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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N.1772 /2024 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott.Maurizio Spezzaferri Giudice rel/est.
3) dott.Giuseppe Di Leone Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2024 dai coniugi
[...]
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
),rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Palmieri presso il cui Studio C.F._2
Legale a Frattamaggiore in via Gaetano Capasso n.28 elett.te domiciliano, come da procure in atti,
tendente ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, come le parti abbiano contratto matrimonio in data 31/08/2006 ;
Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
le dichiarazioni rese nel ricorso congiunto depositato in data 30-4-2024 dai coniugi ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza a trattazione scritta del
5-6-2024 con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse del figlio;
considerato come il PM nulla abbia opposto come da visto del 27-5-2024;
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/02/1979 e nato a [...] il [...]; Parte_2
2) Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate nelle dichiarazioni scritte sopra citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) compensa le spese di lite per la natura del presente giudizio;
4) ordina che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del comune di Aversa (CE). (Atto n° 173 P. 2 Serie A Anno 2006).
Così deciso in Aversa il 6-6-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott.Maurizio Spezzaferri Giudice rel/est.
3) dott.Giuseppe Di Leone Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2024 dai coniugi
[...]
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
),rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Palmieri presso il cui Studio C.F._2
Legale a Frattamaggiore in via Gaetano Capasso n.28 elett.te domiciliano, come da procure in atti,
tendente ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, come le parti abbiano contratto matrimonio in data 31/08/2006 ;
Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
le dichiarazioni rese nel ricorso congiunto depositato in data 30-4-2024 dai coniugi ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza a trattazione scritta del
5-6-2024 con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse del figlio;
considerato come il PM nulla abbia opposto come da visto del 27-5-2024;
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/02/1979 e nato a [...] il [...]; Parte_2
2) Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate nelle dichiarazioni scritte sopra citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) compensa le spese di lite per la natura del presente giudizio;
4) ordina che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del comune di Aversa (CE). (Atto n° 173 P. 2 Serie A Anno 2006).
Così deciso in Aversa il 6-6-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Nadia Zampogna