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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 14.05.2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 786/2024 la seguente
SENTENZA
nato a [...] il [...] residente in [...]
c.da Busale, 23/a – ed elettivamente domiciliato in Cittanova via T. Edison, 8 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Mesiti che lo rappresenta e difende giusta procura in in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma via IV
Novembre n. 144, indirizzo di posta elettronica certificata e sede territoriale in Palmi via B. Buozzi n. 56;
RESISTENTE
(Contumace)
Avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 14.03.2024, conveniva in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “1) CP_1
Ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e che le stesse sono da CP_1
considerarsi malattie professionali tabellate secondo il D.M. del 09/04/2008; 2)
Ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto alla rendita parametrata alla Parte_1
misura pari al 25%, ovvero, in via gradata e senza rinuncia alla superiore domanda e salvo gravame, alla rendita o all'indennizzo in capitale parametrati al grado di invalidità che sarà riconosciuto in corso di causa;
2)Condannare l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore a al pagamento della rendita nella misura corrispondente al 25% di invalidità ovvero, in via gradata e senza rinuncia alla superiore domanda e salvo gravame, alla rendita o all'indennizzo in capitale parametrati al grado di invalidità che sarà riconosciuto in corso di causa, il tutto oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria”.
Ciò premesso, deduceva, nello specifico:
- di aver svolto e svolgere attività di operaio edile dal 22.11.1994;
- di essersi occupato ed occuparsi della costruzione degli impalcati per il getto del calcestruzzo, per la costruzione di ogni opera muraria e di ogni ulteriore opera in cemento armato necessari per la realizzazione della complessiva e definitiva opera edilizia;
- di svolgere la descritta attività alle dipendenze dei vari datori per i quali ha prestato la sua opera nei vari cantieri nei quali l'opera edilizia venvia realizzata (modello C2 allegato in atti); - che il lavoro svolto viene effettuato manualmente con l'uso quotidiano di attrezzi pesanti quali: mazze, martelli, scalpelli e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori che gli vengono ordinati di fare;
- che lo stesso per lo svolgimento della sua attività è stato ed è costretto, quotidianamente, a sollevare manualmente sacchi di cemento, secchi con il cemento fresco, mattoni, contenitori pieni di sabbia, e tutti gli altri materiali necessari per la realizzazione delle opere edilizie il cui peso medio è superiore a trenta chilogrammi;
- che provvedeva e provvede ad alzare anche pesi consistenti con i badili dei materiali, quali sabbia e cemento, per realizzare gli impasti e per spostare ed usare gli impasti medesimi,
- che usava ed alzava anche attrezzi meccanici pesanti quali martelli pneumatici e trapani a percussione e tutti gli altri attrezzi necessari per la realizzazione dei manufatti;
- che per lo svolgimento dell'attività di operaio edile appena descritta non esistono ausili efficaci che consentono di alleggerire il peso dei carichi meccanici spostati e, in ogni caso, il ricorrente non ha mai usato alcuno strumento a ciò addetto;
- che l'attività di operaio edile dal 22.11.1994 viene svolta dal ricorrente ogni giorno e per otto ore al giorno;
- che il ricorrente, infatti, ha sempre lavorato dalle ore 07,00 alle ore 16,00 con una pausa pranzo di un'ora dalle 12,00 alle 13,00;
- che lo svolgimento delle indicate mansioni manuali con i materiali e gli arnesi descritti ed il sollevamento quotidiano dei pesanti pezzi di cui si è sopra riferito ha causato al ricorrente l'insorgere di multiple discopatie;
- che le indicate patologie hanno causato in capo al ricorrente un danno complessivo pari al 24%;
- che l'istante in data 19.10.2020 ha presentato domanda all' per il CP_1
riconoscimento della malattia professionale residuata e la liquidazione della dell'indennizzo dovuto;
- che l respingeva la domanda ed a seguito di opposizione presentata dal CP_1
ricorrente, con provvedimento del 02.12.2021 ribadiva il rigetto della domanda;
- che con provvedimento del 13.02.204, l' , re melius perpensa, riconosceva CP_1
l'indicata patologia come malattia professionale attribuendo alla stessa, però, un grado di invalidità pari al 4%.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 25%, secondo le voci tabellari del D.M. del
09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l' , al pagamento del trattamento previdenziale CP_1
invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio l' la quale rimaneva pertanto contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 11.02.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data 26.04.2025 regolarmente depositava la propria relazione peritale.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del CP_1
risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali CP_1
spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo CP_1
diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro.
La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa. Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del
2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che: “La patologia da cui è affetto il ricorrente è da attribuirsi a causa preponderante e necessaria, dipendendo da un rischio specifico delle lavorazioni cui è stato addetto nel periodo indicato in ricorso. La percentuale di danno biologico ascrivibile alla malattia professionale accertata è da ritenersi pari al 6 % (sei per cento), a decorrere dalla data dell'accertamento aggravamento strumentale del 12-10-2023, con evidenza di piccola ernia L5-S1.”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità dell'6% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa.
Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 6%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti in ragione del riconoscimento della pretesa in misura minore rispetto a quella indicata nel ricorso e, dunque, dell'accoglimento parziale della domanda.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da malattia professionale nella misura percentuale del 6%;
c) Per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente, CP_1
oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
e) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Palmi, 16/05/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 14.05.2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 786/2024 la seguente
SENTENZA
nato a [...] il [...] residente in [...]
c.da Busale, 23/a – ed elettivamente domiciliato in Cittanova via T. Edison, 8 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Mesiti che lo rappresenta e difende giusta procura in in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma via IV
Novembre n. 144, indirizzo di posta elettronica certificata e sede territoriale in Palmi via B. Buozzi n. 56;
RESISTENTE
(Contumace)
Avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 14.03.2024, conveniva in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “1) CP_1
Ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e che le stesse sono da CP_1
considerarsi malattie professionali tabellate secondo il D.M. del 09/04/2008; 2)
Ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto alla rendita parametrata alla Parte_1
misura pari al 25%, ovvero, in via gradata e senza rinuncia alla superiore domanda e salvo gravame, alla rendita o all'indennizzo in capitale parametrati al grado di invalidità che sarà riconosciuto in corso di causa;
2)Condannare l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore a al pagamento della rendita nella misura corrispondente al 25% di invalidità ovvero, in via gradata e senza rinuncia alla superiore domanda e salvo gravame, alla rendita o all'indennizzo in capitale parametrati al grado di invalidità che sarà riconosciuto in corso di causa, il tutto oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria”.
Ciò premesso, deduceva, nello specifico:
- di aver svolto e svolgere attività di operaio edile dal 22.11.1994;
- di essersi occupato ed occuparsi della costruzione degli impalcati per il getto del calcestruzzo, per la costruzione di ogni opera muraria e di ogni ulteriore opera in cemento armato necessari per la realizzazione della complessiva e definitiva opera edilizia;
- di svolgere la descritta attività alle dipendenze dei vari datori per i quali ha prestato la sua opera nei vari cantieri nei quali l'opera edilizia venvia realizzata (modello C2 allegato in atti); - che il lavoro svolto viene effettuato manualmente con l'uso quotidiano di attrezzi pesanti quali: mazze, martelli, scalpelli e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori che gli vengono ordinati di fare;
- che lo stesso per lo svolgimento della sua attività è stato ed è costretto, quotidianamente, a sollevare manualmente sacchi di cemento, secchi con il cemento fresco, mattoni, contenitori pieni di sabbia, e tutti gli altri materiali necessari per la realizzazione delle opere edilizie il cui peso medio è superiore a trenta chilogrammi;
- che provvedeva e provvede ad alzare anche pesi consistenti con i badili dei materiali, quali sabbia e cemento, per realizzare gli impasti e per spostare ed usare gli impasti medesimi,
- che usava ed alzava anche attrezzi meccanici pesanti quali martelli pneumatici e trapani a percussione e tutti gli altri attrezzi necessari per la realizzazione dei manufatti;
- che per lo svolgimento dell'attività di operaio edile appena descritta non esistono ausili efficaci che consentono di alleggerire il peso dei carichi meccanici spostati e, in ogni caso, il ricorrente non ha mai usato alcuno strumento a ciò addetto;
- che l'attività di operaio edile dal 22.11.1994 viene svolta dal ricorrente ogni giorno e per otto ore al giorno;
- che il ricorrente, infatti, ha sempre lavorato dalle ore 07,00 alle ore 16,00 con una pausa pranzo di un'ora dalle 12,00 alle 13,00;
- che lo svolgimento delle indicate mansioni manuali con i materiali e gli arnesi descritti ed il sollevamento quotidiano dei pesanti pezzi di cui si è sopra riferito ha causato al ricorrente l'insorgere di multiple discopatie;
- che le indicate patologie hanno causato in capo al ricorrente un danno complessivo pari al 24%;
- che l'istante in data 19.10.2020 ha presentato domanda all' per il CP_1
riconoscimento della malattia professionale residuata e la liquidazione della dell'indennizzo dovuto;
- che l respingeva la domanda ed a seguito di opposizione presentata dal CP_1
ricorrente, con provvedimento del 02.12.2021 ribadiva il rigetto della domanda;
- che con provvedimento del 13.02.204, l' , re melius perpensa, riconosceva CP_1
l'indicata patologia come malattia professionale attribuendo alla stessa, però, un grado di invalidità pari al 4%.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 25%, secondo le voci tabellari del D.M. del
09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l' , al pagamento del trattamento previdenziale CP_1
invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio l' la quale rimaneva pertanto contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 11.02.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data 26.04.2025 regolarmente depositava la propria relazione peritale.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del CP_1
risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali CP_1
spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo CP_1
diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro.
La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa. Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del
2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che: “La patologia da cui è affetto il ricorrente è da attribuirsi a causa preponderante e necessaria, dipendendo da un rischio specifico delle lavorazioni cui è stato addetto nel periodo indicato in ricorso. La percentuale di danno biologico ascrivibile alla malattia professionale accertata è da ritenersi pari al 6 % (sei per cento), a decorrere dalla data dell'accertamento aggravamento strumentale del 12-10-2023, con evidenza di piccola ernia L5-S1.”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità dell'6% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa.
Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 6%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti in ragione del riconoscimento della pretesa in misura minore rispetto a quella indicata nel ricorso e, dunque, dell'accoglimento parziale della domanda.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da malattia professionale nella misura percentuale del 6%;
c) Per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente, CP_1
oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
e) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Palmi, 16/05/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti