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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. Fabio Miccio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 29820 del R.G.A.C. per l'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024 e vertente
TRA
Parte_1
, C.F. in persona del commissario
[...] P.IVA_1 liquidatore Avv. con l'Avv. Monica Scotti CP_1
ATTORE
E
Dott. C.F. CP_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di responsabilità e risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La introduceva il presente Controparte_3
giudizio deducendo:
a) che il dott. veniva nominato commissario liquidatore CP_2
DE con decreto MISE del 9.7.2009, n. 150; Pt_1
b) che lo stesso veniva revocato in via d'urgenza per il venir meno del rapporto fiduciario in considerazione delle misure cautelari emesse
1 contro lo stesso dal GIP di Roma in data 30.4.2020 e di altre segnalazioni di irregolarità su varie procedure di Liquidazione Coatta amministrativa;
c) che il dott. veniva sostituito dall'avv. CP_2 CP_1
nominata con decreto MISE n. 387 del 9.11.2021;
d) che a seguito dell'esame di tutta la documentazione consegnata dal dott. e autonomamente reperita dal commissario Avv. CP_2 CP_1 quest'ultimo riscontrava diverse irregolarità che segnalava sia all'Autorità di Vigilanza che alla Procura di Roma, in particolare rilevava che: - il Dott occultava al MISE il saldo di gestione del CP_2
precedente commissario pari a circa Euro 3.000,00 indicando invece il minor importo di euro 8.204,10; - occultava l'esistenza di un conto corrente intestato alla procedura aperto nel 2018 presso Unipol/Bper sul quale effettuava un giroconto di euro 1.630,00 da altro conto NL DE
UR; - ometteva di compilare il libro giornale;
- non consegnava la gran parte degli estratti conti CAri;
- inoltrava al MISE estratti conto diversi da quelli rilasciati dagli istituti CAri;
- maggiorava l'importo dello stato passivo indicando insinuazioni tardive che in parte erano rappresentate da mere surroghe INPS ed in parte non era rinvenute presso il Tribunale di Genova, né altrimenti verificabili;
e) che in data 13.06.2023 veniva avviato procedimento penale n.
2021/02121 RGNR e n. 2021/037475 RG GUP a carico del dott.
[...]
per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. per essersi CP_2 appropriato durante l'incarico di Commissario Liquidatore DE
e quindi in qualità di pubblico ufficiale ex Controparte_3 art 199 l.f. dell'importo di euro 26.340,67 prelevata dal conto corrente
NL/BNP Paribas n. 13043 (vds. all. 4 citazione);
f) che dagli estratti conto del c/c intestato alla UR si ha evidenzia delle violazioni commesse dal dott. il quale avrebbe compiuto CP_2
operazioni anomale ed ingiustificate a partire dal 16.10.2009 con progressivo significativo decremento dell'importo depositato sul conto
2 NL;
il saldo registrava successivamente un aumento, seguito nel tempo da ulteriori uscite non giustificate;
g) che risulterebbe quindi che il dott. abbia indebitamente CP_2
prelevato e trattenuto, quanto al conto NL, la somma di euro
16.718,13;
h) che risulterebbe inoltre un deposito ingiustificato di euro 1.325,84 presso altro conto Unipol/Bper, aperto in data 4.12.2018, sconosciuto al
Mise e non utilizzato nell'interesse DE UR;
i) che sussisterebbe dunque la responsabilità dell'ex commissario liquidatore per il danno arrecato al patrimonio DE UR di liquidazione coatta amministrativa, da quantificarsi nella somma di Euro
18.043,97, pari alle somme illegittimamente trattenute e utilizzate dal dott. CP_2
Sulla base dei superiori rilievi, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa Accertare e dichiarare per le causali esposte in narrativa la responsabilità del Dott. quale CP_2
commissario liquidatore revocato di Parte_2
per la violazione dei doveri posti dagli artt. 1176 c.c., 38 l.f., 205
[...]
l.f. e l'inadempimento agli obblighi connessi alla funzione di commissario liquidatore;
conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento a favore di in Parte_1 CP_3
persona del commissario liquidatore Avv. di tutti i danni CP_1
cagionati da quantificarsi nell'importo di euro 18.043,97 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali o in quell'altro accertato in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e interessi;
in via subordinata condannare il convenuto al pagamento in favore di
[...]
in persona del commissario liquidatore Parte_2
avv. di ogni somma ritenuta di giustizia da determinarsi CP_1
anche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
3 Il Dott. non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. CP_2
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. la UR depositava ulteriore documentazione a sostegno delle proprie deduzioni e pretese.
All'udienza dell'11/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con termine alle parti fino al 20/1/2025 per il deposito di note conclusive.
Parte attrice ha depositato note conclusive, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in L.C.A., in persona del commissario Controparte_4
liquidatore Avv. ha convenuto in giudizio il dott. quale CP_1 CP_2 precedente commissario DE società, revocato in via d'urgenza dal
MISE, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. per la violazione dei doveri posti dagli artt. CP_2
1176 c.c., 38 l.f., 205 l.f. e l'inadempimento agli obblighi connessi alla funzione di commissario liquidatore e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alla UR.
La domanda è fondata e va accolta.
La documentazione prodotta dalla UR è idonea a dimostrare la violazione degli obblighi incombenti in capo al dott. CP_2
quale ex commissario liquidatore DE Controparte_3
Risulta nello specifico dimostrato che il dott. CP_2
- occultava al MISE il saldo di gestione del precedente commissario pari a circa 33.000,00 indicando invece il minor importo di euro 8.204,10
(vds. “Rendiconto semestrale n. 1” allegato alla Relazione del
5/12/2022, doc. 27 atto di citazione);
- effettuava operazioni contabili ingiustificate che riducevano il saldo del conto NL n. 13043 dall'importo iniziale di euro 33.000,00 (vds. doc. 7 citazione) ad euro 1.238,58 alla data del 31.03.2015 (vds. doc 8 citazione);
- a seguito dei rilievi del Ministero in merito ad ammanchi sul conto corrente NL depositava in data 6/5/2015 un assegno circolare UBI di
4 euro 24.687,47 (vds. doc. 13 citazione) dichiarando falsamente che trattavasi di assegno reperito presso (vds. doc. 12 citazione); Pt_3
- effettuava ulteriori due bonifici in uscita ingiustificati per l'importo complessivo di circa 23.000,00 (vds. estratti conto NL, doc. 15 citazione);
- occultava l'esistenza di un conto corrente intestato alla procedura aperto nel 2018 presso Unipol/Bper sul quale effettuava in data 3/12/2018 un giroconto di euro 1.650,00 dal conto NL DE UR (vds. la relazione prodotta sub doc. 27 che non menziona il conto Unipol/Bper, nonchè l'estratto conto n. 1 al 31/12/2018 Unipol che riporta il giroconto, doc. 24 citazione);
- ometteva di compilare il libro giornale (che era stato compilato solo sino al 31/12/2007 dal precedente commissario liquidatore Dott. , Per_1
doc. 21 citazione);
- non consegnava la gran parte degli estratti conti CAri, né inviava al
MISE le relazioni semestrali nei termini dovuti;
- inoltrava al MISE estratti conto diversi da quelli rilasciati dagli istituti
Bancari, come comprovato dal raffronto tra l'estratto conto al
31/12/2018 allegato dal al rendiconto relativo al periodo CP_2
31/12/2014-31/12/2018 (vds. doc. 16 citazione) e l'estratto consegnato da NL all'Avv. (vds. doc 17 citazione). CP_1
Tali condotte, oltre che provate per tabulas, risultano ammesse dallo stesso nel corso dell'audizione avanti all'Avv. in data CP_2 CP_1
8/11/2022 con dichiarazioni aventi valore confessorio rese davanti ad un pubblico ufficiale (vds. doc. 18).
In tale occasione, il dott. ammetteva l'esecuzione in data CP_2
16/10/2009 dell'operazione di giroconto dell'importo di euro 33.000,00 dal conto al conto NL (provata dalla contabile, doc. 7 Pt_3
citazione) e dichiarava di non ricordare le operazioni intermedie che avevano condotto alla riduzione del saldo giacente ad € 1.439,77 al
30/6/2013 (vds. estratti conto, doc. 8 citazione), limitandosi a dichiarare
5 che “molte volte venivano prelevate somme da una procedura per sopperire alle spese di altre procedure in corso, di cui lo stesso era commissario, prive di fondi” (vds. doc. 18 cit.).
Peraltro, dalle relazioni semestrali trasmesse dal dott. al CP_2
(Relazione semestrale dal 9 luglio 2009 al 31 dicembre 2011 e CP_5
Relazione 30 giugno 2012, docc. 28 -29 memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. di parte attrice) non è possibile identificare le operazioni che dal
16/10/2009 hanno condotto alla drastica riduzione dell'importo depositato sul conto corrente presso NL, essendo tra l'altro prive di tutti gli estratti conto relativi ai periodi considerati.
In merito all'assegno circolare versato in data 3.12.2015 sul conto corrente NL n. 13043 di euro 24.687,47 emesso da BI CA (vds. doc.
13 citazione) il dott. dichiarava di “non ricordarne la CP_2
provenienza. In linea generale, tuttavia, potrebbe trattarsi DE restituzione di somme prelevate precedentemente per i motivi già esposti, provenienti da conti correnti intestati ad altre procedure” (vds. doc. 18 cit.). Il saldo del c/c in questione, per effetto di tale entrata, risaliva dunque ad euro 25.881,52, salvo poi ridursi alla data del
30.9.2018 ad euro 1.793,44 per effetto di due bonifici non giustificati
(vds. doc. 15 citazione). In data 3.12.2018 l'importo di euro 1.630,00 veniva trasferito dal conto NL al conto Unipol/Bper n. 2598 sconosciuto al Ministero (vds. doc. 17 citazione).
Sul punto, il dott. interrogato sulle uscite effettuate dal conto CP_2
NL DE UR rappresentate da un bonifico di euro 20.002,65 in data 3.12.2015 (come da estratti conto al 31.12.2015, doc. 14 citazione)
e da un secondo bonifico di euro 3.002,65 il 29.3.2018 (come da EC n.
1/2018, come da E/C NL, doc. 15), si limitava a dichiarare che stante il tempo trascorso non ricordava i destinatari dei predetti bonifici.
A conferma dell'illegittimità di tali operazioni sta il fatto che il CP_2
non dava conto dei due bonifici nella propria relazione al : il CP_5
Rendiconto semestrale n. 6 relativo al periodo 31/12/2014 -31/12/2018 non contiene l'indicazione di dette uscite (vds. doc. 16 atto di citazione).
6 Ed ancora, il dott. riconosceva di aver trattenuto somme a titolo CP_2
d'acconto sul compenso, nonostante non fosse mai intervenuta la liquidazione del compenso da parte del . CP_5
Alla luce degli elementi probatori offerti da parte attrice, vi è prova delle condotte illecite poste in essere dal del pregiudizio CP_2
arrecato al patrimonio DE UR e del nesso causale tra le condotte contestate ed il danno.
Va dunque accertata e dichiarata la responsabilità del dott. per CP_2
la violazione degli obblighi sul medesimo incombenti in funzione DE carica ricoperta quale commissario liquidatore di . Pt_1
Quanto alla domanda risarcitoria, anch'essa è provata e va accolta.
In ordine al quantum, posto che il dott. ha ammesso di aver CP_2
effettuato l'operazione di giroconto dell'importo di euro 33.000.00 dal conto (aperto dal precedente commissario Dott. ) al conto Pt_3 Per_1
NL n. 13043 e che risultano del tutto ingiustificate le successive uscite da quest'ultimo conto, è provato che gli ammanchi sul conto NL imputabili alla condotta illecita del Dott. ammontano ad euro CP_2
31.718,13, cioè alla differenza tra il saldo iniziale di € 33.000,00 e quello finale del conto n. 13043 al 31/12/2018 di euro 101,44 (vds. doc.
17), al netto delle spese CArie di tenuta del conto pari ad euro 1.180,
43.
Quindi, essendo provato documentalmente che il ha consegnato CP_2
alla UR un assegno circolare di euro 15.000,00 quale “residuo di cassa” (vds. doc. 3 citazione), deve ritenersi provato per tabulas che egli abbia indebitamente prelevato e trattenuto, quanto al conto NL n.
13043, la somma di euro 16.718,13 (31.718,13 – 15.000,00 – 1.180,43 =
€ 16.718,13).
Quanto al conto Unipol/Bper sconosciuto al Mise e non utilizzato nell'interesse DE UR, andrà restituito l'importo di euro
1.650,00 ivi depositato nell'aprile 2018 (vds. estratto conto n. 1 al
31/12/2018 Unipol che riporta il giroconto, doc. 24), detratto il saldo di
7 euro 324,16 accreditato da in data 2/2/2024 sul conto aperto dal CP_6
Commissario istante (vds. doc. 20 citazione), e così euro 1.325,84.
In conclusione, il danno patrimoniale causato dal Dott. alla CP_2
procedura ammonta complessivamente ad euro 18.043,97.
Posto quanto sopra, il Dott. deve essere condannato a restituire CP_2
alla in persona del Parte_4
Commissario pro tempore, la somma di € 18.043,97 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
p.q.m.
Accoglie la domanda formulata da
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
- Accerta la responsabilità del Dott. quale commissario CP_2
liquidatore revocato di in per la Parte_1 CP_3
violazione degli obblighi connessi alla funzione di commissario liquidatore.
- Condanna il dott. al risarcimento a favore di CP_2 [...]
in persona del commissario liquidatore Parte_2 di tutti i danni cagionati da quantificarsi nell'importo di euro 18.043,97, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
- Condanna il convenuto Dott. al pagamento delle spese CP_2
di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 5.077,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 10/2/2025
Il Giudice designato Fabio Miccio
8