Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 522 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 marzo 2025 e vertente tra
TRA (C.F. - Piva ), rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procura in atti, dagli Avv.ti Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri;
APPELLANTE
E
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano Monza Brianza LO , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, P.IVA_3 dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli per procura in atti.
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La svolgeva azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione di Parte_1 indebito nei confronti di in relazione al conto corrente n. 400227008 aperto in data 1 Controparte_1 gennaio 1993 e attualmente chiuso nonché in relazione al conto anticipi n. 400097172 confluito nel primo , instando per l'esatta determinazione del rapporto dare- avere tra le parti, anche a mezzo di apposita CTU contabile, e per la condanna della alla restituzione di quanto indebitamente CP_2 percepito .
1) aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
2) aveva applicato interessi ultralegali;
3) aveva applicato interessi usurari nel corso del rapporto;
4) aveva proceduto alla applicazione dei giorni di valuta a suo esclusivo vantaggio e alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto , il tutto meglio indicato nella perizia contabile di parte allegata in atti .
Dunque richiamava l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di contratti bancari e concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Relativamente al conto corrente ordinario n. 400227008: Accertare l'illegittimità e dichiarare la nullità della clausola contrattuale contenuta all'art. 7 nell'originario contratto di conto corrente relativa alla capitalizzazione trimestrale periodica, nonché l'illegittimità degli addebiti annotati dalla per tale causa sul CP_2 rapporto di conto corrente n. 400227008; accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relative alla commissione di massimo nonchè l'illegittimità degli addebiti effettuati sul rapporto n.
400227008
- accertare l'intervenuto superamento del tasso soglia usura nei seguenti trimestri ininterrottamente dal I trimestre 2003 al V trimestre 2007, nel I e III trimestre del 2008, nel III e IV trimestre 2009, I e
II trimestre 2011 e nel II trimestre 2012, dichiarando, l'illegittimità degli interessi addebitati dalla per i predetti periodi, ex art. 1815, II comma, c.p.c.. CP_2
Relativamente al conto anticipi n. 400097172: già 91197.
Accertare 1 'illegittimità della capitalizzazione trimestrale periodica, nonché I 'illegittimità degli addebiti annotati dallo per tale causa sui conti anticipi predetti;
preso atto della mancanza di CP_2 valide pattuizioni contrattuali relative al conto anticipi predetto dichiarare illegittime tutte le competenze addebitate su tali rapporti a titolo di interessi, commissioni e spese e, per I 'effetto di quanto sopra previa ricostruzione dell'intero rapporto eventualmente a mezzo di CTU tecnico contabile, quantificare le competenze maturate sul conto anticipi da addebitare sul conto corrente ordinario nell'importo di E. 12.762,21 o di quella maggior o minor somma (…)”. .
La preliminarmente eccepiva la prescrizione decennale e contestava analiticamente in fatto e CP_2 in diritto le domande avversarie , instando per il rigetto delle stesse .
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto la domanda di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…venendo ora alla disamina dei singoli profili patologici prospettati dall' attrice , l'azione proposta si qualifica come azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito
,atteso che la ha chiesto la restituzione di somme non dovute , siccome Parte_1 espressione di anatocismo, usura , applicazione di interessi ultralegali , illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Costituisce principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione delle somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. ( Cass. Civ. 7501/2012).
Tale principio trova applicazione anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari che si assumono nulle (vedi Corte d'Appello Milano, Sezione I, sentenza 6 dicembre 2012; Tribunale Milano sezione
VI sentenza 3 giugno 2014).
Più specificamente, quando il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, esercitare l'actio indebiti ai sensi dell'articolo 2033 c.c. è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre, quanto meno, il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad esempio l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (articolo 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad esempio il tasso d'interesse ultralegale e la commissione di massimo scoperto) e gli estratti conto integrali del medesimo rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste puntualmente addebitate e accreditate in conto che l'attore assuma illegittimamente addebitate.
Infatti il principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'articolo 2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che l'attore e il convenuto hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti.
Il generale principio dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, la adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (Cass. Civ. 16182/2011).
L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'articolo 45 legge 69/ 2009; in proposito, la Corte Costituzionale ha, in vero, affermato quanto segue: in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altro abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali, e di contestarle ovvero di ammetterle , in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cass.
Civ. 21847/2014; 6606/2016).
Fermi i principi generali come sopra delineati, ritiene il decidente fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla atteso che deve considerarsi prescritto il diritto alla ripetizione di CP_2 somme per il periodo temporale antecedente al 3 ottobre 2006 , data di notifica dell'istanza di mediazione che ha valenza di atto interruttivo della prescrizione.
Per il periodo successivo a tale data risulta , quanto al prospettato anatocismo, che la Banca si sia adeguata alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, conteggiando gli interessi passivi e quelli attivi con identica periodicità , in condizioni dunque di assoluta reciprocità che escludono in radice la violazione dell'art. 1283 c.c. . Quanto all'usura occorre verificare se al momento della pattuizione siano stati convenuti interessi superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni , non avendo alcuna rilevanza, sul piano civilistico , l'usura sopravvenuta , ossia quella riscontrata nel corso del rapporto .
Le altre doglianze attoree si appalesano generiche e non suffragate dall'adeguato assolvimento dell'onere di allegazione.]»
§ 2 — Ha proposto appello L contestando la sentenza di primo grado Parte_1 sotto vari profili e chiedendo “ “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2317/18 del 12.12.2019, resa a definizione del giudizio N.R.G.
2280/18 e per l'effetto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, disporre C.T.U. tecnico-contabile e, accertato che il saldo del conto corrente n. 400227008, alla data di chiusura, già decurtato delle somme risultanti dai conti anticipi n. 400097172 a seguito di loro ricostruzione, ammontava ad €. 306.362,76, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore della , della suindicata somma, o di quella maggiore Parte_1
o minore che Codesta Ecc.ma Corte determinerà n corso di giudizio, maggiorata degli interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”.
Ha resistito la appellata eccependo preliminarmente la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CP_2
CPC dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 30.6.2020 la Corte ha respinto la istanza inibitoria di parte appellante.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
Per l'odierna udienza, come sostituita, la parte appellata ha depositato sia le note conclusionali anticipate sia le note cartolari;
parte appellante, nel depositare le sole note cartolari, ha chiesto concedersi la sospensione ex art. 283 CPC, invocando la nomina di CTU.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 12 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società appellante impugna la statuizione relativa alla carenza di prova delle somme pretese, deducendone il contrasto con la documentazione allegata quale - Contratto apercredito in c/c del 19.05.93;
- Estratti del conto corrente n. 400227088 del 19.05.93 al 31.03.2013 completi di movimenti, riassunto scalare e riepilogo competenze;
- Estratti del conto corrente n. 400097172 dal 30.11.99 al 18.11.2011, completi di movimenti, riassunto scalare e riepilogo competenze;
- Contratto quadro dell'11.05.2004 per anticipi su crediti maturandi;
- Contratto di fido del 24.01.94;
- Delibera dell'08.08.96;
- Contratto di c/c del 06.05.2004;
- Decreti limiti tasso soglia usura.
Sicchè il Tribunale non si sarebbe avveduto dei documenti atti a dimostrare i fatti costitutivi.
Aggiunge l'appellante che “la Società attrice si è peritata di depositare in giudizio una relazione che, seppur di parte, analizza nel dettaglio le singole illegittimità riscontate nel rapporto di conto corrente che il Giudice neppure cita nella sentenza impugnata.
Su tale aspetto, pertanto, la sentenza merita di essere censurata in quanto il Tribunale non ha tenuto conto, ai fini della decisione, dei documenti incontestabilmente presenti negli atti di causa”.
