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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 658/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 658/2025 R.G. promossa 1 da
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], con Parte_1
l'Avv. GUIDO MARINETTI del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti, Via Pelletta 18 è elettivamente domiciliato appellante contro residente in [...], Cascina San Giacomo 78, con l'Avv. DANILO CP_1
CERRATO del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Casale Monferrato (AL), Via Palestro 30 è elettivamente domiciliato appellato
Oggetto: garanzia del venditore.
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): Pt_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in riforma dell'impugnata sentenza, assolvere da ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Parte_1
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.”
(come da comparsa di costituzione e risposta in appello): CP_1
“Voglia l'ecc.mo Tribunale di Vercelli, in funzione di Giudice d'Appello, respinta e disattesa ogni contraria istanza, nel merito: confermare la sentenza n. 138/2024 (R.G. n. 249/2024), del Giudice di Pace di Casale Monferrato, pronunciata tra le parti nella persona del Dott. Ruggero Orgero in data 26/10/2024, e pubblicata in data 28/10/2024, per quanto attiene la condanna del convenuto odierno appellante sig. a rifondere il sig. Parte_1 CP_1
l'importo di € 4.292,87, ovvero nella somma meglio rivista di € 3.649,87, per le causali come meglio indicate in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio.”
2 Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 316 CPC del 31.1.2024 ha convenuto in giudizio chiedendone la CP_1 Pt_1
condanna al risarcimento del danno di € 4.292,87, pari al costo di riparazione di alcuni propri mezzi agricoli che non sarebbe stato pagato se , che si era proposto come rivenditore di garanzie assicurative per Pt_1
conto di avesse versato a questa società i premi, indebitamente intascati, pagati dal Controparte_2
ricorrente in forza di due polizze (nn. 71326 e 71327) con cui furono assicurati rispettivamente il trattore
TNF 85 tg. AX534X e il trattore TS 100 tg. AB776L, già di proprietà del CP_3 CP_3
ricorrente.
Con sentenza n. 138/2024 pubblicata il 28.10.2025 il Giudice di pace di Casale Monferrato ha accolto la domanda attorea sulla base dei seguenti argomenti:
- la prova del danno viene danne fatture delle riparazioni prodotte da che in buona fede ritenne CP_1
che i due mezzi sopra indicati fossero assicurati;
- è inverosimile la tesi del resistente, secondo cui la polizza non poteva essere attivata su mezzi già di proprietà del ricorrente;
- in ogni caso, le eccezioni sulla risarcibilità delle riparazioni non sono state dimostrate.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28.4.2025 ha appellato la sentenza di primo grado Pt_1
per i seguenti motivi:
- il giudice di pace ha apoditticamente definito il contratto stipulato tra le parti quale polizza assicurativa, senza spiegare perché e nonostante esso sia denominato “certificazione di conformità e modulo di attivazione garanzia”, disciplini alcuni aspetti della garanzia dovuta per legge dal venditore al compratore e preveda in favore del secondo una ulteriore garanzia convenzionale. Non essendovi stata la vendita dei mezzi assicurati – a cui il contratto sarebbe accessorio, come indicato nel testo contrattuale – il contratto è nullo ex art. 1418 CC per mancanza dell'oggetto. Ugualmente, il contratto è nullo se si considera che una polizza assicurativa può essere stipulata solo con una compagnia di assicurazione, non con un meccanico di mezzi agricoli qual è , né con società Pt_1 Controparte_2
di servizi;
3 Pt_1
- in subordine, errata determinazione della somma dovuta da ottenuta sommando gli importi di cui alle fatture prodotte da con il doc. 15, contestate hé riguardanti prestazioni estranee CP_1
all'oggetto del giudizio e della garanzia (se fosse stata attivata), sia non corrispondenti ai guasti come allegati in ricorso (rottura dell'impianto di raffreddamento aria e del compressore aria condizionata del trattore TS 100).
Così argomentando, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza con il rigetto della domanda avversaria. si è costituito con comparsa depositata il 24.9.2025 con cui ha chiesto la conferma della sentenza CP_1
impugnata, pur dando atto (pag. 17 par. 25) che rispetto all'importo per cui vi è stata condanna al pagamento non sono dovuti € 643,00, perché portati sia dalle ricevute nn. 125 e 130/2016 sia dalla corrispondente e coincidente fattura n. 121/2016.
All'udienza 16.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa viene ora in decisione.
*** Il primo motivo d'appello è fondato.
1.Il contratto stipulato tra le parti (doc. 5 appellante) è denominato “garanzia convenzionale ulteriore rilasciata dal venditore” con il seguente oggetto:
La garanzia è prestabile anche per macchine agricole usate e con residuo di garanzia e fuori garanzia del costruttore (art. 2).
Nelle premesse è scritto che “ agisce in nome e per conto del Venditore;
ad essa è demandato il servizio Controparte_2
4 di Garanzia Convenzionale Ulteriore per il ripristino dei guasti che dovessero interessare la macchina agricola, in conformità alla garanzie rilasciate dal Venditore con il presente libretto”.
I certificati di conformità prodotti con il doc. 6 dell'appellante sono “parte integrante della documentazione di vendita e della Garanzia Convenzionale Ulteriore rilasciata dal Venditore alla consegna della macchina”.
1.2 I due contratti rappresentano la regolamentazione e l'estensione del contenuto della garanzia per legge dovuta dal venditore al compratore, quindi, un patto accessorio alla vendita, che nel caso di specie non è avvenuta, né di mezzi agricoli nuovi né usati.
Nulla induce a ravvisare nel contratto un'assicurazione, dato che:
a) l'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali (art. 1883 CC).
Non è dimostrato che “agisce in nome e per conto del Venditore”, rivesta la qualità di Controparte_2
assicuratore;
b) non è dedotto un rischio a copertura del quale l'asserita assicurazione sarebbe stata stipulata;
c) l'oggetto del contratto è la garanzia convenzionale ulteriore rispetto a quella legale, che è cosa diversa dall'assicurazione contro un rischio.
1.3 Sin dal ricorso ex art. 316 CPC ha qualificato i due contratti come polizze e assicurazione (pag. 1 CP_1
par. 4 e pag. 5 par. 16) per cui pagò “premi assicurativi” (pag. 5 par. 16) e il resistente nella memoria del
21.10.2024 dedicò argomentazioni all'inesistenza dell'oggetto del contratto e al fatto che non si fosse in presenza di polizza assicurativa simili a quelle a base del primo motivo d'appello (pagg. 2 – 3 della memoria citata;
pertanto, non è vero che prima dell'appello la questione non fu sollevata, come scrive a pag. 8 CP_1
par. 3 della sua attuale comparsa).
1.4 Nella comparsa di costituzione in appello che non ha depositato alcuno dei documenti prodotti CP_1
in primo grado (ma solo la procura alle liti), ha tentato di confutare il primo motivo, pur aggirando il cuore
5 della questione, che nella tesi dell'appellato è rimasta indimostrata: ossia in base a quali elementi si dovrebbe qualificare il contratto come di assicurazione, non come estensione convenzionale della garanzia per legge dovuta dal venditore ex art. 1490 CC.
1.5 Tralasciando le trascrizioni delle deposizioni dei sommari informatori nel processo penale scaturito dalla vicenda qui sottoposta – palesemente irrilevanti in sede civile specie per qualificare un contratto, cosa che spetta al giudice – e i contenuti delle sentenze penali non depositate in sede d'appello (come tutti gli altri documenti), non è fondatamente sostenibile che “controparte non possa continuare ad invocare l'inoperatività della polizza per non esserci stata una contestuale vendita di un mezzo, essendo invece pacificamente emerso che il sig. Pt_1
avesse venduto le polizze di non quale concessionario di veicoli agricoli, ma quale titolare di un'officina Controparte_2
meccanica autorizzata alla rivendita delle garanzie di ” (pagg. 14 – 15 par. 19) e che “l'operatività o Controparte_2
meno della polizza sarebbe stata un'eccezione che avrebbe eventualmente potuto sollevare la società di servizi che aveva immesso nel mercato la polizza, ovvero la , ma non sicuramente il sig. , che delle polizze della Controparte_2 Pt_1 CP_2
era un semplice rivenditore” (pag. 9 par. 8).
[...]
Ciò per due motivi: a) la questione fondamentale non è l'operatività o no delle polizze e in che veste abbia le abbia Pt_1
vendute, ma che i contratti non sono qualificabili come assicurazione, specie a fronte della pattuizione di una “garanzia convenzionale ulteriore” in mancanza di un contratto di vendita. Irrilevante, poi, la missiva di prodotta dall'appellato con il doc. 8, dato che anche con questo non si Controparte_2
spiega per quale motivo si dovrebbe qualificare il contratto come assicurazione;
b) negare la titolarità dell'eccezione in capo a contrasta con il fatto che la domanda è stata Pt_1
proposta proprio contro di lui e proprio sulla base dei contratti qualificati come polizze assicurative, che si assume che, se attivate, avrebbero coperto i costi delle riparazioni fatte ai mezzi agricoli di CP_1
1.6 Perciò, è inconferente quanto scritto al par. 15 pag. 4 del ricorso ex art. 316 CPC, analogo a pag. 14 par.
18 della comparsa di costituzione in appello, dove è trascritto un passo della sentenza n. 3568/2022 della
Corte d'appello di Torino. Da un lato, è lo stesso a dare atto che fu assolto dai reati CP_1 Pt_1
6 Controparte_2 contestati;
dall'altro, è irrilevante nella presente sede la qualificazione data dalla Corte a quale assicuratore e ai contratti quali assicurazioni, senza, tra l'altro, comprendere su quali la qualificazione avvenne.
1.7 Il giudice di pace ha aderito alla qualificazione proposta da del contratto come assicurazione, CP_1
senza illustrare gli argomenti a fondamento.
1.8 Dunque, la domanda di è infondata: alcuna garanzia “convenzionale ulteriore” – attivata o no CP_1
che sia – avrebbe potuto operare in mancanza del contratto di vendita fonte dell'obbligazione di garanzia legale ex art. 1490 CC, cioè quella che il contratto si proponeva di ampliare.
1.9
Per questi motivi
il primo motivo d'appello è accolto, il secondo rimane assorbito e la sentenza di primo grado va integralmente riformata con conseguente rigetto della domanda di CP_1
Spese di lite. soccombente, è condannato ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi CP_1 Pt_1 di giudizio liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:
- competenza: giudizi innanzi al giudice di pace - giudizi d'appello;
- valore (dichiarato in ricorso ex art. 316 CPC in € 4.292,87) → scaglione: € 1.101,00 - € 5.200,00;
- fasi per entrambi i gradi di giudizio: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie;
minime per la sola fase decisionale del giudizio d'appello avvenuta ex art. 281 sexies CPC alla prima e unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 658/2025 R.G. promossa da contro Parte_1
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: CP_1
- ACCOGLIE l'appello;
- in riforma della sentenza n. 138/2024 emessa dal Giudice di pace di Casale Monferrato il 26.10.2024, 7 RIGETTA la domanda di CP_1
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
900,00 per compensi del primo grado, € 1.500,00 per compensi del secondo grado, € 174,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 14 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari