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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 12/12/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 112/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020; viste le note prodotte;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr, Francesco Persico reso la seguente SENTENZA 1
nel procedimento civile iscritto al numero del ruolo 112/2019 generale de- gli affari contenziosi avente ad oggetto: responsabilità ex art 2049 -2051 -
2052 c.c.
TRA
(cf. rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. Sara Mollica (cf.
e presso il suo studio in Solofra (AV) alla via Del- C.F._2
la Fortuna n. 11/B elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, eletti- Controparte_1
vamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di Barano
d'Ischia (Na), alla via Corrado Buono n.1;
PARTE CONVENUTA
BREVE PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva che in data 29.10.2018, alle ore 14:00 circa, lasciava la propria autovettura Opel Mok- ka, targata ES784TK, nel parcheggio pubblico in , alla Piazza San CP_1
Rocco. In tale frangente uno degli alberi collocati nell'aiuola centrale si sradicava dalla sede naturale e rovinava al suolo, colpendo due veicoli in sosta, tra cui quello di proprietà dell'attore. A seguito della caduta, l'autovettura riportava danni: il tettuccio veniva schiacciato e la fiancata deformata dai rami e dal tronco dell'albero. Sul posto intervenivano immediatamente gli agenti della Polizia Municipa- le e i Carabinieri della locale Stazione, che accertavano il crollo dell'albero e i danni causati alle autovetture parcheggiate. Considerata la mole del tronco, veniva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che provvedevano alla rimozione dell'albero mediante mezzi mec- canici.
2
I danni all'autovettura furono documentati tramite relazione di servizio dei Carabinieri e successivamente valutati dal tecnico della carrozzeria Pt_2
con relativo preventivo allegato agli atti.
[...]
Il Sig. ha messo formalmente in mora il mediante PEC Pt_1 CP_1 del 6/11/2018, e successivamente ha integrato la documentazione richiesta dall'ente. Malgrado reiterati inviti alla negoziazione assistita (PEC del 08/01/2019 e raccomandata A/R del 18/01/2019), il non ha mai ri- CP_1 sposto né proceduto al risarcimento dei danni. Pertanto, l'attore si vedeva costretto a adire questo Tribunale, così conclu- dendo il proprio atto introduttivo: “
1. nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto condannarlo, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dall'odierno attore per complessivi € 5.200,00, ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed inte- ressi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla costituzione in mo- ra al soddisfo.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori Antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda di ripetizione dei danni patrimoniali è fondata e va accolta, sebbene i danni vadano liquidati per un importo inferiore a quello richiesto. La richiesta di risarcimento dei danni non patrimo- niali deve essere rigettata.
1.L'azione è procedibile: la parte attrice, con comunicazione a mezzo pec datata 08/01/2019 e raccomandata A.R del 18/01/2019 ha rivolto invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
l'invito però rimasto privo di riscontro.
2.In capo ad entrambe le parti ricorre la titolarità attiva e passiva del rap- porto sostanziale dedotto in giudizio. L'attore ha dimostrato, con la docu- mentazione prodotta, di essere proprietario dell'autovettura danneggiata. Il
risulta legittimato passivo, in quanto proprieta- Controparte_1 rio e custode del suolo pubblico e degli alberi ubicati in Piazza San Rocco, luogo in cui si è verificato il sinistro. 3. Appare opportuno chiarire che la domanda promossa deve essere qualifi- cata come un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un ef- fettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (Cass n.16422/2011).
3
Il sinistro si è verificato in un'area pubblica soggetta alla custodia, manu- tenzione e vigilanza del il quale pertanto deve Controparte_1 ritenersi responsabile dell'evento dannoso per omessa vigilanza e inade- guata manutenzione del verde pubblico. 4.Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la respon- sabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e pre- scinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del compor- tamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del me- ro rapporto di derivazione causale tra cosa ed evento. Tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed im- prevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo. Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite (ord. n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza in- combenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua con- figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della pro- va liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato, l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale: “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di ca- duta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della ridu- zione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o
2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta con- dotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da in- terrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez.
3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Ed invero i giudici di legittimità, sul presupposto della natura oggettiva del- la responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “fun- zionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass.
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Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), hanno ribadi- to “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del compor- tamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa natu- rale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneg- giato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assor- bente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggia- to, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamen- te, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.). 5.Parte attrice ha assolto l'onere probatorio a suo carico in relazione alla dinamica dell'evento ed al nesso di causalità. L'evento (la caduta dell'albero) e l'evento dannoso (il fatto che le stesso si sia abbattuto sulla macchina dell'attore attingendola) sono stati provati in sede istruttoria mediante la prova testimoniale ) e le an- Testimone_1 notazioni dei Carabinieri di . Controparte_1
Il teste sentito in udienza il 23.1.2023 dichiarava: “Era fine ottobre dell'anno 2018, mi trovavo in nella Piazza centrale, io uscivo dal CP_1 fruttivendolo e ho visto un albero abbattersi su una autovettura. Ricordo che era cattivo tempo, l'auto era chiara, bianca o forse grigia, era tipo un piccolo SUV. Mi sono trattenuta fino a quando non sono intervenuti i CC e i VV Del Fuoco che hanno provveduto a spostare l'albero. Non so che tipo di albero fosse, però era di grandi dimensioni.” Il danno subito deve ritenersi diretta conseguenza della mancata manuten- zione e della carente vigilanza sul patrimonio arboreo comunale. Il non si è costituito in giudizio, non ha dedot- Controparte_1 to, né fornito la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, cioè di un evento imprevedibile e inevitabile che lo avrebbe esonerato da respon- sabilità. In particolare, il quale ente custode Controparte_1 dell'area pubblica in cui si è verificato l'evento, non ha adottato le necessa-
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rie misure di controllo e manutenzione idonee a prevenire il rischio di ca- duta dell'albero, il quale, per le sue condizioni, richiedeva interventi tem- pestivi di verifica e messa in sicurezza.
6.L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui è cau- sa per complessivi € 5.200,00, ovvero nella somma diversa ritenuta di giu- stizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla costituzione in mora al soddisfo.
7. Il danno conseguenza di carattere patrimoniale è provato, per un importo inferiore a quello però richiesto dall'attore. Alla luce delle risultanze emer- se dalla CTU e della documentazione allegata agli atti, si può ritenere che il danno patrimoniale subito dall'attore sia da quantificarsi nella somma di euro 3.342,86, importo che riflette l'effettivo pregiudizio economico subito a seguito dell'evento dannoso e che trova puntuale riscontro nelle evidenze probatorie raccolte nel corso del procedimento. La relazione del consulente ha dimostrato la compatibilità tra i danni patiti dal veicolo e la dinamica del sinistro come descritto dall'attore ed accertato dagli atti del giudizio.
La richiesta risarcitoria non può per essere integralmente accolta. Il CTU ha osservato che il preventivo prodotto dall'attore, e sulla base del quale ha avanzato la sua richiesta risarcitoria include danni non Parte_1 afferenti al sinistro, e gli stessi vanno dedotti dalla liquidazione da effettua- re. Il consulente così indicava: “Lo scrivente CTU, dopo attenta analisi non ritiene che il preventivo reso dalla parte istante risulti congruo per la ripa- razione dei danni rilevati sulla documentazione fotografica, in quanto no- vera operazioni ai lamierati del fianco destro che non risultano essere danneggiati per la caduta dell'albero.”.
8.Alla somma sopra indicata va aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole indicazione offerta Sezioni Unite di Cassazione (sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, de va- lutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una rivalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi in- dici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, do- vuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai cal- coli sopra esposti
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9.La richiesta liquidazione di danni non patrimoniali, invece, va rigettata: non sono stati provati pregiudizi e l'attore non ha fornito delle corrette al- legazioni che consentano la liquidazione in via equitativa. Il danno morale è “danno da sofferenza interiore” ed è possibile pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di pro- va presuntiva. È, però, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli il ristoro di detta sofferenza (Cass. Civ. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame parte attrice non ha assolto il proprio dovere di allegazione delle circostanze utili alla liquidazione di ul- teriori somme a titolo di risarcimento del danno morale.
10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta uffi- ciale del 02.04.2014 (come successivamente modificato) (Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140) secondo valori minimi dello scaglione di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, attesa la semplicità della questione e la stringa- tezza dell'istruttoria, atteso il parziale accoglimento della richiesta risar- citoria, si compensano le spese nella misura del 25 %, ponendo il restan- te 75 % a carico dell'attore. 11.In ragione dell'esito della lite vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese per l'espletamento della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli-Sezione distaccata di Ischia in funzione di Giudice Unico dott. Francesco Persico definitivamente pronunciando sulla
contro
- versia come innanzi proposta così provvede:
1. Condanna il in persona del sindaco p.t. Controparte_1
a pagare, in favore del dott. per il danno patrimo- Parte_1 niale patito la complessiva somma di euro 4.402, 48 (somma com- prendente: euro per il danno patrimoniale 3.342,86 oltre euro 621, 77 per la rivalutazione monetaria ed euro 437, 85 per interessi compen- sativi).
2. Condanna il in persona del sindaco p.t. Controparte_1 alla rifusione delle spese lite che liquida in: euro 958, 5 per compen- si, oltra al pagamento del 75 % dele spese per l'instaurazione del giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge da corrispondere al difensore dichiaratosi anticipatario;
3. Condanna il convenuto alle spese per l'espletamento della CTU li- quidate con separato decreto, pari ad euro 495,53 euro a titolo di ono- rari oltre I.V.A., se non esente, e contributi come per legge;
Così deciso, si comunichi.
7
Napoli, lì 12.12.2025 IL GIUDICE
(Dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020; viste le note prodotte;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr, Francesco Persico reso la seguente SENTENZA 1
nel procedimento civile iscritto al numero del ruolo 112/2019 generale de- gli affari contenziosi avente ad oggetto: responsabilità ex art 2049 -2051 -
2052 c.c.
TRA
(cf. rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. Sara Mollica (cf.
e presso il suo studio in Solofra (AV) alla via Del- C.F._2
la Fortuna n. 11/B elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, eletti- Controparte_1
vamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di Barano
d'Ischia (Na), alla via Corrado Buono n.1;
PARTE CONVENUTA
BREVE PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva che in data 29.10.2018, alle ore 14:00 circa, lasciava la propria autovettura Opel Mok- ka, targata ES784TK, nel parcheggio pubblico in , alla Piazza San CP_1
Rocco. In tale frangente uno degli alberi collocati nell'aiuola centrale si sradicava dalla sede naturale e rovinava al suolo, colpendo due veicoli in sosta, tra cui quello di proprietà dell'attore. A seguito della caduta, l'autovettura riportava danni: il tettuccio veniva schiacciato e la fiancata deformata dai rami e dal tronco dell'albero. Sul posto intervenivano immediatamente gli agenti della Polizia Municipa- le e i Carabinieri della locale Stazione, che accertavano il crollo dell'albero e i danni causati alle autovetture parcheggiate. Considerata la mole del tronco, veniva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che provvedevano alla rimozione dell'albero mediante mezzi mec- canici.
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I danni all'autovettura furono documentati tramite relazione di servizio dei Carabinieri e successivamente valutati dal tecnico della carrozzeria Pt_2
con relativo preventivo allegato agli atti.
[...]
Il Sig. ha messo formalmente in mora il mediante PEC Pt_1 CP_1 del 6/11/2018, e successivamente ha integrato la documentazione richiesta dall'ente. Malgrado reiterati inviti alla negoziazione assistita (PEC del 08/01/2019 e raccomandata A/R del 18/01/2019), il non ha mai ri- CP_1 sposto né proceduto al risarcimento dei danni. Pertanto, l'attore si vedeva costretto a adire questo Tribunale, così conclu- dendo il proprio atto introduttivo: “
1. nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto condannarlo, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dall'odierno attore per complessivi € 5.200,00, ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed inte- ressi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla costituzione in mo- ra al soddisfo.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori Antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda di ripetizione dei danni patrimoniali è fondata e va accolta, sebbene i danni vadano liquidati per un importo inferiore a quello richiesto. La richiesta di risarcimento dei danni non patrimo- niali deve essere rigettata.
1.L'azione è procedibile: la parte attrice, con comunicazione a mezzo pec datata 08/01/2019 e raccomandata A.R del 18/01/2019 ha rivolto invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
l'invito però rimasto privo di riscontro.
2.In capo ad entrambe le parti ricorre la titolarità attiva e passiva del rap- porto sostanziale dedotto in giudizio. L'attore ha dimostrato, con la docu- mentazione prodotta, di essere proprietario dell'autovettura danneggiata. Il
risulta legittimato passivo, in quanto proprieta- Controparte_1 rio e custode del suolo pubblico e degli alberi ubicati in Piazza San Rocco, luogo in cui si è verificato il sinistro. 3. Appare opportuno chiarire che la domanda promossa deve essere qualifi- cata come un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un ef- fettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (Cass n.16422/2011).
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Il sinistro si è verificato in un'area pubblica soggetta alla custodia, manu- tenzione e vigilanza del il quale pertanto deve Controparte_1 ritenersi responsabile dell'evento dannoso per omessa vigilanza e inade- guata manutenzione del verde pubblico. 4.Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la respon- sabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e pre- scinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del compor- tamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del me- ro rapporto di derivazione causale tra cosa ed evento. Tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed im- prevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo. Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite (ord. n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza in- combenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua con- figurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della pro- va liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato, l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale: “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di ca- duta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della ridu- zione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o
2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta con- dotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da in- terrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez.
3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Ed invero i giudici di legittimità, sul presupposto della natura oggettiva del- la responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “fun- zionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass.
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Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), hanno ribadi- to “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del compor- tamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa natu- rale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneg- giato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assor- bente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggia- to, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamen- te, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.). 5.Parte attrice ha assolto l'onere probatorio a suo carico in relazione alla dinamica dell'evento ed al nesso di causalità. L'evento (la caduta dell'albero) e l'evento dannoso (il fatto che le stesso si sia abbattuto sulla macchina dell'attore attingendola) sono stati provati in sede istruttoria mediante la prova testimoniale ) e le an- Testimone_1 notazioni dei Carabinieri di . Controparte_1
Il teste sentito in udienza il 23.1.2023 dichiarava: “Era fine ottobre dell'anno 2018, mi trovavo in nella Piazza centrale, io uscivo dal CP_1 fruttivendolo e ho visto un albero abbattersi su una autovettura. Ricordo che era cattivo tempo, l'auto era chiara, bianca o forse grigia, era tipo un piccolo SUV. Mi sono trattenuta fino a quando non sono intervenuti i CC e i VV Del Fuoco che hanno provveduto a spostare l'albero. Non so che tipo di albero fosse, però era di grandi dimensioni.” Il danno subito deve ritenersi diretta conseguenza della mancata manuten- zione e della carente vigilanza sul patrimonio arboreo comunale. Il non si è costituito in giudizio, non ha dedot- Controparte_1 to, né fornito la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, cioè di un evento imprevedibile e inevitabile che lo avrebbe esonerato da respon- sabilità. In particolare, il quale ente custode Controparte_1 dell'area pubblica in cui si è verificato l'evento, non ha adottato le necessa-
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rie misure di controllo e manutenzione idonee a prevenire il rischio di ca- duta dell'albero, il quale, per le sue condizioni, richiedeva interventi tem- pestivi di verifica e messa in sicurezza.
