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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6586 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA del 12/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3658/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3658/2022 R.G ad oggetto: somministrazione
T R A in persona del legale rappresentante p.t., dott. , con Parte_1 Parte_2 sede legale in Piano di Sorrento alla via Bagnulo, 168, P.VA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Ma-rio Castellano (C.F. ), con il ente domicilia in Vico C.F._1
Equense, al C.so Umberto I° n. 49, giusta procura allegata al ricorso per D.I. ( fax al seguente numero: 0812452143 - pec: ; appellante Email_1 CONTRO con sede in Bari al C.so Vittorio Veneto n. 6 Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa rappresentato P.IVA_2 CP_2
e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Dalfino (C.F. – pec: C.F._2
– fax 0809147121) e dall'avv. Brigida Santeramo (C.F. Email_2
– pec. giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 Email_3 costituzione e risposta, presso lo studio dei quali è altresì elettivamente domiciliata alla via Putignani n. 12/a, Bari. appellata/appellante incidentale
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1491/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, del 20.06.2022 depositata in cancelleria in pari data, a conclusione del procedimento civile R.G. 3828/19, notificata ai fini del decorso del termine breve per l'appello in data 01/07/2022.
CONCLUSIONI Per le parti giusto note depositate all'udienza.
Svolgimento del processo
1 La aveva sottoscritto con la ditta individuale “Centro Analisi Mediterraneo di De Parte_1
UC IR” con sede al C.so Vittorio Veneto n. 6 (P.VA ) contratto di locazione e P.IVA_3 fornitura accessori e consumabili Access 2 n. 1872 del 28/06/2017. Con detto contratto a) la Pt_1 cedeva in locazione l'analizzatore per determinazione in chemiluminescenza mod. Access 2 Immunoassay System/R matr. 502961, con assistenza tecnica;
b) il laboratorio si obbligava ad effettuare acquisti, annualmente dal 01/01/2018, per un fatturato minimo di € 19.155,00 + I.V.A. In virtù di tale contratto all'art. 2 – CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE - le parti pattuivano che con il raggiungimento del minimo annuo di acquisto “la riterrà il diritto al corrispettivo della Pt_1 locazione della strumentazione tacitato con l'utilità economica percepita dalla fornitrice…di cui alla precedente voce COSTO REAGENTI, ACCESSORI E CONSUMABILI”. ed al successivo comma, veniva pattuito che: “Qualora l'utilizzatore dovesse effettuare acquisti di reagenti, accessori e consumabili per importi inferiori a quanto indicati nella precedente voce OBBLIGO DI ACQUISTO, il canone di locazione annuale della strumentazione indicata alla voce STRUMENTAZIONE OFERTA, sarà pari alla differenza tra l'80% di quanto previsto come impegno di spesa annuale da questi assunto a quanto effettivamente annualmente acquistato dall'utilizzatore.”. Nel mese di settembre 2017 la dott.ssa cedeva il contratto di noleggio e/o diveniva CP_2 efficace il conferimento dell'azienda alla società con sede in Bari al Controparte_1
C.so Vittorio Emanuele n. 6 (P.VA , che continuava per tutto il 2017 ad usare P.IVA_2
l'analizzatore noleggiato, effettuando acquisti e ricevendo merce. Tenuto conto che il
[...]
nuovo conduttore dell'analizzatore, non aveva effettuato acquisti nel 2018, la , Controparte_1 Pt_1 in virtù di quanto espressamente previsto all'art. 2 del vigente contratto, emetteva fattura n. 1216 del 19/02/2019 di € 10.769,18 a titolo di canone di noleggio. Detta somma era tuttavia frutto di un errore contabile tenuto conto che il canone di noleggio effettivamente dovuto era pari ad € 18.695,28 (€ 15.324,00 (80% di € 19.155,00) + VA). Visto il mancato pagamento bonario del canone, la Parte_1
[... ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata ricorso per D.I. (R.G. 2235/19) che veniva concesso con il n. 598/19 ma per il minor importo di € 10.769,18.
Notificata l'ingiunzione, proponeva opposizione il deducendo, in Controparte_1 definitiva, la propria carenza di legittimazione passiva non avendo mai sottoscritto alcun contratto con la ricorrente.
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta del 08/10/2019 con cui Parte_1 deduceva il subentro dell'attrice nell'azienda della ditta individuale e/o comunque la cessione del contratto per cui è causa e concludeva per la condanna del al Controparte_1 pagamento della maggior somma di € 18.695,28 a titolo di corrispettivo della locazione per l'anno 2018.
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, deferito l'interrogatorio formale alla legale rappresentante dell'attrice, non ammessa la prova per testi, precisate le conclusioni all'udienza del 14/03/2022, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza n. 1491/2022, pubblicata il 20.06.2022, notificata il 01.07.2022, il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva: “Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: -accoglie la opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 598/19; -compensa tra le parti le competenze e spese di giudizio.”. GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 31.08.2022, la proponeva appello avverso la suddetta sentenza, sulla Parte_1 scorta di n. 2 motivi, oggetto di successiva disamina.
2 Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3658/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva confermata in data 16.12.2022.
In data 23.11.2022 si costituiva chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni e spiegando, altresì, appello incidentale: “rigettare l'appello proposto dalla Pt_1
nei confronti della sentenza n. 1491/2022 del Tribunale di Torre Annunziata in quanto infondato in f
[...] diritto e, di conseguenza - confermare la sentenza n. 1491/2022 del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui accoglie l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 598/2019, nonché in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 1491/2022 del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui compensa tra le parti le spese e i compensi di giudizio, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto - condannare l'appellante principale alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e Parte_1 competenze del giudizio di primo grado quantificate o nella misura che verrà determinata in giudizio. - con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio”.
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 12.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 31.08.2022 a fronte della sentenza n. 1491/2022, pubblicata il 20.06.2022, notificata il 01.07.2022, il cui termine breve per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 01.09.2022, nel rispetto dell'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE
Col primo rubricato: error in judicando;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2556 e dell'art. 2558 c.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 e s.s. c.c. omessa valutazione dell'istruttoria e dei documenti versati in atti;
illogicità e carenza di motivazione, l'appellante censura la sentenza gravata laddove ritiene non provata la titolarità dal lato passivo della società ed afferma che “la stipulava contratto di locazione e Controparte_1 Parte_1 fornitura reagenti, accessori e consumabili ACCESS 2, n. 1872, concluso in data 28.06.2017 tra l'odierna convenuta- opposta e la ditta individuale Centro Analisi Mediterraneo di De UC IR, mentre il decreto ingiuntivo n. 598/19 oggi opposto, è stato richiesto nei confronti del soggetto giuridico distinto dalla società a Controparte_1 responsabilità limitata, ingiunta nel procedimento monitorio”; evidenzia il mancato subentro della società opponente nel predetto contratto non essendo lo stesso né conferito con la cessione dell'azienda né ceduto;
censura la decisione laddove ha considerato soltanto che il conferimento dell'azienda del 23/12/14 da parte della ditta individuale alla società è anteriore alla stipula del “contratto di locazione e fornitura di reagenti, accessori e consumabili Access 2 n. 1872” del 28/06/2017” è stato sottoscritto tra la e la ditta individuale “ della dott.ssa , senza Parte_1 Controparte_1 CP_2 considerare tutta la documentazione in atti (pec e fatture) da cui desumere che prima delle volture amministrative al nuovo soggetto giuridico, la cessione non era certamente operativa tanto che la ditta individuale ha potuto, senza problemi, continuare a lavorare, sottoscrivendo i contratti, producendo Part reddito ed ottenendo i prescritti rimborsi dall'
Col secondo motivo rubricato : error in judicando e procedendo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 c.c. e s.s. omissione di motivazione l'appellante censura la decisione laddove il Giudice di prime cure ammetteva unicamente l'interrogatorio formale della dott.ssa CP_2
e non la prova per testi così come articolata nella II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., perché
[...]
