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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/04/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7027/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7027/2018 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: lesione personale da sinistro stradale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Antonio Muto ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
in persona del suo procuratore ad negotia, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Umberto Annunziata ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
, residente in [...]del Cardinale (AV) alla Controparte_2
1 Via Delle Croci n. 27
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio esponeva che in data Parte_1
15.06.2017, alle ore 20.30 circa, “si trovava in località Ottaviano (NA) e percorreva a
piedi la via Pappalardo, allorché veniva investito dal veicolo Alfa Romeo Giulietta
targ. di proprietà della sig.ra , condotto C.F._1 Controparte_2
nell'occasione dal sig. e assicurato per RCA presso la Parte_2 Controparte_3
(cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), riportando le lesioni indicate in atti.
[...]
Sulla base di tali premesse, l'istante conveniva in giudizio la Controparte_1
e dinnanzi al Tribunale di Nola perché adottasse
[...] Controparte_2
i provvedimenti indicati in atti.
Si costituiva in giudizio la che resisteva con le Controparte_1
argomentazioni specificate in atti.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio della quale veniva, pertanto, dichiarata la Controparte_2
contumacia all'udienza del 30.04.2019.
Rigettata, con l'ordinanza del 21.10.2021, l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., proposta dalla società convenuta sulla base della mera denuncia-querela dalla medesima depositata telematicamente in data 20.09.2021,
poiché, la sospensione de qua non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denunzia e della conseguente apertura delle indagini preliminari
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 10974 del 28.06.2012; Cass. Civ.,
2 Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 313 del 13.01.2015; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21954 del 30.07.2021; Cass. Civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11688 del 14.05.2018) e conclusasi l'istruttoria, all'udienza del 14.01.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, questo Giudicante tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati, relativamente alla quantificazione dei danni da risarcire.
Orbene, vanno in primo luogo rigettate perché infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
Deve anzitutto rigettarsi, perché infondata, l'eccezione di nullità della domanda attorea per l'asserita indeterminatezza della stessa.
Ed invero, l'atto introduttivo del presente giudizio, anche alla luce della documentazione allegata (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013),
descrive in maniera adeguata la dinamica del sinistro per cui è causa, nonché i danni di cui si chiede il risarcimento, analiticamente indicati e quantificati già nella citazione.
Va altresì rigettata perché è infondata l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda attorea sollevata dalla compagnia assicurativa.
Infatti, l'attore ha versato in atti delle lettere di richiesta di risarcimento rispettose di tutti i requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 209/2005 (cfr. documenti sub allegati 2 e 6
della produzione attorea).
Quanto invece, all'eccepita indicazione erronea del codice fiscale dell'attore nella richiesta di risarcimento danni rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio, rileva il Tribunale che essa, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, che afferma un principio generale, in quanto tale applicabile anche
3 al caso di specie (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5067), non può essere causa di improponibilità della domanda, considerato che l'identità
dell'istante è comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nelle richieste di risarcimento.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione delle parti in causa, che, per l'esattezza, va rigettata per il solo fatto che essa è assolutamente generica.
Ad ogni modo – e fermo il carattere assorbente e dirimente, ai fini del rigetto dell'eccezione ora in esame, di quanto osservato nel precedente capoverso – con riguardo alla legittimazione ad agire dell'attore, essa emerge dalla documentazione sanitaria in atti e dall'attività istruttoria svolta.
Inoltre, la proprietà del veicolo coinvolto in capo a Controparte_2
emerge dal Certificato Cronologico P.R.A. in atti (cfr. allegato 8 della produzione attorea).
Va, poi, ritenuta provata la legittimazione passiva della Controparte_1
proprio perché, stante la genericità della relativa eccezione evidenziata sopra,
[...]
la suindicata compagnia non ha contestato specificatamente l'esistenza della polizza.
Deve, ancora, preliminarmente rilevarsi l'inidoneità, ai sensi degli artt. 2712 e 2719
c.c., dell'assolutamente generica contestazione di “tutti i documenti esibiti in copia così come allegati alla produzione di parte attrice (in particolare la copia dell'intera documentazione medica versata in atti)”, contenuta nelle pagine 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia di assicurazioni, considerato che essa ha, appunto, ad oggetto l'intera documentazione avversa, senza che siano indicati specificatamente i documenti contestati e gli aspetti per i quali se ne assume la difformità dall'originale, come, invece, esige un consolidato oltreché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3,
4 Sentenza n. 7775 del 03.04.2014).
Quanto al merito della presente controversia, va preliminarmente osservato che,
secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione
stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa
quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta
imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità
di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si
verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che
procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione
stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul
sinistro” (Cass. Civ., Sentenza n. 9620 del 16.06.2003).
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che, persino nel caso in cui sia accertata la condotta colposa del pedone investito, è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 5399 del
05.03.2013).
Tali essendo, dunque, i principi applicabili al caso di specie, il Tribunale osserva che,
sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, deve ritenersi che l'attore abbia comprovato le circostanze di fatto dallo stesso allegate nell'atto di citazione e che non sia stata superata la summenzionata presunzione di colpa a carico dell'investitore, essendo emersa, anzi, l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
Ed invero, i testi escussi e hanno Testimone_1 Controparte_4
confermato la versione dei fatti fornita da parte attrice in ordine alle modalità di
5 accadimento del sinistro de quo (si vedano, rispettivamente, i verbali delle udienze del
18.03.2021 e del 06.07.2023).
Orbene, dal complesso di tali deposizioni testimoniali emerge in maniera inequivocabile che l'attore il 15 giugno 2017, alle ore 20:30 circa, stava attraversando sulle strisce pedonali Via Pappalardo in Ottaviano quando, giunto al centro dell'attraversamento, una Alfa Romeo Giulietta urtava di striscio sul lato sinistro l'attore medesimo, che rovinava a terra. I testimoni hanno, inoltre, precisato che nelle circostanze di tempo di cui all'incidente la visibilità era buona e che entrambi si trovavano sul lato della strada opposto a quello da cui proveniva l'attore (così, ad esempio, la testimone nel momento in cui ha dichiarato: “Noi Controparte_4
stavamo aspettando sull'altro marciapiede”).
Non emerge dalle summenzionate testimonianze, sostanzialmente coincidenti l'una con l'altra, oltre che, anche singolarmente considerate, prive di contraddizioni, alcun comportamento colposo dell'attore, né la convenuta compagnia di assicurazioni ha fornito elementi idonei a vincere la presunzione di responsabilità a carico dell'investitore di cui all'art. 2054, I co. c.c.
Inoltre, la precisione delle suindicate deposizioni testimoniali e la documentazione medica in atti inducono il Tribunale, con riferimento, “a monte”, all'an del sinistro di causa, a ritenere superate le deduzioni della società convenuta basate sulle schede del
Casellario Centrale Infortuni in atti relative all'attore e alla convenuta contumace.
Con specifico riferimento, poi, alla teste la circostanza che ella Controparte_4
abbia testimoniato “per altri due incidenti” dedotta dalla società convenuta di per sé non ne esclude né ne diminuisce l'attendibilità.
Anche la suindicata denuncia-querela sporta dalla compagina di assicurazioni convenuta, trattandosi, pur sempre, di un atto unilaterale di parte che non risulta abbia
6 avuto seguito presso le Autorità competenti, non può inficiare, di per sé, le risultanze istruttorie descritte sopra.
Non risulta, poi, idonea ad inficiare l'attendibilità delle suindicate testimonianze –
diversamente da quanto asserito dalla società convenuta nella comparsa conclusionale
– la dichiarazione resa in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa dall'attore, del seguente tenore: “Percorrevo a piedi via Pappalardo, preciso che mi trovavo da solo,
quando venivo investito da una Alfa Romeo Giulietta di colore grigio condotta da un
uomo. Preciso che stavo attraversando la strada sulle strisce perdonali” (si veda l'allegato 6 della produzione di parte convenuta).
Invero, il tenore letterale della suindicata dichiarazione induce ragionevolmente il
Tribunale a ritenere che l'attore, specificando “mi trovavo da solo”, intendesse riferirsi al fatto che era l'unico a trovarsi sulle strisce pedonali al momento del sinistro e tale fatto non è in contraddizione con la presenza dei testi sul lato della strada verso cui si dirigeva l'istante.
Osserva, inoltre, il Tribunale che, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. deve ritenersi sussistente il nesso di Persona_1
causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attore e provate dalla documentazione in atti e dall'escussione dei testi.
Il C.T.U., in particolare, ha affermato che , alla luce della Parte_1
documentazione agli atti, sulla scorta dell'esame clinico dell'epicrisi medico-legale, a seguito del sinistro stradale del 15.06.2017, ha riportato “Esiti di lussazione recidivata di spalla sinistra con interessamento strutturale, trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento strutturale” (cfr. pag. 10 della relazione tecnica).
Il C.T.U. ha poi evidenziato, sotto il profilo del nesso di causalità, che “esso è da
7 ritenersi ammissibile per l'avvenuta modalità dell'evento lesivo, le lesioni patite ed i postumi riportati, essendo rispettati i principi di cronologia, compatibilità e correlabilità ed i criteri dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa”
(cfr. pag. 9 della relazione tecnica).
Il consulente, infine, ha valutato il danno derivato all'attore a seguito dell'incidente oggetto della presente controversia in postumi di natura permanente configuranti un danno biologico pari all'8%, in una I.T.T. di giorni 30 e in una I.T.P. di giorni 30 al tasso medio del 50%.
Infine, il C.T.U. ha riconosciuto spese mediche documentate e congrue per l'importo di euro 122,00 (cfr. pag. 10 della relazione tecnica).
Ebbene, la suindicata consulenza tecnica risulta completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal
C.T.U. nell'espletamento dell'incarico.
Appaiono esaurienti anche le risposte del C.T.U. alle deduzioni del c.t.p. della convenuta costituita.
Questo Giudicante ritiene, dunque, di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica.
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attore, osserva il Tribunale
che essi vanno obbligatoriamente quantificati ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005,
venendo in rilievo nel caso di specie lesioni c.d. micropermanenti.
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (33 anni, arrotondati per eccesso, avendo l'attore alla data del sinistro 32 anni, 11 mesi e 13 giorni), il danno biologico permanente viene liquidato nella misura di euro 14.084,46
all'attualità.
L'invalidità temporanea totale viene liquidata nella misura di euro 1.657,20
8 all'attualità (euro 55,24 al giorno x 30 giorni).
L'invalidità temporanea parziale al 50% viene liquidata nella misura di euro 828,60 all'attualità (euro 27,62 al giorno x 30 giorni).
Come anticipato, vanno riconosciuti all'attore anche euro 122,00 a titolo di spese mediche documentate e congrue.
In definitiva, il totale delle somme spettanti ad a titolo di Parte_1
risarcimento danni per le lesioni personali riportate nel sinistro per cui è causa ammonta ad euro 16.692,26, all'attualità (comprese le spese mediche documentate e congrue, pari, come anticipato, ad euro 122,00).
Alla suindicata somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro
(15-06-2017) e quindi anno per anno e a partire dal 15-06-2017 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro
16.692,26, dal momento della presente decisione sino al saldo.
Al pagamento delle summenzionate somme in favore dell'attore devono essere condannati entrambi i convenuti in solido tra loro.
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd.
danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta
9 attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (Cassazione Civile , Sez. Un., 11
novembre 2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla
quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della
sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il
secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione
del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio
morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al
suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 3260 del 19.02.2016).
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale.
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale ex art. 139 co. 3 D.Lgs. n. 209/2005. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto,
10 peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze
ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017).
Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è
emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati (al pari del danno morale per i motivi di cui sopra) neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite da Pt_1
nel sinistro per cui è causa.
[...]
Infine, ex art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di rilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto.
Le spese della c.t.u., liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido fra loro e, mei rapporti interni, in eguale misura.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- in accoglimento, per quanto di ragione, della corrispondente domanda attorea,
dichiara l'esclusiva responsabilità per il sinistro per cui è causa del conducente
11 dell'autovettura FA OM IE targata EG123DZ di proprietà di
Controparte_2
- per l'effetto, condanna e la Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento, in favore di , della somma
[...] Parte_1
di euro 16.692,26, all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (15-06-
2017) e quindi anno per anno e a partire dal 15-06-2017 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 16.692,26, dal momento della presente decisione sino al saldo;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti in causa;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura.
Così deciso in Nola il 12.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7027/2018 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: lesione personale da sinistro stradale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Antonio Muto ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
in persona del suo procuratore ad negotia, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Umberto Annunziata ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
, residente in [...]del Cardinale (AV) alla Controparte_2
1 Via Delle Croci n. 27
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio esponeva che in data Parte_1
15.06.2017, alle ore 20.30 circa, “si trovava in località Ottaviano (NA) e percorreva a
piedi la via Pappalardo, allorché veniva investito dal veicolo Alfa Romeo Giulietta
targ. di proprietà della sig.ra , condotto C.F._1 Controparte_2
nell'occasione dal sig. e assicurato per RCA presso la Parte_2 Controparte_3
(cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), riportando le lesioni indicate in atti.
[...]
Sulla base di tali premesse, l'istante conveniva in giudizio la Controparte_1
e dinnanzi al Tribunale di Nola perché adottasse
[...] Controparte_2
i provvedimenti indicati in atti.
Si costituiva in giudizio la che resisteva con le Controparte_1
argomentazioni specificate in atti.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio della quale veniva, pertanto, dichiarata la Controparte_2
contumacia all'udienza del 30.04.2019.
Rigettata, con l'ordinanza del 21.10.2021, l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., proposta dalla società convenuta sulla base della mera denuncia-querela dalla medesima depositata telematicamente in data 20.09.2021,
poiché, la sospensione de qua non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denunzia e della conseguente apertura delle indagini preliminari
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 10974 del 28.06.2012; Cass. Civ.,
2 Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 313 del 13.01.2015; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21954 del 30.07.2021; Cass. Civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11688 del 14.05.2018) e conclusasi l'istruttoria, all'udienza del 14.01.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, questo Giudicante tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati, relativamente alla quantificazione dei danni da risarcire.
Orbene, vanno in primo luogo rigettate perché infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
Deve anzitutto rigettarsi, perché infondata, l'eccezione di nullità della domanda attorea per l'asserita indeterminatezza della stessa.
Ed invero, l'atto introduttivo del presente giudizio, anche alla luce della documentazione allegata (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013),
descrive in maniera adeguata la dinamica del sinistro per cui è causa, nonché i danni di cui si chiede il risarcimento, analiticamente indicati e quantificati già nella citazione.
Va altresì rigettata perché è infondata l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda attorea sollevata dalla compagnia assicurativa.
Infatti, l'attore ha versato in atti delle lettere di richiesta di risarcimento rispettose di tutti i requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 209/2005 (cfr. documenti sub allegati 2 e 6
della produzione attorea).
Quanto invece, all'eccepita indicazione erronea del codice fiscale dell'attore nella richiesta di risarcimento danni rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio, rileva il Tribunale che essa, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, che afferma un principio generale, in quanto tale applicabile anche
3 al caso di specie (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5067), non può essere causa di improponibilità della domanda, considerato che l'identità
dell'istante è comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nelle richieste di risarcimento.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione delle parti in causa, che, per l'esattezza, va rigettata per il solo fatto che essa è assolutamente generica.
Ad ogni modo – e fermo il carattere assorbente e dirimente, ai fini del rigetto dell'eccezione ora in esame, di quanto osservato nel precedente capoverso – con riguardo alla legittimazione ad agire dell'attore, essa emerge dalla documentazione sanitaria in atti e dall'attività istruttoria svolta.
Inoltre, la proprietà del veicolo coinvolto in capo a Controparte_2
emerge dal Certificato Cronologico P.R.A. in atti (cfr. allegato 8 della produzione attorea).
Va, poi, ritenuta provata la legittimazione passiva della Controparte_1
proprio perché, stante la genericità della relativa eccezione evidenziata sopra,
[...]
la suindicata compagnia non ha contestato specificatamente l'esistenza della polizza.
Deve, ancora, preliminarmente rilevarsi l'inidoneità, ai sensi degli artt. 2712 e 2719
c.c., dell'assolutamente generica contestazione di “tutti i documenti esibiti in copia così come allegati alla produzione di parte attrice (in particolare la copia dell'intera documentazione medica versata in atti)”, contenuta nelle pagine 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia di assicurazioni, considerato che essa ha, appunto, ad oggetto l'intera documentazione avversa, senza che siano indicati specificatamente i documenti contestati e gli aspetti per i quali se ne assume la difformità dall'originale, come, invece, esige un consolidato oltreché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3,
4 Sentenza n. 7775 del 03.04.2014).
Quanto al merito della presente controversia, va preliminarmente osservato che,
secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione
stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa
quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta
imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità
di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si
verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che
procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione
stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul
sinistro” (Cass. Civ., Sentenza n. 9620 del 16.06.2003).
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che, persino nel caso in cui sia accertata la condotta colposa del pedone investito, è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 5399 del
05.03.2013).
Tali essendo, dunque, i principi applicabili al caso di specie, il Tribunale osserva che,
sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, deve ritenersi che l'attore abbia comprovato le circostanze di fatto dallo stesso allegate nell'atto di citazione e che non sia stata superata la summenzionata presunzione di colpa a carico dell'investitore, essendo emersa, anzi, l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
Ed invero, i testi escussi e hanno Testimone_1 Controparte_4
confermato la versione dei fatti fornita da parte attrice in ordine alle modalità di
5 accadimento del sinistro de quo (si vedano, rispettivamente, i verbali delle udienze del
18.03.2021 e del 06.07.2023).
Orbene, dal complesso di tali deposizioni testimoniali emerge in maniera inequivocabile che l'attore il 15 giugno 2017, alle ore 20:30 circa, stava attraversando sulle strisce pedonali Via Pappalardo in Ottaviano quando, giunto al centro dell'attraversamento, una Alfa Romeo Giulietta urtava di striscio sul lato sinistro l'attore medesimo, che rovinava a terra. I testimoni hanno, inoltre, precisato che nelle circostanze di tempo di cui all'incidente la visibilità era buona e che entrambi si trovavano sul lato della strada opposto a quello da cui proveniva l'attore (così, ad esempio, la testimone nel momento in cui ha dichiarato: “Noi Controparte_4
stavamo aspettando sull'altro marciapiede”).
Non emerge dalle summenzionate testimonianze, sostanzialmente coincidenti l'una con l'altra, oltre che, anche singolarmente considerate, prive di contraddizioni, alcun comportamento colposo dell'attore, né la convenuta compagnia di assicurazioni ha fornito elementi idonei a vincere la presunzione di responsabilità a carico dell'investitore di cui all'art. 2054, I co. c.c.
Inoltre, la precisione delle suindicate deposizioni testimoniali e la documentazione medica in atti inducono il Tribunale, con riferimento, “a monte”, all'an del sinistro di causa, a ritenere superate le deduzioni della società convenuta basate sulle schede del
Casellario Centrale Infortuni in atti relative all'attore e alla convenuta contumace.
Con specifico riferimento, poi, alla teste la circostanza che ella Controparte_4
abbia testimoniato “per altri due incidenti” dedotta dalla società convenuta di per sé non ne esclude né ne diminuisce l'attendibilità.
Anche la suindicata denuncia-querela sporta dalla compagina di assicurazioni convenuta, trattandosi, pur sempre, di un atto unilaterale di parte che non risulta abbia
6 avuto seguito presso le Autorità competenti, non può inficiare, di per sé, le risultanze istruttorie descritte sopra.
Non risulta, poi, idonea ad inficiare l'attendibilità delle suindicate testimonianze –
diversamente da quanto asserito dalla società convenuta nella comparsa conclusionale
– la dichiarazione resa in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa dall'attore, del seguente tenore: “Percorrevo a piedi via Pappalardo, preciso che mi trovavo da solo,
quando venivo investito da una Alfa Romeo Giulietta di colore grigio condotta da un
uomo. Preciso che stavo attraversando la strada sulle strisce perdonali” (si veda l'allegato 6 della produzione di parte convenuta).
Invero, il tenore letterale della suindicata dichiarazione induce ragionevolmente il
Tribunale a ritenere che l'attore, specificando “mi trovavo da solo”, intendesse riferirsi al fatto che era l'unico a trovarsi sulle strisce pedonali al momento del sinistro e tale fatto non è in contraddizione con la presenza dei testi sul lato della strada verso cui si dirigeva l'istante.
Osserva, inoltre, il Tribunale che, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. deve ritenersi sussistente il nesso di Persona_1
causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attore e provate dalla documentazione in atti e dall'escussione dei testi.
Il C.T.U., in particolare, ha affermato che , alla luce della Parte_1
documentazione agli atti, sulla scorta dell'esame clinico dell'epicrisi medico-legale, a seguito del sinistro stradale del 15.06.2017, ha riportato “Esiti di lussazione recidivata di spalla sinistra con interessamento strutturale, trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento strutturale” (cfr. pag. 10 della relazione tecnica).
Il C.T.U. ha poi evidenziato, sotto il profilo del nesso di causalità, che “esso è da
7 ritenersi ammissibile per l'avvenuta modalità dell'evento lesivo, le lesioni patite ed i postumi riportati, essendo rispettati i principi di cronologia, compatibilità e correlabilità ed i criteri dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa”
(cfr. pag. 9 della relazione tecnica).
Il consulente, infine, ha valutato il danno derivato all'attore a seguito dell'incidente oggetto della presente controversia in postumi di natura permanente configuranti un danno biologico pari all'8%, in una I.T.T. di giorni 30 e in una I.T.P. di giorni 30 al tasso medio del 50%.
Infine, il C.T.U. ha riconosciuto spese mediche documentate e congrue per l'importo di euro 122,00 (cfr. pag. 10 della relazione tecnica).
Ebbene, la suindicata consulenza tecnica risulta completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal
C.T.U. nell'espletamento dell'incarico.
Appaiono esaurienti anche le risposte del C.T.U. alle deduzioni del c.t.p. della convenuta costituita.
Questo Giudicante ritiene, dunque, di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica.
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attore, osserva il Tribunale
che essi vanno obbligatoriamente quantificati ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005,
venendo in rilievo nel caso di specie lesioni c.d. micropermanenti.
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (33 anni, arrotondati per eccesso, avendo l'attore alla data del sinistro 32 anni, 11 mesi e 13 giorni), il danno biologico permanente viene liquidato nella misura di euro 14.084,46
all'attualità.
L'invalidità temporanea totale viene liquidata nella misura di euro 1.657,20
8 all'attualità (euro 55,24 al giorno x 30 giorni).
L'invalidità temporanea parziale al 50% viene liquidata nella misura di euro 828,60 all'attualità (euro 27,62 al giorno x 30 giorni).
Come anticipato, vanno riconosciuti all'attore anche euro 122,00 a titolo di spese mediche documentate e congrue.
In definitiva, il totale delle somme spettanti ad a titolo di Parte_1
risarcimento danni per le lesioni personali riportate nel sinistro per cui è causa ammonta ad euro 16.692,26, all'attualità (comprese le spese mediche documentate e congrue, pari, come anticipato, ad euro 122,00).
Alla suindicata somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro
(15-06-2017) e quindi anno per anno e a partire dal 15-06-2017 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro
16.692,26, dal momento della presente decisione sino al saldo.
Al pagamento delle summenzionate somme in favore dell'attore devono essere condannati entrambi i convenuti in solido tra loro.
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd.
danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta
9 attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (Cassazione Civile , Sez. Un., 11
novembre 2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla
quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della
sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il
secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione
del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio
morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al
suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 3260 del 19.02.2016).
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale.
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale ex art. 139 co. 3 D.Lgs. n. 209/2005. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto,
10 peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze
ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017).
Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è
emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati (al pari del danno morale per i motivi di cui sopra) neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite da Pt_1
nel sinistro per cui è causa.
[...]
Infine, ex art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di rilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto.
Le spese della c.t.u., liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido fra loro e, mei rapporti interni, in eguale misura.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- in accoglimento, per quanto di ragione, della corrispondente domanda attorea,
dichiara l'esclusiva responsabilità per il sinistro per cui è causa del conducente
11 dell'autovettura FA OM IE targata EG123DZ di proprietà di
Controparte_2
- per l'effetto, condanna e la Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento, in favore di , della somma
[...] Parte_1
di euro 16.692,26, all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (15-06-
2017) e quindi anno per anno e a partire dal 15-06-2017 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 16.692,26, dal momento della presente decisione sino al saldo;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti in causa;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura.
Così deciso in Nola il 12.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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