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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/12/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2763/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro,dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2763 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AG ND e dall'Avv. CONTE ND;
Avv. MARTINI LETIZIA, con domicilio eletto PIAZZA DEI ROSSI 1 - FIRENZE
RICORRENTE
E
PREVALENTE Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: lavoro privato – superiore inquadramento – pagamento differente retributive. Conclusioni: PARTE RICORRENTE ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente dal 1° febbraio 2004 al 30 giugno 2021, e/o dalla e sino alla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Distribuzione Cooperativa e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad essere definitivamente inquadrata al livello III parametro 167 a decorrere dal 1° maggio 2004, o a decorrere dalla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia. Sempre per l'effetto e conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alla ricorrente in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale del CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto effettivamente percepito, a far data dal luglio 2007 e sino al 31 agosto 2021 o dalla e sino alla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 26/03/2021 dipendente a tempo Parte_1 indeterminato di dal 1° febbraio 2004 al 31 agosto 2021 con Controparte_1 inquadramento nel 4° livello del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, ha convenuto in giudizio la predetta società per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nel 3° livello (parametro 167) a decorrere dal 1° maggio 2004 (dopo tre mesi dall'inizio delle mansioni superiori) e pagamento delle differenze retributive oltre la condanna generica al pagamento delle relative differenze retributive con gli accessori di legge. Il tutto come da conclusioni in atti.
In punto di fatto, la ricorrente ha allegato di essere stata inquadrata nel livello IV, Parametro 144 (fino al 31 dicembre 2005) e nel livello IV-S o IV, Parametro 155 dal 1° gennaio 2006 sino alla cessazione del rapporto, con mansioni di addetta alla vendita nei reparti "gastronomia/forneria", e "generi vari" (settori salumi, latticini e surgelati) presso i negozi di Firenze – e NU. Per_1
Ha sostenuto la ricorrente che le suddette mansioni sono ascrivibili al superiore Livello III, in quanto caratterizzate da autonomia e responsabilità. Segnatamente, quanto alle attività di ordinazione della merce la sua responsabilità consisteva nel garantire che gli scaffali e il reparto fossero sempre forniti di merce ("a muro") e per evitare la "rottura di stock" (mancanza di prodotto) o l'eccesso di giacenze. La stessa, per gli ordinativi interni (SIM/MAGA) digitava il numero di confezioni da ordinare utilizzando un lettore ottico collegato al sistema SIM, operando lungo il settore/corsia assegnato. L'ordinazione era poi effettuata in piena autonomia e richiedeva una valutazione riguardo a: quantità e tipologia di prodotto da ordinare, tenendo conto del monitoraggio degli scaffali e del magazzino;
fattori commerciali e logistici, come prodotti "altorotanti" (alta vendibilità), promozioni commerciali, caratteristiche del mercato (giorni di maggior afflusso), pubblicità, tendenze di mercato (es. vegano/vegetariano), clima e stagionalità; controllo delle date di scadenza.
Inoltre, la ricorrente poteva in autonomia modificare l'associazione di un ordine a una fascia oraria di consegna (spostandolo per urgenza) o, previa autorizzazione, creare una fascia "straordinaria".
Quanto agli ordinativi esterni (cd approvvigionamento della merce dai fornitori), l'attività era più diretta e avveniva tramite chiamata telefonica al distributore/rappresentante, richiedendo maggiore attenzione e responsabilità a causa della minore frequenza di consegna. Per i rifornimenti esterni (con documentazione cartacea), la ricorrente contava i prodotti, verificava la corrispondenza con la bolla e, in caso di irregolarità (merce danneggiata o mancante), elaborava un separato documento scritto, firmando e timbrando con il proprio numero di matricola.
Un'altra tipologia di attività implicanti autonomia e responsabilità riguardava l'attività di ricevimento della merce che richiedeva l'esecuzione di una serie di controlli che andavano oltre la mera movimentazione, inclusa la verifica dell'assenza di confezioni rotte o deformate. Vi era poi la verifica i mezzi di trasporto fossero puliti
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e igienici e che la merce non fosse stoccata sul fondo con controllo pure della temperatura (0-4°C per i freschi;
-18°C per i surgelati, secondo le disposizioni HCCP).
Tale attività comprendeva altresì la preparazione e confezionamento dei prodotti da rendere (resi), controllo della quantità, preparazione di una bozza di documento di trasporto e stoccaggio sul pancale.
Infine, la ricorrente era l'unica responsabile in caso di errori di registrazione, merce danneggiata non segnalata o mancata riordinazione di prodotti mancanti.
Tanto precisato, ha rivendicato l'avvenuto espletamento di mansioni superiori, trattandosi di mansioni di concetto e con funzioni per le quali è richiesta un'adeguata preparazione professionale nonché il possesso di specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite.
Radicato il contraddittorio, è rimasta contumace. Controparte_2
La causa, istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale, è stata decisa, sulle conclusioni riportate in atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127ter c.p.c.
2. - La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
2.1. - Il ricorso per il riconoscimento del superiore inquadramento muove infatti da una serie di circostanze secondo le quali la lavoratrice, nel periodo dedotto in causa, avrebbe svolto mansioni di ordinazione e di ricevimento merci con annessi controlli qualitativi e quantitativi sono state svolte in modo continuativo e sistematico (non sporadico o accessorio) per la maggior parte dei giorni lavorativi, conferendo loro un valore professionale prevalente e qualificante che caratterizza l'intera prestazione lavorativa. Tali attività sarebbero di concetto e non meramente esecutive.
2.2. - Tali allegazioni hanno trovato pieno riscontro nelle evidenze di prova testimoniale.
I due testimoni sentiti in udienza, e entrambi ex Testimone_1 Testimone_2 dipendenti e Caporeparto, hanno sostanzialmente confermato le mansioni e CP_1 il grado di autonomia rivendicati dalla ricorrente, in particolare per quanto riguarda le attività di ordinazione e ricezione merci.
(Ex Caporeparto 1984–2019) che ha lavorato con Testimone_1 Testimone_1 la ricorrente nelle sedi di (2004–2010) e NU (2016–2018), ha Per_1 confermato i seguenti punti: la ricorrente era addetta al reparto gastronomia, latticini e, se necessario, generi vari e si occupava del monitoraggio continuo delle corsie e del rifornimento della merce sugli scaffali. Il teste, al riguardo, ha confermato che la ricorrente svolgeva l'attività di "ordinazione" utilizzando una pistola a lettura ottica (sistema SIN) e un tastierino per digitare i quantitativi. Le valutazioni sui quantitativi da ordinare erano rimesse alle addette, inclusa la ricorrente, che stabilivano in autonomia la quantità corretta in base alle richieste, al periodo e alla stagione, al fine di evitare la "rottura di stock" (esaurimento delle scorte) e tenendo conto delle giacenze in magazzino. La ricorrente doveva verificare la correttezza del numero dei bancali ordinati tramite il sistema SIN e, una volta riposti in magazzino, verificare che la merce corrispondesse agli ordini. In caso di merce danneggiata o non idonea alla commercializzazione, l'addetto la metteva da parte e seguiva la procedura di
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contestazione e reso il giorno successivo;
era altresì addetta ai compiti di controllo sui mezzi adibiti al trasporto dele merci
Il teste ha precisato, per quello che qui maggiormente rileva, che tutte queste mansioni (ordinazione, ricezione, controllo) sarebbero spettate alla figura del caporeparto. Tuttavia, poiché c'era un solo caporeparto per l'intero negozio, era prassi che fossero svolte dagli addetti dei singoli reparti, incluso quello a cui era adibita la ricorrente.
Tali attività non erano quindi occasionali ma pressoché giornaliere.
Il teste ex caporeparto 2018–2021, avendo lavorato con la Testimone_2 ricorrente presso il supermercato di NU ha confermato la delega e la sistematicità delle mansioni, in particolare chiarendo che l'attività di ordinazione, che comprende diverse fasi dalla verifica degli scaffali alla sistemazione della merce, è per definizione compito del caporeparto, ma per prassi veniva delegata in autonomia agli addetti ai servizi, come la ricorrente. Ha altresì confermato che nell'ultimo periodo (quando fu addetta al reparto latticini), lavorando prevalentemente al turno di mattina, era quasi sempre adibita all'attività di ordinazione.
3. - Vale osservare che dal raffronto tra le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, per come è emerso dall'istruttoria innanzi richiamata, e le declaratorie contrattuali relative alle mansioni delle quali si discute (art. 44 C.C.N.L. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa), è pacifico che al livello 3° rivendicato dai ricorrenti appartengono i “lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisita”;
Nell'ambito del suddetto livello sono individuati, tra gli altri, i seguenti profili cui spetta il parametro 167:
“Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica. Esempi: - magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
..omissis..
“Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa. Esempio: - ricevitore responsabile merci di ipermercato”.
Il livello riconosciuto (IV parametro 144 ) spetta invece ai “lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro” ed in particolare /( tra gli altri) ai “lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci”.
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3.1. - Nel caso di specie, il complesso delle allegazioni ha reso chiaro come l'attività di rifornimento si estendeva anche all'effettuazione degli ordini che, lungi dal costituire un'attività di rilevanza esterna mediante contatto o addirittura scelta dei fornitori ( seppure allegata ma non del tutto riscontrabile dalle risultanze di prova), richiedeva ( e richiede) l'utilizzo qualificato di uno strumento messo a disposizione dall'azienda, vale a dire un lettore ottico/scanner connesso al sistema cd “SIM”.
3.2. - A questo punto è sufficiente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. un precedente (pure allegato dalla difesa ricorrente) della Corte territoriale che si è espressa, in modo del tutto condivisibile da parte di questo Tribunale e come pure è stato avallato dal Giudice di legittimità, in ordine all'interpretazione datene dell'uso della cd “pistola” ( strumento simile a quello utilizzato anche dalla ricorrente) e della sua valenza ai fini dell'esatto inquadramento contrattuale nell'ambito dei compiti di
“riordino merce” svolti dagli addetti all'attività ausiliarie alla vendita.
In particolare, la Corte di appello, con la sentenza n. 379/2020 così ha motivato:
<< |…| In punto di fatto è pacifico che ciascuno dei tre appellati sia addetto ad uno specifico reparto del superstore di EV ( al reparto generi vari e le Pt_2 due donne invece al reparto cosiddetto PLS- prodotti alimentari a libero servizio) ed è poi dimostrato che tutti abbiano aggiunto quotidianamente alle routinarie operazioni di rifornimento materiale dei banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto altre mansioni sulla base delle quali la loro domanda è stata fondata: le mansioni di ordinazione delle merci per rifornire gli scaffali e quelle di ricevimento delle merci ordinate in magazzino, con effettuazione di un primo controllo visivo dei
“pancali” e dei mezzi di trasporto usati dai fornitori e sottoscrizione della documentazione fiscale di trasporto e consegna.
Si tratta di mansioni la cui effettuazione continuativa da parte di ciascuno dei tre lavoratori appellati è stata confermata da tutti i testimoni escussi dal Tribunale e che, invero, nemmeno l'appellante società nega.
In contestazione resta, piuttosto, la valenza in termini professionali di tali mansioni assumendo la società trattarsi di compiti indistinguibili, per qualità e quantità, da quelli di un qualunque addetto ai reparti.
Tale affermazione non può essere condivisa.
Intanto deve rilevarsi come non tutti gli addetti ai reparti siano chiamati a svolgere quelle ulteriori mansioni, quanto meno con continuità: ne consegue che tali ulteriori mansioni, svolte quotidianamente, qualificano l'attività lavorativa dei tre odierni appellati, così che resta irrilevante la quantificazione oraria del tempo dedicato ad esse, per essere escluso il loro carattere meramente complementare od accessorio rispetto agli altri compiti (art. 46 CCNL).
I tre addetti si occupano, alla pari dei colleghi, di rifornire gli scaffali secondo il criterio del riassortimento, nel senso che effettuano un controllo visivo degli scaffali verificando le merci mancanti (segnalazione scoperto), provvedendo al rifornimento Tes mediante prelievo dal magazzino del numero degli articoli mancanti (così il teste ).
Aggiungono però a tale compito ordinario anche quello di addetti al rifornimento effettuando gli ordini quando la merce mancante non è presente in magazzino o comunque al fine di evitare che anche in magazzino possa mancare. Devono quindi
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operare una valutazione in relazione alle vendite prevedibili ed alle scorte presenti, a seconda della tipologia di prodotto, delle promozioni in corso e di altre evenienze quali, per fare degli esempi, la stagionalità del prodotto e l'affluenza prevedibile della clientela.
Questo compito è svolto attraverso un apparecchio elettronico portatile, una
“pistola” che puntata sul codice del prodotto segnala già la quantità presente in Testi magazzino, così come l'andamento delle vendite nell'ultima settimana ( così il teste Tes
…, ancora il teste la teste ) ed il numero dei prodotti in arrivo quello stesso
[...] Tes_5 Te giorno ( così la teste ).
All'addetto resta però il compito di determinare, in base a tali elementi, la corretta quantità da ordinare, coordinando dunque tutti questi dati con le variabili sopra dette.
Operata questa valutazione, ne inserisce il risultato quantitativo nell'apposita
“finestra” che compare sulla “pistola”, così trasmettendo il dato al sistema computerizzato centrale del punto vendita.
Compiuta questa operazione l'addetto si confronta con i colleghi per verificare che tutto il fabbisogno del reparto sia stato registrato e quindi procede, controllando l'esattezza dei dati, all'invio tramite computer dell'ordine. Tale ulteriore operazione va eseguita tenendo conto che le merci vanno ordinate in determinate fasce orarie, così da consentirne l'arrivo nella giornata successiva. Per ogni tipologia di merce sono previsti rifornimenti ad orari distinti.
Dalla descrizione che precede è evidente che l'addetto al rifornimento viene chiamato ad eseguire, utilizzando appositi strumenti elettronici e telematici, una autonoma valutazione di elementi variabili, per quanto non complessa, restando in capo all'addetto al rifornimento, che invia l'ordinativo, la prima responsabilità dell'esito di tale valutazione, riscontrabile di fatto con il rifornimento quotidiano del magazzino.
Del tutto irrilevante è invece la circostanza che non si tratti di un ordine con effetti negoziali “ esterni”, per essere il fornitore o la stessa attraverso i suoi CP_1 magazzini, ovvero ditte esterne ma già vincolate ad da contratti “ aperti” di CP_1 fornitura: non è infatti in discussione la ( di certo inesistente) facoltà in capo all'addetto al rifornimento di rappresentare all'esterno la società, trattandosi piuttosto di verificare se ( come risulta dimostrato) all'addetto sia richiesto di garantire una ulteriore capacità, questa volta valutativa, fondata sulla conoscenza ed utilizzazione di appositi strumenti elettronici e procedure informatiche, per quanto non complessi, che certamente lo responsabilizzano diversamente rispetto al semplice addetto alle vendite.
L'ulteriore mansione che caratterizza il lavoro dei tre appellati consiste nella ricezione delle merci in magazzino.
In questo caso mentre il trasportatore scarica la merce in apposita area, il ricevitore ne deve registrare l'ingresso servendosi sempre della “ pistola” il cui lettore ottico punta sul codice del prodotto di ogni “pancale”. Effettua poi, per i prodotti che provengono da fornitori esterni, un controllo visivo sull'integrità dei pancali, sulla corrispondenza delle quantità ordinate a quelle consegnate, nonché sulle condizioni sanitarie dei cassoni dei mezzi di trasporto, verificando in sostanza il rispetto della pulizia interna e delle temperature di conservazione e trasporto degli alimenti. Solo
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all'esito sottoscrive, sempre per i fornitori esterni, la documentazione di trasporto e Tes Tes_ consegna ( così i testi , , P…).
La merce viene poi stoccata nel magazzino dallo stesso ricevitore, secondo il Tes criterio dell'urgenza ( così il teste ).
Per entrambe le dette mansioni, allora, è certamente richiesta una capacità valutativa ed un impegno di natura non meramente esecutiva ed automatica.
Si tratta dunque di lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede conoscenze tecniche, capacità valutative ed adeguate capacità di esecuzione pratica che ben si attagliano alla declaratoria del superiore livello professionale rivendicato e sopra riportata.>> ( CdA Firenze 379/2020 cit.).
3.3. - La Corte di Cassazione ha confermato siffatta pronuncia rimarcando che con la sua motivazione la Corte distrettuale “è approdata ad un risultato ermeneutico logicamente e congruamente motivato (diverso da quello propugnato dalla società ricorrente), privilegiando la natura qualitativa (in verità quali-quantitativa) delle mansioni di maggiore contenuto professionale qualificanti ai fini del superiore inquadramento rivendicato e riconosciuto;
ciò, dando rilevanza alla quotidianità e continuità delle mansioni di maggiore contenuto professionale e descrivendo il contenuto dell'ulteriore compito di addetti all'ordinazione ed alla ricezione delle merci dal magazzino (riferibile alla declaratoria descrittiva di uno dei 14 diversi profili professionali di cui al parametro 167 - livello III), rispetto alle mansioni ordinarie di addetti al rifornimento materiale di banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto (di inquadramento nel parametro 144 - livello IV quali addetti a operazioni ausiliarie alla vendita);
|…| la Corte di merito ha valutato le prove alla luce della pertinente normativa contrattuale collettiva con interpretazione logica e motivata, ancorata al tradizionale e consolidato criterio della prevalenza contenutistica, e che resiste alle critiche di parte ricorrente, non risultando in alcun modo dal testo della disposizione contrattuale collettiva, per come riportata in ricorso, che il criterio discretivo tra le mansioni vada individuato con riferimento ad una quantificazione temporale - per così dire della metà più uno - dell'orario di lavoro;
7. come si desume dai principi specificati già da Cass. n. 1987/2004, è funzione della norma collettiva fissare, nell'ipotesi di mansioni promiscue, il parametro per l'accertamento della mansione prevalente;
ove la norma collettiva, nel rispetto delle disposizioni inderogabili, abbia fissato questo parametro, il giudice non può disapplicarlo ne' modificarlo adeguandolo ad astratti principi, pertanto;
ove la disposizione contrattuale esiga, ai fini del riconoscimento ex art. 2103, la prevalenza della mansione superiore con riguardo al tempo, tale disposizione contrattuale va applicata dal giudice non essendo in contrasto con la norma inderogabile;
a contrario, se il parametro quantitativo, come nel caso di specie, non è contemplato nella norma collettiva, al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere l'attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza…” (Cass. 21640/2023).
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3.4. - Insomma, la incontrovertibile necessità di valutazione ed interpretazione dei dati forniti dagli strumenti messi a disposizione dall'azienda (cd “pistola”), secondo l'uso generalizzato da parte degli addetti ausiliari alla vendita anche in vece del capo reparto, costituisce sicuro elemento di discrimine tra le mansioni qualitativamente proiettate verso la superiore qualifica dell'addetto rispetto a quelle che presuppongono lo svolgimento di operazioni meramente esecutive che connotano invece il quarto livello attribuito alla ricorrente, essendo addirittura intuitivo oltre che logico ritenere che il riordino di merce venga fatto in quantità variabili dipendendo ciò da una pluralità di fattori, che l'operatore addetto è chiamato a valutare, eseguendo poi in concreto l'ordine della quantità di merce ritenuta adeguata, senza alcun (necessario) controllo preventivo attribuito al capo reparto.
3.5. - Se, dunque, si tratta di un'attività che implica l'apprezzamento di una serie di fattori (oltre alle giacenze di magazzino, i tempi normali di vendita di ciascun prodotto e l'esistenza di condizioni che incidano su tali tempi), essa è riservata solo a lavoratori in possesso di quelle “specifiche conoscenze tecniche” (in specie relative sia alle diverse categorie di merci sia all'andamento delle vendite nell'esercizio di assegnazione), previste dal terzo livello, rivendicato in ricorso, come connotato essenziale della relativa professionalità, lì dove, più specificamente al parametro 167, n. 3 sono compresi i “lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico pratica”.
3.6. - Quanto al possibile rilievo che si tratti nella specie di mansioni promiscue, dovendosi così operare, ai fini dell'inquadramento, il giudizio di prevalenza secondo il criterio previsto dalle norme collettive applicate al rapporto e in specie dall'art. 45 CCNL, secondo cui si assume prevalente la mansione “di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare”, vale osservare che è pacifico in quanto non specificamente contestato che le mansioni relative agli ordini siano state svolte dalla ricorrente per anni e continuativamente, tanto da escluderne il carattere “accessorio e complementare”, “…unitamente al fatto che l'esecuzione degli ordini sia all'evidenza un'attività comunque di primaria importanza nell'organizzazione del punto vendita e quindi certamente non secondaria, né accessoria o marginale.” ( vedi sul punto, CdA Firenze sent. n. 324/2025).
Tanto basta a ritenere fondata la domanda di accertamento del superiore inquadramento ( con effetto dal maggio 2004).
4. - Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di mansioni superiori, essa è pure meritevole di accoglimento in forma di condanna generica, su richiesta di parte, per come è agevole desumere dal tenore della stessa domanda giudiziale.
4.1. - La convenuta deve altresì essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate, tra quanto spettante agli stessi in virtù dell'espletamento di mansioni appartenenti al livello 3° parametro 167 C.C.N.L. applicato dall'azienda e quanto effettivamente percepito, a far data dal luglio 2007 e sino al 31 agosto 2021 come espressamente richiesto dalla difesa ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
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5. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) accerta e dichiara il diritto di di essere inquadrata nel livello 3° Parte_1 parametro 167 del C.C.N.L. applicabile ratione temporis con effetto dal maggio 2004 e sino al 31 agosto 2021; per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondergli con la medesima decorrenza le differenze retributive – da determinarsi in separata sede - maturate rispetto al percepito in ragione di quanto accertato e dichiarato dal luglio 2007 sino al 31 agosto 2021, oltre accessori con la decorrenza e la misura di legge ex art. 429 c.p.c.;
- II) condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che, liquida in complessivi € 4.629,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, € 259 per C.U., I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro,dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2763 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AG ND e dall'Avv. CONTE ND;
Avv. MARTINI LETIZIA, con domicilio eletto PIAZZA DEI ROSSI 1 - FIRENZE
RICORRENTE
E
PREVALENTE Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: lavoro privato – superiore inquadramento – pagamento differente retributive. Conclusioni: PARTE RICORRENTE ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente dal 1° febbraio 2004 al 30 giugno 2021, e/o dalla e sino alla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Distribuzione Cooperativa e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad essere definitivamente inquadrata al livello III parametro 167 a decorrere dal 1° maggio 2004, o a decorrere dalla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia. Sempre per l'effetto e conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alla ricorrente in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale del CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto effettivamente percepito, a far data dal luglio 2007 e sino al 31 agosto 2021 o dalla e sino alla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 26/03/2021 dipendente a tempo Parte_1 indeterminato di dal 1° febbraio 2004 al 31 agosto 2021 con Controparte_1 inquadramento nel 4° livello del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, ha convenuto in giudizio la predetta società per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nel 3° livello (parametro 167) a decorrere dal 1° maggio 2004 (dopo tre mesi dall'inizio delle mansioni superiori) e pagamento delle differenze retributive oltre la condanna generica al pagamento delle relative differenze retributive con gli accessori di legge. Il tutto come da conclusioni in atti.
In punto di fatto, la ricorrente ha allegato di essere stata inquadrata nel livello IV, Parametro 144 (fino al 31 dicembre 2005) e nel livello IV-S o IV, Parametro 155 dal 1° gennaio 2006 sino alla cessazione del rapporto, con mansioni di addetta alla vendita nei reparti "gastronomia/forneria", e "generi vari" (settori salumi, latticini e surgelati) presso i negozi di Firenze – e NU. Per_1
Ha sostenuto la ricorrente che le suddette mansioni sono ascrivibili al superiore Livello III, in quanto caratterizzate da autonomia e responsabilità. Segnatamente, quanto alle attività di ordinazione della merce la sua responsabilità consisteva nel garantire che gli scaffali e il reparto fossero sempre forniti di merce ("a muro") e per evitare la "rottura di stock" (mancanza di prodotto) o l'eccesso di giacenze. La stessa, per gli ordinativi interni (SIM/MAGA) digitava il numero di confezioni da ordinare utilizzando un lettore ottico collegato al sistema SIM, operando lungo il settore/corsia assegnato. L'ordinazione era poi effettuata in piena autonomia e richiedeva una valutazione riguardo a: quantità e tipologia di prodotto da ordinare, tenendo conto del monitoraggio degli scaffali e del magazzino;
fattori commerciali e logistici, come prodotti "altorotanti" (alta vendibilità), promozioni commerciali, caratteristiche del mercato (giorni di maggior afflusso), pubblicità, tendenze di mercato (es. vegano/vegetariano), clima e stagionalità; controllo delle date di scadenza.
Inoltre, la ricorrente poteva in autonomia modificare l'associazione di un ordine a una fascia oraria di consegna (spostandolo per urgenza) o, previa autorizzazione, creare una fascia "straordinaria".
Quanto agli ordinativi esterni (cd approvvigionamento della merce dai fornitori), l'attività era più diretta e avveniva tramite chiamata telefonica al distributore/rappresentante, richiedendo maggiore attenzione e responsabilità a causa della minore frequenza di consegna. Per i rifornimenti esterni (con documentazione cartacea), la ricorrente contava i prodotti, verificava la corrispondenza con la bolla e, in caso di irregolarità (merce danneggiata o mancante), elaborava un separato documento scritto, firmando e timbrando con il proprio numero di matricola.
Un'altra tipologia di attività implicanti autonomia e responsabilità riguardava l'attività di ricevimento della merce che richiedeva l'esecuzione di una serie di controlli che andavano oltre la mera movimentazione, inclusa la verifica dell'assenza di confezioni rotte o deformate. Vi era poi la verifica i mezzi di trasporto fossero puliti
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e igienici e che la merce non fosse stoccata sul fondo con controllo pure della temperatura (0-4°C per i freschi;
-18°C per i surgelati, secondo le disposizioni HCCP).
Tale attività comprendeva altresì la preparazione e confezionamento dei prodotti da rendere (resi), controllo della quantità, preparazione di una bozza di documento di trasporto e stoccaggio sul pancale.
Infine, la ricorrente era l'unica responsabile in caso di errori di registrazione, merce danneggiata non segnalata o mancata riordinazione di prodotti mancanti.
Tanto precisato, ha rivendicato l'avvenuto espletamento di mansioni superiori, trattandosi di mansioni di concetto e con funzioni per le quali è richiesta un'adeguata preparazione professionale nonché il possesso di specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite.
Radicato il contraddittorio, è rimasta contumace. Controparte_2
La causa, istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale, è stata decisa, sulle conclusioni riportate in atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127ter c.p.c.
2. - La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
2.1. - Il ricorso per il riconoscimento del superiore inquadramento muove infatti da una serie di circostanze secondo le quali la lavoratrice, nel periodo dedotto in causa, avrebbe svolto mansioni di ordinazione e di ricevimento merci con annessi controlli qualitativi e quantitativi sono state svolte in modo continuativo e sistematico (non sporadico o accessorio) per la maggior parte dei giorni lavorativi, conferendo loro un valore professionale prevalente e qualificante che caratterizza l'intera prestazione lavorativa. Tali attività sarebbero di concetto e non meramente esecutive.
2.2. - Tali allegazioni hanno trovato pieno riscontro nelle evidenze di prova testimoniale.
I due testimoni sentiti in udienza, e entrambi ex Testimone_1 Testimone_2 dipendenti e Caporeparto, hanno sostanzialmente confermato le mansioni e CP_1 il grado di autonomia rivendicati dalla ricorrente, in particolare per quanto riguarda le attività di ordinazione e ricezione merci.
(Ex Caporeparto 1984–2019) che ha lavorato con Testimone_1 Testimone_1 la ricorrente nelle sedi di (2004–2010) e NU (2016–2018), ha Per_1 confermato i seguenti punti: la ricorrente era addetta al reparto gastronomia, latticini e, se necessario, generi vari e si occupava del monitoraggio continuo delle corsie e del rifornimento della merce sugli scaffali. Il teste, al riguardo, ha confermato che la ricorrente svolgeva l'attività di "ordinazione" utilizzando una pistola a lettura ottica (sistema SIN) e un tastierino per digitare i quantitativi. Le valutazioni sui quantitativi da ordinare erano rimesse alle addette, inclusa la ricorrente, che stabilivano in autonomia la quantità corretta in base alle richieste, al periodo e alla stagione, al fine di evitare la "rottura di stock" (esaurimento delle scorte) e tenendo conto delle giacenze in magazzino. La ricorrente doveva verificare la correttezza del numero dei bancali ordinati tramite il sistema SIN e, una volta riposti in magazzino, verificare che la merce corrispondesse agli ordini. In caso di merce danneggiata o non idonea alla commercializzazione, l'addetto la metteva da parte e seguiva la procedura di
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contestazione e reso il giorno successivo;
era altresì addetta ai compiti di controllo sui mezzi adibiti al trasporto dele merci
Il teste ha precisato, per quello che qui maggiormente rileva, che tutte queste mansioni (ordinazione, ricezione, controllo) sarebbero spettate alla figura del caporeparto. Tuttavia, poiché c'era un solo caporeparto per l'intero negozio, era prassi che fossero svolte dagli addetti dei singoli reparti, incluso quello a cui era adibita la ricorrente.
Tali attività non erano quindi occasionali ma pressoché giornaliere.
Il teste ex caporeparto 2018–2021, avendo lavorato con la Testimone_2 ricorrente presso il supermercato di NU ha confermato la delega e la sistematicità delle mansioni, in particolare chiarendo che l'attività di ordinazione, che comprende diverse fasi dalla verifica degli scaffali alla sistemazione della merce, è per definizione compito del caporeparto, ma per prassi veniva delegata in autonomia agli addetti ai servizi, come la ricorrente. Ha altresì confermato che nell'ultimo periodo (quando fu addetta al reparto latticini), lavorando prevalentemente al turno di mattina, era quasi sempre adibita all'attività di ordinazione.
3. - Vale osservare che dal raffronto tra le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, per come è emerso dall'istruttoria innanzi richiamata, e le declaratorie contrattuali relative alle mansioni delle quali si discute (art. 44 C.C.N.L. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa), è pacifico che al livello 3° rivendicato dai ricorrenti appartengono i “lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisita”;
Nell'ambito del suddetto livello sono individuati, tra gli altri, i seguenti profili cui spetta il parametro 167:
“Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica. Esempi: - magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
..omissis..
“Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa. Esempio: - ricevitore responsabile merci di ipermercato”.
Il livello riconosciuto (IV parametro 144 ) spetta invece ai “lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro” ed in particolare /( tra gli altri) ai “lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci”.
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3.1. - Nel caso di specie, il complesso delle allegazioni ha reso chiaro come l'attività di rifornimento si estendeva anche all'effettuazione degli ordini che, lungi dal costituire un'attività di rilevanza esterna mediante contatto o addirittura scelta dei fornitori ( seppure allegata ma non del tutto riscontrabile dalle risultanze di prova), richiedeva ( e richiede) l'utilizzo qualificato di uno strumento messo a disposizione dall'azienda, vale a dire un lettore ottico/scanner connesso al sistema cd “SIM”.
3.2. - A questo punto è sufficiente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. un precedente (pure allegato dalla difesa ricorrente) della Corte territoriale che si è espressa, in modo del tutto condivisibile da parte di questo Tribunale e come pure è stato avallato dal Giudice di legittimità, in ordine all'interpretazione datene dell'uso della cd “pistola” ( strumento simile a quello utilizzato anche dalla ricorrente) e della sua valenza ai fini dell'esatto inquadramento contrattuale nell'ambito dei compiti di
“riordino merce” svolti dagli addetti all'attività ausiliarie alla vendita.
In particolare, la Corte di appello, con la sentenza n. 379/2020 così ha motivato:
<< |…| In punto di fatto è pacifico che ciascuno dei tre appellati sia addetto ad uno specifico reparto del superstore di EV ( al reparto generi vari e le Pt_2 due donne invece al reparto cosiddetto PLS- prodotti alimentari a libero servizio) ed è poi dimostrato che tutti abbiano aggiunto quotidianamente alle routinarie operazioni di rifornimento materiale dei banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto altre mansioni sulla base delle quali la loro domanda è stata fondata: le mansioni di ordinazione delle merci per rifornire gli scaffali e quelle di ricevimento delle merci ordinate in magazzino, con effettuazione di un primo controllo visivo dei
“pancali” e dei mezzi di trasporto usati dai fornitori e sottoscrizione della documentazione fiscale di trasporto e consegna.
Si tratta di mansioni la cui effettuazione continuativa da parte di ciascuno dei tre lavoratori appellati è stata confermata da tutti i testimoni escussi dal Tribunale e che, invero, nemmeno l'appellante società nega.
In contestazione resta, piuttosto, la valenza in termini professionali di tali mansioni assumendo la società trattarsi di compiti indistinguibili, per qualità e quantità, da quelli di un qualunque addetto ai reparti.
Tale affermazione non può essere condivisa.
Intanto deve rilevarsi come non tutti gli addetti ai reparti siano chiamati a svolgere quelle ulteriori mansioni, quanto meno con continuità: ne consegue che tali ulteriori mansioni, svolte quotidianamente, qualificano l'attività lavorativa dei tre odierni appellati, così che resta irrilevante la quantificazione oraria del tempo dedicato ad esse, per essere escluso il loro carattere meramente complementare od accessorio rispetto agli altri compiti (art. 46 CCNL).
I tre addetti si occupano, alla pari dei colleghi, di rifornire gli scaffali secondo il criterio del riassortimento, nel senso che effettuano un controllo visivo degli scaffali verificando le merci mancanti (segnalazione scoperto), provvedendo al rifornimento Tes mediante prelievo dal magazzino del numero degli articoli mancanti (così il teste ).
Aggiungono però a tale compito ordinario anche quello di addetti al rifornimento effettuando gli ordini quando la merce mancante non è presente in magazzino o comunque al fine di evitare che anche in magazzino possa mancare. Devono quindi
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operare una valutazione in relazione alle vendite prevedibili ed alle scorte presenti, a seconda della tipologia di prodotto, delle promozioni in corso e di altre evenienze quali, per fare degli esempi, la stagionalità del prodotto e l'affluenza prevedibile della clientela.
Questo compito è svolto attraverso un apparecchio elettronico portatile, una
“pistola” che puntata sul codice del prodotto segnala già la quantità presente in Testi magazzino, così come l'andamento delle vendite nell'ultima settimana ( così il teste Tes
…, ancora il teste la teste ) ed il numero dei prodotti in arrivo quello stesso
[...] Tes_5 Te giorno ( così la teste ).
All'addetto resta però il compito di determinare, in base a tali elementi, la corretta quantità da ordinare, coordinando dunque tutti questi dati con le variabili sopra dette.
Operata questa valutazione, ne inserisce il risultato quantitativo nell'apposita
“finestra” che compare sulla “pistola”, così trasmettendo il dato al sistema computerizzato centrale del punto vendita.
Compiuta questa operazione l'addetto si confronta con i colleghi per verificare che tutto il fabbisogno del reparto sia stato registrato e quindi procede, controllando l'esattezza dei dati, all'invio tramite computer dell'ordine. Tale ulteriore operazione va eseguita tenendo conto che le merci vanno ordinate in determinate fasce orarie, così da consentirne l'arrivo nella giornata successiva. Per ogni tipologia di merce sono previsti rifornimenti ad orari distinti.
Dalla descrizione che precede è evidente che l'addetto al rifornimento viene chiamato ad eseguire, utilizzando appositi strumenti elettronici e telematici, una autonoma valutazione di elementi variabili, per quanto non complessa, restando in capo all'addetto al rifornimento, che invia l'ordinativo, la prima responsabilità dell'esito di tale valutazione, riscontrabile di fatto con il rifornimento quotidiano del magazzino.
Del tutto irrilevante è invece la circostanza che non si tratti di un ordine con effetti negoziali “ esterni”, per essere il fornitore o la stessa attraverso i suoi CP_1 magazzini, ovvero ditte esterne ma già vincolate ad da contratti “ aperti” di CP_1 fornitura: non è infatti in discussione la ( di certo inesistente) facoltà in capo all'addetto al rifornimento di rappresentare all'esterno la società, trattandosi piuttosto di verificare se ( come risulta dimostrato) all'addetto sia richiesto di garantire una ulteriore capacità, questa volta valutativa, fondata sulla conoscenza ed utilizzazione di appositi strumenti elettronici e procedure informatiche, per quanto non complessi, che certamente lo responsabilizzano diversamente rispetto al semplice addetto alle vendite.
L'ulteriore mansione che caratterizza il lavoro dei tre appellati consiste nella ricezione delle merci in magazzino.
In questo caso mentre il trasportatore scarica la merce in apposita area, il ricevitore ne deve registrare l'ingresso servendosi sempre della “ pistola” il cui lettore ottico punta sul codice del prodotto di ogni “pancale”. Effettua poi, per i prodotti che provengono da fornitori esterni, un controllo visivo sull'integrità dei pancali, sulla corrispondenza delle quantità ordinate a quelle consegnate, nonché sulle condizioni sanitarie dei cassoni dei mezzi di trasporto, verificando in sostanza il rispetto della pulizia interna e delle temperature di conservazione e trasporto degli alimenti. Solo
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all'esito sottoscrive, sempre per i fornitori esterni, la documentazione di trasporto e Tes Tes_ consegna ( così i testi , , P…).
La merce viene poi stoccata nel magazzino dallo stesso ricevitore, secondo il Tes criterio dell'urgenza ( così il teste ).
Per entrambe le dette mansioni, allora, è certamente richiesta una capacità valutativa ed un impegno di natura non meramente esecutiva ed automatica.
Si tratta dunque di lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede conoscenze tecniche, capacità valutative ed adeguate capacità di esecuzione pratica che ben si attagliano alla declaratoria del superiore livello professionale rivendicato e sopra riportata.>> ( CdA Firenze 379/2020 cit.).
3.3. - La Corte di Cassazione ha confermato siffatta pronuncia rimarcando che con la sua motivazione la Corte distrettuale “è approdata ad un risultato ermeneutico logicamente e congruamente motivato (diverso da quello propugnato dalla società ricorrente), privilegiando la natura qualitativa (in verità quali-quantitativa) delle mansioni di maggiore contenuto professionale qualificanti ai fini del superiore inquadramento rivendicato e riconosciuto;
ciò, dando rilevanza alla quotidianità e continuità delle mansioni di maggiore contenuto professionale e descrivendo il contenuto dell'ulteriore compito di addetti all'ordinazione ed alla ricezione delle merci dal magazzino (riferibile alla declaratoria descrittiva di uno dei 14 diversi profili professionali di cui al parametro 167 - livello III), rispetto alle mansioni ordinarie di addetti al rifornimento materiale di banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto (di inquadramento nel parametro 144 - livello IV quali addetti a operazioni ausiliarie alla vendita);
|…| la Corte di merito ha valutato le prove alla luce della pertinente normativa contrattuale collettiva con interpretazione logica e motivata, ancorata al tradizionale e consolidato criterio della prevalenza contenutistica, e che resiste alle critiche di parte ricorrente, non risultando in alcun modo dal testo della disposizione contrattuale collettiva, per come riportata in ricorso, che il criterio discretivo tra le mansioni vada individuato con riferimento ad una quantificazione temporale - per così dire della metà più uno - dell'orario di lavoro;
7. come si desume dai principi specificati già da Cass. n. 1987/2004, è funzione della norma collettiva fissare, nell'ipotesi di mansioni promiscue, il parametro per l'accertamento della mansione prevalente;
ove la norma collettiva, nel rispetto delle disposizioni inderogabili, abbia fissato questo parametro, il giudice non può disapplicarlo ne' modificarlo adeguandolo ad astratti principi, pertanto;
ove la disposizione contrattuale esiga, ai fini del riconoscimento ex art. 2103, la prevalenza della mansione superiore con riguardo al tempo, tale disposizione contrattuale va applicata dal giudice non essendo in contrasto con la norma inderogabile;
a contrario, se il parametro quantitativo, come nel caso di specie, non è contemplato nella norma collettiva, al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere l'attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza…” (Cass. 21640/2023).
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3.4. - Insomma, la incontrovertibile necessità di valutazione ed interpretazione dei dati forniti dagli strumenti messi a disposizione dall'azienda (cd “pistola”), secondo l'uso generalizzato da parte degli addetti ausiliari alla vendita anche in vece del capo reparto, costituisce sicuro elemento di discrimine tra le mansioni qualitativamente proiettate verso la superiore qualifica dell'addetto rispetto a quelle che presuppongono lo svolgimento di operazioni meramente esecutive che connotano invece il quarto livello attribuito alla ricorrente, essendo addirittura intuitivo oltre che logico ritenere che il riordino di merce venga fatto in quantità variabili dipendendo ciò da una pluralità di fattori, che l'operatore addetto è chiamato a valutare, eseguendo poi in concreto l'ordine della quantità di merce ritenuta adeguata, senza alcun (necessario) controllo preventivo attribuito al capo reparto.
3.5. - Se, dunque, si tratta di un'attività che implica l'apprezzamento di una serie di fattori (oltre alle giacenze di magazzino, i tempi normali di vendita di ciascun prodotto e l'esistenza di condizioni che incidano su tali tempi), essa è riservata solo a lavoratori in possesso di quelle “specifiche conoscenze tecniche” (in specie relative sia alle diverse categorie di merci sia all'andamento delle vendite nell'esercizio di assegnazione), previste dal terzo livello, rivendicato in ricorso, come connotato essenziale della relativa professionalità, lì dove, più specificamente al parametro 167, n. 3 sono compresi i “lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico pratica”.
3.6. - Quanto al possibile rilievo che si tratti nella specie di mansioni promiscue, dovendosi così operare, ai fini dell'inquadramento, il giudizio di prevalenza secondo il criterio previsto dalle norme collettive applicate al rapporto e in specie dall'art. 45 CCNL, secondo cui si assume prevalente la mansione “di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare”, vale osservare che è pacifico in quanto non specificamente contestato che le mansioni relative agli ordini siano state svolte dalla ricorrente per anni e continuativamente, tanto da escluderne il carattere “accessorio e complementare”, “…unitamente al fatto che l'esecuzione degli ordini sia all'evidenza un'attività comunque di primaria importanza nell'organizzazione del punto vendita e quindi certamente non secondaria, né accessoria o marginale.” ( vedi sul punto, CdA Firenze sent. n. 324/2025).
Tanto basta a ritenere fondata la domanda di accertamento del superiore inquadramento ( con effetto dal maggio 2004).
4. - Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di mansioni superiori, essa è pure meritevole di accoglimento in forma di condanna generica, su richiesta di parte, per come è agevole desumere dal tenore della stessa domanda giudiziale.
4.1. - La convenuta deve altresì essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate, tra quanto spettante agli stessi in virtù dell'espletamento di mansioni appartenenti al livello 3° parametro 167 C.C.N.L. applicato dall'azienda e quanto effettivamente percepito, a far data dal luglio 2007 e sino al 31 agosto 2021 come espressamente richiesto dalla difesa ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
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5. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) accerta e dichiara il diritto di di essere inquadrata nel livello 3° Parte_1 parametro 167 del C.C.N.L. applicabile ratione temporis con effetto dal maggio 2004 e sino al 31 agosto 2021; per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondergli con la medesima decorrenza le differenze retributive – da determinarsi in separata sede - maturate rispetto al percepito in ragione di quanto accertato e dichiarato dal luglio 2007 sino al 31 agosto 2021, oltre accessori con la decorrenza e la misura di legge ex art. 429 c.p.c.;
- II) condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che, liquida in complessivi € 4.629,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, € 259 per C.U., I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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