Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'accordo di cui alla lettera b) e dall'articolo 2 dell'accordo di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 1.
Articolo 2 della Legge 16 giugno 1997, n. 177
Articolo 1Articolo 3
- Legge 16 giugno 1997, n. 177
Articolo 2 della Legge 16 giugno 1997, n. 177
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25 giugno 1997
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