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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1749/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18945/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240237497249000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11517/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre con atto depositato in data il 4.2.2025 la Ricorrente_1 srl contro la cartella di pagamento n. 097 2024 0237497249000 notificata dall'AdER il 27/09/2024 recante iscrizione a ruolo da parte della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dell'importo di euro 4.650,58 a titolo di CUT/2018 non versato relativo al ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (già
Commissione Tributaria Provinciale) rubricato al n.RGR 14946/2018.
La ricorrente eccepisce:
- l' omessa notifica dell'invito al pagamento del CUT quale atto propedeutico alla cartella;
- la nullità della cartella in quanto notificata da una mail certificata spedita da un indirizzo pec sconosciuto non risultante dai registri ufficiali né riferibile all'Agente della Riscossione;
- la sottoscrizione della cartella da parte di funzionario non legittimato al procedimento di riscossione, evidenziandosi una mera fotocopia della firma (art. 7 L. 212/00) con conseguente nullità del ruolo (art. 12. co.
4. D.P.R. 602/73).
- la illegittimità delle sanzioni irrogate in assenza di riferimenti anche alle normative che dispongono in ordine al criterio di calcolo.
La ricorrente afferma in ogni caso di aver effettuato l'esatto adempimento.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha vocato ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999 (Cass. Sez. 5, 4/4/2018, 8295;
Cass. Sez. 6-5, ord. 12/6/2019, n. 16685) l'Ente creditore - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma - non citato dalla ricorrente, quale litisconsorte ed unico ed esclusivo destinatario delle avverse doglianze disconoscendo la propria carenza di legittimazione passiva riguardo a contestazioni che investono vizi imputati allo stesso Ente creditore (C. Cass. SS.UU. 3 luglio 2007 n.
16412). Chiede di essere ritenuta indenne da ogni conseguenza inerente il presente processo, anche con riguardo alle spese di lite.
Resiste in giudizio la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma la quale con articolate argomentazioni chiede respingersi integralmente il ricorso.
Il Giudice, concluso l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
La ricorrente muove eccezioni sia avverso l'attività dell'Ente creditore sia avverso l'attività del
Concessionario.
E' dato rilevarsi dagli di causa quanto alla contestata omessa notifica di atti propedeutici alla cartella n.
097 2024 0237497249000 notificata il 27/09/2024, che l'Ufficio creditore ebbe già a notificare all'interessato ex art. 248 del DPR n.115/2002, con atto prot. n. 13557 del 26/10/2018, notificato a mezzo
PEC come da ricevuta di consegna depositata, l'invito a pagare il contributo unificato tributario di
€ 1.500,00 .Successivamente adottò avviso irrogazione sanzioni prot. n. 2628 del 18/02/2019, dell'Importo di € 3.000,00 notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il 17/04/2019, come da avviso di ricevimento depositato. E' pertanto documentata nel caso l'osservanza delle prescrizioni procedimentali di legge. Invero, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento
(ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma -già Commissione
Tributaria Provinciale- rubricato al n.RGR 14946/2018) o l'integrazione del contributo, l'Ufficio ebbe a notificare alla parte, ai sensi dell'articolo 137 cpc, l'invito al pagamento dell'importo risultante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13 ( l'art. 16, comma l-bis, del
TUSG, che prevede la sanzione per omesso pagamento del contributo unificato, fa espresso rinvio, quanto ai criteri di commisurazione della stessa all'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), con espressa avvertenza che si sarebbe proceduto ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L'iscrizione a ruolo è conseguita al mancato versamento del dovuto senza che si sia reso necessario altro e successivo atto di accertamento, il quale è costituito, nella fattispecie, dallo stesso invito al pagamento di liquidazione del contributo.
Anche l'eccezione sollevata riguardo alla provenienza della notifica della cartella in data 26/09/2024 da indirizzo di posta elettronica certificata in quanto non presente nei pubblici registri è infondata in quanto la modalità di notifica delle cartelle è disciplinata dall' art.26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 a tenore del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” E' chiaro, come evidenziato da AdER, che la legge focalizza l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione sulla sottoscrizione della cartella da parte di soggetto ritenuto non munito di potere specifico (Cass., 28.2.2022 n. 6607). E' da ritenersi in conformità dunque che i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la c.d. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso .
Neppure alcuna sanzione è prevista dall'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 per l'ipotesi della omessa sottoscrizione del ruolo, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Nel caso in discussione il ricorrente si è invero limitato a contestare genericamente l'esistenza del potere o della provenienza dell'atto mancando di offrire l'allegazione di elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
In base all'art. 36 comma 4 ter del DL 248/2007, come rimarcato dall'Ufficio, si richiede che sia indicato il nominativo del responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione (apicale o meno) da questi effettivamente esercitata: tanto è sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (Cass. Civ. ord. 3533/2016 e 27117/2019).
Quanto all'atto di irrogazione delle sanzioni rilevano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto, nel caso, trattandosi di atto adottato dalla Segreteria della
Commissione Tributaria competente, può essere notificato alla parte ricorrente dalla Commissione stessa anche nelle forme previste dalla citata legge n. 890/82, potendosi privilegiare la modalità di notifica tramite ufficio postale (Cass. n. 3254 del 18.02.2016).
Sul criterio di calcolo contestato, le sanzioni e interessi, ai fini della legittimità dell'atto impositivo, deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo degli interessi poiché il criterio per la loro liquidazione in materia tributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi quindi il calcolo in una mera operazione matematica (in tal senso Cass. 8149/2019).
Da ultimo il ricorrente asserisce di aver provveduto al pagamento ma l'Ufficio nega di aver rinvenuto il versamento dovuto né agli atti versati nel fascicolo di causa è data prova dell'adempimento dichiarato.
P.Q.M.
Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono poste a carico di Parte ricorrente liquidate in favore di ciascuno degli Enti costituiti nella misura di euro 978,00 (novecentosettantotto). Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il Giudice monocratico Maria laura Petrongari
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18945/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240237497249000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11517/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre con atto depositato in data il 4.2.2025 la Ricorrente_1 srl contro la cartella di pagamento n. 097 2024 0237497249000 notificata dall'AdER il 27/09/2024 recante iscrizione a ruolo da parte della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dell'importo di euro 4.650,58 a titolo di CUT/2018 non versato relativo al ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (già
Commissione Tributaria Provinciale) rubricato al n.RGR 14946/2018.
La ricorrente eccepisce:
- l' omessa notifica dell'invito al pagamento del CUT quale atto propedeutico alla cartella;
- la nullità della cartella in quanto notificata da una mail certificata spedita da un indirizzo pec sconosciuto non risultante dai registri ufficiali né riferibile all'Agente della Riscossione;
- la sottoscrizione della cartella da parte di funzionario non legittimato al procedimento di riscossione, evidenziandosi una mera fotocopia della firma (art. 7 L. 212/00) con conseguente nullità del ruolo (art. 12. co.
4. D.P.R. 602/73).
- la illegittimità delle sanzioni irrogate in assenza di riferimenti anche alle normative che dispongono in ordine al criterio di calcolo.
La ricorrente afferma in ogni caso di aver effettuato l'esatto adempimento.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha vocato ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999 (Cass. Sez. 5, 4/4/2018, 8295;
Cass. Sez. 6-5, ord. 12/6/2019, n. 16685) l'Ente creditore - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma - non citato dalla ricorrente, quale litisconsorte ed unico ed esclusivo destinatario delle avverse doglianze disconoscendo la propria carenza di legittimazione passiva riguardo a contestazioni che investono vizi imputati allo stesso Ente creditore (C. Cass. SS.UU. 3 luglio 2007 n.
16412). Chiede di essere ritenuta indenne da ogni conseguenza inerente il presente processo, anche con riguardo alle spese di lite.
Resiste in giudizio la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma la quale con articolate argomentazioni chiede respingersi integralmente il ricorso.
Il Giudice, concluso l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
La ricorrente muove eccezioni sia avverso l'attività dell'Ente creditore sia avverso l'attività del
Concessionario.
E' dato rilevarsi dagli di causa quanto alla contestata omessa notifica di atti propedeutici alla cartella n.
097 2024 0237497249000 notificata il 27/09/2024, che l'Ufficio creditore ebbe già a notificare all'interessato ex art. 248 del DPR n.115/2002, con atto prot. n. 13557 del 26/10/2018, notificato a mezzo
PEC come da ricevuta di consegna depositata, l'invito a pagare il contributo unificato tributario di
€ 1.500,00 .Successivamente adottò avviso irrogazione sanzioni prot. n. 2628 del 18/02/2019, dell'Importo di € 3.000,00 notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il 17/04/2019, come da avviso di ricevimento depositato. E' pertanto documentata nel caso l'osservanza delle prescrizioni procedimentali di legge. Invero, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento
(ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma -già Commissione
Tributaria Provinciale- rubricato al n.RGR 14946/2018) o l'integrazione del contributo, l'Ufficio ebbe a notificare alla parte, ai sensi dell'articolo 137 cpc, l'invito al pagamento dell'importo risultante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13 ( l'art. 16, comma l-bis, del
TUSG, che prevede la sanzione per omesso pagamento del contributo unificato, fa espresso rinvio, quanto ai criteri di commisurazione della stessa all'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), con espressa avvertenza che si sarebbe proceduto ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L'iscrizione a ruolo è conseguita al mancato versamento del dovuto senza che si sia reso necessario altro e successivo atto di accertamento, il quale è costituito, nella fattispecie, dallo stesso invito al pagamento di liquidazione del contributo.
Anche l'eccezione sollevata riguardo alla provenienza della notifica della cartella in data 26/09/2024 da indirizzo di posta elettronica certificata in quanto non presente nei pubblici registri è infondata in quanto la modalità di notifica delle cartelle è disciplinata dall' art.26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 a tenore del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” E' chiaro, come evidenziato da AdER, che la legge focalizza l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione sulla sottoscrizione della cartella da parte di soggetto ritenuto non munito di potere specifico (Cass., 28.2.2022 n. 6607). E' da ritenersi in conformità dunque che i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la c.d. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso .
Neppure alcuna sanzione è prevista dall'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 per l'ipotesi della omessa sottoscrizione del ruolo, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Nel caso in discussione il ricorrente si è invero limitato a contestare genericamente l'esistenza del potere o della provenienza dell'atto mancando di offrire l'allegazione di elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
In base all'art. 36 comma 4 ter del DL 248/2007, come rimarcato dall'Ufficio, si richiede che sia indicato il nominativo del responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione (apicale o meno) da questi effettivamente esercitata: tanto è sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (Cass. Civ. ord. 3533/2016 e 27117/2019).
Quanto all'atto di irrogazione delle sanzioni rilevano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto, nel caso, trattandosi di atto adottato dalla Segreteria della
Commissione Tributaria competente, può essere notificato alla parte ricorrente dalla Commissione stessa anche nelle forme previste dalla citata legge n. 890/82, potendosi privilegiare la modalità di notifica tramite ufficio postale (Cass. n. 3254 del 18.02.2016).
Sul criterio di calcolo contestato, le sanzioni e interessi, ai fini della legittimità dell'atto impositivo, deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo degli interessi poiché il criterio per la loro liquidazione in materia tributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi quindi il calcolo in una mera operazione matematica (in tal senso Cass. 8149/2019).
Da ultimo il ricorrente asserisce di aver provveduto al pagamento ma l'Ufficio nega di aver rinvenuto il versamento dovuto né agli atti versati nel fascicolo di causa è data prova dell'adempimento dichiarato.
P.Q.M.
Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono poste a carico di Parte ricorrente liquidate in favore di ciascuno degli Enti costituiti nella misura di euro 978,00 (novecentosettantotto). Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il Giudice monocratico Maria laura Petrongari