6.L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui è cau- sa per complessivi € 5.200,00, ovvero nella somma diversa ritenuta di giu- stizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla costituzione in mora al soddisfo.
7. Il danno conseguenza di carattere patrimoniale è provato, per un importo inferiore a quello però richiesto dall'attore. Alla luce delle risultanze emer- se dalla CTU e della documentazione allegata agli atti, si può ritenere che il danno patrimoniale subito dall'attore sia da quantificarsi nella somma di euro 3.342,86, importo che riflette l'effettivo pregiudizio economico subito a seguito dell'evento dannoso e che trova puntuale riscontro nelle evidenze probatorie raccolte nel corso del procedimento. La relazione del consulente ha dimostrato la compatibilità tra i danni patiti dal veicolo e la dinamica del sinistro come descritto dall'attore ed accertato dagli atti del giudizio.
La richiesta risarcitoria non può per essere integralmente accolta. Il CTU ha osservato che il preventivo prodotto dall'attore, e sulla base del quale ha avanzato la sua richiesta risarcitoria include danni non Parte_1 afferenti al sinistro, e gli stessi vanno dedotti dalla liquidazione da effettua- re. Il consulente così indicava: “Lo scrivente CTU, dopo attenta analisi non ritiene che il preventivo reso dalla parte istante risulti congruo per la ripa- razione dei danni rilevati sulla documentazione fotografica, in quanto no- vera operazioni ai lamierati del fianco destro che non risultano essere danneggiati per la caduta dell'albero.”.
8.Alla somma sopra indicata va aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole indicazione offerta Sezioni Unite di Cassazione (sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, de va- lutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una rivalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi in- dici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, do- vuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai cal- coli sopra esposti
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9.La richiesta liquidazione di danni non patrimoniali, invece, va rigettata: non sono stati provati pregiudizi e l'attore non ha fornito delle corrette al- legazioni che consentano la liquidazione in via equitativa. Il danno morale è “danno da sofferenza interiore” ed è possibile pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di pro- va presuntiva. È, però, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli il ristoro di detta sofferenza (Cass. Civ. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame parte attrice non ha assolto il proprio dovere di allegazione delle circostanze utili alla liquidazione di ul- teriori somme a titolo di risarcimento del danno morale.
10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta uffi- ciale del 02.04.2014 (come successivamente modificato) (Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140) secondo valori minimi dello scaglione di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, attesa la semplicità della questione e la stringa- tezza dell'istruttoria, atteso il parziale accoglimento della richiesta risar- citoria, si compensano le spese nella misura del 25 %, ponendo il restan- te 75 % a carico dell'attore. 11.In ragione dell'esito della lite vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese per l'espletamento della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli-Sezione distaccata di Ischia in funzione di Giudice Unico dott. Francesco Persico definitivamente pronunciando sulla
contro
- versia come innanzi proposta così provvede:
1. Condanna il in persona del sindaco p.t. Controparte_1
a pagare, in favore del dott. per il danno patrimo- Parte_1 niale patito la complessiva somma di euro 4.402, 48 (somma com- prendente: euro per il danno patrimoniale 3.342,86 oltre euro 621, 77 per la rivalutazione monetaria ed euro 437, 85 per interessi compen- sativi).
2. Condanna il in persona del sindaco p.t. Controparte_1 alla rifusione delle spese lite che liquida in: euro 958, 5 per compen- si, oltra al pagamento del 75 % dele spese per l'instaurazione del giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge da corrispondere al difensore dichiaratosi anticipatario;
3. Condanna il convenuto alle spese per l'espletamento della CTU li- quidate con separato decreto, pari ad euro 495,53 euro a titolo di ono- rari oltre I.V.A., se non esente, e contributi come per legge;
Così deciso, si comunichi.
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Napoli, lì 12.12.2025 IL GIUDICE
(Dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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