Sentenza 11 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 31/12/2025, n. 24141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24141 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10781/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10781 del 2024, proposto da NI EL LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di Concorso A058 per la Regione Sicilia di Cui al Bando D.D.G. n., non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FA De LU, non costituito in giudizio;
per
- l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 25 e ss L. n. 241/1990, nonché per l'accertamento dell’obbligo a provvedere e dell'illegittimità del silenzio inadempimento illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all’atto di diffida inviato a mezzo PEC in data 1 settembre 2024 e relativo all’obbligo a provvedere alla integrazione della graduatoria di merito e alla mancata pubblicazione di alcun elenco graduato di tutti i candidati che abbiano superato le prove del concorso a cattedra ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. n. 2575/2023;
- l’annullamento previa sospensiva della Nota prot. N. 46239 del 3 ottobre 2024 del Ministero dell’istruzione e del merito – Usr Sicilia e della relativa determinazione dell’Amministrazione di negare il diritto di accesso relativamente agli atti della procedura concorsuale;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti, ivi compresa la Nota prot. N. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 “TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA” tra le altre anche per la Regione SICILIA, nonché per l’annullamento della stessa graduatoria allegata, nella parte in cui appare non integrata ai fini delle ulteriori operazioni di scorrimento previste dal bando;
- nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l’annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'Istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 –- Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all’art. 9 e seguenti e allegate Tabelle.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. VA PU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono formulate domande di accesso agli atti, di accertamento di illegittimità del silenzio, nonché di annullamento in relazione agli atti indicati in epigrafe.
In particolare la domanda di accesso e quella di accertamento del silenzio erano contenute nel primo e nel secondo dei motivi di diritto evidenziati in ricorso, mentre nel terzo era formulata domanda di annullamento dei provvedimenti conclusivi del concorso ivi indicato, nella parte in cui la graduatoria non risultava integrata ai fini delle ulteriori operazioni di scorrimento previste dal bando.
I primi due motivi di ricorso sono stati già scrutinati e delibati da questo Tribunale che ha accolto la domanda di accesso agli atti e respinto quella inerente all’accertamento del silenzio (cfr. sentenza 5080/2025).
Rimane da esaminare il terzo motivo di diritto, relativo a violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. 165/2001 e dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso, obbligo di provvedere, illogicità, contraddittorietà, eccesso di potere, carenza di motivazione.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio impugnando e contestando le deduzioni ricorsuali e chiedendone il respingimento.
All’udienza indicata in epigrafe, previa integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione quanto all’ultimo motivo di doglianza.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Come già stabilito con diverse pronunzie di questa Sezione ( i.a. 29 aprile 2025, n. 8361), la disciplina del concorso de quo è prevista in specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021) che sono chiare nell’escludere la necessità di una graduatoria estesa agli idonei, così come di una graduatoria separata degli idonei, per cui non può ritenersi che gli atti impugnati siano affetti dalle violazioni di legge evidenziate nel mezzo di censura.
Inoltre, come meglio si dirà a breve, appaiono sussistere i presupposti eccezionali che consentono di ritenere non obbligatoria la pubblicazione di una graduatoria degli idonei, se così previsto dalla normativa primaria applicabile al concorso in considerazione.
Vale aggiungere che non è stato dimostrato che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei sia un mezzo necessario per il superamento del problema del precariato scolastico, perché l’indizione di un successivo concorso, eventualmente previsto con specifiche norme di legge, come nel caso di specie, è in grado comunque di obliterare e di superare la graduatoria degli idonei che dovesse essere prevista e pubblicata per via di una decisione di questo Tribunale.
In altre parole, la graduatoria degli idonei non è una misura né indispensabile né necessaria per superare il precariato scolastico, potendo all’uopo essere idonea anche la previsione di concorsi periodici ed in sequenza.
Occorre ulteriormente chiarire al riguardo che nel presente concorso, al contrario di un altro su cui si è già pronunziato questo Tribunale (v. infra ), sussistono candidati idonei, il cui status però prescinde dalla pubblicazione o meno del loro nome in una graduatoria, e non è stato dimostrato che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei abbia effetti utili nei riguardi del ricorrente.
A fini di completezza va osservato che non risulta nemmeno accertata l’esclusione del ricorrente da eventuali future assunzioni, a seguito di eventuali scorrimenti.
Pertanto, anche sotto i due profili da ultimo trattati non può ritenersi integrato dagli atti impugnati il vizio denunziato in ricorso.
Infine, occorre rammentare la giurisprudenza della Sezione sul caso della mancata previsione di una vera e propria “idoneità” e sulla legittimità costituzionale ed eurounitaria di tale scelta legislativa ( cfr. sentenza della Sezione 2 agosto 2024, n. 15647, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 1 aprile 2025, n. 2737).
In particolare, è stato affermato che è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale escludere con norma di rango primario che debba essere prevista l’attribuzione di idoneità, specificamente in caso di situazioni eccezionali, che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE e sottoposti ad una stringente tempistica).
A fortiori è legittimo che, come nel concorso per cui è causa, siano previste soglie di idoneità ma non la pubblicazione dei nominativi che l’hanno conseguita.
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non previsione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce, come peraltro accaduto nel caso di specie.
Il ricorso deve dunque essere respinto, e le spese di lite vanno compensate considerando la parziale novità della questione e la natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
VA PU, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA PU | RO TI |
IL SEGRETARIO