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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Cinzia di Lucia e domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN) Corso Rosmini n. 8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 26.06.2021 in Rovereto, nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
alle seguenti condizioni:
[...]
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in 38068 Rovereto, in Via Lungo Leno Sinistro nr
66 B, viene assegnata alla signora quale Parte_1
collocataria in via prevalente dei figli e Persona_1 Per_2
con arredi e corredi ivi presenti, ad eccezione dei beni già
[...]
concordati tra i coniugi, che il marito preleverà al momento del rilascio dell'abitazione medesima. Nel contratto di locazione, intestato al signor
, subentrerà ex lege, quale parte conduttrice, la signora Parte_2
. Parte_1
3. I figli minori e sono affidati in modo condiviso ai due Per_1 Per_2
genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
4. Il padre godrà del più ampio diritto di visita, nell'ottica di garantire ai figli la presenza paritaria dei due genitori nella loro vita. Il signor Parte_2
starà, in ogni caso, con i figli a fine settimana alternati prelevandoli dalla casa materna il venerdì sera o il sabato mattina e ivi riportandoli la domenica sera cenati ed inoltre uno/due pomeriggi infrasettimanali, che i genitori fisseranno di volta in volta in base alle esigenze personali e/o dei figli. I genitori continueranno a confrontarsi per concordare di volta in volta modalità e tempi di trascorrenza dei figli, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative e con quelle dei minori, e ciò sia nel periodo pag. 2 di 5 scolastico che in quello extrascolastico. Essi collaboreranno per accompagnare i figli a scuola e alle varie attività ludiche/sportive/extrascolastiche in generale da essi frequentate.
5. I minori staranno inoltre con i genitori tendenzialmente pari tempo anche durante le vacanze natalizie e pasquali con alternanza tra gli stessi, di anno in anno, per quanto riguarda il giorno di Natale e quello di Capodanno e per
Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno stabilire un periodo di trascorrenza diverso in particolare per esigenze lavorative. Anche durante le vacanze estive i genitori staranno con i figli almeno 2/3 settimane anche non continuative e, per il residuo periodo si dichiarano sin d'ora d'accordo nel far frequentare ai due figli delle colonie estive e/o nell'affidarli a persone di comune fiducia.
6.Ciascun genitore, nel tempo di permanenza con i figli, si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che gli stessi avranno in corso e/o che dovessero in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti la salute dei figli, la scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero dei minori con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi.
7.Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti – carte identità valide per l'espatrio proprio e della prole, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con i figli.
8.Il signor contribuirà alle esigenze ordinarie dei due Parte_2
figli versando mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto pag. 3 di 5 corrente della signora l'importo di € 150,00 per Parte_1
ciascuno dei due figli, per complessivi € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, come per Legge. Tale importo sarà rivisto ed aumentato automaticamente ad € 200,00 a figlio, per complessivi € 400,00 mensili, oltre ISTAT, una volta estinto il debito contratto dal signor per l'acquisto della propria autovettura, e quindi a partire dal Parte_2
mese di maggio 2027, e sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli.
9.Le spese straordinarie da sostenersi nell'interessi dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal
Consiglio Nazionale Forense nel 2017, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, saranno sostenute in egual misura dai genitori.
I genitori divideranno tra loro al 50% anche il costo dei farmaci da banco e quelli utilizzati per patologie dei figli già presenti al momento della separazione coniugale, e/o che dovessero intervenire successivamente. I genitori si confronteranno mensilmente sulle spese rispettivamente anticipate nell'interesse dei figli e procederanno al rimborso della quota parte secondo le regole fissate dalle Linee Guida del CNF.
10.I due genitori beneficeranno in pari misura dell'assegno unico universale, mentre ogni altra agevolazione/indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge andranno a beneficio esclusivo della madre, collocataria dei minori.
pag. 4 di 5 11. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno nei confronti dell'altro una volta data esecuzione agli impegni previsti dalle presenti condizioni.
