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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 13 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 15 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Lucrezia Gramegna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Gravina in P. alla via Giardini, n. 103;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Ippolito Arabia, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Regionale Inail in Potenza, Rampa Pascoli, Ang.Via Rossini;
APPELLATO
OGGETTO: Indennità-rendita vitalizia - appello avverso la sentenza n. CP_1
47/2024, del 30/01/2024, notificata il 31/01/2024, del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dott. Sabino Digregorio.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte di Appello adita:"1. Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che formalmente si propone avverso la sentenza n. 47/2024, pubblicata il 30/01/2024, notificata il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di
Matera sez. Lavoro, RG 1102/2021, notificata il 31/01/2024; 2. Per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e, quindi, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale per “ernie discali multiple”, che ha determinato un danno biologico permanente pari al 8%, o a una percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito di rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede;
3. Condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo da CP_1
inabilità permanente nella misura del 8% o nella misura maggiore che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi, rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo;
4. Vittoria di spese e competenze di lite di primo e secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato. Spese come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza oggetto di gravame è la n. 47/2024, del 30 gennaio 2024, notificata il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Matera respingeva il ricorso promosso dall'odierno appellante al fine del riconoscimento di una percentuale di danno biologico indennizzabile, essendogli stata riconosciuta, in ossequio alla valutazione tecnica del ctu, una percentuale dello stesso pari al 4%.
Avverso la suddetta sentenza con ricorso depositato in Parte_1
cancelleria il 28 febbraio 2024, proponeva appello nei confronti dell' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., evidenziando che il trattava di un pronunciamento fondato su un elaborato tecnico errato, che vi era stata l'omissione di valutazioni, elementi e principi medico legali determinati con un conseguente vizio di motivazione.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il 13 marzo 2025.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria depositata in data
28 febbraio 2025, l' , in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in CP_1
giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta della controversia in esame per l'udienza odierna, lette le note fatte pervenire ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del D.L. n. 18/2020 dalle parti costituite, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La sentenza oggetto di gravame è la n. 47/2024, del 30 gennaio 2024, notificata il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Matera respingeva il ricorso promosso da al fine del riconoscimento di una percentuale di danno biologico Parte_1
indennizzabile, essendogli stata riconosciuta, in ossequio alla valutazione tecnica del ctu, una percentuale dello stesso pari al 4%.
Avverso la suddetta sentenza con ricorso depositato in Parte_1
cancelleria il 28 febbraio 2024, proponeva appello nei confronti dell' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., censurando il ragionamento del primo giudice nella parte in cui aveva fondato il decisum su una CTU, a suo dire, errata nella valutazione del danno biologico, essendosi il tecnico discostato dai parametri medico legali, non rispondendo adeguatamente alle osservazione formulate dal ctp, da un lato, in ordine al metodo valutativo utilizzato, così confondendo il profilo del danno biologico con quello della riduzione della capacità lavorativa e, dall'altro, non valutando correttamente l'incidenza delle ernie discali riscontrate, da computarsi non nel numero di una, trattandosi di erni multiple con il coinvolgimento di un ampio tratto lombare.
In particolare, l'elaborato peritale non avrebbe considerato la patologia da cui era affetto ovvero l'ernia discale e la “rigidità del rachide lombare in un quadro di ernie e discopatie multiple L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 con lombalgie a carattere sub-acuto”, per come risultante dalla stessa relazione del CTU. Invero, il consulente tecnico, nella percentualizzazione dei postumi, avrebbe correttamente utilizzato il codice 213 “ernia discale del tratto lombare fino al 12%” ma avrebbe, poi, errato nella valutazione del danno biologico, quantificandolo nella misura del 4% (per una sola ernia) e non dell'8% (plurime ernie).
Tanto premesso, ritiene questa Corte che il ragionamento del primo giudice possa essere condiviso per le seguenti ragioni. Tale ultimo, infatti, si è attestato, essenzialmente, sugli esiti definitivi della c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado, a firma del dott. con la quale veniva riconosciuta l'infermità Persona_1
costituita da esiti di discopatie multiple L3-L4, L4-L5 ed L5- S1 attribuibile, in riferimento al codice 213, per via analogica, ad una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 4%, cronologicamente riconducibile al marzo del 2019
(epoca di presentazione della domanda all per il riconoscimento della malattia CP_1
professionale).
Ed invero, rispetto alla terminologia utilizzata dal tecnico di ufficio che richiamerebbe,
a detta dell'appellante, una normativa oramai abrogata, nel rispondere alle osservazioni il c.t.u. ha evidenziato che i postumi venivano stimati tenuto conto della voce 213 del
D.M. 12.07.2000 ovvero della normativa in vigore applicabile al caso di specie.
Quanto, invece, alla non corretta quantificazione della percentuale di invalidità nel 4%, venendo in rilievo ernie multiple e non un'unica ernia, convincenti si reputano le argomentazioni del primo giudice che ha specificato che, proprio riferendosi alla voce
213 delle tabelle sopra richiamate che prevede “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino a 12”, la discrezionalità tecnica normativamente consentita era fino a 12, quale valore massimo, con la conseguenza che l'individuazione del 4% non ha significato valorizzare una sola ernia. Ed invero, partendo dall'1% come valore minimo, fino al 12% come valore massimo, l'assestarsi sul valore quasi mediano del 4% non significa aver valorizzato una sola ernia ma plurime ernie che, proprio perché, a detta del tecnico, “all'esito dell'esame obiettivo, non venivano rilevate proiezioni periferiche algiche, iposteniche o parestetiche”, facevano propendere per l'insussistenza dei presupposti che potessero giustificare il riconoscimento di postumi superiori a quelli indicati nella bozza”.
Alla luce di tali considerazioni, il chiesto rinnovo dell'indagine medico-legale nel presente giudizio di gravame non si reputa necessaria, ponendosi nel solco di una non consentita ripetizione di quanto già effettuato nell'ambito del giudizio di prime cure.
La pronuncia gravata è, dunque, esente da censure e deve essere confermata integralmente.
Nulla per le spese processuali, stante la sussistenza in atti di una valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 15 del ruolo generale dell'anno 2024 proposto da
[...]
nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra Parte_1 CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 13 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 15 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Lucrezia Gramegna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Gravina in P. alla via Giardini, n. 103;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Ippolito Arabia, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Regionale Inail in Potenza, Rampa Pascoli, Ang.Via Rossini;
APPELLATO
OGGETTO: Indennità-rendita vitalizia - appello avverso la sentenza n. CP_1
47/2024, del 30/01/2024, notificata il 31/01/2024, del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dott. Sabino Digregorio.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte di Appello adita:"1. Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che formalmente si propone avverso la sentenza n. 47/2024, pubblicata il 30/01/2024, notificata il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di
Matera sez. Lavoro, RG 1102/2021, notificata il 31/01/2024; 2. Per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e, quindi, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale per “ernie discali multiple”, che ha determinato un danno biologico permanente pari al 8%, o a una percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito di rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede;
3. Condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo da CP_1
inabilità permanente nella misura del 8% o nella misura maggiore che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi, rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo;
4. Vittoria di spese e competenze di lite di primo e secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato. Spese come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza oggetto di gravame è la n. 47/2024, del 30 gennaio 2024, notificata il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Matera respingeva il ricorso promosso dall'odierno appellante al fine del riconoscimento di una percentuale di danno biologico indennizzabile, essendogli stata riconosciuta, in ossequio alla valutazione tecnica del ctu, una percentuale dello stesso pari al 4%.
Avverso la suddetta sentenza con ricorso depositato in Parte_1
cancelleria il 28 febbraio 2024, proponeva appello nei confronti dell' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., evidenziando che il trattava di un pronunciamento fondato su un elaborato tecnico errato, che vi era stata l'omissione di valutazioni, elementi e principi medico legali determinati con un conseguente vizio di motivazione.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il 13 marzo 2025.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria depositata in data
28 febbraio 2025, l' , in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in CP_1
giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta della controversia in esame per l'udienza odierna, lette le note fatte pervenire ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del D.L. n. 18/2020 dalle parti costituite, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La sentenza oggetto di gravame è la n. 47/2024, del 30 gennaio 2024, notificata il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Matera respingeva il ricorso promosso da al fine del riconoscimento di una percentuale di danno biologico Parte_1
indennizzabile, essendogli stata riconosciuta, in ossequio alla valutazione tecnica del ctu, una percentuale dello stesso pari al 4%.
Avverso la suddetta sentenza con ricorso depositato in Parte_1
cancelleria il 28 febbraio 2024, proponeva appello nei confronti dell' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., censurando il ragionamento del primo giudice nella parte in cui aveva fondato il decisum su una CTU, a suo dire, errata nella valutazione del danno biologico, essendosi il tecnico discostato dai parametri medico legali, non rispondendo adeguatamente alle osservazione formulate dal ctp, da un lato, in ordine al metodo valutativo utilizzato, così confondendo il profilo del danno biologico con quello della riduzione della capacità lavorativa e, dall'altro, non valutando correttamente l'incidenza delle ernie discali riscontrate, da computarsi non nel numero di una, trattandosi di erni multiple con il coinvolgimento di un ampio tratto lombare.
In particolare, l'elaborato peritale non avrebbe considerato la patologia da cui era affetto ovvero l'ernia discale e la “rigidità del rachide lombare in un quadro di ernie e discopatie multiple L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 con lombalgie a carattere sub-acuto”, per come risultante dalla stessa relazione del CTU. Invero, il consulente tecnico, nella percentualizzazione dei postumi, avrebbe correttamente utilizzato il codice 213 “ernia discale del tratto lombare fino al 12%” ma avrebbe, poi, errato nella valutazione del danno biologico, quantificandolo nella misura del 4% (per una sola ernia) e non dell'8% (plurime ernie).
Tanto premesso, ritiene questa Corte che il ragionamento del primo giudice possa essere condiviso per le seguenti ragioni. Tale ultimo, infatti, si è attestato, essenzialmente, sugli esiti definitivi della c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado, a firma del dott. con la quale veniva riconosciuta l'infermità Persona_1
costituita da esiti di discopatie multiple L3-L4, L4-L5 ed L5- S1 attribuibile, in riferimento al codice 213, per via analogica, ad una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 4%, cronologicamente riconducibile al marzo del 2019
(epoca di presentazione della domanda all per il riconoscimento della malattia CP_1
professionale).
Ed invero, rispetto alla terminologia utilizzata dal tecnico di ufficio che richiamerebbe,
a detta dell'appellante, una normativa oramai abrogata, nel rispondere alle osservazioni il c.t.u. ha evidenziato che i postumi venivano stimati tenuto conto della voce 213 del
D.M. 12.07.2000 ovvero della normativa in vigore applicabile al caso di specie.
Quanto, invece, alla non corretta quantificazione della percentuale di invalidità nel 4%, venendo in rilievo ernie multiple e non un'unica ernia, convincenti si reputano le argomentazioni del primo giudice che ha specificato che, proprio riferendosi alla voce
213 delle tabelle sopra richiamate che prevede “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino a 12”, la discrezionalità tecnica normativamente consentita era fino a 12, quale valore massimo, con la conseguenza che l'individuazione del 4% non ha significato valorizzare una sola ernia. Ed invero, partendo dall'1% come valore minimo, fino al 12% come valore massimo, l'assestarsi sul valore quasi mediano del 4% non significa aver valorizzato una sola ernia ma plurime ernie che, proprio perché, a detta del tecnico, “all'esito dell'esame obiettivo, non venivano rilevate proiezioni periferiche algiche, iposteniche o parestetiche”, facevano propendere per l'insussistenza dei presupposti che potessero giustificare il riconoscimento di postumi superiori a quelli indicati nella bozza”.
Alla luce di tali considerazioni, il chiesto rinnovo dell'indagine medico-legale nel presente giudizio di gravame non si reputa necessaria, ponendosi nel solco di una non consentita ripetizione di quanto già effettuato nell'ambito del giudizio di prime cure.
La pronuncia gravata è, dunque, esente da censure e deve essere confermata integralmente.
Nulla per le spese processuali, stante la sussistenza in atti di una valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 15 del ruolo generale dell'anno 2024 proposto da
[...]
nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra Parte_1 CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo