Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2026, proposto da
AL NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lucantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 6480/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lav., il 05.06.2025, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6480/2025, pubblicata il 5/06/2025 e notificata ai fini esecutivi il 10/06/2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ dichiara che NC AL ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all’anno scolastico 2024/2025 per l’importo nominale di € 500,00; condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla attribuzione della carta docente in favore della ricorrente, per il predetto anno scolastico, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; condanna il Ministero convenuto a rimborsare in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 335,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. ”.
2. Affermano i ricorrenti che il Ministero non ha ottemperato alle statuizioni di condanna contenute nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 25/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
7. Dalla sentenza in questione si ricava il diritto dei ricorrenti di conseguire le rispettive pretese riconosciute i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
8. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nei termini detti, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti.
10. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno richiesto a termini dell’art. 112, comma 3, c.p.a. nonché per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta dei ricorrenti.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
12. Copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ed al competente OIV – Organismo indipendente di valutazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per gli eventuali seguiti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti.
- rigetta ogni ulteriore istanza.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ed al competente OIV – Organismo indipendente di valutazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per gli eventuali seguiti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta BA | EL TA |
IL SEGRETARIO