Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2025, proposto da
Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta, Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria AN NN di DI e UG D’AG, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 700 del 17 aprile 2024, emesso dal Tribunale di Salerno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 34, comma 5, e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. OL Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Banca IFIS s.p.a. (in appresso, Banca) agiva nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria AN NN di DI e UG D’AG (in appresso, OU AN NN di DI e UG D’AG) per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 700 del 17 aprile 2024, emesso dal Tribunale di Salerno per il pagamento della somma di € 205.904,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
- l’intimata OU AN NN di DI e UG D’AG non si costituiva in giudizio;
- in pendenza di lite, la Banca rappresentava, in apposita memoria, la sopravvenuta ottemperanza all’azionato dictum giurisdizionale:
- alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto, quindi, che:
- alla stregua della dichiarazione attorea circa l’effetto satisfattivo dell’attività posta in essere dall’amministrazione, quest’ultima risulta aver ottemperato al decreto ingiuntivo n. 700 del 17 aprile 2024;
- di qui, dunque, la cessazione della materia del contendere;
- appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico dell’amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria AN NN di DI e UG D’AG.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SS, Presidente
OL Di PO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di PO | GI SS |
IL SEGRETARIO