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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
692/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Davide Burzillà del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Parco
Cristallo, n. 11;
OPPONENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
OPPOSTO
nonché contro
, Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE nonché contro
, C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Adriana Canzio del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Taranto, Viale Virgilio n. 51;
OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 27.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio , e proponendo opposizione CP_2 Controparte_2 CP_4
avverso l'intimazione di pagamento n. 07820249003686263 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), notificata in data 21.05.2024, a mezzo della quale l Controparte_3
aveva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di
[...]
€ 43.691,75, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito:
• Avviso di addebito n. 37820160000669467, asseritamente notificato in data
13.05.2016, relativo a contributi IVS anno 2015 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.784,56;
• Avviso di addebito n. 37820160001869470, asseritamente notificato in data
13.11.2016, relativo a contributi IVS anno 2015 ed intimante il pagamento dell'importo di € 463,78;
• Avviso di addebito n. 37820210000773500, asseritamente notificato in data
06.12.2021, relativo a contributi IVS anno 2019 ed intimante il pagamento dell'importo di € 1.372,58. Chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'esecutività degli atti impugnati, ricorrendone i presupposti di legge e, nel merito, di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e sanzioni, a cui si riferivano gli avvisi di addebito impugnati sottesi all'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, di annullare l'atto e gli avvisi di addebito in questione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Preliminarmente e in via cautelare, per le ragioni espresse in narrativa, sussistendo il fumus boni iuris circa la veridicità dei fatti per come esposti in premessa e il periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato il ricorrente potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione e costretto a pagare una somma non dovuta, sospendere, inaudita altera parte, o fissare l'udienza di sospensione dell'intimazione di pagamento opposta nei limiti di cui alla competenza per materia del Tribunale adito ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- Nel merito Accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo e/o annullando con qualsivoglia altra formula l'atto impugnato e conseguentemente dichiarare non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 07820249003686263 per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito per i motivi sopra esposti;
conseguentemente dichiarare non dovute le somme portate dagli Avvisi di Addebito
n.37820160000669467, n. 37820160001869470 e n. 37820210000773500 ed altresì, dichiarare non dovute le somme a titolo di sanzioni, maggiorazioni ed interessi portate dagli Avvisi di Addebito n.37820160000669467, n. 37820160001869470.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.07.2024 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_4 sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 13.08.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_2
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale,
e considerando le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal D.L. n. 18 del
2020.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 11.03.2024, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. CP_2
448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi CP_5 vantati dall già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non CP_2
applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2.2. Con riferimento all'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, la presente opposizione va correttamente qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termine decadenziale, poiché il ricorrente ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo impugnato e la prescrizione quinquennale delle pretese maturata successivamente alla data di presunta notifica degli avvisi di addebito contestati.
2.2. Per quanto concerne la notifica degli avvisi di addebito, dalla documentazione in atti, essa risulta essere stata regolarmente effettuata.
In particolare:
- l'avviso di addebito n. 37820160000669467000 - intimante il pagamento della I° e
II° rata di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito dell'anno 2015, le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente 18/05/2015 e 20/08/2016 - è stato notificato, a mezzo PEC, in data 13.05.2016;
- l'avviso di addebito n. 37820160001869470000, intimante il pagamento della III° rata di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito del 2015 con scadenza il
16/11/2015 - è stato notificato, a mezzo PEC, in data 13.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 37820210000773500000 - intimante il pagamento della III° rata di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito per l'anno 2019 con scadenza di pagamento il 17.02.2020 - è stato notificato, a mezzo PEC, in data
6.12.2021.
La notificazione dei predetti avvisi di addebito deve considerarsi validamente perfezionata. Dalla documentazione in atti offerta dall si evince, invero, che gli avvisi di CP_1
addebito oggetto di disamina sono stati notificati a mezzo PEC, rispettivamente, in data 13.05.2016, 13.11.2016 e 6.12.2021.
La notifica viene documentata con deposito in formato pdf del rapporto di consegna e non in formato “eml”, vengono altresì deposi - tati in giudizio i dati di notifica del messaggio di consegna.
In ordine alla ritualità della notifica dell'avviso di addebito, ora disciplinata dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010, osserva il decidente che quest'ultimo prevede: la posta elettronica certificata, la notifica mediante messi comunali o agenti della polizia municipale, previa convenzione con e la spedizione mediante raccomandata con CP_2
avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'Ente impositore ha provveduto alla notifica degli di addebito a mezzo PEC, peraltro, regolarmente ricevute dall'opponente come risulta dalla documentazione in atti allegata dall'istituto.
Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato
“notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che dispone così: “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da - gli elenchi a tal fine previsti dalla legge”.
Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione.
Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (art. 26
D.P.R. n. 602 del 1973) potranno essere notificati a mezzo posta elettronica certificata.
L'art. 60 D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, nel consentire la notifica a mezzo
PEC dell'avviso di addebito sancisce che essa è in deroga all'art. 149 bis, e, pertanto, in deroga alle disposizioni che prevedono per la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso.
Si condivide, pertanto, quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che ha affermato l'equiparazione del file “pdf” al file “p7m”, come statuito da Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n. 10266/2018.
Si osserva, infine, che la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo (Cass. 2016 /21865).
Gli avvisi di addebito impugnati, oltre ad essere atti sussistenti, risultano notificati validamente nelle forme idonee a fare sì che la PEC avesse il valore di comunicazione al destinatario, trattandosi di comunicazione corredata di tutti gli elementi suoi propri, e, in particolare, della prova dell'avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario, individuato in base alle risultanze della visura camerale
(cfr., sul punto, i documenti versati in atti dall e, in particolare, la visura storica CP_2
dell'impresa, dalla cui consultazione è possibile evincere l'indirizzo PEC dell'impresa individuale, a cui la notifica è stata correttamente indirizzata alla PEC:
. Email_1
Di conseguenza, tale comunicazione, manifestando legittimamente la volontà dell di recuperare le somme a titolo di versamento contributivo, Controparte_6
spiega efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione per i periodi in essa indicati.
Quanto, in particolare, all'eccepita prescrizione, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, comma 9, L. n. 335 del
1995, dalla data di notifica degli avvisi di addebito menzionati (13.05.2015, 13.11.2016 e 6.12.2021) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
(21.05.2024) sono intervenuti atti interruttivi del termine di prescrizione, sicché la fattispecie estintiva non può ritenersi perfezionata.
L ha, infatti, fornito prova idonea della notifica Controparte_7
dell'avviso di intimazione n. 07820199005718410000 (perfezionatasi in data
09.10.2019), dell'intimazione di pagamento n. 078202290030380320000
(perfezionatasi in data 19.05.2021), della comunicazione preventiva di fermo di ipoteca n. 07876202200000622000 (perfezionatasi in data 19.05.2021) e, infine, dell'intimazione di pagamento n. 07820249003686263 (perfezionatasi in data
21.05.2024.
Stante la notificazione di tali atti interruttivi – anche a volersi prescindere dai due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, e dall'art. 11 del D.L.
31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, per complessivi 311 giorni – il termine prescrizionale non risulta, dunque, decorso.
Invero, il termine di prescrizione dell'avviso di addebito n. 37820160000669467, regolarmente notificato il 13.05.16, è stato interrotto:
• dall'intimazione di pagamento n. 07820199005718410000 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 09.10.2019 (doc. 4 fasc. ; Email_1 CP_4
• dall'intimazione di pagamento n. 078202290030380320000 notificato a mezzo
PEC all'indirizzo in data 19.05.2022 (doc. 6 fasc. ; Email_1 CP_4
• dalla comunicazione preventiva di fermo di ipoteca n. 07876202200000622000 notificato a mezzo PEC all'indirizzo il 19.5.2022 (doc. 7 Email_1
fasc. . CP_4
Il termine di prescrizione dell'avviso di addebito n. 37820160001869470, regolarmente notificato il 13.11.2016, è stato interrotto: • dall'intimazione di pagamento n. 07820199005718410000 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 09.10.2019 (doc. 4 fasc. ; Email_1 CP_4
• dall'intimazione di pagamento n. 078202290030380320000 notificato a mezzo
PEC all'indirizzo in data 19.05.2022 (doc. 6 fasc. ; Email_1 CP_4
• dalla comunicazione preventiva di fermo di ipoteca n° 07876202200000622000 notificato a mezzo PEC all'indirizzo il 19.5.2022 (doc. 7 Email_1
fasc. . CP_4
Il termine di prescrizione dell'avviso di addebito n. 37820210000773500, regolarmente notificato il 6.12.2021, è stato, infine, interrotto dalla comunicazione preventiva di fermo di ipoteca n. 07876202200000622000, notificata a mezzo PEC all'indirizzo il 19.5.2022 (doc. 7 fasc. . Email_1 CP_4
2.4. L'opposizione risulta, dunque, infondata.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 1.101 a € 5,200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00 a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_8
2. Rigetta il ricorso in opposizione, e, per l'effetto, conferma gli avvisi di addebito n.
37820160000669467000, n. 37820160001869470 e n. 37820210000773500.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese che si liquidano in euro 2.620,00 per compensi professionali, oltre CP_2
spese generali e accessori come per legge.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese che si liquidano in euro Controparte_3
2.620,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
692/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Davide Burzillà del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Parco
Cristallo, n. 11;
OPPONENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
OPPOSTO
nonché contro
, Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE nonché contro
, C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Adriana Canzio del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Taranto, Viale Virgilio n. 51;
OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 27.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio , e proponendo opposizione CP_2 Controparte_2 CP_4
avverso l'intimazione di pagamento n. 07820249003686263 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), notificata in data 21.05.2024, a mezzo della quale l Controparte_3
aveva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di
[...]
€ 43.691,75, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti avvisi di addebito:
• Avviso di addebito n. 37820160000669467, asseritamente notificato in data
13.05.2016, relativo a contributi IVS anno 2015 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.784,56;
• Avviso di addebito n. 37820160001869470, asseritamente notificato in data
13.11.2016, relativo a contributi IVS anno 2015 ed intimante il pagamento dell'importo di € 463,78;
• Avviso di addebito n. 37820210000773500, asseritamente notificato in data
06.12.2021, relativo a contributi IVS anno 2019 ed intimante il pagamento dell'importo di € 1.372,58. Chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'esecutività degli atti impugnati, ricorrendone i presupposti di legge e, nel merito, di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e sanzioni, a cui si riferivano gli avvisi di addebito impugnati sottesi all'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, di annullare l'atto e gli avvisi di addebito in questione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Preliminarmente e in via cautelare, per le ragioni espresse in narrativa, sussistendo il fumus boni iuris circa la veridicità dei fatti per come esposti in premessa e il periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato il ricorrente potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione e costretto a pagare una somma non dovuta, sospendere, inaudita altera parte, o fissare l'udienza di sospensione dell'intimazione di pagamento opposta nei limiti di cui alla competenza per materia del Tribunale adito ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- Nel merito Accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo e/o annullando con qualsivoglia altra formula l'atto impugnato e conseguentemente dichiarare non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 07820249003686263 per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito per i motivi sopra esposti;
conseguentemente dichiarare non dovute le somme portate dagli Avvisi di Addebito
n.37820160000669467, n. 37820160001869470 e n. 37820210000773500 ed altresì, dichiarare non dovute le somme a titolo di sanzioni, maggiorazioni ed interessi portate dagli Avvisi di Addebito n.37820160000669467, n. 37820160001869470.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.07.2024 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_4 sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 13.08.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_2
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale,
e considerando le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal D.L. n. 18 del
2020.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 11.03.2024, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. CP_2
448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi CP_5 vantati dall già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non CP_2
applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2.2. Con riferimento all'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, la presente opposizione va correttamente qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termine decadenziale, poiché il ricorrente ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo impugnato e la prescrizione quinquennale delle pretese maturata successivamente alla data di presunta notifica degli avvisi di addebito contestati.
2.2. Per quanto concerne la notifica degli avvisi di addebito, dalla documentazione in atti, essa risulta essere stata regolarmente effettuata.
In particolare:
- l'avviso di addebito n. 37820160000669467000 - intimante il pagamento della I° e
II° rata di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito dell'anno 2015, le cui scadenze di pagamento erano rispettivamente 18/05/2015 e 20/08/2016 - è stato notificato, a mezzo PEC, in data 13.05.2016;
- l'avviso di addebito n. 37820160001869470000, intimante il pagamento della III° rata di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito del 2015 con scadenza il
16/11/2015 - è stato notificato, a mezzo PEC, in data 13.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 37820210000773500000 - intimante il pagamento della III° rata di contribuzione dovuta entro il minimale di reddito per l'anno 2019 con scadenza di pagamento il 17.02.2020 - è stato notificato, a mezzo PEC, in data
6.12.2021.
La notificazione dei predetti avvisi di addebito deve considerarsi validamente perfezionata. Dalla documentazione in atti offerta dall si evince, invero, che gli avvisi di CP_1
addebito oggetto di disamina sono stati notificati a mezzo PEC, rispettivamente, in data 13.05.2016, 13.11.2016 e 6.12.2021.
La notifica viene documentata con deposito in formato pdf del rapporto di consegna e non in formato “eml”, vengono altresì deposi - tati in giudizio i dati di notifica del messaggio di consegna.
In ordine alla ritualità della notifica dell'avviso di addebito, ora disciplinata dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010, osserva il decidente che quest'ultimo prevede: la posta elettronica certificata, la notifica mediante messi comunali o agenti della polizia municipale, previa convenzione con e la spedizione mediante raccomandata con CP_2
avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'Ente impositore ha provveduto alla notifica degli di addebito a mezzo PEC, peraltro, regolarmente ricevute dall'opponente come risulta dalla documentazione in atti allegata dall'istituto.
Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato
“notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che dispone così: “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da - gli elenchi a tal fine previsti dalla legge”.
Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione.
Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (art. 26
D.P.R. n. 602 del 1973) potranno essere notificati a mezzo posta elettronica certificata.
L'art. 60 D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, nel consentire la notifica a mezzo
PEC dell'avviso di addebito sancisce che essa è in deroga all'art. 149 bis, e, pertanto, in deroga alle disposizioni che prevedono per la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso.
Si condivide, pertanto, quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che ha affermato l'equiparazione del file “pdf” al file “p7m”, come statuito da Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n. 10266/2018.
Si osserva, infine, che la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo (Cass. 2016 /21865).
Gli avvisi di addebito impugnati, oltre ad essere atti sussistenti, risultano notificati validamente nelle forme idonee a fare sì che la PEC avesse il valore di comunicazione al destinatario, trattandosi di comunicazione corredata di tutti gli elementi suoi propri, e, in particolare, della prova dell'avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario, individuato in base alle risultanze della visura camerale
(cfr., sul punto, i documenti versati in atti dall e, in particolare, la visura storica CP_2
dell'impresa, dalla cui consultazione è possibile evincere l'indirizzo PEC dell'impresa individuale, a cui la notifica è stata correttamente indirizzata alla PEC:
. Email_1
Di conseguenza, tale comunicazione, manifestando legittimamente la volontà dell di recuperare le somme a titolo di versamento contributivo, Controparte_6
spiega efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione per i periodi in essa indicati.
Quanto, in particolare, all'eccepita prescrizione, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, comma 9, L. n. 335 del
1995, dalla data di notifica degli avvisi di addebito menzionati (13.05.2015, 13.11.2016 e 6.12.2021) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
(21.05.2024) sono intervenuti atti interruttivi del termine di prescrizione, sicché la fattispecie estintiva non può ritenersi perfezionata.
L ha, infatti, fornito prova idonea della notifica Controparte_7
dell'avviso di intimazione n. 07820199005718410000 (perfezionatasi in data
09.10.2019), dell'intimazione di pagamento n. 078202290030380320000
(perfezionatasi in data 19.05.2021), della comunicazione preventiva di fermo di ipoteca n. 07876202200000622000 (perfezionatasi in data 19.05.2021) e, infine, dell'intimazione di pagamento n. 07820249003686263 (perfezionatasi in data
21.05.2024.
Stante la notificazione di tali atti interruttivi – anche a volersi prescindere dai due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, e dall'art. 11 del D.L.
31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, per complessivi 311 giorni – il termine prescrizionale non risulta, dunque, decorso.
Invero, il termine di prescrizione dell'avviso di addebito n. 37820160000669467, regolarmente notificato il 13.05.16, è stato interrotto:
• dall'intimazione di pagamento n. 07820199005718410000 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 09.10.2019 (doc. 4 fasc. ; Email_1 CP_4
• dall'intimazione di pagamento n. 078202290030380320000 notificato a mezzo
PEC all'indirizzo in data 19.05.2022 (doc. 6 fasc. ; Email_1 CP_4
• dalla comunicazione preventiva di fermo di ipoteca n. 07876202200000622000 notificato a mezzo PEC all'indirizzo il 19.5.2022 (doc. 7 Email_1
fasc. . CP_4
Il termine di prescrizione dell'avviso di addebito n. 37820160001869470, regolarmente notificato il 13.11.2016, è stato interrotto: • dall'intimazione di pagamento n. 07820199005718410000 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 09.10.2019 (doc. 4 fasc. ; Email_1 CP_4
• dall'intimazione di pagamento n. 078202290030380320000 notificato a mezzo
PEC all'indirizzo in data 19.05.2022 (doc. 6 fasc. ; Email_1 CP_4
• dalla comunicazione preventiva di fermo di ipoteca n° 07876202200000622000 notificato a mezzo PEC all'indirizzo il 19.5.2022 (doc. 7 Email_1
fasc. . CP_4
Il termine di prescrizione dell'avviso di addebito n. 37820210000773500, regolarmente notificato il 6.12.2021, è stato, infine, interrotto dalla comunicazione preventiva di fermo di ipoteca n. 07876202200000622000, notificata a mezzo PEC all'indirizzo il 19.5.2022 (doc. 7 fasc. . Email_1 CP_4
2.4. L'opposizione risulta, dunque, infondata.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 1.101 a € 5,200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00 a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_8
2. Rigetta il ricorso in opposizione, e, per l'effetto, conferma gli avvisi di addebito n.
37820160000669467000, n. 37820160001869470 e n. 37820210000773500.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese che si liquidano in euro 2.620,00 per compensi professionali, oltre CP_2
spese generali e accessori come per legge.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese che si liquidano in euro Controparte_3
2.620,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri