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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7421 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 22633 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Nunzia Filacchione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, Viale Colli Aminei 36/G – Parco Saia;
-ricorrente E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del Persona_1 22.03.2024 (REP 37875/7313);
- resistente – OGGETTO: INDEBITO PREVIDENZIALE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.10.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- di essere titolare della pensione n. 001-510010115991 cat. VO (pensione vecchiaia lavoratori dipendenti) con decorrenza 01.04.2011; CP_
- di aver ricevuto in data 07.06.2023, comunicazione di riliquidazione dall' con cui la si informava che era stato effettuato un ricalcolo nei suoi confronti a decorrere dal 01.05.2018 da cui era derivato un debito a suo carico pari ad € 601,24;
- di aver proposto, in data 24.08.2023, ricorso amministrativo al Comitato CP_ Provinciale chiedendo l'annullamento del provvedimento di riliquidazione d'ufficio, senza esito;
- di aver sollecitato riscontro mediante il patronato in data 24.10.2023; CP_2
- di aver ricevuto in data 30.05.2024 sollecito di pagamento con riferimento alla medesima prestazione e per lo stesso periodo per un importo di € 534,00.
Ha lamentato l'illegittimità della pretesa restitutoria per mancata indicazione circa la modalità di calcolo dell'indebito nonché la prescrizione del diritto alla CP_ ripetizione dell' adducendo che in virtù degli artt. 52, commi 1 e 2, della legge n.88 del 1989 e 13, comma 1, della legge 412 del 1991, era impedito all' procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in CP_1 base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi
1 natura ed imputabile all' medesimo, restando salva l'ipotesi in cui CP_1 l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato. Ha, inoltre, evidenziato che in una precedente comunicazione dell'
[...]
, del 2017 era stato richiesto un indebito scaturente da motivi CP_3 reddituali estraneo al caso di specie ed infine che l'indebito “facendo riferimento alle annualità 2011 e dal 2014 al 2019 è, alla data della comunicazione ricevuta (gennaio 2021), ormai prescritta”. Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza del presunto debito pari ad € 601,24 in capo alla ricorrente, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che il ricalcolo della pensione è stato CP_1 determinato da una “variazione dei dati di calcolo della pensione”. Ha precisato che tale ricostituzione non è stata eseguita d'ufficio dall' , CP_1 bensì su domanda della ricorrente del 09.05.2023, al fine di ottenere la ricostituzione della pensione secondo le seguenti modalità: "la ricostituzione della quota "A" della pensione di cui sono titolare considerando i 5(cinque) migliori anni contributivi tra quelli versati nell'intero arco contributivo”. Ha negato la irripetibilità delle somme, trattandosi di ricalcolo operato sulla base della domanda di parte ricorrente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 52 L. 88/1989 in favore del percettore in buona fede, nonché dell'art. 13 comma 2 L.412/91, trattandosi di ricostituzione basata sulla considerazione di diversi valori contributivi, non già su di una verifica della situazione reddituale della ricorrente. Ha eccepito l'interruzione della prescrizione decennale avvenuta con raccomandata del 26.09.2023, notificata il 16.10.2023 concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza di discussione, acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Il ricorso va accolto . CP_ Il provvedimento di recupero dell' riguarda somme percepite in più dalla ricorrente nel quinquennio corrente tra il 1^.
5.2018 e il 30.6.2023 a titolo di pensione cat VO (pensione vecchiaia lavoratori dipendenti). Non è contestato che la ricorrente abbia presentato domanda in data 9/05/2023, al fine di ottenere la ricostituzione della pensione secondo le seguenti modalità: "la ricostituzione della quota "A" della pensione di cui sono titolare considerando i 5(cinque) migliori anni contributivi tra quelli versati nell'intero arco contributivo". La ricostituzione contributiva della quota A della pensione, in esecuzione della domanda amministrativa del 9.05.2023, ha determinato un conguaglio che deriva non già da una verifica reddituale ma da un calcolo contributivo. A decorrere dal 1 Gennaio 1993, la pensione calcolata con sistema retributivo è composta da due quote: 1) la quota A relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; 2) la quota B relativa all'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio 1993 in poi.
2 Il calcolo della quota A della retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere, tra tutte quelle versate e accreditate nell'arco dell'intera vita lavorativa. La quota A è riferita alle giornate versate e accreditate sino al 1992, la quota B invece è riferita alle giornate versate e accreditate dall'1 gennaio 1993 alle decorrenza della pensione.
CP_ Assume l' che non sia applicabile l'art. 52 legge 88/89 (Prestazioni indebite) che dispone: 1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
La tesi dell' non convince. CP_1 La rettifica cui si riferisce la norma, riguarda errori di qualsiasi natura, e perciò non si vede perché non debbano rientrarvi anche quelli derivanti da ragioni contributive. CP_ Su sollecitazione dell'istante, l' ha provveduto al ricalcolo della prestazione provvedendo al recupero delle maggiori somme erogate nell'arco temporale del quinquennio anteriore alla domanda, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione. Tuttavia, l'errore che ha reso necessario il ricalcolo, appurando l'erogazione di maggiori somma, non nasce da una CP_ condotta della pensionata, bensì da una condotta dell' che se ne è avveduto grazie alla domanda amministrativa dell'interessata, la quale è stata piuttosto, l'occasione per scoprire l'errore .
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ sez Lav.18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984; Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Civ., Sez. lav., 30 agosto 2016, n. 17417, in Foro it., 2017, I, 235), interpretando il combinato disposto dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13, c. 1, della l. n. 412 del 1991, ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico, solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetibilità dell'indebito in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. Le condizioni sono le seguenti:
3 1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo del percettore. Nella specie la riliquidazione trae innesco senz'altro dalla domanda della pensionata ma il ricalcolo finalizzato al recupero deriva sicuramente da un errore dell'Ente. La pensione è in godimento sin dal 1^.
4.2011 sicchè, in mancanza di diverse allegazioni deve presumersi che sia stato emesso provvedimento definitivo comunicato all'interessato. Ricorrono,altresì, l'errore dell'Ente e manca il dolo dell'interessato poiché non si può non evidenziare come parte ricorrente abbia ragionevolmente confidato sulla irripetibilità delle somme. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame l'indebito risulta essersi determinato in ragione del ricalcolo effettuato dall' a seguito dell' istanza di parte ricorrente di ricostruzione della CP_1 quota A della pensione. Ne deriva pertanto l'irripetibilità delle somme erogate non potendo il provvedimento di ricalcolo del 7.06.2023, retroagire al periodo antecedente al provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi per la natura seriale della causa e con esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara illegittima la ripetizione dell'indebito di cui alla comunicazione del 7.06.2023 per l'importo di € 601,24 lordo, corrispondente all'importo di euro 475,08 b) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 217,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario. Si comunichi. Napoli, 17.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Nunzia Filacchione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, Viale Colli Aminei 36/G – Parco Saia;
-ricorrente E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del Persona_1 22.03.2024 (REP 37875/7313);
- resistente – OGGETTO: INDEBITO PREVIDENZIALE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.10.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- di essere titolare della pensione n. 001-510010115991 cat. VO (pensione vecchiaia lavoratori dipendenti) con decorrenza 01.04.2011; CP_
- di aver ricevuto in data 07.06.2023, comunicazione di riliquidazione dall' con cui la si informava che era stato effettuato un ricalcolo nei suoi confronti a decorrere dal 01.05.2018 da cui era derivato un debito a suo carico pari ad € 601,24;
- di aver proposto, in data 24.08.2023, ricorso amministrativo al Comitato CP_ Provinciale chiedendo l'annullamento del provvedimento di riliquidazione d'ufficio, senza esito;
- di aver sollecitato riscontro mediante il patronato in data 24.10.2023; CP_2
- di aver ricevuto in data 30.05.2024 sollecito di pagamento con riferimento alla medesima prestazione e per lo stesso periodo per un importo di € 534,00.
Ha lamentato l'illegittimità della pretesa restitutoria per mancata indicazione circa la modalità di calcolo dell'indebito nonché la prescrizione del diritto alla CP_ ripetizione dell' adducendo che in virtù degli artt. 52, commi 1 e 2, della legge n.88 del 1989 e 13, comma 1, della legge 412 del 1991, era impedito all' procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in CP_1 base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi
1 natura ed imputabile all' medesimo, restando salva l'ipotesi in cui CP_1 l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato. Ha, inoltre, evidenziato che in una precedente comunicazione dell'
[...]
, del 2017 era stato richiesto un indebito scaturente da motivi CP_3 reddituali estraneo al caso di specie ed infine che l'indebito “facendo riferimento alle annualità 2011 e dal 2014 al 2019 è, alla data della comunicazione ricevuta (gennaio 2021), ormai prescritta”. Pertanto ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza del presunto debito pari ad € 601,24 in capo alla ricorrente, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che il ricalcolo della pensione è stato CP_1 determinato da una “variazione dei dati di calcolo della pensione”. Ha precisato che tale ricostituzione non è stata eseguita d'ufficio dall' , CP_1 bensì su domanda della ricorrente del 09.05.2023, al fine di ottenere la ricostituzione della pensione secondo le seguenti modalità: "la ricostituzione della quota "A" della pensione di cui sono titolare considerando i 5(cinque) migliori anni contributivi tra quelli versati nell'intero arco contributivo”. Ha negato la irripetibilità delle somme, trattandosi di ricalcolo operato sulla base della domanda di parte ricorrente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 52 L. 88/1989 in favore del percettore in buona fede, nonché dell'art. 13 comma 2 L.412/91, trattandosi di ricostituzione basata sulla considerazione di diversi valori contributivi, non già su di una verifica della situazione reddituale della ricorrente. Ha eccepito l'interruzione della prescrizione decennale avvenuta con raccomandata del 26.09.2023, notificata il 16.10.2023 concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza di discussione, acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Il ricorso va accolto . CP_ Il provvedimento di recupero dell' riguarda somme percepite in più dalla ricorrente nel quinquennio corrente tra il 1^.
5.2018 e il 30.6.2023 a titolo di pensione cat VO (pensione vecchiaia lavoratori dipendenti). Non è contestato che la ricorrente abbia presentato domanda in data 9/05/2023, al fine di ottenere la ricostituzione della pensione secondo le seguenti modalità: "la ricostituzione della quota "A" della pensione di cui sono titolare considerando i 5(cinque) migliori anni contributivi tra quelli versati nell'intero arco contributivo". La ricostituzione contributiva della quota A della pensione, in esecuzione della domanda amministrativa del 9.05.2023, ha determinato un conguaglio che deriva non già da una verifica reddituale ma da un calcolo contributivo. A decorrere dal 1 Gennaio 1993, la pensione calcolata con sistema retributivo è composta da due quote: 1) la quota A relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; 2) la quota B relativa all'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio 1993 in poi.
2 Il calcolo della quota A della retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere, tra tutte quelle versate e accreditate nell'arco dell'intera vita lavorativa. La quota A è riferita alle giornate versate e accreditate sino al 1992, la quota B invece è riferita alle giornate versate e accreditate dall'1 gennaio 1993 alle decorrenza della pensione.
CP_ Assume l' che non sia applicabile l'art. 52 legge 88/89 (Prestazioni indebite) che dispone: 1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
La tesi dell' non convince. CP_1 La rettifica cui si riferisce la norma, riguarda errori di qualsiasi natura, e perciò non si vede perché non debbano rientrarvi anche quelli derivanti da ragioni contributive. CP_ Su sollecitazione dell'istante, l' ha provveduto al ricalcolo della prestazione provvedendo al recupero delle maggiori somme erogate nell'arco temporale del quinquennio anteriore alla domanda, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione. Tuttavia, l'errore che ha reso necessario il ricalcolo, appurando l'erogazione di maggiori somma, non nasce da una CP_ condotta della pensionata, bensì da una condotta dell' che se ne è avveduto grazie alla domanda amministrativa dell'interessata, la quale è stata piuttosto, l'occasione per scoprire l'errore .
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ sez Lav.18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984; Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Civ., Sez. lav., 30 agosto 2016, n. 17417, in Foro it., 2017, I, 235), interpretando il combinato disposto dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13, c. 1, della l. n. 412 del 1991, ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico, solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetibilità dell'indebito in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. Le condizioni sono le seguenti:
3 1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo del percettore. Nella specie la riliquidazione trae innesco senz'altro dalla domanda della pensionata ma il ricalcolo finalizzato al recupero deriva sicuramente da un errore dell'Ente. La pensione è in godimento sin dal 1^.
4.2011 sicchè, in mancanza di diverse allegazioni deve presumersi che sia stato emesso provvedimento definitivo comunicato all'interessato. Ricorrono,altresì, l'errore dell'Ente e manca il dolo dell'interessato poiché non si può non evidenziare come parte ricorrente abbia ragionevolmente confidato sulla irripetibilità delle somme. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame l'indebito risulta essersi determinato in ragione del ricalcolo effettuato dall' a seguito dell' istanza di parte ricorrente di ricostruzione della CP_1 quota A della pensione. Ne deriva pertanto l'irripetibilità delle somme erogate non potendo il provvedimento di ricalcolo del 7.06.2023, retroagire al periodo antecedente al provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi per la natura seriale della causa e con esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara illegittima la ripetizione dell'indebito di cui alla comunicazione del 7.06.2023 per l'importo di € 601,24 lordo, corrispondente all'importo di euro 475,08 b) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 217,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario. Si comunichi. Napoli, 17.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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