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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1258/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16.9.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale
Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro,
è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE
E
+1 Controparte_1
- APPELLATI
Sono presenti:
l'Avv. BRILLO MARCELLA, per gli appellati, la quale conclude riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e dell'art'art.281 sexies
c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1258/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli
Avv.ti FABBRO DAVIDE (c.f. , e SOSTI CodiceFiscale_1
MAURIZIO (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli (NA), Via
Solimena n. 89,
- APPELLANTE
E
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._3
(c.f.: ) Parte_2 C.F._4
elettivamente domiciliati in Cercola (NA) alla via Caruso n. 4, presso lo studio dell'Avv. BRILLO MARCELLA (c.f.:
) dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù C.F._5
di procura in atti
- APPELLATE
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con atto introduttivo del presente grado di giudizio l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta in primo grado dagli appellati all'uopo denunziando i vizi motivazionali meglio descritti in atti, non avendo il giudice di prime cure adeguatamente valutato l'impianto istruttorio, dal quale non emergeva la prova dei fatti lamentati in citazione, bensì la diligenza nell'esecuzione del contratto e l'insussistenza di inadempimento imputabile alla odierna appellante, censurando, inoltre, l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione del danno operata.
Si costituivano in giudizio i coniugi e Controparte_1 Parte_2
i quali, contestavano la fondatezza dello spiegato appello,
[...]
chiedendo rigettarsi lo stesso e confermare la sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa passava alla odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012,
n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il
3
principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Orbene, l'appellante denuncia l'erroneità della motivazione di primo grado nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti i danni patiti dai coniugi appellati in occasione della vacanza dagli stessi effettuata presso il “Blue Bay Resort” in Capo
Vaticano (VV), struttura alberghiera diversa da quella inizialmente prescelta, la quale a causa di cd. overbooking, comunicato 15 giorni prima della data della prefissata partenza, non risultava più disponibile per il soggiorno. In particolare, il Giudice ha riconosciuto il risarcimento del danno patito dai coniugi, i quali hanno trascorso il periodo di vacanza in una struttura alberghiera che, contrariamente a quella inizialmente individuata, era lontana dal mare, tra l'altro difficilmente raggiungibile sia a piedi (a causa della presenza di numerosi scalini), sia a causa dell'insufficienza del servizio navetta;
era priva di cd. baby club e junior club e non offriva disponibilità di menù per bambini, né il servizio di cd. biberoneria per neonati. In sintesi, la seconda struttura non era confacente alle esigenze di una coppia con figli molto piccoli. L'appellante censura altresì la statuizione di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace omette di indicare i criteri in virtù dei quali ha proceduto alla quantificazione del danno in misura pari al prezzo pagato dai coniugi per l'acquisto della vacanza.
4
Per quanto rileva nel caso di specie, in punto di diritto, va precisato che “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n.90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 17724 del 06/07/2018). Inoltre, la Suprema Corte ha altresì avuto modo di specificare, anche con precipuo riferimento a tale voce di danno, che il soggetto che chieda il risarcimento del
“danno non patrimoniale da vacanza rovinata ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
12143 del 14/06/2016).
Proprio rispetto al riparto degli oneri probatori in materia, come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità a lui non imputabile
(cfr., ex multis, Cassazione Civile, n. 15659/2011; Cassazione Civile,
5
n. 3373/2010 e Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 13533/2001).
Calando i suddetti principi alla fattispecie in esame, correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il danno in oggetto. In particolare, i coniugi hanno fornito sia prova della fonte negoziale, sia prova del pregiudizio patito. Più nello specifico i testi attorei confermavano la impossibilità di raggiungere la spiaggia a piedi, l'assoluta inadeguatezza del servizio navetta offerto,
l'assenza di qualsivoglia servizio di intrattenimento e/o animazione per bambini, ed ancora l'impossibilità di scegliere menù adatti a questi ultimi e la conseguente necessità per gli attori di munirsi di fornellino per la preparazione dei pasti della figlia neonata. Di contro, la società attrice non ha fornito prova né dell'impossibilità di collocare gli appellati in una struttura alberghiera che avesse le medesime caratteristiche essenziali di quella inizialmente prenotata dai medesimi e specificamente richieste dagli attori né che la seconda struttura presentasse dette caratteristiche. Deve, pertanto, confermarsi sul punto la gravata sentenza.
Rispetto alla quantificazione del danno, invece, la sentenza di primo grado non può essere condivisa. Ed invero, il Giudice di pace effettivamente non fornisce idonea motivazione in ordine alla quantificazione operata in sentenza a cui, inevitabilmente, dovrà procedersi in via equitativa. Infatti, “la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 9339 del 04/04/2019).
In altre parole, “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente
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potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020) ed ancora “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
Calando i suddetti principi alla fattispecie in esame, rileva il
Tribunale che se, da un lato, la sussistenza del danno risulta, come detto, accertata;
d'altro canto i coniugi hanno goduto, comunque, del periodo di vacanza, sia pure in una struttura che presentava caratteristiche difformi da quella inizialmente prescelta. Ordunque, non può essere riconosciuto agli appellati l'intero importo speso per la vacanza, ma appare opportuno -tenuto conto dell'inadeguatezza della struttura rispetto alle specifiche esigenze della prole in tenera età- limitare detta quantificazione al 50% del prezzo corrisposto per l'acquisto del soggiorno reso sicuramente disagevole ancorché goduto.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, il risarcimento va quantificato nel
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minore importo pari ad €.968,00, al cui pagamento, maggiorato degli interessi legali dalla data della messa in mora al soddisfo, va condannata la parte appellante.
Alla riforma della sentenza impugnata, deve seguire una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Nella specie, tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che consente di compensare per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna al Parte_1
pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_2
€ 968,00;
- spese legali compensate per entrambi i gradi di giudizio.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16.9.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale
Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro,
è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE
E
+1 Controparte_1
- APPELLATI
Sono presenti:
l'Avv. BRILLO MARCELLA, per gli appellati, la quale conclude riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e dell'art'art.281 sexies
c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1258/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli
Avv.ti FABBRO DAVIDE (c.f. , e SOSTI CodiceFiscale_1
MAURIZIO (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli (NA), Via
Solimena n. 89,
- APPELLANTE
E
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._3
(c.f.: ) Parte_2 C.F._4
elettivamente domiciliati in Cercola (NA) alla via Caruso n. 4, presso lo studio dell'Avv. BRILLO MARCELLA (c.f.:
) dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù C.F._5
di procura in atti
- APPELLATE
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con atto introduttivo del presente grado di giudizio l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta in primo grado dagli appellati all'uopo denunziando i vizi motivazionali meglio descritti in atti, non avendo il giudice di prime cure adeguatamente valutato l'impianto istruttorio, dal quale non emergeva la prova dei fatti lamentati in citazione, bensì la diligenza nell'esecuzione del contratto e l'insussistenza di inadempimento imputabile alla odierna appellante, censurando, inoltre, l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione del danno operata.
Si costituivano in giudizio i coniugi e Controparte_1 Parte_2
i quali, contestavano la fondatezza dello spiegato appello,
[...]
chiedendo rigettarsi lo stesso e confermare la sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa passava alla odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012,
n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il
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principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Orbene, l'appellante denuncia l'erroneità della motivazione di primo grado nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti i danni patiti dai coniugi appellati in occasione della vacanza dagli stessi effettuata presso il “Blue Bay Resort” in Capo
Vaticano (VV), struttura alberghiera diversa da quella inizialmente prescelta, la quale a causa di cd. overbooking, comunicato 15 giorni prima della data della prefissata partenza, non risultava più disponibile per il soggiorno. In particolare, il Giudice ha riconosciuto il risarcimento del danno patito dai coniugi, i quali hanno trascorso il periodo di vacanza in una struttura alberghiera che, contrariamente a quella inizialmente individuata, era lontana dal mare, tra l'altro difficilmente raggiungibile sia a piedi (a causa della presenza di numerosi scalini), sia a causa dell'insufficienza del servizio navetta;
era priva di cd. baby club e junior club e non offriva disponibilità di menù per bambini, né il servizio di cd. biberoneria per neonati. In sintesi, la seconda struttura non era confacente alle esigenze di una coppia con figli molto piccoli. L'appellante censura altresì la statuizione di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace omette di indicare i criteri in virtù dei quali ha proceduto alla quantificazione del danno in misura pari al prezzo pagato dai coniugi per l'acquisto della vacanza.
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Per quanto rileva nel caso di specie, in punto di diritto, va precisato che “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n.90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 17724 del 06/07/2018). Inoltre, la Suprema Corte ha altresì avuto modo di specificare, anche con precipuo riferimento a tale voce di danno, che il soggetto che chieda il risarcimento del
“danno non patrimoniale da vacanza rovinata ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
12143 del 14/06/2016).
Proprio rispetto al riparto degli oneri probatori in materia, come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità a lui non imputabile
(cfr., ex multis, Cassazione Civile, n. 15659/2011; Cassazione Civile,
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n. 3373/2010 e Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 13533/2001).
Calando i suddetti principi alla fattispecie in esame, correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il danno in oggetto. In particolare, i coniugi hanno fornito sia prova della fonte negoziale, sia prova del pregiudizio patito. Più nello specifico i testi attorei confermavano la impossibilità di raggiungere la spiaggia a piedi, l'assoluta inadeguatezza del servizio navetta offerto,
l'assenza di qualsivoglia servizio di intrattenimento e/o animazione per bambini, ed ancora l'impossibilità di scegliere menù adatti a questi ultimi e la conseguente necessità per gli attori di munirsi di fornellino per la preparazione dei pasti della figlia neonata. Di contro, la società attrice non ha fornito prova né dell'impossibilità di collocare gli appellati in una struttura alberghiera che avesse le medesime caratteristiche essenziali di quella inizialmente prenotata dai medesimi e specificamente richieste dagli attori né che la seconda struttura presentasse dette caratteristiche. Deve, pertanto, confermarsi sul punto la gravata sentenza.
Rispetto alla quantificazione del danno, invece, la sentenza di primo grado non può essere condivisa. Ed invero, il Giudice di pace effettivamente non fornisce idonea motivazione in ordine alla quantificazione operata in sentenza a cui, inevitabilmente, dovrà procedersi in via equitativa. Infatti, “la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 9339 del 04/04/2019).
In altre parole, “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente
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potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020) ed ancora “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
Calando i suddetti principi alla fattispecie in esame, rileva il
Tribunale che se, da un lato, la sussistenza del danno risulta, come detto, accertata;
d'altro canto i coniugi hanno goduto, comunque, del periodo di vacanza, sia pure in una struttura che presentava caratteristiche difformi da quella inizialmente prescelta. Ordunque, non può essere riconosciuto agli appellati l'intero importo speso per la vacanza, ma appare opportuno -tenuto conto dell'inadeguatezza della struttura rispetto alle specifiche esigenze della prole in tenera età- limitare detta quantificazione al 50% del prezzo corrisposto per l'acquisto del soggiorno reso sicuramente disagevole ancorché goduto.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, il risarcimento va quantificato nel
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minore importo pari ad €.968,00, al cui pagamento, maggiorato degli interessi legali dalla data della messa in mora al soddisfo, va condannata la parte appellante.
Alla riforma della sentenza impugnata, deve seguire una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Nella specie, tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che consente di compensare per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna al Parte_1
pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_2
€ 968,00;
- spese legali compensate per entrambi i gradi di giudizio.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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