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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente e Relatore
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
SI MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 106/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 22/06/2022 Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MO0083855/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MO0083855/2021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MO0083856/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MO0083856/2021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in fase di appello, per l'accoglimento dell'appello sulla vicenda catastale per cui
è causa. Dunque, con riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: per il rigetto dell'appello.
Entrambi con vittoria di spese.
Nella fase di consulenza tecnica, con richiesta congiunta di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di lite sul classamento catastale.
A seguito di una nuova costruzione, derivante da profonda ristrutturazione immobiliare, gli appellanti proponevano una classificazione a 9 vani, classe 4, con A/7. L'ufficio correggeva ed accertava in 8 vani, classe 5 della A/8. Ciò in relazione al bene principale derivante dall'intervento edilizio. Per gli altri beni risultanti, la Agenzia si è limitata ad elevare la classe da 5 a 6.
La parte privata contesta la diversa classificazione.
Tale la materia del contendere.
A seguito della sentenza n. 205/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 22/06/2022, veniva qui proposto appello da parte dei sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
La Corte riteneva che non fosse possibile una decisione solo formalistica, basata cioè esclusivamente sulla congruità motivazionale;
il processo tributario è un processo sul rapporto e non sull'atto.
Veniva conseguentemente disposta consulenza tecnica, per una verifica del corretto classamento.
Il consulente riusciva a trovare un punto di equilibrio, conciliativo e corrispondente ad equo classamento.
Si tratta della conciliazione: accordo conciliativo n. 500049/2025.
Conseguentemente, le parti chiedevano, alla luce di tale esito, cessazione della materia del contendere.
Alla udienza del giorno 16 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è ragione per discostarsi dagli esiti conciliativi, cui è pervenuto il signor consulente di ufficio.
Grazie ai servigi del consulente di ufficio, le parti hanno raggiunto un punto di equilibrio, concordi;
il che comporta la cessazione della materia del contendere. Alla udienza del febbraio 2026, di cui oltre, l'ufficio confermava tale conciliazione.
Tale la richiesta delle parti, cui il collegio si adegua.
Il consulente, che ha visto il pagamento di acconto, nulla richiede più di quanto già percepito. Tale liquidazione provvisoria è qui confermata anche in via definitiva, come definitiva liquidazione.
Pertanto, la causa anche sotto questo aspetto è definita.
Le spese, tutte, sono compensate a fini processuali, salvi eventuali diversi accordi fra le parti.
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
2. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente e Relatore
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
SI MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 106/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 22/06/2022 Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MO0083855/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MO0083855/2021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MO0083856/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MO0083856/2021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in fase di appello, per l'accoglimento dell'appello sulla vicenda catastale per cui
è causa. Dunque, con riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: per il rigetto dell'appello.
Entrambi con vittoria di spese.
Nella fase di consulenza tecnica, con richiesta congiunta di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di lite sul classamento catastale.
A seguito di una nuova costruzione, derivante da profonda ristrutturazione immobiliare, gli appellanti proponevano una classificazione a 9 vani, classe 4, con A/7. L'ufficio correggeva ed accertava in 8 vani, classe 5 della A/8. Ciò in relazione al bene principale derivante dall'intervento edilizio. Per gli altri beni risultanti, la Agenzia si è limitata ad elevare la classe da 5 a 6.
La parte privata contesta la diversa classificazione.
Tale la materia del contendere.
A seguito della sentenza n. 205/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 22/06/2022, veniva qui proposto appello da parte dei sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
La Corte riteneva che non fosse possibile una decisione solo formalistica, basata cioè esclusivamente sulla congruità motivazionale;
il processo tributario è un processo sul rapporto e non sull'atto.
Veniva conseguentemente disposta consulenza tecnica, per una verifica del corretto classamento.
Il consulente riusciva a trovare un punto di equilibrio, conciliativo e corrispondente ad equo classamento.
Si tratta della conciliazione: accordo conciliativo n. 500049/2025.
Conseguentemente, le parti chiedevano, alla luce di tale esito, cessazione della materia del contendere.
Alla udienza del giorno 16 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è ragione per discostarsi dagli esiti conciliativi, cui è pervenuto il signor consulente di ufficio.
Grazie ai servigi del consulente di ufficio, le parti hanno raggiunto un punto di equilibrio, concordi;
il che comporta la cessazione della materia del contendere. Alla udienza del febbraio 2026, di cui oltre, l'ufficio confermava tale conciliazione.
Tale la richiesta delle parti, cui il collegio si adegua.
Il consulente, che ha visto il pagamento di acconto, nulla richiede più di quanto già percepito. Tale liquidazione provvisoria è qui confermata anche in via definitiva, come definitiva liquidazione.
Pertanto, la causa anche sotto questo aspetto è definita.
Le spese, tutte, sono compensate a fini processuali, salvi eventuali diversi accordi fra le parti.
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
2. SPESE COMPENSATE.