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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11247/2019
REPVBBLICVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11247/2019 promossa da:
Parte_1 C.F. C.F. 1
,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco
Balestrazzi;
ATTORE
Contro
Controparte_1 - Società con unico socio,
soggetta a direzione e coordinamento da parte di CP_2 - c.f.
P.IVA_1 rappresentata e difesa dell'avv. Vittorio Camilleri
,
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
[...] conveniva in giudizio il Controparte_1
al fine di dichiarare illegittimo e di revocare il decreto ingiuntivo n.
2443/2019, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 51.509,78.
In particolare, l'attore allegava che in data 21.09.2015 i tecnici di [...] durante svolgimento delle operazioni di verificaControparte_3 effettuate nel corso di un sopralluogo presso la fornitura intestata a [...] ubicata a Catania in Via Caronda n. 292,Parte_2 di Parte_1 و
rinvenivano un contatore tradizionale attivo e funzionante registrante i consumi con errore percentuale nella norma, a fronte di una fornitura cessata.
Per tale motivo emettevano la fattura (la cui somma è oggetto del decreto ingiuntivo) per il periodo settembre 2015. 2010 settembre
Contestava, dunque, la ricostruzione dei consumi, negando che vi fosse stata la cessazione della fornitura, mai dimostrata dal trader. Rilevava, inoltre, il mancato assolvimento dell'obbligo del Distributore di compiere un tentativo di lettura una almeno una volta l'anno, come previsto dalla normativa di riferimento.
Si costituiva in giudizio il il quale in via Controparte_1
l'improcedibilità preliminare chiedeva di ritenere e dichiarare dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito, di confermare il Decreto ingiuntivo n. 2443/2019, emesso dal Tribunale di Catania in data del 26.04.2019.
§§§
Preliminarmente si dà atto che in data 18.05.2020 veniva depositato da verbale negativo di Conciliazione relativo alla fornitura di Parte_1
energia elettrica identificata dal POD IT001E953149648, assolvendo la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 comma 3.1 del TICO relativa al tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
§§§
Nel merito occorre specificare quanto segue.
, opponente al decreto ingiuntivo, ha Nel caso di specie Parte_1 eccepito che non c'è prova della cessazione del contratto di somministrazione con 1 CP_4 convenuto risultando, così, indimostrata l'interruzione del servizio. Per giurisprudenza maggioritaria consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Quanto sopra esposto costituisce una logica conseguenza della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, istauratosi in via eventuale e successiva rispetto al procedimento monitorio originario, non comporta alcuna modifica e inversione della posizione sostanziale delle parti. Il creditore-opposto, infatti, continua a rivestire la posizione di attore in senso sostanziale, mentre il debitore-opponente mantiene quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
Ne consegue che, legittimamente, l'attore asserisce che l'onere probatorio incombe sul il quale si è limitato a mere Controparte_1
dichiarazioni verbali, nulla provando sul momento iniziale in cui sarebbe avvenuta l'interruzione del servizio di somministrazione e il riallaccio abusivo del contatore elettrico.
Premesso ciò, tuttavia, dal verbale di rimozione del contatore redatto dai tecnici di acquisito agli atti, emerge Controparte_3
inequivocabilmente che in quel momento a usufruire dell'utenza fosse
Parte_1 , il quale ha anche sottoscritto il verbale in questione.
Tale circostanza, documentata, dimostra che l'attore era a conoscenza dell'utenza al momento della rimozione del contatore e che, pertanto, non può sottrarsi alle relative responsabilità.
Al riguardo si specifica, come recentemente ribadito anche dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 7374/24, che le dichiarazioni contenuta all'interno del verbale e, come già pocanzi detto, sottoscritte dall'attore, non possono essere considerate delle confessioni formali, quanto piuttosto degli importanti indizi che unitamente al verbale stesso avallano la tesi che a giovare dell'utenza fosse Parte_1
Pur affermando di avere correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni gravanti sul proprio rapporto contrattuale, l'attore non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento degli importi dovuti per il consumo di energia elettrica. In particolare, non risultano agli atti fatture, ricevute di pagamento ovvero altre evidenze contabili che possano attestare l'avvenuta corresponsione delle somme reclamate.
Le fatture depositate in atti, infatti, attengono a pagamenti successivi alla
Peraltro, deve rilevarsi che l'attore ha tratto un evidente giovamento dall'utilizzo dell'utenza, la cui fruizione è incontrovertibilmente innegabile alla luce di quanto già esposto.
Da queste premesse, dunque, l'attore non può sottrarsi al totale pagamento del debito. Occorre, pertanto, soffermarsi sulla ricostruzione dei consumi.
Nel caso di specie, non potendosi parlare di manomissione o riallaccio del contatore in assenza di prove, non può essere utilizzato il criterio temporale previsto dal codice civile in materie di prescrizione nei casi di manomissione dei contatori. A tal fine, rilevata la peculiarità della fattispecie, bisogna fare riferimento analogicamente a quanto previsto dall'art. 10.2 della "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Deliberazione n. 200/99)" il quale dispone che “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo." Alla luce della disciplina contenuta nella delibera Arera, il criterio di ricostruzione dei consumi deve essere ancorato ai dati relativi agli ultimi 365 giorni. Pertanto, la ricostruzione dei consumi posta a fondamento dell'addebito deve essere rideterminata considerando esclusivamente il consumo annuo desumibile dai dati disponibili nel periodo dei dodici mesi antecedenti l'emissione della fattura.
Di conseguenza, l'importo fatturato viene ricalcolato conformemente ai consumi riferibili ai 365 giorni anteriori la fattura, con riduzione dell'addebito formulato, il quale è determinato nella misura di euro 10.401,96.
In definitiva, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo n. 2443/2019 va revocato e Parte_1 va condannato al pagamento della diversa somma di euro 10.401,96 in favore del [...]
oltre interessi dalla data della domanda (richiestaControparte_1
di decreto ingiuntivo) sino all'effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza;
tuttavia, in ragione dell'esito del giudizio si compensano tra le parti in ragione di un terzo e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2443/2019
e condanna l'opponente al pagamento di euro 10.401,96, in favore del [...]
"oltre interessi dalla data della domanda (richiesta di Controparte_1
decreto ingiuntivo) sino all'effettivo pagamento.
Condanna parte convenuta a rifondere all'attore due terzi delle spese del presente procedimento, che complessivamente si liquidano in euro 5.000,00 per compensi ed euro 286,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Catania, 04/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPVBBLICVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11247/2019 promossa da:
Parte_1 C.F. C.F. 1
,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco
Balestrazzi;
ATTORE
Contro
Controparte_1 - Società con unico socio,
soggetta a direzione e coordinamento da parte di CP_2 - c.f.
P.IVA_1 rappresentata e difesa dell'avv. Vittorio Camilleri
,
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
[...] conveniva in giudizio il Controparte_1
al fine di dichiarare illegittimo e di revocare il decreto ingiuntivo n.
2443/2019, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 51.509,78.
In particolare, l'attore allegava che in data 21.09.2015 i tecnici di [...] durante svolgimento delle operazioni di verificaControparte_3 effettuate nel corso di un sopralluogo presso la fornitura intestata a [...] ubicata a Catania in Via Caronda n. 292,Parte_2 di Parte_1 و
rinvenivano un contatore tradizionale attivo e funzionante registrante i consumi con errore percentuale nella norma, a fronte di una fornitura cessata.
Per tale motivo emettevano la fattura (la cui somma è oggetto del decreto ingiuntivo) per il periodo settembre 2015. 2010 settembre
Contestava, dunque, la ricostruzione dei consumi, negando che vi fosse stata la cessazione della fornitura, mai dimostrata dal trader. Rilevava, inoltre, il mancato assolvimento dell'obbligo del Distributore di compiere un tentativo di lettura una almeno una volta l'anno, come previsto dalla normativa di riferimento.
Si costituiva in giudizio il il quale in via Controparte_1
l'improcedibilità preliminare chiedeva di ritenere e dichiarare dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito, di confermare il Decreto ingiuntivo n. 2443/2019, emesso dal Tribunale di Catania in data del 26.04.2019.
§§§
Preliminarmente si dà atto che in data 18.05.2020 veniva depositato da verbale negativo di Conciliazione relativo alla fornitura di Parte_1
energia elettrica identificata dal POD IT001E953149648, assolvendo la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 comma 3.1 del TICO relativa al tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
§§§
Nel merito occorre specificare quanto segue.
, opponente al decreto ingiuntivo, ha Nel caso di specie Parte_1 eccepito che non c'è prova della cessazione del contratto di somministrazione con 1 CP_4 convenuto risultando, così, indimostrata l'interruzione del servizio. Per giurisprudenza maggioritaria consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Quanto sopra esposto costituisce una logica conseguenza della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, istauratosi in via eventuale e successiva rispetto al procedimento monitorio originario, non comporta alcuna modifica e inversione della posizione sostanziale delle parti. Il creditore-opposto, infatti, continua a rivestire la posizione di attore in senso sostanziale, mentre il debitore-opponente mantiene quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
Ne consegue che, legittimamente, l'attore asserisce che l'onere probatorio incombe sul il quale si è limitato a mere Controparte_1
dichiarazioni verbali, nulla provando sul momento iniziale in cui sarebbe avvenuta l'interruzione del servizio di somministrazione e il riallaccio abusivo del contatore elettrico.
Premesso ciò, tuttavia, dal verbale di rimozione del contatore redatto dai tecnici di acquisito agli atti, emerge Controparte_3
inequivocabilmente che in quel momento a usufruire dell'utenza fosse
Parte_1 , il quale ha anche sottoscritto il verbale in questione.
Tale circostanza, documentata, dimostra che l'attore era a conoscenza dell'utenza al momento della rimozione del contatore e che, pertanto, non può sottrarsi alle relative responsabilità.
Al riguardo si specifica, come recentemente ribadito anche dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 7374/24, che le dichiarazioni contenuta all'interno del verbale e, come già pocanzi detto, sottoscritte dall'attore, non possono essere considerate delle confessioni formali, quanto piuttosto degli importanti indizi che unitamente al verbale stesso avallano la tesi che a giovare dell'utenza fosse Parte_1
Pur affermando di avere correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni gravanti sul proprio rapporto contrattuale, l'attore non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento degli importi dovuti per il consumo di energia elettrica. In particolare, non risultano agli atti fatture, ricevute di pagamento ovvero altre evidenze contabili che possano attestare l'avvenuta corresponsione delle somme reclamate.
Le fatture depositate in atti, infatti, attengono a pagamenti successivi alla
Peraltro, deve rilevarsi che l'attore ha tratto un evidente giovamento dall'utilizzo dell'utenza, la cui fruizione è incontrovertibilmente innegabile alla luce di quanto già esposto.
Da queste premesse, dunque, l'attore non può sottrarsi al totale pagamento del debito. Occorre, pertanto, soffermarsi sulla ricostruzione dei consumi.
Nel caso di specie, non potendosi parlare di manomissione o riallaccio del contatore in assenza di prove, non può essere utilizzato il criterio temporale previsto dal codice civile in materie di prescrizione nei casi di manomissione dei contatori. A tal fine, rilevata la peculiarità della fattispecie, bisogna fare riferimento analogicamente a quanto previsto dall'art. 10.2 della "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Deliberazione n. 200/99)" il quale dispone che “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo." Alla luce della disciplina contenuta nella delibera Arera, il criterio di ricostruzione dei consumi deve essere ancorato ai dati relativi agli ultimi 365 giorni. Pertanto, la ricostruzione dei consumi posta a fondamento dell'addebito deve essere rideterminata considerando esclusivamente il consumo annuo desumibile dai dati disponibili nel periodo dei dodici mesi antecedenti l'emissione della fattura.
Di conseguenza, l'importo fatturato viene ricalcolato conformemente ai consumi riferibili ai 365 giorni anteriori la fattura, con riduzione dell'addebito formulato, il quale è determinato nella misura di euro 10.401,96.
In definitiva, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo n. 2443/2019 va revocato e Parte_1 va condannato al pagamento della diversa somma di euro 10.401,96 in favore del [...]
oltre interessi dalla data della domanda (richiestaControparte_1
di decreto ingiuntivo) sino all'effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza;
tuttavia, in ragione dell'esito del giudizio si compensano tra le parti in ragione di un terzo e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2443/2019
e condanna l'opponente al pagamento di euro 10.401,96, in favore del [...]
"oltre interessi dalla data della domanda (richiesta di Controparte_1
decreto ingiuntivo) sino all'effettivo pagamento.
Condanna parte convenuta a rifondere all'attore due terzi delle spese del presente procedimento, che complessivamente si liquidano in euro 5.000,00 per compensi ed euro 286,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Catania, 04/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa