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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1750/25
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Angelino Antimo
Ricorrente in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Agostino Di
Feo
Resistente in opposizione
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 7.02.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240017150915000 del 9.12.2024 notificato in data
18.01.2025 per il pagamento della somma di € 8.611,27 a titolo di contributi Gestione agricola per l'anno 2023 e somme CP_1 aggiuntive e ne ha chiesto l'annullamento per insussistenza della pretesa contributiva, con la vittoria di spese.
1 L' si è costituito in giudizio rilevando di aver provveduto CP_1 allo sgravio dell'avviso impugnato;
ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta disposta in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle note depositate il 14.10.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo però per la condanna alle spese di lite.
Dall'esame della documentazione esibita risulta l'avvenuto sgravio delle somme pretese (provvedimento di annullamento del
29.04.2025).
Deve essere pertanto, come richiesto dalle parti, dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato che il provvedimento di sgravio è successivo al deposito del ricorso, l' , in qualità di ente impositore, va CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1.305,50, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA
e cpa, con attribuzione.
Aversa 17.10.2025
IL GIUDICE
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