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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3390/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'avv. dom. Barbara Stratta, con studio in via G. Randaccio 6, Gorizia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(CF. ), elettivamente domiciliato in Mesagne Parte_2 C.F._2 alla via Mannarino 22/A presso e nello studio dell'avv. Mauro A. Resta (che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) Nella casa familiare, sita in via Vittorio Veneto 111, Staranzano (GO), di proprietà della sig.ra rimarrà a vivere la stessa con la figlia della coppia (che Parte_1 Persona_1
1 ivi manterrà la residenza) mentre il sig. , si è già trasferito presso altra Parte_2 abitazione e ha già mutato la residenza;
3) La figlia della coppia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, è iscritta all'Università di Udine.
4) Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento della figlia e fino al Parte_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo di € 400,00 entro il giorno 30 di ogni mese su un conto corrente che la figlia ha già aperto a proprio Per_1 nome.
5) I coniugi parteciperanno al 50% alle spese straordinarie relative alla figlia come Per_1 da protocollo del Tribunale di Gorizia (all. 9) e specificatamente le spese per l'appartamento ove andasse a vivere per terminare gli studi, le spese universitarie comprese quelle di Per_1 trasporto da e per Monfalcone, libri di testo e materiale indicato e consigliato.
6) Le parti non percepiscono l'assegno unico.
7) Le detrazioni d'imposta per figlia a carico verranno godute al 50% dalle parti.
8) I coniugi danno atto della loro indipendenza economica e nulla chiedono reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento. Danno atto di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo.
9) Le spese per la procedura di separazione verranno compensate tra le parti.
10) Il sig. cede, a titolo gratuito, alla sig.ra che curerà la voltura, il 50% Pt_2 Pt_1
della macchina cointestata Lancia Y1200, targata EL 839ZA e l'intera proprietà del veicolo Volkswagen polo 1.4, targata FF000PL. Ai fini fiscali le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art 26 del D.P.R. 131/86 che la presente cessione avviene nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi e chiedono pertanto che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987
s.m.i. in quanto contenuta in un atto relativo al detto procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/07/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 29.09.2001 nel Comune di Fasano, nel corso del quale è nata la figlia a Monfalcone (GO), il 04.05.2001, hanno chiesto Persona_1 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 23/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto, aggiungendo alle conclusioni rassegnate il seguente punto n. 10 “Il sig. cede, a titolo gratuito, alla sig.ra , Pt_2 Pt_1
che curerà la voltura, il 50% della macchina cointestata Lancia Y1200, targata EL
2 839ZA e l'intera proprietà del veicolo Volkswagen polo 1.4, targata FF000PL. Ai fini fiscali le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art 26 del D.P.R. 131/86 che la presente cessione avviene nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi e chiedono pertanto che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 s.m.i. in quanto contenuta in un atto relativo al detto procedimento.”
Orbene, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate in sede di udienza del 23.10.2024;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FASANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3390/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'avv. dom. Barbara Stratta, con studio in via G. Randaccio 6, Gorizia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(CF. ), elettivamente domiciliato in Mesagne Parte_2 C.F._2 alla via Mannarino 22/A presso e nello studio dell'avv. Mauro A. Resta (che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) Nella casa familiare, sita in via Vittorio Veneto 111, Staranzano (GO), di proprietà della sig.ra rimarrà a vivere la stessa con la figlia della coppia (che Parte_1 Persona_1
1 ivi manterrà la residenza) mentre il sig. , si è già trasferito presso altra Parte_2 abitazione e ha già mutato la residenza;
3) La figlia della coppia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, è iscritta all'Università di Udine.
4) Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento della figlia e fino al Parte_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo di € 400,00 entro il giorno 30 di ogni mese su un conto corrente che la figlia ha già aperto a proprio Per_1 nome.
5) I coniugi parteciperanno al 50% alle spese straordinarie relative alla figlia come Per_1 da protocollo del Tribunale di Gorizia (all. 9) e specificatamente le spese per l'appartamento ove andasse a vivere per terminare gli studi, le spese universitarie comprese quelle di Per_1 trasporto da e per Monfalcone, libri di testo e materiale indicato e consigliato.
6) Le parti non percepiscono l'assegno unico.
7) Le detrazioni d'imposta per figlia a carico verranno godute al 50% dalle parti.
8) I coniugi danno atto della loro indipendenza economica e nulla chiedono reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento. Danno atto di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo.
9) Le spese per la procedura di separazione verranno compensate tra le parti.
10) Il sig. cede, a titolo gratuito, alla sig.ra che curerà la voltura, il 50% Pt_2 Pt_1
della macchina cointestata Lancia Y1200, targata EL 839ZA e l'intera proprietà del veicolo Volkswagen polo 1.4, targata FF000PL. Ai fini fiscali le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art 26 del D.P.R. 131/86 che la presente cessione avviene nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi e chiedono pertanto che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987
s.m.i. in quanto contenuta in un atto relativo al detto procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/07/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 29.09.2001 nel Comune di Fasano, nel corso del quale è nata la figlia a Monfalcone (GO), il 04.05.2001, hanno chiesto Persona_1 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 23/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto, aggiungendo alle conclusioni rassegnate il seguente punto n. 10 “Il sig. cede, a titolo gratuito, alla sig.ra , Pt_2 Pt_1
che curerà la voltura, il 50% della macchina cointestata Lancia Y1200, targata EL
2 839ZA e l'intera proprietà del veicolo Volkswagen polo 1.4, targata FF000PL. Ai fini fiscali le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art 26 del D.P.R. 131/86 che la presente cessione avviene nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi e chiedono pertanto che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 s.m.i. in quanto contenuta in un atto relativo al detto procedimento.”
Orbene, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate in sede di udienza del 23.10.2024;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FASANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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