12.I ricorrenti sosterranno in pari misura le spese legali della presente procedura, con responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Cinzia di Lucia e domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN) Corso Rosmini n. 8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 26.06.2021 in Rovereto, nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
alle seguenti condizioni:
[...]
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in 38068 Rovereto, in Via Lungo Leno Sinistro nr
66 B, viene assegnata alla signora quale Parte_1
collocataria in via prevalente dei figli e Persona_1 Per_2
con arredi e corredi ivi presenti, ad eccezione dei beni già
[...]
concordati tra i coniugi, che il marito preleverà al momento del rilascio dell'abitazione medesima. Nel contratto di locazione, intestato al signor
, subentrerà ex lege, quale parte conduttrice, la signora Parte_2
. Parte_1
3. I figli minori e sono affidati in modo condiviso ai due Per_1 Per_2
genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
4. Il padre godrà del più ampio diritto di visita, nell'ottica di garantire ai figli la presenza paritaria dei due genitori nella loro vita. Il signor Parte_2
starà, in ogni caso, con i figli a fine settimana alternati prelevandoli dalla casa materna il venerdì sera o il sabato mattina e ivi riportandoli la domenica sera cenati ed inoltre uno/due pomeriggi infrasettimanali, che i genitori fisseranno di volta in volta in base alle esigenze personali e/o dei figli. I genitori continueranno a confrontarsi per concordare di volta in volta modalità e tempi di trascorrenza dei figli, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative e con quelle dei minori, e ciò sia nel periodo pag. 2 di 5 scolastico che in quello extrascolastico. Essi collaboreranno per accompagnare i figli a scuola e alle varie attività ludiche/sportive/extrascolastiche in generale da essi frequentate.
5. I minori staranno inoltre con i genitori tendenzialmente pari tempo anche durante le vacanze natalizie e pasquali con alternanza tra gli stessi, di anno in anno, per quanto riguarda il giorno di Natale e quello di Capodanno e per
Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno stabilire un periodo di trascorrenza diverso in particolare per esigenze lavorative. Anche durante le vacanze estive i genitori staranno con i figli almeno 2/3 settimane anche non continuative e, per il residuo periodo si dichiarano sin d'ora d'accordo nel far frequentare ai due figli delle colonie estive e/o nell'affidarli a persone di comune fiducia.
6.Ciascun genitore, nel tempo di permanenza con i figli, si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che gli stessi avranno in corso e/o che dovessero in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti la salute dei figli, la scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero dei minori con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi.
7.Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti – carte identità valide per l'espatrio proprio e della prole, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con i figli.
8.Il signor contribuirà alle esigenze ordinarie dei due Parte_2
figli versando mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto pag. 3 di 5 corrente della signora l'importo di € 150,00 per Parte_1
ciascuno dei due figli, per complessivi € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, come per Legge. Tale importo sarà rivisto ed aumentato automaticamente ad € 200,00 a figlio, per complessivi € 400,00 mensili, oltre ISTAT, una volta estinto il debito contratto dal signor per l'acquisto della propria autovettura, e quindi a partire dal Parte_2
mese di maggio 2027, e sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli.
9.Le spese straordinarie da sostenersi nell'interessi dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal
Consiglio Nazionale Forense nel 2017, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, saranno sostenute in egual misura dai genitori.
I genitori divideranno tra loro al 50% anche il costo dei farmaci da banco e quelli utilizzati per patologie dei figli già presenti al momento della separazione coniugale, e/o che dovessero intervenire successivamente. I genitori si confronteranno mensilmente sulle spese rispettivamente anticipate nell'interesse dei figli e procederanno al rimborso della quota parte secondo le regole fissate dalle Linee Guida del CNF.
10.I due genitori beneficeranno in pari misura dell'assegno unico universale, mentre ogni altra agevolazione/indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge andranno a beneficio esclusivo della madre, collocataria dei minori.
pag. 4 di 5 11. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno nei confronti dell'altro una volta data esecuzione agli impegni previsti dalle presenti condizioni.
12.I ricorrenti sosterranno in pari misura le spese legali della presente procedura, con responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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