3 ritenuta “inammissibile vertendo su capi che necessitano di prova documentale” ed al contempo il Giudice, ha accolto l'opposizione proprio sul presupposto della mancata prova della cessione del contratto.
Col terzo motivo rubricato sulle spese di lite chiedeva la condanna dell'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado ma, anche, di quelle compensate dal Tribunale.
MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE rubricatosull'erronea compensazione delle spese e dei compensi di giudizio, col quale si censurava quella parte di sentenza che, contravvenendo al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., provvedeva alla compensazione “in considerazione del possesso dei beni nella sfera della opponente e dalla mancanza di mora del creditore”.
L'appello valutato nel suo complesso merita il rigetto.
Invero risulta agli atti che : a) con atto stipulato in data 23-12-2014 veniva costituita la CP_3 Controparte_1
ove era scritto che la dott.ssa «A totale liberazione della quota di capitale conferiva in
[...] CP_2 società il complesso dei beni mobili e delle attrezzature organizzati per l'esercizio della struttura di medicina di laboratorio del quale è titolare denominato " della dott.ssa " con sede in Bari al Corso Controparte_1 CP_2
Vittorio Veneto n.6.-» b) la in data 28.06.2017 stipulava con la ditta individuale Centro Analisi Parte_1
Mediterraneo di De UC IR contratto di locazione e fornitura reagenti, accessori e consumabili ACCESS 2, n. 1872; c) il D.I opposto n. 598/19 è stato richiesto ed emesso nei confronti del
[...]
fondandolo sull'inadempimento del contratto di locazione citato stipulato, come Controparte_1 detto, con la ditta individuale dott.ssa . CP_2
Orbene, il Tribunale considerando primariamente la diversità tra il di Controparte_1 [...]
(ditta individuale) ed il distinti non solo come soggetti CP_2 Controparte_1 giuridici ma anche come partita IVA, ha accolto l'opposizione e revocato il D.I. opposto.
Tanto premesso occorre precisare che la cessione d'azienda è un contratto con cui un imprenditore trasferisce a terzi l'azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.). Nel caso che ci occupa la cessione dell'azienda costituisce il patrimonio conferito dalla dott.ssa nella società CP_2 costituita il 23/12/14.
Il problema che si è posto il Giudice di prime cure è se può dirsi rientrante in tale conferimento anche il contratto di locazione stipulato dalla ditta individuale Centro Analisi Mediterraneo di De CP_2 successivamente, tale che le obbligazioni ad esso conseguenti siano imputate alla ed al Parte_1
. Controparte_1
Il Tribunale ha risposto al quesito attribuendo rilevanza soltanto al criterio cronologico (il contratto successivo non può rientrare nei rapporti ceduti con un contratto precedente).
L'impostazione merita conferma. Premesso infatti che, dal punto di vista della teoria generale del diritto processuale la legittimazione si risolve nell'individuazione, dal punto di vista attivo, di chi può esercitare validamente l'azione e, dal punto di vista passivo, di colui nei confronti del quale l'azione può essere validamente esercitata. Ne segue che la nozione di titolarità della situazione giuridica soggettiva e di difetto di legittimazione passiva sono nettamente distinte, appartenendo la prima al merito e la seconda al rito, la prima definisce la legitimatio ad causam la seconda la legitimatio ad processum.
4 Deve esserci identità tra la persona del convenuto e colui che è tenuto a soddisfare la prestazione o a rispondere dell'inadempimento dedotto in giudizio. Orbene, poiché in caso d'inadempimento contrattuale la legittimazione processuale passiva va individuata avuto riguardo al soggetto contro cui la pretesa è fatta valere.
Nel caso di specie, controvertendosi d'inadempimento di un contratto di locazione di cose od attrezzature, legittimato passivo all'azione di adempimento è soltanto colui che ha assunto l'obbligazione di consegnare o mantenere la cosa locata e/o di pagare i canoni e non anche il terzo che, per volontà (anche congiunta) delle parti abbia conseguito il godimento della stessa (secondo lo schema del contratto a favore di terzo). Ciò, tuttavia, non esclude che le obbligazioni contrattuali siano sorte in capo dei soli contraenti che ne rispondono direttamente.
Ciò posto, non v'è contestazione sul fatto che la in data 28.06.2017 ebbe a stipulare Pt_1 Parte_1 con la ditta individuale di contratto di locazione e fornitura Controparte_1 CP_2 reagenti, accessori e consumabili ACCESS 2, n. 1872.
Ne segue che, per l'inadempimento di tale contratto il locatore poteva e doveva agire solo nei confronti del conduttore (la ditta individuale), a nulla rilevando che ad avvalersi della cosa locata sia stata l'odierna appellata, quale terzo, come dedotto ma non provato, dall'appellante. Pertanto, chi si è avvalso di fatto del bene – terzo, diverso dal conduttore- non è parte del contratto, e non può essere convenuto in giudizio per ottenere l'esatta esecuzione della prestazione sul medesimo incombente.
È del tutto privo di pregio il tentativo dell'appellante di ricostruire la vicenda contrattuale configurando la cessione dei beni organizzati nell'azienda individuale come titolo per la successione nel contratto del nuovo soggetto giuridico. A tanto osta, innanzi tutto, l'anteriorità del conferimento di tutti i beni organizzati nella ditta individuale (del 23/12/2014) rispetto alla stipula del contratto di locazione (28/06/2017), sicché non può dirsi, quand'anche si facesse ricorso ad una interpretazione estensiva, che nei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa individuale rientrasse anche il bene locato perché strumentale all'esercizio dell'attività imprenditoriale di laboratorio analisi. Difatti, il subentro nei contratti da parte della società conferitaria trova fondamento nell'art. 2558 c.c. rubricato “Successione nei contratti” secondo cui l'acquirente/conferitaria subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente. Orbene, l'utilizzo del participio passato “stipulati”, esclude la possibilità che i contratti futuri, non ancora perfezionati, possano essere ricompresi nel conferimento, sempre salva diversa volontà delle parti. Nel caso di specie tale volontà contraria non è stata affatto articolata né nel contratto di conferimento d'azienda del 2014 né in quello di locazione del 2017. Anzi, a ben vedere, tutta la documentazione allegata dall'odierna appellante, finalizzata a provare che l'utilizzo dell'attrezzatura locata era strumentale all'esercizio dell'attività di analisi (oggetto d'impresa anche della società appellata) dimostra soltanto che, in attesa della piena operatività della
[...]
(per le difficoltà al subingresso del nuovo soggetto giuridico nelle autorizzazioni Parte_4 amministrative), la ditta individuale ha continuato ad essere centro Parte_4
d'imputazione di diritti ed obbligazioni.
Quanto all'appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite operata in primo grado, la doglianza è fondata e merita accoglimento. Invero, a mente dell'art. 92 c.p.c. il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese di lite non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche se ricorrono
“giusti motivi”, come novità della questione trattata o mutamento/oscillazione giurisprudenziale su questioni dirimenti.
