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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19/2025 vertente tra con sede in , Piazza Salimbeni 3 - C.F e Parte_1 Pt_1 Cont n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Gruppo IVA - P.IVA_1 partita IVA rappresentata e difesa dall' avv. Tavaglione Angela e (c.f. P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata in Firenze, Viale G. Matteotti 25 presso lo C.F._1 studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Controparte_2
Bagnolo San Vito (MN), Via Dell' Alpino 10-12-14 C.F. e P. Iva;
P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
All'udienza del 13.3.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni della parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 07.01.2025 Parte_1
ha convenuto davanti al Tribunale di Siena la (P. IVA
[...] Controparte_2
) e formulato le seguenti conclusioni: P.IVA_3
- che l'Ecc.mo Tribunale di Siena voglia accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
con sede in , Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. iscrizione presso il Registro delle
[...] Pt_1 Cont Imprese di Arezzo-Siena Gruppo IVA - partita IVA in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante, alla immediata restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 1147377 da parte di , in persona del liquidatore pro Controparte_2 tempore, con sede in BAGNOLO SAN VITO (MN) VIA DELL' ALPINO 10 - 12-14 CAP 46031, C.F. e P. Iva e per l'effetto, - condannare la predetta in liquidazione, P.IVA_3 Controparte_2 in persona del liquidatore pro tempore, 1) al rilascio immediato, in favore della predetta Pt_1 del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1147377, e precisamente
“PORZIONE IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO POSTO NEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (MN) IN VIA ALPINO, LOC. SAN BIAGIO, LOTT. (…)” n. 11/14, censito al NCEU di detto Per_1 comune al Fg 2 Part. Nn 496, 514, 519, 520 e 521, Cat. D/8 Area Urbana, come meglio descritto nelle condizioni particolari di contratto e nell'atto notarile di compravendita, libero da persone e cose, a cura e spese di UM, immediatamente alla notifica del relativo provvedimento e, 2) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento, in favore della predetta della somma di Pt_1 euro 97,16, oltre Iva se dovuta, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio di cui al precedente punto 1)
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente assumeva che: Cont
- il 4.7.2006, stipulava con la resistente il contratto di locazione finanziaria contraddistinto dal n. 1147377 (cfr doc. 1, contratto di leasing, e 1 bis, atto integrativo e allegato verbale di constatazione e fine lavori) avente ad oggetto la locazione di “PORZIONE IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO POSTO NEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (MN) IN VIA ALPINO, LOC. SAN BIAGIO, LOTT. (…)” n. 11/14, censito al NCEU di detto comune al Fg 2 Part. Nn 496, 514, Per_1
519, 520 e 521, Cat. D/8 Area Urbana (come meglio descritto nelle condizioni particolari di contratto, doc. 1) e nell'atto notarile di compravendita (cfr doc. 2);
- nel corso del predetto rapporto contrattuale, la resistente si rendeva inadempiente, in quanto non provvedeva al pagamento di vari canoni oggetto del contratto di leasing in parola, che aveva durata di 180 mesi a partire dal 4.7.2006, termine scaduto il quale il contratto è cessato di diritto
“senza bisogno di disdetta” (v. art. 2 delle Condizioni Particolari del Contratto. doc. 1).
- UM non pagava il dovuto, né riscattava il bene, né lo restituiva, nonostante la diffida Cont inviata tramite pec da il 21.8.2024 (cfr. doc. 3). La resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa era quindi rimessa in decisione all'udienza del 13.03.2025. La domanda di rilascio dell'immobile è fondata. La società ricorrente ha diritto alla immediata restituzione del bene oggetto di leasing in quanto Cont dalla documentazione allegata si evince che il bene concesso in locazione è di proprietà di (cfr doc. 2) e che alla scadenza del contratto l'Utilizzatore ha la facoltà (in questo caso l'impegno, v. art. 5 doc. 1 bis) di riscattare il bene pagando il prezzo del riscatto. Il contratto era stato stipulato in data 4.7.2006 con durata di 180 mesi, quindi è scaduto nel 2021. Alla scadenza del contratto, tuttavia, UM non ha né riconsegnato il bene, né lo ha riscattato, contravvenendo all'obbligo di riconsegna previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali del Contratto, né ha mai dato riscontro alcuno alla diffida alla riconsegna del bene . Pertanto, si configura in capo alla resistente UM una detenzione sine titulo dell'immobile de quo e la resistente dovrà procedere all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di Banca MPS S.p.A. dell'immobile. Le spese di lite seguono la soccombenze e liquidate, in favore della ricorrente sulla base del valore della domanda (valore della causa: da € 260.001 a € 520.000), per fase di studio, introduttiva e decisoria (utilizzando parametri al minimo per l'ultima fase, in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della resistente. Su domanda di parte attrice, ex art. 614 bis c.p.c. comma 3, fissa in € 97,16, oltre Iva se dovuta l'importo dovuto dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, tenuto conto del valore della controversia, del valore della prestazione e del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)condanna , in persona del liquidatore pro tempore, al Controparte_2 rilascio immediato, in favore di MPS S.p.A. del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1147377 e precisamente “PORZIONE IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO POSTO NEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (MN) IN VIA ALPINO, LOC. SAN BIAGIO, LOTT. )” n. 11/14, censito al NCEU di detto comune al Fg 2 Part. Per_1 Nn 496, 514, 519, 520 e 521, Cat. D/8 Area Urbana, come meglio descritto nelle condizioni particolari di contratto e nell'atto notarile di compravendita, libero da persone e cose;
2)Pone a carico della parte resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 per compenso ed € 1.241,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge. 3)ex art. 614 bis c.p.c. comma 3, fissa in € 97,16 l'importo dovuto dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, tenuto conto del valore della controversia, del valore della prestazione e del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento.
Così deciso in Siena il 03/04/2025
Il giudice
Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19/2025 vertente tra con sede in , Piazza Salimbeni 3 - C.F e Parte_1 Pt_1 Cont n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Gruppo IVA - P.IVA_1 partita IVA rappresentata e difesa dall' avv. Tavaglione Angela e (c.f. P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata in Firenze, Viale G. Matteotti 25 presso lo C.F._1 studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Controparte_2
Bagnolo San Vito (MN), Via Dell' Alpino 10-12-14 C.F. e P. Iva;
P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
All'udienza del 13.3.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni della parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 07.01.2025 Parte_1
ha convenuto davanti al Tribunale di Siena la (P. IVA
[...] Controparte_2
) e formulato le seguenti conclusioni: P.IVA_3
- che l'Ecc.mo Tribunale di Siena voglia accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
con sede in , Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. iscrizione presso il Registro delle
[...] Pt_1 Cont Imprese di Arezzo-Siena Gruppo IVA - partita IVA in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante, alla immediata restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 1147377 da parte di , in persona del liquidatore pro Controparte_2 tempore, con sede in BAGNOLO SAN VITO (MN) VIA DELL' ALPINO 10 - 12-14 CAP 46031, C.F. e P. Iva e per l'effetto, - condannare la predetta in liquidazione, P.IVA_3 Controparte_2 in persona del liquidatore pro tempore, 1) al rilascio immediato, in favore della predetta Pt_1 del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1147377, e precisamente
“PORZIONE IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO POSTO NEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (MN) IN VIA ALPINO, LOC. SAN BIAGIO, LOTT. (…)” n. 11/14, censito al NCEU di detto Per_1 comune al Fg 2 Part. Nn 496, 514, 519, 520 e 521, Cat. D/8 Area Urbana, come meglio descritto nelle condizioni particolari di contratto e nell'atto notarile di compravendita, libero da persone e cose, a cura e spese di UM, immediatamente alla notifica del relativo provvedimento e, 2) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento, in favore della predetta della somma di Pt_1 euro 97,16, oltre Iva se dovuta, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio di cui al precedente punto 1)
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente assumeva che: Cont
- il 4.7.2006, stipulava con la resistente il contratto di locazione finanziaria contraddistinto dal n. 1147377 (cfr doc. 1, contratto di leasing, e 1 bis, atto integrativo e allegato verbale di constatazione e fine lavori) avente ad oggetto la locazione di “PORZIONE IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO POSTO NEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (MN) IN VIA ALPINO, LOC. SAN BIAGIO, LOTT. (…)” n. 11/14, censito al NCEU di detto comune al Fg 2 Part. Nn 496, 514, Per_1
519, 520 e 521, Cat. D/8 Area Urbana (come meglio descritto nelle condizioni particolari di contratto, doc. 1) e nell'atto notarile di compravendita (cfr doc. 2);
- nel corso del predetto rapporto contrattuale, la resistente si rendeva inadempiente, in quanto non provvedeva al pagamento di vari canoni oggetto del contratto di leasing in parola, che aveva durata di 180 mesi a partire dal 4.7.2006, termine scaduto il quale il contratto è cessato di diritto
“senza bisogno di disdetta” (v. art. 2 delle Condizioni Particolari del Contratto. doc. 1).
- UM non pagava il dovuto, né riscattava il bene, né lo restituiva, nonostante la diffida Cont inviata tramite pec da il 21.8.2024 (cfr. doc. 3). La resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa era quindi rimessa in decisione all'udienza del 13.03.2025. La domanda di rilascio dell'immobile è fondata. La società ricorrente ha diritto alla immediata restituzione del bene oggetto di leasing in quanto Cont dalla documentazione allegata si evince che il bene concesso in locazione è di proprietà di (cfr doc. 2) e che alla scadenza del contratto l'Utilizzatore ha la facoltà (in questo caso l'impegno, v. art. 5 doc. 1 bis) di riscattare il bene pagando il prezzo del riscatto. Il contratto era stato stipulato in data 4.7.2006 con durata di 180 mesi, quindi è scaduto nel 2021. Alla scadenza del contratto, tuttavia, UM non ha né riconsegnato il bene, né lo ha riscattato, contravvenendo all'obbligo di riconsegna previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali del Contratto, né ha mai dato riscontro alcuno alla diffida alla riconsegna del bene . Pertanto, si configura in capo alla resistente UM una detenzione sine titulo dell'immobile de quo e la resistente dovrà procedere all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di Banca MPS S.p.A. dell'immobile. Le spese di lite seguono la soccombenze e liquidate, in favore della ricorrente sulla base del valore della domanda (valore della causa: da € 260.001 a € 520.000), per fase di studio, introduttiva e decisoria (utilizzando parametri al minimo per l'ultima fase, in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della resistente. Su domanda di parte attrice, ex art. 614 bis c.p.c. comma 3, fissa in € 97,16, oltre Iva se dovuta l'importo dovuto dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, tenuto conto del valore della controversia, del valore della prestazione e del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)condanna , in persona del liquidatore pro tempore, al Controparte_2 rilascio immediato, in favore di MPS S.p.A. del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1147377 e precisamente “PORZIONE IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO POSTO NEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (MN) IN VIA ALPINO, LOC. SAN BIAGIO, LOTT. )” n. 11/14, censito al NCEU di detto comune al Fg 2 Part. Per_1 Nn 496, 514, 519, 520 e 521, Cat. D/8 Area Urbana, come meglio descritto nelle condizioni particolari di contratto e nell'atto notarile di compravendita, libero da persone e cose;
2)Pone a carico della parte resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 per compenso ed € 1.241,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge. 3)ex art. 614 bis c.p.c. comma 3, fissa in € 97,16 l'importo dovuto dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, tenuto conto del valore della controversia, del valore della prestazione e del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento.
Così deciso in Siena il 03/04/2025
Il giudice
Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.