§ 3.2 — Col secondo motivo la società appellante impugnata la statuizione relativa alla prescrizione delle somme antecedenti al 03.10.2006 delle quali viene richiesta la ripetizione, deducendo che “la motivazione fornita dal Giudice di primo grado, oltre a contrastare con una giurisprudenza di merito e di legittimità granitica sull'argomento, omette di dar applicazione al disposto di cui all'art. 1283 del c.c.”. In particolare, l'appellante ribadisce il proprio diritto alla ripetizione delle somme per la capitalizzazione illegittima in quanto il conto era stato acceso nel 1993, periodo antecedente alla delibera CICR dell'aprile 2000 e prosegue “Sempre in riferimento alla eccepita applicazione di interessi anatocistici ma in relazione alla produzione del contratto di conto corrente si è fatto rilevare che il documento posto alla base del rapporto contrattuale con l'Istituto di Credito risulta essere denominato come “Apercredito in c/c”, tuttavia dal contenuto il contratto sottoscritto tra le parti risulta essere un semplice contratto di conto di conto corrente privo di affidamento;
circostanza questa confermata dalla pattuizione presente nel contratto dal quale si evince che “per eccezionale, transitorio scoperto di conto” il tasso sarebbe stato pari al “top rate di volta in volta vigente, oltre la commissione di massimo scoperto” senza tuttavia indicare se il Top rate di riferimento fosse quello determinato dall'ABI o il Top Rate del singolo Istituto di Credito (All.3).
Tale rapporto, a seguito di operazioni interbancarie, è confluito nella ed Controparte_3 identificato con il numero . P.IVA_4
Non vi è mai stata una chiusura dei singoli rapporti ed ogni qualvolta, nel corso del tempo, mutava il nominativo dell'Istituto Bancario titolare del conto corrente il saldo finale del conto corrispondeva con il saldo iniziale al quale veniva attribuito un nuovo numero identificativo”, richiamando i documenti già sopra citati e la perizia contabile di parte.
Aggiunge l'appellante che anche dopo la delibera CICR l'applicazione è stata illegittima, non essendo stata concordata per iscritto la modifica tra le parti né rispettata la condizione di reciprocità.
Espone, in particolare, “ Dagli estratti conto è possibile rilevare tanto il comportamento della CP_2 in relazione alla frequenza ed entità delle annotazioni a debito, quanto il tasso di interesse applicato.
Così come, le variazioni del tasso a debito, consentono di verificare in quale misura gli interessi a debito verrebbero applicati al rapporto, qualora si verifichino ipotesi di utilizzo extrafido, in caso di recesso. Inoltre, ai fini della prova, sono inconfutabili da parte della in quanto dalla stessa CP_2 provenienti. Per tali motivi ci si è peritati di depositare tutti gli estratti di conto corrente completi di movimenti, riassunto scalare e riepilogo competenze. Il Giudice, quindi, è incorso in un errore diritto evidente non riscontrando che il rapporto di conto corrente si è estinto nel 2013. È noto, infatti, che il rapporto di conto corrente bancario è definito come un unico rapporto giuridico, originato da un unico negozio anche se costituito da una serie di operazioni;
quindi, è solo con la chiusura del conto, o con il passaggio dello stesso “a sofferenza”, che si stabilisce definitivamente la posizione debitoria o creditoria delle parti e da cui inizia a decorrere il termine decennale per il compimento dell'ordinario termine di prescrizione.
Circostanza che, per contro, non è stata minimamente tenuta in considerazione dal Giudice di primo grado che, per contro, si è limitato ad accogliere una censura della smentita da consolidata CP_2 giurisprudenza di merito e di legittimità”.
§ 3.3 — Col terzo motivo la società appellante denuncia “ l'omessa pronuncia del Tribunale sul richiesto accertamento del corretto saldo dare/avere del rapporto oggetto del presente giudizio in relazione:
• alla contestata applicazione di interessi capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283
c.c.;
• alla illegittimità dell'applicazione di interessi, commissioni e spese non pattuite anche derivanti dai conti anticipi:
• illegittimità dell'applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia usura tempo per tempo vigente anche nei singoli conti anticipi rilevati, per conto corrente ordinario dal I trimestre 2003 al
IV trimestre 2007, nel I e III trimestre del 2008, nel III e IV trimestre 2009, I e II trimestre 2011 e nel
II trimestre 2012 e, per il conto corrente anticipi I e IV trimestre 2011, nel I trimestre 2002, nel IV trimestre 2003, nel I,II,III,IV trimestre 2004, nel I, III, IV trimestre 2005, ininterrottamente dal I trimestre 2006 al IV trimestre, 2007, nel IV trimestre 2008, nel I e II trimestre 2009, II e IV trimestre
2010.
