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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Dott.ssa Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2111\2022 R.G.AA.CC., promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Piccinno Fabrizio, con domicilio eletto Parte_1
presso il suo studio, come da mandato su separato foglio in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con Controparte_1
domicilio eletto presso il loro studio, come da procura notarile in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.2450/2021 emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica essendo decorso il termine di cui all'art. 644 cpc e conseguentemente
revocare il decreto ingiuntivo n.2450/21 del 08.11.20 del Tribunale di Lecce;
sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta statuendo che ad non può essere attribuita o riconosciuta la CP_1 qualifica di creditrice dell'opponente ove occorra, anche, per nullità della cessione di credito posta alla base dell'ingiunzione di pagamento per indeterminatezza dell'oggetto della cessione;
dichiarare comunque la improcedibilità
della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito ed in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare la natura vessatoria e la conseguente nullità ed inapplicabilità delle condizioni generali di contratto sub(, sub 9 e sub 2 del contratto di finanziamento n.4579380 del 23.11.2012; accertare
e dichiarare che l'opponente non é tenuto al pagamento della somma incorporata nel decreto ingiuntivo opposto stante la inapplicabilità del tasso di interesse moratorio del 15,96% previsto nel contratto di finanziamento a suo tempo
intercorso tra e/o comunque per usurarietà del tasso moratorio e per l'effetto rideterminare la somma Parte_2 effettivamente dovuta con la sola contabilizzazione delle operazioni attive e passive ovvero di prelevamento e versamento aggiornandola con i soli interessi legali tempo per tempo vigenti, senza capitalizzazione degli interessi debitori, delle spese e computando la valuta tenuto conto della data di operazione;
accertare e dichiarare l'assenza di pattuizione scritta
degli interessi debitori e moratori e per l'effetto applicarli nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente;
accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione del medesimo in regime di saggio legale di interesse debitori e creditori, senza capitalizzazione degli interessi debitori e con la capitalizzazione annuale degli interessi creditori, con eliminazione di non convenute commissioni, spese e di interessi
computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e con l'eliminazione di qualsiasi interesse in ipotesi di superamento del tasso soglia e, per l'effetto, rideterminare il saldo e condannare la opposta a rettificare il saldo dovutole;
nel merito ed in accoglimento della spiegata riconvenzionale, previo accertamento del dolo e/o colpa grave della opposta nel dichiararsi creditrice della somma per
come riportata nella opposta ingiunzione di pagamento, condannare la convenuta, ex art.96 comma 1 cpc, al pagamento in favore dell'opponente, dell'importo di Euro 6.000,00 ovvero di quell'altra maggior o minor somma che verrà quantificata in corso di causa a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata;
per l'effetto accertare e dichiarare in ragione di quanto concluso al punto 8 che precede, che é creditore di della Parte_1 CP_1 somma di Euro 6.000,00 ovvero di quell'altra maggior o minor somma che verrà quantificata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori, spese generali IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario che ne rende dichiarazione di rito”.
Eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato al debitore oltre il termine di giorni 60 e la carenza di legittimazione attiva della per carenza di prova in ordine alla CP_1
titolarità del credito azionato.
Eccepiva, inoltre la vessatorietà delle clausole sub 8, sub 9 e sub 2 del contratto di finanziamento, rilevando la non veridicità e non debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva Che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via Controparte_2
principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, il sig. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di Euro 20.824,42 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito,
[...] condannare, in ogni caso il sig. al pagamento in favore di della diversa, maggiore o Parte_1 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
Esponeva la che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, non impediva al ricorso di essere qualificato come domanda introduttiva del giudizio e che il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 28/2010, andava inoltrato all'esito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione.
Evidenziava la ritualità della cessione di credito e produceva la lista dei crediti e la certificazione notarile della cessione del contratto. Rilevava la genericità dell'eccezione di nullità delle clausole contrattuali ed insisteva sulla propria domanda, rilevando l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
Ribadiva la fondatezza della domanda, fondata sul contratto di finanziamento e l'estratto conto con l'intera movimentazione del rapporto in oggetto.
Espletata la mediazione obbligatoria, concessi i termini per memorie e disposta CTU contabile, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi che nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta emesso in data 08.11.2021 e notificato all'opponente il 17.02.2022 per cui, indubbiamente, é divenuto inefficace, circostanza incidente sulle spese della fase monitoria, fermo restando la valenza del presente giudizio di accertamento.
Destituita di fondamento, inoltre, risulta l'eccezione formulata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva, giacché la società opposta ha precisato e documentato che il credito é stato oggetto di cessione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, di cui ha pure esibito l'avviso di pubblicazione.
L'opposta, inoltre, ha prodotto la lista dei crediti ceduti ed il contratto di finanziamento su cui si fonda la pretesa creditoria, tra cui rientra indubbiamente il credito in oggetto, rispettando i criteri identificativi individuabili dalla detta pubblicazione sulla Gazzatta Ufficiale n.108 del 10.09.2016.
Si tratta, infatti, di un credito al consumo derivante da contratto di finanziamento, in essere alla data del 22 giugno 2016 e di titolarità di che ha incorporato per Controparte_3
fusione relativamente al quale é stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, Pt_2
pure in atti e risalente al 29.01.2016.
Va osservato, inoltre, che l'opponente non ha mai posto in dubbio di aver ricevuto da il Pt_2
finanziamento richiesto di cui al contratto del 23.11.2012, né la sottoscrizione dello stesso, che prevede il rimborso del mutuo mediante 48 rate mensili di Euro 508,45 ciascuna, tranne la prima di
Euro 523,07.
L'opponente ha solo formulato infondate eccezioni preliminari e richiesto una CTU contabile al fine di determinare l'esatta quantificazione del credito, rivelatasi utile al fine di accertare la legittimità delle clausole.
Ed in effetti dalla relazione del CTU, dott.ssa , le cui conclusioni vengono condivise da Persona_1
questo giudicante, emerge che il TAEG sul tasso corrispettivo calcolato al momento della pattuizione, pari al 10,31% coincide con quello indicato in contratto ed é inferiore al tasso soglia;
analogamente il CTU non ha riscontrato usurarietà del tasso di mora. Orbene, in base ai principi generali in tema di onere della prova, va ribadito il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, é tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha prodotto il contratto di cessione con la lista dei crediti ceduti, nonché il contratto di finanziamento e l'estratto conto, fornendo la prova del suo credito, mentre parte opponente, pur essendone onerata ex art. 2697 c.c. non ha fornito alcuna prova in ordine alle contestazioni sollevate, limitandosi ad esporre un mero sospetto di incerta quantificazione del credito azionato.
L'opposizione va quindi respinta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertato il credito della società nei confronti dell'opponente nella misura di Controparte_1
Euro 20.824,42, condanna al pagamento della detta somma, oltre interessi Parte_1
sulla sorte capitale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di CP_1
che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
[...]
4) Spese di CTU a carico dell'opponente.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 21.03.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 21.03.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Dott.ssa Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2111\2022 R.G.AA.CC., promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Piccinno Fabrizio, con domicilio eletto Parte_1
presso il suo studio, come da mandato su separato foglio in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con Controparte_1
domicilio eletto presso il loro studio, come da procura notarile in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.2450/2021 emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica essendo decorso il termine di cui all'art. 644 cpc e conseguentemente
revocare il decreto ingiuntivo n.2450/21 del 08.11.20 del Tribunale di Lecce;
sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta statuendo che ad non può essere attribuita o riconosciuta la CP_1 qualifica di creditrice dell'opponente ove occorra, anche, per nullità della cessione di credito posta alla base dell'ingiunzione di pagamento per indeterminatezza dell'oggetto della cessione;
dichiarare comunque la improcedibilità
della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito ed in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare la natura vessatoria e la conseguente nullità ed inapplicabilità delle condizioni generali di contratto sub(, sub 9 e sub 2 del contratto di finanziamento n.4579380 del 23.11.2012; accertare
e dichiarare che l'opponente non é tenuto al pagamento della somma incorporata nel decreto ingiuntivo opposto stante la inapplicabilità del tasso di interesse moratorio del 15,96% previsto nel contratto di finanziamento a suo tempo
intercorso tra e/o comunque per usurarietà del tasso moratorio e per l'effetto rideterminare la somma Parte_2 effettivamente dovuta con la sola contabilizzazione delle operazioni attive e passive ovvero di prelevamento e versamento aggiornandola con i soli interessi legali tempo per tempo vigenti, senza capitalizzazione degli interessi debitori, delle spese e computando la valuta tenuto conto della data di operazione;
accertare e dichiarare l'assenza di pattuizione scritta
degli interessi debitori e moratori e per l'effetto applicarli nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente;
accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione del medesimo in regime di saggio legale di interesse debitori e creditori, senza capitalizzazione degli interessi debitori e con la capitalizzazione annuale degli interessi creditori, con eliminazione di non convenute commissioni, spese e di interessi
computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e con l'eliminazione di qualsiasi interesse in ipotesi di superamento del tasso soglia e, per l'effetto, rideterminare il saldo e condannare la opposta a rettificare il saldo dovutole;
nel merito ed in accoglimento della spiegata riconvenzionale, previo accertamento del dolo e/o colpa grave della opposta nel dichiararsi creditrice della somma per
come riportata nella opposta ingiunzione di pagamento, condannare la convenuta, ex art.96 comma 1 cpc, al pagamento in favore dell'opponente, dell'importo di Euro 6.000,00 ovvero di quell'altra maggior o minor somma che verrà quantificata in corso di causa a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata;
per l'effetto accertare e dichiarare in ragione di quanto concluso al punto 8 che precede, che é creditore di della Parte_1 CP_1 somma di Euro 6.000,00 ovvero di quell'altra maggior o minor somma che verrà quantificata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori, spese generali IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario che ne rende dichiarazione di rito”.
Eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato al debitore oltre il termine di giorni 60 e la carenza di legittimazione attiva della per carenza di prova in ordine alla CP_1
titolarità del credito azionato.
Eccepiva, inoltre la vessatorietà delle clausole sub 8, sub 9 e sub 2 del contratto di finanziamento, rilevando la non veridicità e non debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva Che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via Controparte_2
principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, il sig. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di Euro 20.824,42 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito,
[...] condannare, in ogni caso il sig. al pagamento in favore di della diversa, maggiore o Parte_1 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
Esponeva la che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, non impediva al ricorso di essere qualificato come domanda introduttiva del giudizio e che il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 28/2010, andava inoltrato all'esito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione.
Evidenziava la ritualità della cessione di credito e produceva la lista dei crediti e la certificazione notarile della cessione del contratto. Rilevava la genericità dell'eccezione di nullità delle clausole contrattuali ed insisteva sulla propria domanda, rilevando l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
Ribadiva la fondatezza della domanda, fondata sul contratto di finanziamento e l'estratto conto con l'intera movimentazione del rapporto in oggetto.
Espletata la mediazione obbligatoria, concessi i termini per memorie e disposta CTU contabile, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi che nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta emesso in data 08.11.2021 e notificato all'opponente il 17.02.2022 per cui, indubbiamente, é divenuto inefficace, circostanza incidente sulle spese della fase monitoria, fermo restando la valenza del presente giudizio di accertamento.
Destituita di fondamento, inoltre, risulta l'eccezione formulata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva, giacché la società opposta ha precisato e documentato che il credito é stato oggetto di cessione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, di cui ha pure esibito l'avviso di pubblicazione.
L'opposta, inoltre, ha prodotto la lista dei crediti ceduti ed il contratto di finanziamento su cui si fonda la pretesa creditoria, tra cui rientra indubbiamente il credito in oggetto, rispettando i criteri identificativi individuabili dalla detta pubblicazione sulla Gazzatta Ufficiale n.108 del 10.09.2016.
Si tratta, infatti, di un credito al consumo derivante da contratto di finanziamento, in essere alla data del 22 giugno 2016 e di titolarità di che ha incorporato per Controparte_3
fusione relativamente al quale é stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, Pt_2
pure in atti e risalente al 29.01.2016.
Va osservato, inoltre, che l'opponente non ha mai posto in dubbio di aver ricevuto da il Pt_2
finanziamento richiesto di cui al contratto del 23.11.2012, né la sottoscrizione dello stesso, che prevede il rimborso del mutuo mediante 48 rate mensili di Euro 508,45 ciascuna, tranne la prima di
Euro 523,07.
L'opponente ha solo formulato infondate eccezioni preliminari e richiesto una CTU contabile al fine di determinare l'esatta quantificazione del credito, rivelatasi utile al fine di accertare la legittimità delle clausole.
Ed in effetti dalla relazione del CTU, dott.ssa , le cui conclusioni vengono condivise da Persona_1
questo giudicante, emerge che il TAEG sul tasso corrispettivo calcolato al momento della pattuizione, pari al 10,31% coincide con quello indicato in contratto ed é inferiore al tasso soglia;
analogamente il CTU non ha riscontrato usurarietà del tasso di mora. Orbene, in base ai principi generali in tema di onere della prova, va ribadito il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, é tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha prodotto il contratto di cessione con la lista dei crediti ceduti, nonché il contratto di finanziamento e l'estratto conto, fornendo la prova del suo credito, mentre parte opponente, pur essendone onerata ex art. 2697 c.c. non ha fornito alcuna prova in ordine alle contestazioni sollevate, limitandosi ad esporre un mero sospetto di incerta quantificazione del credito azionato.
L'opposizione va quindi respinta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertato il credito della società nei confronti dell'opponente nella misura di Controparte_1
Euro 20.824,42, condanna al pagamento della detta somma, oltre interessi Parte_1
sulla sorte capitale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di CP_1
che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
[...]
4) Spese di CTU a carico dell'opponente.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 21.03.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 21.03.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini