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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1141/2023 R.G.A.L., alla quale è stata riunita alla causa iscritta al n. 1249/2023 R.G.A.L., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via L. De Franco n. 25/A, presso Parte_1
lo studio Candini-Chironi, rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Chironi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e
Roberto Annovazzi nel procedimento n. 1141/2023 R.G.A.L. e dagli Avv.ti Umberto
Ferrato e Nicola Fumo nel procedimento n. 1249/2023 R.G.A.L. - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Mirabella Eclano, Via Eclano n. 56, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Porciello che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio nel procedimento n. n. 1141/2023 R.G.A.L. in opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219001945111000, in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420150019798803000; 03420150031595243000;
CP_ 03420170017429281000 e 03420190000783661000 afferenti a crediti ed all'avviso di
CP_ addebito n. 33420160003747979000 afferente a credito e, nel procedimento n.
1249/2023 R.G.A.L., in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229001758783000, in relazione alle cartelle di pagamento (già oggetto del primo procedimento) n. 03420150031595243000, 03420170017429281000 e
CP_ 03420190000783661000 afferenti a crediti ed all'avviso di addebito (già oggetto del
CP_ primo procedimento) n. 33420160003747979000, afferente a credito .
Ha eccepito in entrambi i procedimenti l'intervenuta prescrizione e decadenza per i crediti e la violazione dell'art. 24 della Costituzione, chiedendo fondamentalmente di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle di pagamento ed avviso di addebito impugnati e di dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inesigibilità delle intimazioni di pagamento in relazione agli atti impugnati.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio in entrambi i procedimenti contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la nullità ed inammissibilità della domanda;
la tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di vizi formali;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno chiesto declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.
2 Le due cause sono state riunite con ordinanza del 13.2.2024.
Con ordinanze del 23.9.2023 e del 13.2.2024 sono state rigettate le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va rilevato il profilo di irritualità conseguente all'impugnativa delle stesse cartelle di pagamento e dello stesso avviso di addebito con ricorsi depositati in data 20.3.2023 e
28.3.2023, dopo la ricezione (in data 14.2.2023 e 9.3.2023) di entrambe le intimazioni di pagamento.
Si ritiene tuttavia, pur evidenziato tale profilo di irritualità, che non sussista l'abuso del
CP_ processo eccepito dall atteso che comunque le intimazioni di pagamento sono diverse e non integralmente corrispondenti nelle cartelle di pagamento richiamate.
Le argomentazioni di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 24 della Costituzione sono generiche ed infondate, facendosi riferimento alla motivazione delle intimazioni di pagamento non indicandosi, tuttavia, quale ulteriore motivazione fosse necessaria oltre al richiamo alle cartelle di pagamento ed avviso di addebito già notificati.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (il richiamo alla decadenza è generico e pare riferito comunque alla prescrizione).
In merito, per le cartelle di pagamento nn. 03420150019798803000 e
03420150031595243000 e per l'avviso di addebito n. 33420160003747979000 deve dirsi che il credito è estinto per intervenuta prescrizione - secondo il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
3 scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto
sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.
3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga
un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021 - atteso che la notifica è avvenuta tra il 2015 ed il 14.11.2016, senza che sia stata dimostrata la notifica da parte di di atti Controparte_3
interruttivi della prescrizione.
In particolare, si evidenzia, la documentazione allegata da Controparte_3
non è sufficiente per dare dimostrazione della notifica dell'intimazione di
[...]
pagamento n. 03420199011093012000.
CP_ CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall e dall in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito indicati.
4 Per le cartelle di pagamento nn. 03420170017429281000 e 03420190000783661000,
notificate in data 11.12.2017 e 3.10.2019, il termine prescrizionale non è decorso,
considerando la richiamata sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37,
comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L.
183/2020, convertito nella legge 21/2021.
La domanda, per tali cartelle di pagamento, deve dunque rigettarsi.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendente tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalle cartelle di pagamento nn. 03420150019798803000 e 03420150031595243000 e dall'avviso di addebito n. 33420160003747979000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per le cartelle di pagamento e per l'avviso di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 9.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1141/2023 R.G.A.L., alla quale è stata riunita alla causa iscritta al n. 1249/2023 R.G.A.L., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via L. De Franco n. 25/A, presso Parte_1
lo studio Candini-Chironi, rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Chironi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e
Roberto Annovazzi nel procedimento n. 1141/2023 R.G.A.L. e dagli Avv.ti Umberto
Ferrato e Nicola Fumo nel procedimento n. 1249/2023 R.G.A.L. - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Mirabella Eclano, Via Eclano n. 56, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Porciello che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio nel procedimento n. n. 1141/2023 R.G.A.L. in opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420219001945111000, in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420150019798803000; 03420150031595243000;
CP_ 03420170017429281000 e 03420190000783661000 afferenti a crediti ed all'avviso di
CP_ addebito n. 33420160003747979000 afferente a credito e, nel procedimento n.
1249/2023 R.G.A.L., in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229001758783000, in relazione alle cartelle di pagamento (già oggetto del primo procedimento) n. 03420150031595243000, 03420170017429281000 e
CP_ 03420190000783661000 afferenti a crediti ed all'avviso di addebito (già oggetto del
CP_ primo procedimento) n. 33420160003747979000, afferente a credito .
Ha eccepito in entrambi i procedimenti l'intervenuta prescrizione e decadenza per i crediti e la violazione dell'art. 24 della Costituzione, chiedendo fondamentalmente di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle di pagamento ed avviso di addebito impugnati e di dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inesigibilità delle intimazioni di pagamento in relazione agli atti impugnati.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio in entrambi i procedimenti contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la nullità ed inammissibilità della domanda;
la tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di vizi formali;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno chiesto declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.
2 Le due cause sono state riunite con ordinanza del 13.2.2024.
Con ordinanze del 23.9.2023 e del 13.2.2024 sono state rigettate le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va rilevato il profilo di irritualità conseguente all'impugnativa delle stesse cartelle di pagamento e dello stesso avviso di addebito con ricorsi depositati in data 20.3.2023 e
28.3.2023, dopo la ricezione (in data 14.2.2023 e 9.3.2023) di entrambe le intimazioni di pagamento.
Si ritiene tuttavia, pur evidenziato tale profilo di irritualità, che non sussista l'abuso del
CP_ processo eccepito dall atteso che comunque le intimazioni di pagamento sono diverse e non integralmente corrispondenti nelle cartelle di pagamento richiamate.
Le argomentazioni di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 24 della Costituzione sono generiche ed infondate, facendosi riferimento alla motivazione delle intimazioni di pagamento non indicandosi, tuttavia, quale ulteriore motivazione fosse necessaria oltre al richiamo alle cartelle di pagamento ed avviso di addebito già notificati.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (il richiamo alla decadenza è generico e pare riferito comunque alla prescrizione).
In merito, per le cartelle di pagamento nn. 03420150019798803000 e
03420150031595243000 e per l'avviso di addebito n. 33420160003747979000 deve dirsi che il credito è estinto per intervenuta prescrizione - secondo il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
3 scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto
sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.
3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga
un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021 - atteso che la notifica è avvenuta tra il 2015 ed il 14.11.2016, senza che sia stata dimostrata la notifica da parte di di atti Controparte_3
interruttivi della prescrizione.
In particolare, si evidenzia, la documentazione allegata da Controparte_3
non è sufficiente per dare dimostrazione della notifica dell'intimazione di
[...]
pagamento n. 03420199011093012000.
CP_ CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall e dall in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito indicati.
4 Per le cartelle di pagamento nn. 03420170017429281000 e 03420190000783661000,
notificate in data 11.12.2017 e 3.10.2019, il termine prescrizionale non è decorso,
considerando la richiamata sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37,
comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L.
183/2020, convertito nella legge 21/2021.
La domanda, per tali cartelle di pagamento, deve dunque rigettarsi.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendente tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalle cartelle di pagamento nn. 03420150019798803000 e 03420150031595243000 e dall'avviso di addebito n. 33420160003747979000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per le cartelle di pagamento e per l'avviso di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 9.4.2025
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