In conseguenza delle incongruenze già evidenziate, nella sentenza impugnata, si riscontra, altresì, il vizio di omessa pronuncia, atteso che, non avendo conferito alle produzioni documentali offerte da parte attrice, alcuna rilevanza ai fini della prova, non ha adottato una decisione sulle domande ritualmente proposte”, insistendo per l'ammissione di CTU contabile.
§ 4 — Premesso che la istanza inibitoria risulta del tutto superata dall'aver la Corte trattenuto la causa in decisione, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame , strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Ebbene, non vi è alcuna
contro
-argomentazione in ordine ai precisi oneri di allegazione e di prova che, in caso di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, gravano sulla parte attrice, come ha puntualmente osservato già il Tribunale.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità – sul punto – è assolutamente consolidata (v. Cass. N.
17584/24; Cass. N. 16521/24).
Ed allora, era su tale punto che la società doveva allegare e dimostrare di aver effettivamente fornito
– con precisione – tutti gli elementi affinchè il Tribunale potesse effettuare le verifiche. Non basta, infatti, indicare l'esistenza di documenti – come li ha del resto genericamente elencati nel gravame – senza spiegare nel loro contenuto quale sia la rispettiva rilevanza, con esame specifico sì da fornire al giudicante una pista probatoria. Peraltro, nel presente grado si fa più volte richiamo ad un elaborato peritale di parte , ma solo in modo generico, senza mai riportarlo nel gravame nonostante si tratti (come ormai è pacifico) di un mezzo difensivo.
Sembra, piuttosto, la ricostruzione meramente congetturale delle diverse tesi esposte per le varie voci oggetto di denuncia di illegittimità, senza mai prendere specifica posizione.
Tra queste, in primo luogo, la lamentata usura, sulla quale il Tribunale ha chiaramente detto non risultare come originaria bensì come sopravvenuta e, come tale, non rilevante;
nel gravame viene ripetuta esattamente la stessa prospettazione, senza
contro
-argomentare rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, sicchè sotto questo profilo il gravame è inammissibile per difetto di specificità.
Per la capitalizzazione degli interessi, anche a voler condividere la denuncia di illegittimità per il periodo ante delibera CICR, va tenuto conto della maturata prescrizione decennale già individuata dal Tribunale, rispetto alla quale – invero – la società appellante contrappone solo la apodittica unicità del conto corrente, non allega né prova se vi è stata effettivamente apertura di credito o meno, indica l'avvenuta chiusura del conto corrente dalla quale far decorrere la detta prescrizione, così escludendo che vi siano rimesse solutorie che, invece, per giurisprudenza consolidata vanno individuate ogni qualvolta non vi sia, appunto, una apertura di credito.
Per questo motivo, la dichiarata prescrizione resta tale e per la capitalizzazione andava valutato, come correttamente ha fatto il Tribunale, solo il periodo dal 2006 in avanti.
E anche su questo profilo, in assenza di specifiche considerazioni e contestazioni da parte dell'odierna appellante, è stata fatta applicazione del principio secondo il quale la banca aveva la possibilità di adeguare il rapporto – in condizioni di pari reciprocità – mediante la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale ma anche con comunicazione per iscritto, ratificata dalla correntista.
E nel caso in esame , da un lato, l'appellante non ha indicato in modo specifico ove sia venuta meno la condizione di reciprocità; da altro lato, non ha mai contestato che nell'estratto conto di giugno 2000 era stata indicata la modifica contrattuale, per la quale è stato prestato evidentemente tacito consenso Cont vista l'assenza di contestazione e, comunque, l'assenza di uno specifico rilievo ex art. 115 in questo giudizio.
Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, risulta meramente esplorativa la richiesta di CTU e il gravame, quindi, va respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 6.584,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 3.828,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 8.820,00
Fase decisionale, valore massimo: € 10.947,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 30.179,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2317/19 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 30.179,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore