quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non necessariamente nei casi di controllo automatizzato basato su dati contabili senza interpretazioni”.
In altre parole, anche in caso di omesso preventivo invio dell'avviso bonario, al contribuente deve sempre essere riservato, in assenza di impugnazione della cartella di pagamento, il medesimo trattamento sanzionatorio cui esso avrebbe potuto accedere in caso di comunicazione esperita nei suoi confronti.
Di conseguenza, come peraltro, sostenuto dai primi giudici, il contribuente avrebbe potuto recarsi presso gli uffici ed accedere al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
Con riferimento al secondo motivo di appello va ricordato che, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi in cui l'Ufficio si difenda in giudizio a mezzo di propri funzionari, e risulti vittorioso, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche introdotte con d.l. 24.1. 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012), il contribuente soccombente è tenuto al pagamento delle spese di lite, commisurate al compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto.
Di conseguenza nessuno dei motivi d'appello coglie nel segno e la pretesa dell'amministrazione va confermata come statuito dai giudici di prime cure.
Rigetta l'appello. Condanna la parte contribuente a rifondere ad AD ed DE le spese del grado che liquida in euro cinquecento per ciascuna, senza alcuna altra maggiorazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la parte contribuente a rifondere ad AD ed DE le spese del grado che liquida in euro cinquecento per ciascuna, senza alcuna altra maggiorazione.