5 Nel caso di specie non sussisteva alcuna delle circostanze sopra evidenziate Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellato vittorioso e poste a carico dell'appellante (considerato il valore della causa di € 18.000,00 in applicazione del DM 147/22 , applicata la riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)) per il primo grado in (€ 237,00+ € 27,00) per spese vive nonché € 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 147,00 per spese vive per l'appello incidentale nonché € 4.066,30 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla sentenza n. 1491/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, del 20.06.2022 depositata in cancelleria in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. accoglie l'appello incidentale e condanna l'appellante in persona del l.r.p.t. a Parte_1 rifondere alla controparte le spese di lite che in applicazione del Parte_4
DM 147/22 -considerata la riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) sono liquidate per il primo grado in (€ 237,00+ € 27,00) per spese vive nonché € 3.553,90 per compensi professionali, nonché per il grado di appello in € 147,00 per spese vive per l'appello incidentale, nonché € 4.066,30 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
6
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3658/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3658/2022 R.G ad oggetto: somministrazione
T R A in persona del legale rappresentante p.t., dott. , con Parte_1 Parte_2 sede legale in Piano di Sorrento alla via Bagnulo, 168, P.VA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Ma-rio Castellano (C.F. ), con il ente domicilia in Vico C.F._1
Equense, al C.so Umberto I° n. 49, giusta procura allegata al ricorso per D.I. ( fax al seguente numero: 0812452143 - pec: ; appellante Email_1 CONTRO con sede in Bari al C.so Vittorio Veneto n. 6 Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa rappresentato P.IVA_2 CP_2
e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Dalfino (C.F. – pec: C.F._2
– fax 0809147121) e dall'avv. Brigida Santeramo (C.F. Email_2
– pec. giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 Email_3 costituzione e risposta, presso lo studio dei quali è altresì elettivamente domiciliata alla via Putignani n. 12/a, Bari. appellata/appellante incidentale
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1491/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, del 20.06.2022 depositata in cancelleria in pari data, a conclusione del procedimento civile R.G. 3828/19, notificata ai fini del decorso del termine breve per l'appello in data 01/07/2022.
CONCLUSIONI Per le parti giusto note depositate all'udienza.
Svolgimento del processo
1 La aveva sottoscritto con la ditta individuale “Centro Analisi Mediterraneo di De Parte_1
UC IR” con sede al C.so Vittorio Veneto n. 6 (P.VA ) contratto di locazione e P.IVA_3 fornitura accessori e consumabili Access 2 n. 1872 del 28/06/2017. Con detto contratto a) la Pt_1 cedeva in locazione l'analizzatore per determinazione in chemiluminescenza mod. Access 2 Immunoassay System/R matr. 502961, con assistenza tecnica;
b) il laboratorio si obbligava ad effettuare acquisti, annualmente dal 01/01/2018, per un fatturato minimo di € 19.155,00 + I.V.A. In virtù di tale contratto all'art. 2 – CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE - le parti pattuivano che con il raggiungimento del minimo annuo di acquisto “la riterrà il diritto al corrispettivo della Pt_1 locazione della strumentazione tacitato con l'utilità economica percepita dalla fornitrice…di cui alla precedente voce COSTO REAGENTI, ACCESSORI E CONSUMABILI”. ed al successivo comma, veniva pattuito che: “Qualora l'utilizzatore dovesse effettuare acquisti di reagenti, accessori e consumabili per importi inferiori a quanto indicati nella precedente voce OBBLIGO DI ACQUISTO, il canone di locazione annuale della strumentazione indicata alla voce STRUMENTAZIONE OFERTA, sarà pari alla differenza tra l'80% di quanto previsto come impegno di spesa annuale da questi assunto a quanto effettivamente annualmente acquistato dall'utilizzatore.”. Nel mese di settembre 2017 la dott.ssa cedeva il contratto di noleggio e/o diveniva CP_2 efficace il conferimento dell'azienda alla società con sede in Bari al Controparte_1
C.so Vittorio Emanuele n. 6 (P.VA , che continuava per tutto il 2017 ad usare P.IVA_2
l'analizzatore noleggiato, effettuando acquisti e ricevendo merce. Tenuto conto che il
[...]
nuovo conduttore dell'analizzatore, non aveva effettuato acquisti nel 2018, la , Controparte_1 Pt_1 in virtù di quanto espressamente previsto all'art. 2 del vigente contratto, emetteva fattura n. 1216 del 19/02/2019 di € 10.769,18 a titolo di canone di noleggio. Detta somma era tuttavia frutto di un errore contabile tenuto conto che il canone di noleggio effettivamente dovuto era pari ad € 18.695,28 (€ 15.324,00 (80% di € 19.155,00) + VA). Visto il mancato pagamento bonario del canone, la Parte_1
[... ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata ricorso per D.I. (R.G. 2235/19) che veniva concesso con il n. 598/19 ma per il minor importo di € 10.769,18.
Notificata l'ingiunzione, proponeva opposizione il deducendo, in Controparte_1 definitiva, la propria carenza di legittimazione passiva non avendo mai sottoscritto alcun contratto con la ricorrente.
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta del 08/10/2019 con cui Parte_1 deduceva il subentro dell'attrice nell'azienda della ditta individuale e/o comunque la cessione del contratto per cui è causa e concludeva per la condanna del al Controparte_1 pagamento della maggior somma di € 18.695,28 a titolo di corrispettivo della locazione per l'anno 2018.
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, deferito l'interrogatorio formale alla legale rappresentante dell'attrice, non ammessa la prova per testi, precisate le conclusioni all'udienza del 14/03/2022, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza n. 1491/2022, pubblicata il 20.06.2022, notificata il 01.07.2022, il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva: “Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: -accoglie la opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 598/19; -compensa tra le parti le competenze e spese di giudizio.”. GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 31.08.2022, la proponeva appello avverso la suddetta sentenza, sulla Parte_1 scorta di n. 2 motivi, oggetto di successiva disamina.
2 Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3658/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva confermata in data 16.12.2022.
In data 23.11.2022 si costituiva chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni e spiegando, altresì, appello incidentale: “rigettare l'appello proposto dalla Pt_1
nei confronti della sentenza n. 1491/2022 del Tribunale di Torre Annunziata in quanto infondato in f
[...] diritto e, di conseguenza - confermare la sentenza n. 1491/2022 del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui accoglie l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 598/2019, nonché in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 1491/2022 del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui compensa tra le parti le spese e i compensi di giudizio, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto - condannare l'appellante principale alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e Parte_1 competenze del giudizio di primo grado quantificate o nella misura che verrà determinata in giudizio. - con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio”.
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 12.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 31.08.2022 a fronte della sentenza n. 1491/2022, pubblicata il 20.06.2022, notificata il 01.07.2022, il cui termine breve per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 01.09.2022, nel rispetto dell'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE
Col primo rubricato: error in judicando;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2556 e dell'art. 2558 c.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 e s.s. c.c. omessa valutazione dell'istruttoria e dei documenti versati in atti;
illogicità e carenza di motivazione, l'appellante censura la sentenza gravata laddove ritiene non provata la titolarità dal lato passivo della società ed afferma che “la stipulava contratto di locazione e Controparte_1 Parte_1 fornitura reagenti, accessori e consumabili ACCESS 2, n. 1872, concluso in data 28.06.2017 tra l'odierna convenuta- opposta e la ditta individuale Centro Analisi Mediterraneo di De UC IR, mentre il decreto ingiuntivo n. 598/19 oggi opposto, è stato richiesto nei confronti del soggetto giuridico distinto dalla società a Controparte_1 responsabilità limitata, ingiunta nel procedimento monitorio”; evidenzia il mancato subentro della società opponente nel predetto contratto non essendo lo stesso né conferito con la cessione dell'azienda né ceduto;
censura la decisione laddove ha considerato soltanto che il conferimento dell'azienda del 23/12/14 da parte della ditta individuale alla società è anteriore alla stipula del “contratto di locazione e fornitura di reagenti, accessori e consumabili Access 2 n. 1872” del 28/06/2017” è stato sottoscritto tra la e la ditta individuale “ della dott.ssa , senza Parte_1 Controparte_1 CP_2 considerare tutta la documentazione in atti (pec e fatture) da cui desumere che prima delle volture amministrative al nuovo soggetto giuridico, la cessione non era certamente operativa tanto che la ditta individuale ha potuto, senza problemi, continuare a lavorare, sottoscrivendo i contratti, producendo Part reddito ed ottenendo i prescritti rimborsi dall'
Col secondo motivo rubricato : error in judicando e procedendo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 c.c. e s.s. omissione di motivazione l'appellante censura la decisione laddove il Giudice di prime cure ammetteva unicamente l'interrogatorio formale della dott.ssa CP_2
e non la prova per testi così come articolata nella II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., perché
[...]
3 ritenuta “inammissibile vertendo su capi che necessitano di prova documentale” ed al contempo il Giudice, ha accolto l'opposizione proprio sul presupposto della mancata prova della cessione del contratto.
Col terzo motivo rubricato sulle spese di lite chiedeva la condanna dell'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado ma, anche, di quelle compensate dal Tribunale.
MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE rubricatosull'erronea compensazione delle spese e dei compensi di giudizio, col quale si censurava quella parte di sentenza che, contravvenendo al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., provvedeva alla compensazione “in considerazione del possesso dei beni nella sfera della opponente e dalla mancanza di mora del creditore”.
L'appello valutato nel suo complesso merita il rigetto.
Invero risulta agli atti che : a) con atto stipulato in data 23-12-2014 veniva costituita la CP_3 Controparte_1
ove era scritto che la dott.ssa «A totale liberazione della quota di capitale conferiva in
[...] CP_2 società il complesso dei beni mobili e delle attrezzature organizzati per l'esercizio della struttura di medicina di laboratorio del quale è titolare denominato " della dott.ssa " con sede in Bari al Corso Controparte_1 CP_2
Vittorio Veneto n.6.-» b) la in data 28.06.2017 stipulava con la ditta individuale Centro Analisi Parte_1
Mediterraneo di De UC IR contratto di locazione e fornitura reagenti, accessori e consumabili ACCESS 2, n. 1872; c) il D.I opposto n. 598/19 è stato richiesto ed emesso nei confronti del
[...]
fondandolo sull'inadempimento del contratto di locazione citato stipulato, come Controparte_1 detto, con la ditta individuale dott.ssa . CP_2
Orbene, il Tribunale considerando primariamente la diversità tra il di Controparte_1 [...]
(ditta individuale) ed il distinti non solo come soggetti CP_2 Controparte_1 giuridici ma anche come partita IVA, ha accolto l'opposizione e revocato il D.I. opposto.
Tanto premesso occorre precisare che la cessione d'azienda è un contratto con cui un imprenditore trasferisce a terzi l'azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.). Nel caso che ci occupa la cessione dell'azienda costituisce il patrimonio conferito dalla dott.ssa nella società CP_2 costituita il 23/12/14.
Il problema che si è posto il Giudice di prime cure è se può dirsi rientrante in tale conferimento anche il contratto di locazione stipulato dalla ditta individuale Centro Analisi Mediterraneo di De CP_2 successivamente, tale che le obbligazioni ad esso conseguenti siano imputate alla ed al Parte_1
. Controparte_1
Il Tribunale ha risposto al quesito attribuendo rilevanza soltanto al criterio cronologico (il contratto successivo non può rientrare nei rapporti ceduti con un contratto precedente).
L'impostazione merita conferma. Premesso infatti che, dal punto di vista della teoria generale del diritto processuale la legittimazione si risolve nell'individuazione, dal punto di vista attivo, di chi può esercitare validamente l'azione e, dal punto di vista passivo, di colui nei confronti del quale l'azione può essere validamente esercitata. Ne segue che la nozione di titolarità della situazione giuridica soggettiva e di difetto di legittimazione passiva sono nettamente distinte, appartenendo la prima al merito e la seconda al rito, la prima definisce la legitimatio ad causam la seconda la legitimatio ad processum.
4 Deve esserci identità tra la persona del convenuto e colui che è tenuto a soddisfare la prestazione o a rispondere dell'inadempimento dedotto in giudizio. Orbene, poiché in caso d'inadempimento contrattuale la legittimazione processuale passiva va individuata avuto riguardo al soggetto contro cui la pretesa è fatta valere.
Nel caso di specie, controvertendosi d'inadempimento di un contratto di locazione di cose od attrezzature, legittimato passivo all'azione di adempimento è soltanto colui che ha assunto l'obbligazione di consegnare o mantenere la cosa locata e/o di pagare i canoni e non anche il terzo che, per volontà (anche congiunta) delle parti abbia conseguito il godimento della stessa (secondo lo schema del contratto a favore di terzo). Ciò, tuttavia, non esclude che le obbligazioni contrattuali siano sorte in capo dei soli contraenti che ne rispondono direttamente.
Ciò posto, non v'è contestazione sul fatto che la in data 28.06.2017 ebbe a stipulare Pt_1 Parte_1 con la ditta individuale di contratto di locazione e fornitura Controparte_1 CP_2 reagenti, accessori e consumabili ACCESS 2, n. 1872.
Ne segue che, per l'inadempimento di tale contratto il locatore poteva e doveva agire solo nei confronti del conduttore (la ditta individuale), a nulla rilevando che ad avvalersi della cosa locata sia stata l'odierna appellata, quale terzo, come dedotto ma non provato, dall'appellante. Pertanto, chi si è avvalso di fatto del bene – terzo, diverso dal conduttore- non è parte del contratto, e non può essere convenuto in giudizio per ottenere l'esatta esecuzione della prestazione sul medesimo incombente.
È del tutto privo di pregio il tentativo dell'appellante di ricostruire la vicenda contrattuale configurando la cessione dei beni organizzati nell'azienda individuale come titolo per la successione nel contratto del nuovo soggetto giuridico. A tanto osta, innanzi tutto, l'anteriorità del conferimento di tutti i beni organizzati nella ditta individuale (del 23/12/2014) rispetto alla stipula del contratto di locazione (28/06/2017), sicché non può dirsi, quand'anche si facesse ricorso ad una interpretazione estensiva, che nei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa individuale rientrasse anche il bene locato perché strumentale all'esercizio dell'attività imprenditoriale di laboratorio analisi. Difatti, il subentro nei contratti da parte della società conferitaria trova fondamento nell'art. 2558 c.c. rubricato “Successione nei contratti” secondo cui l'acquirente/conferitaria subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente. Orbene, l'utilizzo del participio passato “stipulati”, esclude la possibilità che i contratti futuri, non ancora perfezionati, possano essere ricompresi nel conferimento, sempre salva diversa volontà delle parti. Nel caso di specie tale volontà contraria non è stata affatto articolata né nel contratto di conferimento d'azienda del 2014 né in quello di locazione del 2017. Anzi, a ben vedere, tutta la documentazione allegata dall'odierna appellante, finalizzata a provare che l'utilizzo dell'attrezzatura locata era strumentale all'esercizio dell'attività di analisi (oggetto d'impresa anche della società appellata) dimostra soltanto che, in attesa della piena operatività della
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(per le difficoltà al subingresso del nuovo soggetto giuridico nelle autorizzazioni Parte_4 amministrative), la ditta individuale ha continuato ad essere centro Parte_4
d'imputazione di diritti ed obbligazioni.
Quanto all'appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite operata in primo grado, la doglianza è fondata e merita accoglimento. Invero, a mente dell'art. 92 c.p.c. il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese di lite non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche se ricorrono
“giusti motivi”, come novità della questione trattata o mutamento/oscillazione giurisprudenziale su questioni dirimenti.
5 Nel caso di specie non sussisteva alcuna delle circostanze sopra evidenziate Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellato vittorioso e poste a carico dell'appellante (considerato il valore della causa di € 18.000,00 in applicazione del DM 147/22 , applicata la riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)) per il primo grado in (€ 237,00+ € 27,00) per spese vive nonché € 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 147,00 per spese vive per l'appello incidentale nonché € 4.066,30 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla sentenza n. 1491/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, del 20.06.2022 depositata in cancelleria in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. accoglie l'appello incidentale e condanna l'appellante in persona del l.r.p.t. a Parte_1 rifondere alla controparte le spese di lite che in applicazione del Parte_4
DM 147/22 -considerata la riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) sono liquidate per il primo grado in (€ 237,00+ € 27,00) per spese vive nonché € 3.553,90 per compensi professionali, nonché per il grado di appello in € 147,00 per spese vive per l'appello incidentale, nonché € 4.066,30 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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